Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Il Consigliere designato,
Visti gli atti del procedimento iscritto al n 167 - 2025 rg vg promosso da
(c.f./ p.iva ), già in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Poeti, (c.f.
) giusta procura speciale alle liti in atti, nel cui studio in Porto Recanati in C.F._1
via Pergolesi nr. 15, è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notifiazioni relative al presente procedimento: Email_1
nei confronti di in persona del Sig. Ministro pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato territorialmente competente in Ancona (AN),
Corso Mazzini, n. 55
Oggetto: ricorso ai sensi della legge 24.03.2001 n. 89; ha pronunciato il seguente
DECRETO letto il ricorso depositato l'11/3/2025 dalla parte ricorrente suindicata, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 48/2014 Rgf aperta a seguito sentenza del Tribunale di Pesaro pubblicata l'8/7/2014, a carico della ditta
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili, e la ditta ricorrente, all'epoca agente Parte_3
come è stata ammessa in data 10/12/2014 allo stato Parte_2
passivo, dichiarato chiuso ed esecutivo in pari data, per il credito di € 1.754,19 in chirografo;
considerato che
dalle operazioni di realizzazione dell'attivo, la ricorrente non ha tratto beneficio, essendo rimasta insoddisfatta la sua pretesa e la procedura è stata dichiarata chiusa con decreto del predetto Tribunale in data 17/12/2024 per intervenuta ripartizione dell'attivo; considerato quindi che il procedimento presupposto ha complessivamente avuto durata di 10 anni, 0 mesi e 7 giorni, da cui detrarre il termine di 6 anni previsto dalla legge come ragionevole per le procedure concorsuali, così ottenendosi 4 anni indennizzabili ai fini del ricorso in questa sede;
considerato l'art. 2 comma 2 L. 89/2001, e tenuto quindi conto dei parametri di legge ed in particolare della natura degli interessi coinvolti (art.
2-bis comma 2 lett. c L. 89/2001), e della non particolare complessità del caso in relazione all'oggetto, appare equo riconoscere l'importo di € 400,00 ad anno e quindi € 1.600,00, non eccedente il limite della domanda o del credito fatto valere;
2014, n. 55 e sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento a titolo di indennizzo senza dilazione a favore di Controparte_1
già in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., della somma di € 1.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese di procedura in € 40,78 per spese relative a diritti di copia e iscrizione a ruolo, e €
473,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei Conti e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, così deciso il 25/3/2025
Il Consigliere designato
D.ssa Paola De Nisco