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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1066/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066/2024 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Campisi
e
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Vincenzo CP_1 C.F._2
Campisi
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 20/03/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 212/2024 pubblicata in data 29.10.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21/03/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 4 Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rimessa all'udienza del 04/06/2025
(rinviata d'ufficio al giorno successivo) sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
In particolare, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. I coniugi, già in regime di separazione dei beni, sono entrambi economicamente autonomi e indipendenti. Il signor esercita l'attività di geometra;
la signora CP_1 esercita l'attività di infermiera. Pt_1
3. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che continueranno a collaborare nel loro interesse, con collocazione degli stessi presso il domicilio materno, sito in Avola, via Cairoli n. 26.
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà vedere CP_1
e tenere con sé i figli, compatibilmente in ogni caso con gli impegni scolastici degli stessi, nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sè ogni pomeriggio della settimana dalle h. 18:00 alle ore 22:00 (salvo impedimenti e salvo diversi accordi tra le parti anche alla luce dell'attività lavorativa della signora Pt_1 che comporta lo svolgimento di turni notturni); le bambine potranno pernottare dal padre anche durante i giorni della settimana se ciò sarà necessario per gli impegni lavorativi della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare i figli in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi, consenso che, se non sarà comunicato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi.
5. Il signor sarà tenuto a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori e , somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 l'assegno unico erogato dal competente ente previdenziale, invece, le parti lo divideranno per metà ciascuno.
6. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura della metà ciascuno, alle spese straordinarie, mediche specialistiche, scolastiche (per acquisto dei libri ed altro materiale didattico), ludiche e/o ricreative, sostenute per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate.
7. I coniugi continueranno a concedersi il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e si impegnano, fin d'ora, a comunicare all'altro coniuge l'eventuale nuovo domicilio.
8. Entrambi i coniugi si obbligano a favorire il mantenimento da parte dei minori di rapporti significativi con i nonni paterni e materni.
9. Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra”.
All'esito dell'udienza del 05/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970
e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In relazione agli ulteriori aspetti, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire ai minori l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. del c.c.. pagina 3 di 4 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1066/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CP_1
Avola il 03/09/2013 (Atto n. 59, P. II, Serie A, anno 2013); omologa le condizioni inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Avola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 2.7.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066/2024 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Campisi
e
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Vincenzo CP_1 C.F._2
Campisi
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 20/03/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 212/2024 pubblicata in data 29.10.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 21/03/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 4 Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rimessa all'udienza del 04/06/2025
(rinviata d'ufficio al giorno successivo) sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
In particolare, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. I coniugi, già in regime di separazione dei beni, sono entrambi economicamente autonomi e indipendenti. Il signor esercita l'attività di geometra;
la signora CP_1 esercita l'attività di infermiera. Pt_1
3. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che continueranno a collaborare nel loro interesse, con collocazione degli stessi presso il domicilio materno, sito in Avola, via Cairoli n. 26.
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà vedere CP_1
e tenere con sé i figli, compatibilmente in ogni caso con gli impegni scolastici degli stessi, nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sè ogni pomeriggio della settimana dalle h. 18:00 alle ore 22:00 (salvo impedimenti e salvo diversi accordi tra le parti anche alla luce dell'attività lavorativa della signora Pt_1 che comporta lo svolgimento di turni notturni); le bambine potranno pernottare dal padre anche durante i giorni della settimana se ciò sarà necessario per gli impegni lavorativi della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare i figli in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi, consenso che, se non sarà comunicato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi.
5. Il signor sarà tenuto a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori e , somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 l'assegno unico erogato dal competente ente previdenziale, invece, le parti lo divideranno per metà ciascuno.
6. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura della metà ciascuno, alle spese straordinarie, mediche specialistiche, scolastiche (per acquisto dei libri ed altro materiale didattico), ludiche e/o ricreative, sostenute per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate.
7. I coniugi continueranno a concedersi il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e si impegnano, fin d'ora, a comunicare all'altro coniuge l'eventuale nuovo domicilio.
8. Entrambi i coniugi si obbligano a favorire il mantenimento da parte dei minori di rapporti significativi con i nonni paterni e materni.
9. Con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra”.
All'esito dell'udienza del 05/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970
e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In relazione agli ulteriori aspetti, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire ai minori l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. del c.c.. pagina 3 di 4 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1066/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CP_1
Avola il 03/09/2013 (Atto n. 59, P. II, Serie A, anno 2013); omologa le condizioni inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Avola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 2.7.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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