Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2025, proposto da IS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione Via e Vas, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr, non costituiti in giudizio;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
-dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 avanzata in data 10.08.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “Duanera”, della potenza di picco di 30,2 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Foggia (FG) e San Severo (FG), nonché a fronte della diffida del 7.03.2024;
PER LA ON
-dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. AR Dibello e uditi l'avv. Daniele Chiatante, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Premesso che
-con nota del 10.08.2022, la IS S.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, la “Società” o la “ricorrente”) ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 (“TUA”), per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “Duanera”, della potenza di picco di 30,2 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Foggia (FG) e San Severo (FG), (d’ora innanzi, per brevità, anche “Progetto” o “Impianto”);
-l’impianto costituisce opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’art. 7-bis del TUA, essendo incluso nell’elenco di cui all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del TUA;
-in data 1.03.2023, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il MASE pubblicava l’avviso al pubblico (doc. 1), assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
-la fase di consultazione del pubblico terminava, dunque, in data 31.03.2023;
- a partire da tale momento, secondo quanto sostiene la ricorrente, si è registrato un ingiustificato stallo nel procedimento de quo , non essendo stato acquisito -ancora ad oggi- il parere di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (d’ora innanzi, per brevità, “CT PNRR-PNIEC”);
-al fine di promuovere lo svolgimento dell’istruttoria, in data 1.03.2024, la Società ha diffidato l’Amministrazione resistente a dare sollecito impulso al procedimento di VIA (doc. 2);
-tale iniziativa, tuttavia, non ha sortito alcun effetto e, nonostante l’ampio decorso dei termini previsti dall’art. 25 TUA, perdura l’inerzia dell’Amministrazione resistente, e, in particolare, della Commissione Tecnica che sta omettendo di pronunciarsi nonostante l’ormai decorso dei termini perentori previsti dalla normativa di riferimento, così determinando una situazione di ingiustificato stallo procedimentale;
Considerato che
-con ricorso proposto ai sensi degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, la società interessata deduce l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione resistente in considerazione del carattere perentorio dei termini previsti dall’art. 25, co. 7, TUA;
-la deducente lamenta: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. N. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III;
-il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si è costituito in giudizio con memoria di stile;
-alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025, la controversia è stata posta in decisione;
Rilevato che
-l’articolo 25 del decreto legislativo 152 del 2006 disciplina il procedimento di compatibilità ambientale dei progetti di cui all’art. 8, comma 2 (progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto”), categoria cui appartiene il Progetto della ricorrente;
-più in dettaglio, l’articolo 25 del Testo unico ambientale prevede:
-al comma 2-bis, che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC “ si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”;
-al comma 7, che “[t]utti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
-il Giudice Amministrativo, accertando l’illegittimità del contegno inerte del MASE nell’ambito di una procedura ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del TUA, ha chiarito che “ Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 21427/2024; 12670/2024; sulla perentorietà dei termini si veda anche T.A.R. Toscana, sez. II, n. 10/2025; T.AR. Napoli, sez. VII, n. 6108/2024; T.A.R. Bari, Sez. II, nn. 1264/2024, 1265/2024; T.A.R. Campobasso, sez. I, n. 175/2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Sardegna, nn. 436/2024, 709/2024, 711/2024, 727/2024, 738/2024, 739/2024, 745/2024);
- è stato ribadito di recente che “ La disciplina vigente annette tuttora, dunque, una ferma natura perentoria ai termini tesi a scandire le fasi del procedimento di V.I.A. anche in rapporto ai progetti (della più diversa potenza) da istruirsi da parte della Commissione Tecnica PNRR-PIEC. Disciplina preordinata, invero, ad assicurare l’essenziale valore della certezza dei tempi di gestione delle incombenze di settore da parte delle Autorità titolari dei relativi procedimenti e del correlativo potere di provvedere, “che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere” (T.A.R. Campania Napoli, n. 2204/2024 cit.)” (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 29.5.2024, n. 175).
-la proposizione di un notevole numero di istanze da parte di soggetti interessati non può avere rilevanza dal momento che si tratta di “ una mera questione organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno “sforamento” dei tempi normativamente imposti” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3707/2024; ibidem, n. 2204/2024);
-anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in tali termini ribadendo che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” (art. 25, comma 7, cod. amb.) e che le norme del codice dell’ambiente “ possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi” (art. 3-bis, comma 3, cod. amb.), la cui disposizione è volta ad escludere l’operatività del criterio generale dell’abrogazione delle leggi “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” (art. 15 disp. prel. cod. civ.)” e chiarendo che una deroga alla natura perentoria dei termini non potrebbe desumersi neppure dall’introduzione del criterio di priorità della trattazione delle istanze di cui all’art. 8 del TUA. “Una conferma in tal senso, peraltro”, sottolinea il Collegio, “ è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024)” (Cons. Stato, sent. n. 9737 del 4.12.2024);
-la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato ancora che “ in materia di valutazione di impatto ambientale è stato affermato che l’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli Enti delegati. Laddove sussista la condizione del decorso del termine del procedimento e la legittimazione e l’interesse dell’istante ad avanzare la richiesta si ha la formazione del silenzio- inadempimento (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 10.2.2011, n. 244)” (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. I., 12.04.2021, n. 754);
-dall’inosservanza dei termini prescritti in materia discende l’obbligo per l’amministrazione procedente di concludere il procedimento avviato su istanza della parte interessata;
-la stessa giurisprudenza, accogliendo l’azione avverso l’inerzia promossa da un altro operatore del settore, ha espressamente riconosciuto che “[l]o spirare del termine perentorio di conclusione del procedimento, nonché la perdurante inerzia amministrativa, protratta anche successivamente al sollecito inviato dalla parte istante, conducono al positivo accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione responsabile del rilascio del provvedimento di VIA richiesto ” (cfr., T.A.R. Torino, Sez. II, 8.2.2024, n. 129);
-tutti i termini perentori previsti dalla normativa ai fini del rilascio del parere della CT PNRR-PNIEC e della predisposizione dello schema di provvedimento di VIA risultano scaduti:
-in data 2.05.2023, è spirato il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico (31.03.2023);
-in data 10.07.2023, il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico e della relativa documentazione (1.03.2023);
Ritenuto che
-sia evidente l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione resistente che, nonostante l’ampio decorso dei termini di cui all’art. 25 TUA, non ha ancora concluso il procedimento di VIA attivato dalla Società;
-la condotta obiettivamente inerte (in particolare della Commissione tecnica) costituisca un arbitrario e ingiustificato rifiuto di esercitare il potere di cui l’Amministrazione resistente è titolare, in violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25, del TUA;
-l’obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento di VIA statale, e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE, discendano anche dai principi generali dell’azione amministrativa codificati dall’art. 2 della L. n. 241/90;
-siffatto obbligo sia espressione del principio di doverosità dell’azione amministrativa, quale precipitato tecnico del principio di buona amministrazione, di cui all’articolo 97 cost;
-il contegno inerte delle Amministrazioni resistenti sia qualificabile alla stregua di un effettivo ed ingiustificato inadempimento in violazione dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, posto che una volta avviato un procedimento autorizzatorio – come correttamente il MASE ha fatto – l’Amministrazione procedente è certamente tenuta a concluderlo;
-anche il recente Regolamento UE/2022/2577 del 22.12.2022 “ che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili” , approvato dal Consiglio UE in data 22.12.2022 e pubblicato sulla G.U.U.E. il 29.12.2022, ha sottolineato la particolare rilevanza che assume la fonte solare ai fini del progressivo processo di abbandono delle fonti fossili e di transizione verso una economia “climaticamente neutra” (cfr. Considerando n. 10, ove si precisa altresì che “[l]e misure intese ad accelerare e migliorare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile contribuiranno a sostenere l’espansione della capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite dell’Unione”;
Ritenuto infine che
-il ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione procedente, per quanto sopra esposto, vada accolto con declaratoria dell’obbligo, per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concludere il procedimento secondo le scansioni temporali previste dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
-le spese processuali debbano seguire il principio della soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto
-ordina al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di provvedere secondo quanto in motivazione;
-condanna il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | AN LL |
IL SEGRETARIO