Versione
30 giugno 1970
30 giugno 1970
>
Versione
21 dicembre 1995
21 dicembre 1995
>
Versione
4 maggio 1999
4 maggio 1999
>
Versione
6 gennaio 2002
6 gennaio 2002
>
Versione
31 luglio 2021
31 luglio 2021
Art. 8.
La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso il comune dove e' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma e' autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente.
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 .
Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta. ((I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice))
La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso il comune dove e' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma e' autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e' fatta dal console d'Italia competente.
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 .
Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta. ((I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice))
Commentari • 5
- 1. Paolo Carnevale, La richiesta di referendum abrogativo dinanzi alle risorse della digitalizzazione. Qualche prima considerazione sulla sottoscrizione per via…Andrea Fiorentino · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 31 gennaio 2022 · 18.532486
[…] Quella raccolta riguarda, in modo specifico, le sottoscrizioni di cui all'art. 8 della legge n. 352 del 1970 che, nel dettare le modalità per l'apposizione delle firme riguardo alle richieste di referendum popolare ex art. 138 Cost., reca una disciplina applicabile anche ai referendum previsti dagli articoli 75, 132 Cost. nonché pure alle iniziative legislative popolari di cui all'articolo 71, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/11/2015, n. 5369Provvedimento: […] Hanno, quindi, riproposto i seguenti motivi di censura, già articolati in primo grado: 1)Vizio del procedimento: irregolare funzionamento degli organi collegiali; 2) Violazione dell'art. 32 legge n. 352/1970; 3) Difetto assoluto di motivazione in ordine alle asserite violazioni degli artt. 7, 8 e 28 della legge n. 352/1970; 4)Violazione degli artt. 28 e 32 della legge n. 352/1970; 5) Violazione dell'art. 8 della legge n. 352/1970 e della Circolare n. 53 del 28 agosto 2013 del Ministero dell'Interno. Difetto di motivazione; 6) Violazione degli artt. 7 e 28 della legge n. 352/70. difetto di motivazione.Leggi di più...
- funzioni dell'Ufficio Centrale per il Referendum·
- procedimento referendario·
- difetto di giurisdizione·
- violazione art. 32 legge n. 352/1970·
- legittimità delle richieste di referendum·
- referendum abrogativo·
- natura degli atti referendari·
- legge Pinto·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato