Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1706
CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che, anche nel caso di procedure previste dal comma 7 dell'art. 3 del d.m. n. 267/2007, l'amministrazione non può prescindere da un esame specifico delle osservazioni e della documentazione prodotta dalla parte privata, limitandosi a tenere ferme le originarie contestazioni senza adeguata motivazione. Ha inoltre evidenziato il mancato riesercizio del potere da parte dell'amministrazione dopo la sentenza di primo grado, confermando la contraddittorietà della condotta dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1706
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1706
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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