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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/08/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3225/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice
Magdalena Costa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al n. 3225/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MANICA MARCO, giusta delega in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n.
898/1970, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Merano (BZ) il 14/09/2019 da nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 16, Parte II, Serie A, dell'anno 2019, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati di letto, tetto e mensa, nel reciproco rispetto;
2) nell'abitazione familiare, costituita da immobile in locazione sito in Merano, Via Roma
n. 101, con arredi e corredi, resterà a vivere la moglie, con facoltà, se del caso di pagina 2 di 3 volturazione del relativo contratto solo a suo nome, visto anche il trasferimento del marito;
3) il sig. , è prossimo trasferimento a Cosenza, e trasferirà anche Parte_2 formalmente la propria residenza entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé ogni suo effetto personale, consegnando le chiavi ancora in suo possesso di accesso all'abitazione e alle sue pertinenze alla sig.ra Pt_1
4) i coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni e qualsiasi contributo al mantenimento, comunque denominato, dandosi altresì atto che non vi sono altre questioni patrimoniali da risolvere;
5) le spese della presente procedura assunte dalla sig.ra con rinuncia del legale Pt_1 alla solidarietà.
25/07/2025
La Giudice est. Il Presidente
Magdalena Costa Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3225/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice
Magdalena Costa Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al n. 3225/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MANICA MARCO, giusta delega in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
***
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n.
898/1970, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Merano (BZ) il 14/09/2019 da nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 16, Parte II, Serie A, dell'anno 2019, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati di letto, tetto e mensa, nel reciproco rispetto;
2) nell'abitazione familiare, costituita da immobile in locazione sito in Merano, Via Roma
n. 101, con arredi e corredi, resterà a vivere la moglie, con facoltà, se del caso di pagina 2 di 3 volturazione del relativo contratto solo a suo nome, visto anche il trasferimento del marito;
3) il sig. , è prossimo trasferimento a Cosenza, e trasferirà anche Parte_2 formalmente la propria residenza entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé ogni suo effetto personale, consegnando le chiavi ancora in suo possesso di accesso all'abitazione e alle sue pertinenze alla sig.ra Pt_1
4) i coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni e qualsiasi contributo al mantenimento, comunque denominato, dandosi altresì atto che non vi sono altre questioni patrimoniali da risolvere;
5) le spese della presente procedura assunte dalla sig.ra con rinuncia del legale Pt_1 alla solidarietà.
25/07/2025
La Giudice est. Il Presidente
Magdalena Costa Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3