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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/12/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi - Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri - Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3115 dell'anno 2024 R.G.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Sardella;
Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, la sig.ra , instava questo Tribunale deducendo Parte_1 quanto segue:
- che in data 10.05.1997 aveva contratto in Taranto (TA) matrimonio religioso con , nato Controparte_1
a Taranto il 25/08/1970, registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Taranto al n.19, p.2, s. A,
u.2 dell'anno 1997;
- che dalla loro unione coniugale erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 nato a [...] il [...], maggiorenni, conviventi con la madre, ma non ancora Persona_2 economicamente indipendenti nonostante lo svolgimento di saltuarie attività lavorative con contratti a tempo determinato;
- che con sentenza n. 2586/2022 pubblicata il 20.10.2022 il Tribunale di Taranto aveva pronunciato, nella causa iscritta al n. 2405/2018 R.G., la separazione tra i coniugi, con addebito al sig. , Controparte_1 disponendo l'assegnazione ad essa ricorrente della casa coniugale sita in Taranto (TA) alla Via MO
D'IO n. 0/SP, scala C, con l'obbligo per il marito di versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 700,00 di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento per la coniuge ed euro
200,00 ciascuno a titolo di mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;
- che dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, tenutasi il giorno 17.09.2018, erano trascorsi più di dodici mesi senza che vi fosse stata alcuna possibilità di ricostruire la comunione morale e materiale di vita tra i coniugi;
- che dalla data della sentenza di separazione la propria situazione economica era peggiorata;
- che ella ricorrente di anni 52, casalinga, con diploma di terza media, disoccupata senza godimento di misure di sostegno al reddito, si era sempre occupata della famiglia e della crescita dei figli;
- che soffriva di patologie (artrosi lombo sacrale con compressione del nervo sciatico) che non le consentivano una piena funzionalità motoria e che limitavano la sua capacità lavorativa;
- che la casa coniugale assegnatale in sede di separazione, gravata da mutuo cointestato ventennale con rate mensili di euro 400,00 circa, era stata sottoposta a pignoramento immobiliare con procedura di vendita all'asta;
- che dalla data della sentenza di separazione la situazione economica del marito non era mutata continuando questi a lavorare come operaio presso l'ex ILVA di Taranto con un reddito annuo di circa 25.000,00 euro;
- che il marito si era reso inadempiente circa il pagamento delle rate di mutuo e dell'assegno di mantenimento costringendola ad avviare varie azioni di recupero del credito;
- che dal dicembre 2023 non percepiva più il reddito di cittadinanza venendo aiutata, per le spese familiari, dai propri anziani genitori;
- che la sperequazione economica tra i coniugi era, pertanto, evidente attesa la diversa capacità reddituale delle parti.
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taranto (TA) in data 10.05.1997 con il sig. registrato presso gli Controparte_1
Uffici di Stato Civile del Comune di Taranto al n.19, p.2, s. A, u.2 dell'anno 1997, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva, altresì, che venisse confermata l'assegnazione ad ella ricorrente della casa coniugale sita in
Taranto (TA) alla Via MO D'IO n. 0/SP, scala C, in quanto convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
che l'importo mensile di euro 700,00, posto a carico del sig.
a titolo di assegno di mantenimento disposto con la sentenza di separazione, fosse Controparte_1 rimodulato nella misura di euro 500,00 in favore di ella ricorrente a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e di euro 100,00 ciascuno in favore dei due figli e Per_1
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre 50% delle spese straordinarie secondo il Per_2 protocollo in uso presso il Tribunale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza del 11.03.2025 compariva personalmente la ricorrente assistita dal proprio difensore, la quale nel riportarsi al contenuto del ricorso ne chiedeva l'accoglimento, rinunciando alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio insistendo, tuttavia, per il mantenimento suo e dell'altro Persona_1 figlio Persona_2
Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza il resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza predetta venivano confermati i provvedimenti della separazione limitatamente all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente alla quale veniva riconosciuto, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile di mantenimento di euro 400,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese da parte del resistente, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché un assegno mensile di euro 100,00, sempre a carico del resistente, per il mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, revocandosi quello Persona_2 previsto per il figlio ormai ventinovenne. Persona_1
Con la medesima ordinanza venivano ammesse le prove orali richieste dalla ricorrente (interrogatorio formale del resistente e prova per testi) rinviando la relativa assunzione all'udienza del 25.09.2025.
All'udienza del 25.09.2025, verificata la regolarità della notificazione, il resistente non compariva per rendere il deferito interrogatorio rimanendo, pertanto, contumace e si procedeva con l'ascolto dei testi di parte ricorrente e . Testimone_1 Persona_1
Veniva fissata l'udienza di discussione del 04.12.2025 con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusive che la ricorrente depositava in data 14.11.2025 e con le quali chiedeva, nel precisare le proprie conclusioni, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Taranto (TA) in data 10.05.1997 con il sig. ricorrendone i presupposti di legge;
la Controparte_1 conferma dell'assegnazione ad essa ricorrente della casa familiare sita in Taranto (TA) alla Via MO
D'IO n. 0/SP, scala C, in quanto ivi convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
il riconoscimento, dalla data della domanda, di un assegno divorzile mensile di euro 500,00, da porsi a carico del resistente e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, di euro 400,00 come già disposto con i provvedimenti provvisori resi all'udienza del 11.03.2025, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con scadenza entro il giorno cinque di ogni mese, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo dal resistente;
il riconoscimento, dalla data della domanda, di un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili per il figlio maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, da porre a carico del resistente, con scadenza entro il giorno cinque di ogni mese, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo dal resistente, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza del 04.12.2025 nessuno compariva per il resistente mentre la ricorrente, riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle proprie note difensive depositate telematicamente, chiedeva che la causa venisse decisa rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, pertanto, veniva riservata e rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione personale pronunciata con Sentenza n. 2586/2022 dal Tribunale di Taranto, pubblicata il 20.10.2022, emessa nel giudizio di separazione iscritto al n.
2405/2018 R.G.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte resistente contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, ed in particolare all'assegnazione della casa coniugale sita in Taranto (TA) alla Via MO D'IO n. 0/SP, scala C, per la quale vi è evidenza di una procedura esecutiva immobiliare in corso, deve confermarsene l'assegnazione alla ricorrente nell'ottica di garantire la continuità abitativa alla prole essendo incontestato, oltre che documentalmente provato, che il figlio Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendenti, come meglio di seguito motivato, risulta
[...] convivente con la madre nella casa coniugale.
Quanto all'assegno di divorzio richiesto dalla ricorrente occorre premettere che esso trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo- compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e darà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
In tal senso la recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri” (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201).
Nel caso di specie deve rilevarsi che in sede di separazione questo Tribunale aveva previsto l'obbligo per il marito di versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 700,00 di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento per la coniuge ed euro 200,00 ciascuno a titolo di mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tale statuizione trovava il proprio fondamento, come si legge nella parte motiva della sentenza di separazione, sulla sperequazione reddituale esistente tra i coniugi laddove risultava incontestato che il marito svolgesse attività lavorativa presso l'ex ILVA con un reddito mensile di euro 1.800,00 – 1.900,00, mentre la moglie risultava disoccupata, e che il marito avesse una capacità reddituale tale da sostenere, con il suo solo reddito da lavoro, una famiglia con un coniuge e due figli maggiorenni e provvedere ad impegni di spesa quali, tra l'altro, la rata di mutuo di circa 400,00 euro mensili contratto per la casa familiare. Tanto considerato, con il presente ricorso la ricorrente ha richiesto, sostenendo che dalla data della sentenza di separazione la propria situazione economica era peggiorata mentre quella del marito era rimasta invariata percependo quest'ultimo un reddito annuo da dipendente ex ILVA di euro 25.000,00, il riconoscimento, dalla data della domanda, di un assegno divorzile mensile di euro 500,00, da porsi a carico del resistente e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, di euro 400,00 come già disposto con i provvedimenti provvisori resi all'udienza del 11.03.2025, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con scadenza entro il giorno cinque di ogni mese, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo dal resistente.
Tuttavia, quanto sostenuto dalla ricorrente, circa la situazione reddituale pressoché invariata del marito dalla data della sentenza di separazione, non è risultato suffragato dalla documentazione acquisita che ha, al contrario, fatto emergere un netto peggioramento della capacità reddituale del resistente.
Invero, deve ritenersi incontestato (dichiarazione del terzo pignorato 20.06.2024 prodotta dalla CP_2 ricorrente) che il resistente, lavoratore dipendente presso l'ex ILVA di Taranto, sia risultato beneficiario del trattamento di cassa integrazione guadagni (CIG) per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 e che il pagamento relativo al mese di maggio 2024 sia stato pari ad euro 1.027,36 e che tali importi mensili siano stati decurtati, secondo le quote di legge, al fine di accantonare le somme necessarie a soddisfare i pignoramenti presso terzi promossi in suo danno.
Sul punto così ha dichiarato il terzo pignorato: “sulle predette competenze mensili grava un precedente pignoramento per un importo totale di euro 47.097,66 avente rata di recupero mensile di euro pari a circa euro 230,00”.
D'altronde, chiari indici del peggioramento della situazione economico-reddituale del resistente sono da ritenersi anche le circostanze ed i documenti allegati dalla ricorrente laddove ha affermato che il marito si era reso inadempiente al pagamento delle rate di mutuo (tanto da avviarsi la procedura espropriativa immobiliare della casa coniugale - tutt'ora in corso) nonché dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione
(tanto da costringerla ad avviare la procedura espropriativa mobiliare presso terzi per l'importo precettato di euro 12.182,26, come risulta dalla documentazione allegata).
Quanto alla situazione reddituale della ricorrente, è risultato provato che la stessa non abbia mai svolto attività lavorativa, essendosi occupata sempre della casa e della crescita dei figli (“non ho mai lavorato perché mi sono sempre occupata della casa e dei figli. Mio marito è in cassa integrazione Ilva e percepisce circa 900,0 euro mensili” – dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza dell'11.03.2025).
Il teste, ascoltato all'udienza 25.09.2025 ha dichiarato testualmente”Lei si è sempre Testimone_1 occupata della casa e si è sempre dedicata con devozione ai suoi figli”.
Peraltro, il convenuto, rimanendo contumace, non ha ne' dedotto ne' dimostrato che lo stato di persistente disoccupazione della sig.ra , casalinga di anni 53, al netto delle patologie sofferte, possa essere Pt_1 addebitato a sua esclusiva responsabilità ovvero negligenza nel reperire stabili occupazioni lavorative né tantomeno ha contrastato la domanda attorea avanzando richieste istruttorie e/o offrendo idonee produzioni documentali.
I documenti offerti e la prova testimoniale assunta, non contrastati da alcun dato istruttorio di segno contrario, vista la contumacia del resistente, inducono questo collegio a ritenere che effettivamente la ricorrente, che ha una eta' matura, circa 53 anni ,priva di rilevanti ed elevate competenze professionali (ha conseguito il diploma di terza media), sia sostenuta da terzi per far fronte alle di lei spese quotidiane, apparendo credibile e verosimile che costei riesca a sostenersi grazie all'aiuto economico proveniente dagli anziani genitori attesa l'inadempienza del resistente nel pagamento dell'assegno di mantenimento che ha determinato l'avvio di procedure esecutive in suo danno.
Così, infatti, il teste , padre della ricorrente, ascoltato all'udienza del 25.09.2025, ha Testimone_1 dichiarato: “[…] mia figlia mi ha sempre chiesto aiuto economico perché il marito aveva il vizio del gioco e ancora oggi aiuto mia figlia e i miei nipoti […]Mia figlia e i miei nipoti ribadisco li abbiamo sempre aiutati io e mia moglie perché lui non collaborava alle spese familiari per la sua ludopatia […] Tutt'oggi la mattina accompagno mia figlia a fare la spesa e la aiuto sempre economicamente. L'ex marito è completamente assente, non collabora”.
Nello stesso senso le dichiarazioni rese dal teste figlio delle parti , della cui attendibilità Persona_1 non si ha motivo di dubitare , il quale ha dichiarato: “[…] È sempre stata lei ad occuparsi della nostra crescita e delle spese principali nostre grazie anche all'aiuto dei miei nonni materni, che ancora oggi provvedono a tali spese perché mio padre non contribuisce in alcun modo neppure alle spese primarie.”
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, degli elementi istruttori acquisiti, delle prove documentali offerte, circa il quantum dell'assegno divorzile da porre a carico del resistente, questo Collegio ritiene congruo ed adeguato, in rapporto alle condizioni economiche delle parti come sopra emergenti, determinarne l'importo nella minor somma mensile di euro 300,00, da versarsi in favore della ricorrente con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Detto assegno, peraltro, per il suo modesto importo ben puo' essere considerato di natura alimentare.
Quanto all'assegno di mantenimento richiesto per il figlio quasi ventiseienne, deve Persona_2 rilevarsi che la ricorrente nel ricorso introduttivo ha affermato che il figlio, convivente nella casa familiare, non è economicamente autosufficiente nonostante lo svolgimento di saltuarie attività lavorative con contratti a tempo determinato.
Ascoltata all'udienza del 11.03.2025 così riferiva: “[…] Mio figlio non studia e non ha ancora Per_2 trovato lavoro. Viviamo ancora nella casa famigliare […]”.
Detta circostanza non risulta contrastata da alcun dato istruttorio di segno contrario vista la contumacia del resistente che non si e' costituito e non si e' perciò neppure opposto alla richiesta del mantenimento per il figlio . Per_2
Del resto, pur non ignorando questo collegio, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che, raggiunta la maggiore età, debba presumersi l'idoneità di una persona a produrre reddito, che con l'avanzare dell'età, si presume che il figlio sia divenuto “adulto” e che, per il principio di autoresponsabilità, consegua un reddito che gli permetta di divenire autosufficiente;
o, comunque, si impegni, concretamente, nel reperimento di un'occupazione lavorativa stabile e duratura;
tuttavia, e' anche notoria la mancanza di lavoro nel nostro territorio, soprattutto per chi non ha competenze ed esperienze specifiche(la stessa ricorrente ha precisato che il figlio non ha proseguito negli studi), in una Per_1 realta' territoriale, come quella del caso di specie, in cui la crisi industriale ed imprenditoriale appare sempre piu' in crescita .
Si rileva, inoltre, che la sentenza di separazione giudiziale in cui era stato previsto un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascun figlio e' abbastanza recente, essendo stata pubblicata nel 2022 .
Alla luce di tali considerazioni si accoglie per quanto di ragione la domanda di parte ricorrente e si dispone a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio che appare idoneo ed equo in Per_2 relazione alle esigenze di un giovane ragazzo della sua eta' ,confermare nell'importo di euro 100,00 mensili, con scadenza il giorno 5 di ogni mese, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale.
Anche detta somma , per il suo modestissimo importo, ben puo' considerarsi di natura alimentare,
Quanto all'altro figlio per il quale all'udienza dell'11.03.2025 la ricorrente rinunciava Persona_1 alla domanda di assegno di mantenimento questo Tribunale non può che confermarne la revoca.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, della contumacia di parte resistente e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
05.07.2024, da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. PRONUNCIA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in Taranto (TA) in data
10.05.1997 tra i sig.ri , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
25.08.1970, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto dell'anno 1997, Atto n. 19
p. 2 s.A. u.2;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. CONFERMA l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Taranto (TA) alla Via Parte_1
MO D'IO n. 0/SP, scala C;
PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , con decorrenza dal Controparte_1 Parte_1 passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, a titolo di assegno divorzile,
l'importo mensile di euro 300,00, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed euro 100,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_2 ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale.
4. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone addetto all'UPP della I Sez. Civile del Tribunale di Taranto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi - Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri - Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3115 dell'anno 2024 R.G.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Sardella;
Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.07.2024, la sig.ra , instava questo Tribunale deducendo Parte_1 quanto segue:
- che in data 10.05.1997 aveva contratto in Taranto (TA) matrimonio religioso con , nato Controparte_1
a Taranto il 25/08/1970, registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Taranto al n.19, p.2, s. A,
u.2 dell'anno 1997;
- che dalla loro unione coniugale erano nati due figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 nato a [...] il [...], maggiorenni, conviventi con la madre, ma non ancora Persona_2 economicamente indipendenti nonostante lo svolgimento di saltuarie attività lavorative con contratti a tempo determinato;
- che con sentenza n. 2586/2022 pubblicata il 20.10.2022 il Tribunale di Taranto aveva pronunciato, nella causa iscritta al n. 2405/2018 R.G., la separazione tra i coniugi, con addebito al sig. , Controparte_1 disponendo l'assegnazione ad essa ricorrente della casa coniugale sita in Taranto (TA) alla Via MO
D'IO n. 0/SP, scala C, con l'obbligo per il marito di versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 700,00 di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento per la coniuge ed euro
200,00 ciascuno a titolo di mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;
- che dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, tenutasi il giorno 17.09.2018, erano trascorsi più di dodici mesi senza che vi fosse stata alcuna possibilità di ricostruire la comunione morale e materiale di vita tra i coniugi;
- che dalla data della sentenza di separazione la propria situazione economica era peggiorata;
- che ella ricorrente di anni 52, casalinga, con diploma di terza media, disoccupata senza godimento di misure di sostegno al reddito, si era sempre occupata della famiglia e della crescita dei figli;
- che soffriva di patologie (artrosi lombo sacrale con compressione del nervo sciatico) che non le consentivano una piena funzionalità motoria e che limitavano la sua capacità lavorativa;
- che la casa coniugale assegnatale in sede di separazione, gravata da mutuo cointestato ventennale con rate mensili di euro 400,00 circa, era stata sottoposta a pignoramento immobiliare con procedura di vendita all'asta;
- che dalla data della sentenza di separazione la situazione economica del marito non era mutata continuando questi a lavorare come operaio presso l'ex ILVA di Taranto con un reddito annuo di circa 25.000,00 euro;
- che il marito si era reso inadempiente circa il pagamento delle rate di mutuo e dell'assegno di mantenimento costringendola ad avviare varie azioni di recupero del credito;
- che dal dicembre 2023 non percepiva più il reddito di cittadinanza venendo aiutata, per le spese familiari, dai propri anziani genitori;
- che la sperequazione economica tra i coniugi era, pertanto, evidente attesa la diversa capacità reddituale delle parti.
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Taranto (TA) in data 10.05.1997 con il sig. registrato presso gli Controparte_1
Uffici di Stato Civile del Comune di Taranto al n.19, p.2, s. A, u.2 dell'anno 1997, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva, altresì, che venisse confermata l'assegnazione ad ella ricorrente della casa coniugale sita in
Taranto (TA) alla Via MO D'IO n. 0/SP, scala C, in quanto convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
che l'importo mensile di euro 700,00, posto a carico del sig.
a titolo di assegno di mantenimento disposto con la sentenza di separazione, fosse Controparte_1 rimodulato nella misura di euro 500,00 in favore di ella ricorrente a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e di euro 100,00 ciascuno in favore dei due figli e Per_1
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre 50% delle spese straordinarie secondo il Per_2 protocollo in uso presso il Tribunale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza del 11.03.2025 compariva personalmente la ricorrente assistita dal proprio difensore, la quale nel riportarsi al contenuto del ricorso ne chiedeva l'accoglimento, rinunciando alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio insistendo, tuttavia, per il mantenimento suo e dell'altro Persona_1 figlio Persona_2
Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza il resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza predetta venivano confermati i provvedimenti della separazione limitatamente all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente alla quale veniva riconosciuto, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile di mantenimento di euro 400,00 da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese da parte del resistente, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché un assegno mensile di euro 100,00, sempre a carico del resistente, per il mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, revocandosi quello Persona_2 previsto per il figlio ormai ventinovenne. Persona_1
Con la medesima ordinanza venivano ammesse le prove orali richieste dalla ricorrente (interrogatorio formale del resistente e prova per testi) rinviando la relativa assunzione all'udienza del 25.09.2025.
All'udienza del 25.09.2025, verificata la regolarità della notificazione, il resistente non compariva per rendere il deferito interrogatorio rimanendo, pertanto, contumace e si procedeva con l'ascolto dei testi di parte ricorrente e . Testimone_1 Persona_1
Veniva fissata l'udienza di discussione del 04.12.2025 con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusive che la ricorrente depositava in data 14.11.2025 e con le quali chiedeva, nel precisare le proprie conclusioni, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Taranto (TA) in data 10.05.1997 con il sig. ricorrendone i presupposti di legge;
la Controparte_1 conferma dell'assegnazione ad essa ricorrente della casa familiare sita in Taranto (TA) alla Via MO
D'IO n. 0/SP, scala C, in quanto ivi convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
il riconoscimento, dalla data della domanda, di un assegno divorzile mensile di euro 500,00, da porsi a carico del resistente e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, di euro 400,00 come già disposto con i provvedimenti provvisori resi all'udienza del 11.03.2025, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con scadenza entro il giorno cinque di ogni mese, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo dal resistente;
il riconoscimento, dalla data della domanda, di un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili per il figlio maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, da porre a carico del resistente, con scadenza entro il giorno cinque di ogni mese, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo dal resistente, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza del 04.12.2025 nessuno compariva per il resistente mentre la ricorrente, riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle proprie note difensive depositate telematicamente, chiedeva che la causa venisse decisa rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, pertanto, veniva riservata e rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione personale pronunciata con Sentenza n. 2586/2022 dal Tribunale di Taranto, pubblicata il 20.10.2022, emessa nel giudizio di separazione iscritto al n.
2405/2018 R.G.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte resistente contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, ed in particolare all'assegnazione della casa coniugale sita in Taranto (TA) alla Via MO D'IO n. 0/SP, scala C, per la quale vi è evidenza di una procedura esecutiva immobiliare in corso, deve confermarsene l'assegnazione alla ricorrente nell'ottica di garantire la continuità abitativa alla prole essendo incontestato, oltre che documentalmente provato, che il figlio Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendenti, come meglio di seguito motivato, risulta
[...] convivente con la madre nella casa coniugale.
Quanto all'assegno di divorzio richiesto dalla ricorrente occorre premettere che esso trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo- compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e darà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
In tal senso la recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri” (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022. N. 1201).
Nel caso di specie deve rilevarsi che in sede di separazione questo Tribunale aveva previsto l'obbligo per il marito di versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 700,00 di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento per la coniuge ed euro 200,00 ciascuno a titolo di mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tale statuizione trovava il proprio fondamento, come si legge nella parte motiva della sentenza di separazione, sulla sperequazione reddituale esistente tra i coniugi laddove risultava incontestato che il marito svolgesse attività lavorativa presso l'ex ILVA con un reddito mensile di euro 1.800,00 – 1.900,00, mentre la moglie risultava disoccupata, e che il marito avesse una capacità reddituale tale da sostenere, con il suo solo reddito da lavoro, una famiglia con un coniuge e due figli maggiorenni e provvedere ad impegni di spesa quali, tra l'altro, la rata di mutuo di circa 400,00 euro mensili contratto per la casa familiare. Tanto considerato, con il presente ricorso la ricorrente ha richiesto, sostenendo che dalla data della sentenza di separazione la propria situazione economica era peggiorata mentre quella del marito era rimasta invariata percependo quest'ultimo un reddito annuo da dipendente ex ILVA di euro 25.000,00, il riconoscimento, dalla data della domanda, di un assegno divorzile mensile di euro 500,00, da porsi a carico del resistente e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in subordine, di euro 400,00 come già disposto con i provvedimenti provvisori resi all'udienza del 11.03.2025, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con scadenza entro il giorno cinque di ogni mese, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo dal resistente.
Tuttavia, quanto sostenuto dalla ricorrente, circa la situazione reddituale pressoché invariata del marito dalla data della sentenza di separazione, non è risultato suffragato dalla documentazione acquisita che ha, al contrario, fatto emergere un netto peggioramento della capacità reddituale del resistente.
Invero, deve ritenersi incontestato (dichiarazione del terzo pignorato 20.06.2024 prodotta dalla CP_2 ricorrente) che il resistente, lavoratore dipendente presso l'ex ILVA di Taranto, sia risultato beneficiario del trattamento di cassa integrazione guadagni (CIG) per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 e che il pagamento relativo al mese di maggio 2024 sia stato pari ad euro 1.027,36 e che tali importi mensili siano stati decurtati, secondo le quote di legge, al fine di accantonare le somme necessarie a soddisfare i pignoramenti presso terzi promossi in suo danno.
Sul punto così ha dichiarato il terzo pignorato: “sulle predette competenze mensili grava un precedente pignoramento per un importo totale di euro 47.097,66 avente rata di recupero mensile di euro pari a circa euro 230,00”.
D'altronde, chiari indici del peggioramento della situazione economico-reddituale del resistente sono da ritenersi anche le circostanze ed i documenti allegati dalla ricorrente laddove ha affermato che il marito si era reso inadempiente al pagamento delle rate di mutuo (tanto da avviarsi la procedura espropriativa immobiliare della casa coniugale - tutt'ora in corso) nonché dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione
(tanto da costringerla ad avviare la procedura espropriativa mobiliare presso terzi per l'importo precettato di euro 12.182,26, come risulta dalla documentazione allegata).
Quanto alla situazione reddituale della ricorrente, è risultato provato che la stessa non abbia mai svolto attività lavorativa, essendosi occupata sempre della casa e della crescita dei figli (“non ho mai lavorato perché mi sono sempre occupata della casa e dei figli. Mio marito è in cassa integrazione Ilva e percepisce circa 900,0 euro mensili” – dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza dell'11.03.2025).
Il teste, ascoltato all'udienza 25.09.2025 ha dichiarato testualmente”Lei si è sempre Testimone_1 occupata della casa e si è sempre dedicata con devozione ai suoi figli”.
Peraltro, il convenuto, rimanendo contumace, non ha ne' dedotto ne' dimostrato che lo stato di persistente disoccupazione della sig.ra , casalinga di anni 53, al netto delle patologie sofferte, possa essere Pt_1 addebitato a sua esclusiva responsabilità ovvero negligenza nel reperire stabili occupazioni lavorative né tantomeno ha contrastato la domanda attorea avanzando richieste istruttorie e/o offrendo idonee produzioni documentali.
I documenti offerti e la prova testimoniale assunta, non contrastati da alcun dato istruttorio di segno contrario, vista la contumacia del resistente, inducono questo collegio a ritenere che effettivamente la ricorrente, che ha una eta' matura, circa 53 anni ,priva di rilevanti ed elevate competenze professionali (ha conseguito il diploma di terza media), sia sostenuta da terzi per far fronte alle di lei spese quotidiane, apparendo credibile e verosimile che costei riesca a sostenersi grazie all'aiuto economico proveniente dagli anziani genitori attesa l'inadempienza del resistente nel pagamento dell'assegno di mantenimento che ha determinato l'avvio di procedure esecutive in suo danno.
Così, infatti, il teste , padre della ricorrente, ascoltato all'udienza del 25.09.2025, ha Testimone_1 dichiarato: “[…] mia figlia mi ha sempre chiesto aiuto economico perché il marito aveva il vizio del gioco e ancora oggi aiuto mia figlia e i miei nipoti […]Mia figlia e i miei nipoti ribadisco li abbiamo sempre aiutati io e mia moglie perché lui non collaborava alle spese familiari per la sua ludopatia […] Tutt'oggi la mattina accompagno mia figlia a fare la spesa e la aiuto sempre economicamente. L'ex marito è completamente assente, non collabora”.
Nello stesso senso le dichiarazioni rese dal teste figlio delle parti , della cui attendibilità Persona_1 non si ha motivo di dubitare , il quale ha dichiarato: “[…] È sempre stata lei ad occuparsi della nostra crescita e delle spese principali nostre grazie anche all'aiuto dei miei nonni materni, che ancora oggi provvedono a tali spese perché mio padre non contribuisce in alcun modo neppure alle spese primarie.”
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, degli elementi istruttori acquisiti, delle prove documentali offerte, circa il quantum dell'assegno divorzile da porre a carico del resistente, questo Collegio ritiene congruo ed adeguato, in rapporto alle condizioni economiche delle parti come sopra emergenti, determinarne l'importo nella minor somma mensile di euro 300,00, da versarsi in favore della ricorrente con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Detto assegno, peraltro, per il suo modesto importo ben puo' essere considerato di natura alimentare.
Quanto all'assegno di mantenimento richiesto per il figlio quasi ventiseienne, deve Persona_2 rilevarsi che la ricorrente nel ricorso introduttivo ha affermato che il figlio, convivente nella casa familiare, non è economicamente autosufficiente nonostante lo svolgimento di saltuarie attività lavorative con contratti a tempo determinato.
Ascoltata all'udienza del 11.03.2025 così riferiva: “[…] Mio figlio non studia e non ha ancora Per_2 trovato lavoro. Viviamo ancora nella casa famigliare […]”.
Detta circostanza non risulta contrastata da alcun dato istruttorio di segno contrario vista la contumacia del resistente che non si e' costituito e non si e' perciò neppure opposto alla richiesta del mantenimento per il figlio . Per_2
Del resto, pur non ignorando questo collegio, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che, raggiunta la maggiore età, debba presumersi l'idoneità di una persona a produrre reddito, che con l'avanzare dell'età, si presume che il figlio sia divenuto “adulto” e che, per il principio di autoresponsabilità, consegua un reddito che gli permetta di divenire autosufficiente;
o, comunque, si impegni, concretamente, nel reperimento di un'occupazione lavorativa stabile e duratura;
tuttavia, e' anche notoria la mancanza di lavoro nel nostro territorio, soprattutto per chi non ha competenze ed esperienze specifiche(la stessa ricorrente ha precisato che il figlio non ha proseguito negli studi), in una Per_1 realta' territoriale, come quella del caso di specie, in cui la crisi industriale ed imprenditoriale appare sempre piu' in crescita .
Si rileva, inoltre, che la sentenza di separazione giudiziale in cui era stato previsto un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascun figlio e' abbastanza recente, essendo stata pubblicata nel 2022 .
Alla luce di tali considerazioni si accoglie per quanto di ragione la domanda di parte ricorrente e si dispone a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio che appare idoneo ed equo in Per_2 relazione alle esigenze di un giovane ragazzo della sua eta' ,confermare nell'importo di euro 100,00 mensili, con scadenza il giorno 5 di ogni mese, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale.
Anche detta somma , per il suo modestissimo importo, ben puo' considerarsi di natura alimentare,
Quanto all'altro figlio per il quale all'udienza dell'11.03.2025 la ricorrente rinunciava Persona_1 alla domanda di assegno di mantenimento questo Tribunale non può che confermarne la revoca.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, della contumacia di parte resistente e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
05.07.2024, da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. PRONUNCIA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in Taranto (TA) in data
10.05.1997 tra i sig.ri , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
25.08.1970, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto dell'anno 1997, Atto n. 19
p. 2 s.A. u.2;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. CONFERMA l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Taranto (TA) alla Via Parte_1
MO D'IO n. 0/SP, scala C;
PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , con decorrenza dal Controparte_1 Parte_1 passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, a titolo di assegno divorzile,
l'importo mensile di euro 300,00, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed euro 100,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_2 ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale.
4. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone addetto all'UPP della I Sez. Civile del Tribunale di Taranto.