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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20 novembre 2025 R.G.1078/2023
Oggi 20 novembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NI NN è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Maria Grazia Ledda la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
Dr.ssa NI NN
IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa NI NN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1078 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 20.11.2025
Promossa da
, nata a [...] l'[...], ivi residente nella via Nievo Parte_1
n. 1, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata CodiceFiscale_1 all'atto di citazione, dagli Avvocati Maria Grazia Ledda (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
(C.F.: ,), entrambi del Foro di Nuoro, ed Parte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nuoro nella Piazza Crispi n. 4
attrice
Contro
- , ora nata a [...] il [...], residente Controparte_1 CP_2 in Calcinaia (PI) nella via Tosco Romagnola n. 255; quali eredi di , nato Persona_1
a Oliena il 26.08.1931, deceduto a Cagliari il 06.06.2021: - , nato Cagliari il Parte_3
29.04.1968, residente in [...]; - , nata a [...] CP_3 il 26.12.1966, residente in [...], scala B, interno 4;-
[...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_4 quali eredi del signor NN IZ fu , nato a [...] il [...], CP_1 Per_1 deceduto a Oliena il 20.02.2013: - nata a [...] il [...], Controparte_5 residente a [...]; 6)- nata a [...] Controparte_6
l'8.04.1956, residente in [...];
- convenuti contumaci-
DISPOSITIVO
Dichiara che , nata a [...] l'[...], ivi residente Parte_1 nella via Nievo n. 1, C.F.: ha acquistato per intervenuta usucapione CodiceFiscale_1 ultraventennale la proprietà dei seguenti beni immobili: 1)- terreno ad uso uliveto ubicato in
Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 384 (ex mappale 116) della superficie di mq. 25247; 2)- terreno ad uso pascolo ubicato in Oliena, nella zona “SA
UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 385 (ex mappale 116) della superficie di mq.
2257.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa attrice dei beni indicato in dispositivo. L'attrice ha esposto che è al possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto di diversi beni immobili così come in appresso descritti: 1)- terreno ad uso uliveto ubicato in Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 384 (ex mappale 116), della superficie di mq. 25247; 2)- terreno ad uso pascolo ubicato in Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 385 (ex mappale 116), della superficie di mq. 2257. Il possesso dei predetti beni immobili per l'attrice si protrae dal 2019, ovvero da quando la stessa ha ereditato i fondi dalla propria madre Persona_2 deceduta in Oliena il 01.08.2019, che a sua volta li possedeva uti dominus dalla fine dai primi anni 2000, e precisamente dall'anno 2002, in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto. Il possesso dell'attrice dunque ben può essere sommato a quello della propria madre ai sensi dell'articolo 1146 c.c.. La signora madre dell'attrice, Persona_2 ha iniziato a possedere i terreni in questione fin dagli ultimi anni '50 dapprima unitamente ai propri fratelli, per successione testamentaria del proprio zio , Persona_3 deceduto in Oliena il 21.03.1942 e poi – dall'anno 2002 - in via esclusiva. La successione del
, invero, ha riguardato un più ampio lotto di terreno Persona_3
(“l'oliveto SA UR e l'orto Collegio intestato alla ”) che -di fatto- è Controparte_7 stato suddiviso diviso tra i nominati eredi a far data dall'anno 2002. In particolare, in seguito della predetta divisione bonaria, e quindi a far data dall'anno 2002, la signora Persona_2 ha utilizzato in via esclusiva i due lotti di terreni così come attualmente identificati:
[...]
1)- terreno ad uso uliveto ubicato in Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F.
15, mappale 384 (ex mappale 116) della superficie di mq. 25247; 2)- terreno ad uso pascolo ubicato in Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 385 (ex mappale 116) della superficie di mq. 2257. In particolare, nell'anno 2002 essa ha provveduto alla delimitazione dei confini, a recintare entrambi i terreni -tra essi limitrofi- con paletti e rete metallica ed a chiuderli con un cancello in ferro rosso, la cui chiave è stata fin da allora unicamente da essa detenuta. Entrambi i terreni, in quanto adiacenti, sono stati uniti tra loro e chiusi con una unica recinzione metallica, presente anche allo stato attuale. Quanto all'esercizio del possesso, dall'anno 2002 fino alla sua morte, avvenuta nell'anno 2019, essa ha provveduto alla cura, alla coltivazione della terra ed alla potatura degli alberi da frutto ivi presenti. Nel corso degli anni 2002-2012 una parte dei terreni è stata altresì concessa in affitto per uso pascolo delle api a terze persone mentre un'altra parte, dall'anno 2014 al 2019, è stata concessa in affitto per il pascolo delle vacche. Dopo la sua morte, avvenuta in data
01.08.2019, è infine subentrata nel predetto possesso la di lei unica figlia, odierna attrice, la quale ha proseguito nei fondi l'attività della propria Madre e cioè la coltivazione di olivi e di altri alberi da frutto quali peri e mandorli. Allo stato attuale la provvede alla cura Parte_1 di circa 200 piante da frutto.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 20.11.2025 la parte ha precisato le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c ******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attrice e dalla sua dante causa da oltre vent'anni: le stesse nel corso degli anni hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno ripuliti e spietrato i terreni e li hanno arati, una parte l'hanno seminata a foraggio ed adibita al pascolo mentre nella restante parte vi ha piantato alberi da frutto quali peri, mandorli e ulivi, hanno provveduto anche alla raccolta dei frutti, per il tramite di maestranze da essa incaricate, sono stati concessi in affitto per pascolo, detengono le chiavi del cancello di ingresso ai terreni, provvedono alla cura degli alberi da frutto ed alla raccolta dei frutti utilizzando il fabbricato come magazzino (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
16.10.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 20 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa NI NN
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20 novembre 2025 R.G.1078/2023
Oggi 20 novembre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NI NN è comparso nell'interesse dell'attrice l'avv. Maria Grazia Ledda la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
Dr.ssa NI NN
IL TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa NI NN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1078 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 20.11.2025
Promossa da
, nata a [...] l'[...], ivi residente nella via Nievo Parte_1
n. 1, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata CodiceFiscale_1 all'atto di citazione, dagli Avvocati Maria Grazia Ledda (C.F.: ) e CodiceFiscale_2
(C.F.: ,), entrambi del Foro di Nuoro, ed Parte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Nuoro nella Piazza Crispi n. 4
attrice
Contro
- , ora nata a [...] il [...], residente Controparte_1 CP_2 in Calcinaia (PI) nella via Tosco Romagnola n. 255; quali eredi di , nato Persona_1
a Oliena il 26.08.1931, deceduto a Cagliari il 06.06.2021: - , nato Cagliari il Parte_3
29.04.1968, residente in [...]; - , nata a [...] CP_3 il 26.12.1966, residente in [...], scala B, interno 4;-
[...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_4 quali eredi del signor NN IZ fu , nato a [...] il [...], CP_1 Per_1 deceduto a Oliena il 20.02.2013: - nata a [...] il [...], Controparte_5 residente a [...]; 6)- nata a [...] Controparte_6
l'8.04.1956, residente in [...];
- convenuti contumaci-
DISPOSITIVO
Dichiara che , nata a [...] l'[...], ivi residente Parte_1 nella via Nievo n. 1, C.F.: ha acquistato per intervenuta usucapione CodiceFiscale_1 ultraventennale la proprietà dei seguenti beni immobili: 1)- terreno ad uso uliveto ubicato in
Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 384 (ex mappale 116) della superficie di mq. 25247; 2)- terreno ad uso pascolo ubicato in Oliena, nella zona “SA
UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 385 (ex mappale 116) della superficie di mq.
2257.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa attrice dei beni indicato in dispositivo. L'attrice ha esposto che è al possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto di diversi beni immobili così come in appresso descritti: 1)- terreno ad uso uliveto ubicato in Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 384 (ex mappale 116), della superficie di mq. 25247; 2)- terreno ad uso pascolo ubicato in Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 385 (ex mappale 116), della superficie di mq. 2257. Il possesso dei predetti beni immobili per l'attrice si protrae dal 2019, ovvero da quando la stessa ha ereditato i fondi dalla propria madre Persona_2 deceduta in Oliena il 01.08.2019, che a sua volta li possedeva uti dominus dalla fine dai primi anni 2000, e precisamente dall'anno 2002, in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto. Il possesso dell'attrice dunque ben può essere sommato a quello della propria madre ai sensi dell'articolo 1146 c.c.. La signora madre dell'attrice, Persona_2 ha iniziato a possedere i terreni in questione fin dagli ultimi anni '50 dapprima unitamente ai propri fratelli, per successione testamentaria del proprio zio , Persona_3 deceduto in Oliena il 21.03.1942 e poi – dall'anno 2002 - in via esclusiva. La successione del
, invero, ha riguardato un più ampio lotto di terreno Persona_3
(“l'oliveto SA UR e l'orto Collegio intestato alla ”) che -di fatto- è Controparte_7 stato suddiviso diviso tra i nominati eredi a far data dall'anno 2002. In particolare, in seguito della predetta divisione bonaria, e quindi a far data dall'anno 2002, la signora Persona_2 ha utilizzato in via esclusiva i due lotti di terreni così come attualmente identificati:
[...]
1)- terreno ad uso uliveto ubicato in Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F.
15, mappale 384 (ex mappale 116) della superficie di mq. 25247; 2)- terreno ad uso pascolo ubicato in Oliena, nella zona “SA UR”, distinto in Catasto al F. 15, mappale 385 (ex mappale 116) della superficie di mq. 2257. In particolare, nell'anno 2002 essa ha provveduto alla delimitazione dei confini, a recintare entrambi i terreni -tra essi limitrofi- con paletti e rete metallica ed a chiuderli con un cancello in ferro rosso, la cui chiave è stata fin da allora unicamente da essa detenuta. Entrambi i terreni, in quanto adiacenti, sono stati uniti tra loro e chiusi con una unica recinzione metallica, presente anche allo stato attuale. Quanto all'esercizio del possesso, dall'anno 2002 fino alla sua morte, avvenuta nell'anno 2019, essa ha provveduto alla cura, alla coltivazione della terra ed alla potatura degli alberi da frutto ivi presenti. Nel corso degli anni 2002-2012 una parte dei terreni è stata altresì concessa in affitto per uso pascolo delle api a terze persone mentre un'altra parte, dall'anno 2014 al 2019, è stata concessa in affitto per il pascolo delle vacche. Dopo la sua morte, avvenuta in data
01.08.2019, è infine subentrata nel predetto possesso la di lei unica figlia, odierna attrice, la quale ha proseguito nei fondi l'attività della propria Madre e cioè la coltivazione di olivi e di altri alberi da frutto quali peri e mandorli. Allo stato attuale la provvede alla cura Parte_1 di circa 200 piante da frutto.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 20.11.2025 la parte ha precisato le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c ******
La domanda proposta dall'attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attrice e dalla sua dante causa da oltre vent'anni: le stesse nel corso degli anni hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno ripuliti e spietrato i terreni e li hanno arati, una parte l'hanno seminata a foraggio ed adibita al pascolo mentre nella restante parte vi ha piantato alberi da frutto quali peri, mandorli e ulivi, hanno provveduto anche alla raccolta dei frutti, per il tramite di maestranze da essa incaricate, sono stati concessi in affitto per pascolo, detengono le chiavi del cancello di ingresso ai terreni, provvedono alla cura degli alberi da frutto ed alla raccolta dei frutti utilizzando il fabbricato come magazzino (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del
16.10.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro, 20 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa NI NN