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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Augusto SALUSTRI
Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 2181/2024 R.G. Cont. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Volpiano (TO), Via Novara n. 35, elettivamente domiciliato in Volpiano (TO), Via
Umberto I n. 11, presso lo studio dell'Avv. Roberta Caccuri che lo rappresenta e difende per procura in atti e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Volpiano (TO), Via Trento n. 5, i elettivamente domiciliata in Torino, Via Botero n.
16, presso lo studio dell'Avv. Avv. Alessandra Vairus che la rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa coniugale è già stata rilasciata dal Signor già nel mese di luglio 2024, Parte_1
mentre il termine di rilascio dell'immobile per la Signora è al 28.02.2025. Anche la Pt_2
Signora ha reperito una nuova soluzione abitativa. Pt_2
Per_ 3. Le figlie minori, e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2
residenza anagrafica stabilita presso la casa materna.
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie minori, tenendo conto delle loro esigenze, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali;
i genitori eserciteranno invece disgiuntamente la responsabilità genitoriale, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando ciascuno avrà le figlie con sé.
5. Per quanto attiene al regime di visita delle due figlie minori, salvo diversi accordi tra le parti,
le bambine trascorreranno con il padre:
due fine settimana al mese (non consecutivi), dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola o centro estivo, fino al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnate dal papà a scuola o eventuale centro estivo o presso la casa materna;
il martedì, dall'uscita di scuola o centro estivo, fino alla mattina seguente, per essere riaccompagnate dal papà a scuola o eventuale centro estivo o presso la casa materna;
quando il fine settimana è di competenza della madre, il giovedì, dall'uscita di scuola o centro estivo, fino alla mattina seguente, per essere riaccompagnate dal papà a scuola o eventuale centro estivo o presso la casa materna;
quando il fine settimana è di competenza del papà, il giovedì, dall'uscita di scuola o centro estivo fino a dopo cena, con riaccompagnamento presso la casa della mamma entro le 21 (nei periodi scolastici) o le 22.30 (al di fuori dei periodi scolastici).
Per_ 6. Durante il periodo estivo, e trascorreranno due settimane di vacanza, anche non Per_2
consecutive, con ciascun genitore, nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi anticipatamente entro il 30 maggio di ogni anno.
Per_ 7. Nel periodo Natalizio, e trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il periodo Per_2
dalla fine della scuola al 31/12 e dal 31/12 (ore 11) all'inizio della scuola. Per eventuali cambiamenti di periodo dovranno essere concordati entro il 30.11. Per_ Durante le vacanze Pasquali, e salvo diversi accordi tra le parti, e trascorreranno, Per_2
ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
8. I Genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie minori quando le avranno con sé.
9. L'Assegno Unico per le due figlie minori, attualmente pari ad euro 467,00 verrà percepito per intero dalla madre.
10. La madre si occuperà dell'acquisto del vestiario ordinario, del materiale scolastico ordinario per le figlie, dei medicinali da banco e ordinari, che fornirà alle minori secondo le necessità delle stesse per i giorni e i periodi che trascorrono con il padre. Comunque sia, la madre fornirà
periodicamente del vestiario base delle minori che dovrà restare a casa del padre e di cui il padre avrà cura, come abbigliamento di ricambio per i giorni in cui le minori si fermano presso la sua casa.
11. La mensa scolastica per la figlia minore verrà pagata da entrambi i genitori, al 50% Per_2
ciascuno. Anche i costi arretrati della mensa, ad oggi pari ad euro 326,00, vengono ripartiti al
50% ciascuno.
Per_ 12. Le spese straordinarie relative alle figlie minori e verranno ripartite tra i genitori Per_2
nella misura del 50% ciascuno, così come previsto e disciplinato nel Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Ivrea al quale espressamente si rinvia. Le parti, fin d'ora si dicono disponibili a far svolgere alle minori almeno uno sport, secondo le inclinazioni di ciascuna e preferendo lo sport più comodo per l'accompagnamento. Le diverse detrazioni fiscali afferenti le spese straordinarie saranno divise e godute al 50%.
13. Dal corrente anno ciascuna delle parti provvederà a presentare la propria dichiarazione 730.
Le Parti concordano che le somme rimborsate nella dichiarazione 730 che verrà consegnata nel luglio 2025 (relativamente a spese della famiglia del 2023) verranno suddivise al 50% fra i coniugi, così come eventualmente verrà suddiviso al 50% un eventuale dovuto a seguito della stessa dichiarazione.
14. In considerazione dei reciproci redditi, del regime di visita e degli accordi sopra raggiunti in punto assegno unico familiare e spese, non viene ritenuto, allo stato, necessario concordare un contributo indiretto. 15. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
16. I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1
autosufficienti così rinunciando reciprocamente a qualsiasi contributo.
17. Le spese del presente giudizio di separazione si intendono integralmente compensate.”
Il P.M. il 13.11.24 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 09.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno celebrato matrimonio concordatario in data 10.12.2016 in Volpiano (TO), in regime di comunione dei beni (atto nr. 17, Parte 2, Serie A, Anno 2016);
- dall'unione dei coniugi sono nati i figli nata a [...], il Persona_3
28.10.2012 e nata a [...], il [...]; Persona_4
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 8.04.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Volpiano (TO) il 10.12.2016 con rito concordatario (atto nr. 17, Parte 2,
Serie A, anno 2016)
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
Volpiano (TO) il 10.12.2016, con rito concordatario (atto nr. 17, Parte 2, Serie A, anno
2016, Comune di Volpiano (TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 20 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)