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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2024, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13618 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale (recuperatoria) TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rita Punzo, presso il cui studio elett.te domicilia sito in Napoli alla via Carlo De Marco n. 135 APPELLANTE E
, c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Basile, presso il cui studio elett.te domi- cilia in Napoli Piazzetta Mondragone n. 13 APPELLATA NONCHE' c.f.: , in persona del Sindaco p.t. rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella, elettivamente domici- liato presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: accogliere la doglianza di cui al punto n. 1 in narrativa e, per l'effetto, ri- formare la sentenza n. 43629/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, non notificata, dichiarando nulla, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto, l'avversa pretesa, con conseguente nullità e/o annullabilità della cartella numero 07120190062957557000; con vittoria di spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio. Per l' : dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le Controparte_3 motivazioni sopra esposte;
rigettare l'appello confermando la statuizione del processo di primo grado;
dichiarare, comunque, la carenza di legittimazione passiva della convenuta in quanto l'unico motivo di appello attiene esclusivamente ad eccezioni relative alla notifica dei verbali di infrazione al C.d.S. da parte dell'Ente Impositore Parte_2
Condannare parte appellante alle spese del presente giudizio di secondo grado. Nel-
[...] la denegata ipotesi di soccombenza, manlevare e tenere indenne da ogni somma
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 che risultasse dovuta a parte attrice comprese le spese di giudizio con condanna del solo Ente Impositore in persona del Sindaco p.t. unico titolare del credito Controparte_2
e, dunque, con la compensazione delle spese per Per il rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in dirit- Controparte_2 to. Condannare l'appellante alla rifusione, in favore del di spese, di- Controparte_2 ritti e onorari. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. propose ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 avverso la cartella esattoriale n. Pt_1
07120190062957557000 notificata il 22/10/2019, relativa ad una sanzione per violazione del codice della strada emessa dal Nell'eccepire l'omessa notifica dei Controparte_2 verbali ad essa sottesi e, quindi, la decadenza dal diritto alla riscossione, chiese dichiararsi la nullità, illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria, nonché la nullità e annulla- bilità della cartella di pagamento, con vittoria delle spese di lite. Si costituirono l'agente della riscossione e l'ente impositore, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 43629/2020, rigettò la domanda, rilevando la regolare notifica dei verbali di accertamento, con compensazione delle spese di lite. L'appellante ha impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto perfezionata la notifica dei verbali di contravvenzione, in violazione dell'art. 8 L. L. n. 890/1982. Si sono costituiti l' ed il chiedendo Controparte_3 Controparte_2 il rigetto dell'appello. L'appello è infondato. In via preliminare va affermata l'ammissibilità dello stesso, osservato che, ai fini della speci- ficità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto deposita- to dal sig. Pt_1
Ciò premesso, va rilevato che il con l'atto di costituzione nel giudizio Controparte_2 di primo grado, ha (secondo il primo giudice) ritualmente provato la notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, come evidenziato nella sen- tenza impugnata, laddove si afferma: va rilevato che dalla documentazione esibita dal comune di Napoli – Polizia Urbana risulta che 1) il verbale di accertamento n. ZT14336272/14 del 09/07/14 è stato notificato all'indirizzo che risultava al PRA, in data 07/10/14, per compiuta gia- cenza;
2) il verbale di accertamento n. ZT 14336270/14 del 09/07/14 è stato notificato all'indirizzo che risultava al PRA, in data 09/10/14, per compiuta giacenza. Gli elementi contenuti nell'avviso di ricevimento esibito in copia dal accertano non solo la regolarità della notifica ma anche la data CP_2 in cui è avvenuta la notifica e la regolarità della dichiarazione di avvenuto deposito…. Ebbene, benché l'ente impositore convenuto, pur costituendosi anche in fase d'appello, non abbia depositato nuovamente i documenti comprovanti la regolare notifica dei ver-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 bali suddetti, va tuttavia segnalato che la suprema Corte, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal Cancelliere copia degli atti del fascicolo delle al- tre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del Giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (sia questa costituita o sia invece rimasta contumace) quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare” (Cass. SS.UU. n. 28498/2005 e, negli stessi termini, Cass. SS. UU. n. 3033/2013; più di recente, cfr. Cass. 40606 del 17/12/2021). Nella specie, era onere dell'appellante provvedere al deposito dei documenti sui quali ha fondato il proprio gravame, in assenza dei quali va confermata la sentenza di primo gra- do. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/2022 nella misura prevista dai minimi dello scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della lite e tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria. Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle controparti, delle competenze di li- te che liquida per ciascuna in € 232,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge,
- ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo. Così deciso in Napoli, il 23/01/2024
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rita Punzo, presso il cui studio elett.te domicilia sito in Napoli alla via Carlo De Marco n. 135 APPELLANTE E
, c.f.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Basile, presso il cui studio elett.te domi- cilia in Napoli Piazzetta Mondragone n. 13 APPELLATA NONCHE' c.f.: , in persona del Sindaco p.t. rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella, elettivamente domici- liato presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: accogliere la doglianza di cui al punto n. 1 in narrativa e, per l'effetto, ri- formare la sentenza n. 43629/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, non notificata, dichiarando nulla, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto, l'avversa pretesa, con conseguente nullità e/o annullabilità della cartella numero 07120190062957557000; con vittoria di spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio. Per l' : dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le Controparte_3 motivazioni sopra esposte;
rigettare l'appello confermando la statuizione del processo di primo grado;
dichiarare, comunque, la carenza di legittimazione passiva della convenuta in quanto l'unico motivo di appello attiene esclusivamente ad eccezioni relative alla notifica dei verbali di infrazione al C.d.S. da parte dell'Ente Impositore Parte_2
Condannare parte appellante alle spese del presente giudizio di secondo grado. Nel-
[...] la denegata ipotesi di soccombenza, manlevare e tenere indenne da ogni somma
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 che risultasse dovuta a parte attrice comprese le spese di giudizio con condanna del solo Ente Impositore in persona del Sindaco p.t. unico titolare del credito Controparte_2
e, dunque, con la compensazione delle spese per Per il rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in dirit- Controparte_2 to. Condannare l'appellante alla rifusione, in favore del di spese, di- Controparte_2 ritti e onorari. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. propose ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 avverso la cartella esattoriale n. Pt_1
07120190062957557000 notificata il 22/10/2019, relativa ad una sanzione per violazione del codice della strada emessa dal Nell'eccepire l'omessa notifica dei Controparte_2 verbali ad essa sottesi e, quindi, la decadenza dal diritto alla riscossione, chiese dichiararsi la nullità, illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria, nonché la nullità e annulla- bilità della cartella di pagamento, con vittoria delle spese di lite. Si costituirono l'agente della riscossione e l'ente impositore, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 43629/2020, rigettò la domanda, rilevando la regolare notifica dei verbali di accertamento, con compensazione delle spese di lite. L'appellante ha impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto perfezionata la notifica dei verbali di contravvenzione, in violazione dell'art. 8 L. L. n. 890/1982. Si sono costituiti l' ed il chiedendo Controparte_3 Controparte_2 il rigetto dell'appello. L'appello è infondato. In via preliminare va affermata l'ammissibilità dello stesso, osservato che, ai fini della speci- ficità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto deposita- to dal sig. Pt_1
Ciò premesso, va rilevato che il con l'atto di costituzione nel giudizio Controparte_2 di primo grado, ha (secondo il primo giudice) ritualmente provato la notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, come evidenziato nella sen- tenza impugnata, laddove si afferma: va rilevato che dalla documentazione esibita dal comune di Napoli – Polizia Urbana risulta che 1) il verbale di accertamento n. ZT14336272/14 del 09/07/14 è stato notificato all'indirizzo che risultava al PRA, in data 07/10/14, per compiuta gia- cenza;
2) il verbale di accertamento n. ZT 14336270/14 del 09/07/14 è stato notificato all'indirizzo che risultava al PRA, in data 09/10/14, per compiuta giacenza. Gli elementi contenuti nell'avviso di ricevimento esibito in copia dal accertano non solo la regolarità della notifica ma anche la data CP_2 in cui è avvenuta la notifica e la regolarità della dichiarazione di avvenuto deposito…. Ebbene, benché l'ente impositore convenuto, pur costituendosi anche in fase d'appello, non abbia depositato nuovamente i documenti comprovanti la regolare notifica dei ver-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 bali suddetti, va tuttavia segnalato che la suprema Corte, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, ha affermato il principio per cui è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal Cancelliere copia degli atti del fascicolo delle al- tre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del Giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (sia questa costituita o sia invece rimasta contumace) quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare” (Cass. SS.UU. n. 28498/2005 e, negli stessi termini, Cass. SS. UU. n. 3033/2013; più di recente, cfr. Cass. 40606 del 17/12/2021). Nella specie, era onere dell'appellante provvedere al deposito dei documenti sui quali ha fondato il proprio gravame, in assenza dei quali va confermata la sentenza di primo gra- do. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/2022 nella misura prevista dai minimi dello scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della lite e tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria. Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle controparti, delle competenze di li- te che liquida per ciascuna in € 232,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge,
- ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo. Così deciso in Napoli, il 23/01/2024
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3