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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1226 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Vanessa Paradiso;
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per chiedere la revoca del provvedimento di
CP_ ripetizione di indebito comunicatole da inerente la restituzione della somma di €
15724,59 per rate di pensione non dovute.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo da un lato la mancata comunicazione dei redditi da parte della ricorrente;
dall'altro l'avvenuta revoca della prestazione per la mancata comparizione della ricorrente invitata a visita di revisione.
Il ricorso è fondato.
Sulla eccepita mancata comunicazione dei redditi.
L'art 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' sostiene che il soggetto beneficiario della prestazione ha superato i limiti reddituali per l'erogazione della prestazione
Invero non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente.
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
Pagina 2 A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale 2 sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
CP_ L' nel caso di specie era in possesso di tutte le informazioni necessarie e poteva ben conoscere la posizione reddituale della Sigra la quale pertanto non ha posto in Pt_1
essere alcun comportamento omissivo o doloso, trattandosi peraltro di dati già in
CP_ possesso di e tenuto conto inoltre che la stessa ha regolarmente inoltrato annualmente le proprie dichiarazioni dei redditi.
Sulla mancata presentazione alla visita di revisione
La mancata presentazione a una visita di revisione dell'invalidità civile, se non giustificata, comporta la sospensione della prestazione e, successivamente, la revoca definitiva della stessa. L' , in caso di mancata presentazione, sospende la CP_1
prestazione e invita l'interessato a fornire una giustificazione entro 90 giorni. Se la
Pagina 3 giustificazione non viene presentata o non è ritenuta valida, l' procede alla revoca CP_1
della prestazione.
CP_ non ha dimostrato in questa sede ed a seguito delle eccezioni di parte ricorrente, di avere disposto la sospensione e di avere richiesto alla ricorrente la giustificazione della mancata comparizione;
non avendo rispettato tali prescrizioni di legge la revoca operata
è illegittima.
Inoltre la medesima parte ricorrente ha dimostrato come, nel corso degli anni le proprie condizioni di salute sono andate peggiorando, tanto da riconoscerle l'indennità di accompagnamento
CP_ Anche per tali motivi la revoca effettuata da è illegittima.
Per quanto sopra esposto la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrente per le causali di cui al provvedimento del 17.4.2019
CP_ 2) Condanna al rimborso in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in ragione del suindicato provvedimento
CP_ 3) Condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 26.6.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4 Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1226 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Vanessa Paradiso;
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per chiedere la revoca del provvedimento di
CP_ ripetizione di indebito comunicatole da inerente la restituzione della somma di €
15724,59 per rate di pensione non dovute.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo da un lato la mancata comunicazione dei redditi da parte della ricorrente;
dall'altro l'avvenuta revoca della prestazione per la mancata comparizione della ricorrente invitata a visita di revisione.
Il ricorso è fondato.
Sulla eccepita mancata comunicazione dei redditi.
L'art 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' sostiene che il soggetto beneficiario della prestazione ha superato i limiti reddituali per l'erogazione della prestazione
Invero non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente.
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
Pagina 2 A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale 2 sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
CP_ L' nel caso di specie era in possesso di tutte le informazioni necessarie e poteva ben conoscere la posizione reddituale della Sigra la quale pertanto non ha posto in Pt_1
essere alcun comportamento omissivo o doloso, trattandosi peraltro di dati già in
CP_ possesso di e tenuto conto inoltre che la stessa ha regolarmente inoltrato annualmente le proprie dichiarazioni dei redditi.
Sulla mancata presentazione alla visita di revisione
La mancata presentazione a una visita di revisione dell'invalidità civile, se non giustificata, comporta la sospensione della prestazione e, successivamente, la revoca definitiva della stessa. L' , in caso di mancata presentazione, sospende la CP_1
prestazione e invita l'interessato a fornire una giustificazione entro 90 giorni. Se la
Pagina 3 giustificazione non viene presentata o non è ritenuta valida, l' procede alla revoca CP_1
della prestazione.
CP_ non ha dimostrato in questa sede ed a seguito delle eccezioni di parte ricorrente, di avere disposto la sospensione e di avere richiesto alla ricorrente la giustificazione della mancata comparizione;
non avendo rispettato tali prescrizioni di legge la revoca operata
è illegittima.
Inoltre la medesima parte ricorrente ha dimostrato come, nel corso degli anni le proprie condizioni di salute sono andate peggiorando, tanto da riconoscerle l'indennità di accompagnamento
CP_ Anche per tali motivi la revoca effettuata da è illegittima.
Per quanto sopra esposto la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrente per le causali di cui al provvedimento del 17.4.2019
CP_ 2) Condanna al rimborso in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in ragione del suindicato provvedimento
CP_ 3) Condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 26.6.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
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