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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/09/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 724/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Federico Fiore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al N. 724 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “ Somministrazione”
Tra
Part. IVA ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Nicola Lipartiti , presso il cui studio, in in Vasto, via Bachelet n.2, è elettivamente domiciliata
Opponente
e
Part. Iva: ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato esteso in calce Parte_2 al ricorso per decreto ingiuntivo opposto dall'Avv. Francesca Ronchetti presso il cui studio, in Bastia Umbra Via Roma n. 58/A è elettivamente domiciliata
Opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.1 Su ricorso depositato da il Tribunale di Perugia con decreto n. CP_2
6/2025, datato 6.1.2025, depositato in data 7.1.2025, notificato il 9.1.2025 ha ingiunto a di pagare l'importo di euro 61.135,99 oltre interessi di Parte_1 mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 e spese della procedura monitoria. La società ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo quale saldo del corrispettivo per forniture di banchi frigoriferi e relativi accessori come indicato nelle fatture: n. 220701277 del 20.05.2020, n. 220701528, n. 220701533 e n.
220850455 dell'8.06.2020, n. 220702023 del 6.07.2020, n. 220702580 del
4.08.2020, n. 220702624 del 5.08.2020, n. 220703378 del 20.10.2020, n.
220703462 del 27.10.2020, n. 220703867 del 26.11.2020, n. 220704008 del
9.12.2020, n. 220704159 del 17.12.2020 e n. 220704174 del 18.12.2020.
1.2 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.2.2025 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, iscrivendo
[...] tempestivamente la causa a ruolo il 25.2.2025, deducendo che i beni oggetto di fornitura fossero affetti da vizi e difetti alcuni dei quali immediatamente denunciati all'opposta durante la posa in opera, altri in seguito alle contestazioni ricevute da parte dei clienti finali dell'opponente. La società opposta aveva quindi inviato materiali di ricambi senza occuparsi delle tempistiche di consegna e creando così ritardi nella ultimazione dei lavori e conseguenti danni per la società opponente. In ragione di ciò le parti avevano concordato un differimento nel pagamento delle fatture disatteso dall'opposta che aveva, invece, richiesto il decreto ingiuntivo opposto. L'opponente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…….Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa ed in accoglimento della proposta opposizione, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge in relazione alle proposte eccezioni, dichiarare che la somma richiesta non è dovuta dall'opponente all'opposta, ovvero accertare la diversa minore somma dovuta alla stessa previa revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 7 1.3. La convenuta opposta si è costituita in cancelleria in data 17.3.2025 contestando le allegazioni e le domande di controparte e rilevando che a fronte delle forniture regolarmente effettuate e mai contestate dall'opponente quest'ultima, a fronte del complessivo prezzo di € 113.728,73, aveva omesso di effettuare il saldo per euro 61.135,99. L'opposta contestava la sussistenza di vizi genericamente indicati dall'opponente eccependone la decadenza e la prescrizione e chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….. In via preliminare, ai sensi degli artt. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'opposizione proposta e rigettare integralmente le domande dell'opponente, in tutti i termini della loro formulazione, perchéinfondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti che qui si richiamano integralmente e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 6/2025(RG n. 5146/2024) emesso il 6.01.2025e pubblicato il 7.01.2025dal Tribunale di Perugia e, comunque condannare la controparte al pagamento della somma ingiunta.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento oltre
CP ed IVA se dovuta al tempo del pagamento.
1.4. All'udienza del 29.5.2025 nessuno compariva per l'opponente ed il procuratore di parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni . Con successiva ordinanza riservata del 25.6.2025 venivano rigettati i mezzi istruttori richiesti dall'opponente e la causa era rinviata all'udienza del
23.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. A detta udienza nessuno compariva per la società opponente ed il procuratore di parte opposta così concludeva “ si riporta a tutti i documenti difensivi ed alla documentazione prodotta, rileva che la ha CP_2 documentato la propria pretesa creditoria mentre sono rimaste prive di prova le allegazioni e le eccezioni di controparte che dopo aver promosso un'opposizione con finalità chiaramente dilatorie ha di fatto abbandonato il giudizio omettendo il
pagina 3 di 7 deposito delle memorie istruttorie e non comparendo alle udienza di comparizione delle parti. Conclude, pertanto, come alla comparsa di costituzione e risposta con condanna alle spese di lite come da giustizia”.
********
La domanda proposta dall'odierna opposta . con l'originario ricorso per CP_2 decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale per forniture di banchi frigoriferi e relativi accessori effettuate a favore dell'opponente e per le quali erano state emesse dal mese di maggio al mese di dicembre del 2020 le fatture allegate al fascicolo della fase monitoria rimaste parzialmente insolute ( doc. 2 fascicolo della fase monitoria ).
Preliminarmente, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la creditrice opposta, convenuta formale, conserva la veste di attrice in senso sostanziale, gravata dall'onere della prova del credito secondo i criteri ordinari, deve rilevarsi che l'esistenza del rapporto di compravendita da cui è maturato il credito oggetto di causa nonché la consegna della merce pattuita da parte della venditrice- opposta, non è mai stata oggetto di contestazione ad opera della parte opponente, per cui, in relazione a questo profilo, il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. è di per sé sufficiente a farlo ritenere provato.
A ciò si aggiunga che, a supporto della propria pretesa, la società opposta ha prodotto, in sede monitoria, oltre alle fatture di cui ha domandato il pagamento, anche l'estratto autentico del registro vendite, che assume un valore probatorio in ossequio all'esplicita previsione dell'art. 2710 c.c. in quanto regolarmente tenuto, come attestato da pubblico ufficiale notaio e poiché il credito dedotto risulta maturato tra imprenditori nell'esercizio della propria attività economico imprenditoriale.
Nel caso di specie l'opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce per cui è causa né di aver estinto la propria obbligazione di pagamento ma ha genericamente eccepito la sussistenza di vizi che avrebbero determinato ritardi nella ultimazione dei lavori.
In ordine a dette contestazioni la società opposta ha eccepito, preliminarmente, la decadenza prevista dall'art. 1495 c.c. non avendo ricevuto dall'opponente alcuna pagina 4 di 7 specifica denuncia nei termini ivi previsti essendosi l'opponente limitata alla produzione di alcune mail generiche ed incomplete nei riferimenti cronologici .
In effetti l'azione d'inadempimento del contratto di compravendita, quale quello intervenuto tra le parti, non è regolata dalla disciplina generale degli artt. 1453 e ss c.c. ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss c.c. che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla normativa generale, ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492
c.c. sia quella di risarcimento del danno di cui all'art. 1494 c.c.. A detto riguardo le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “….. la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza
SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.. I principi fissati nella sentenza n. 13533/01 discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697, in virtù della quale - una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di un diritto, provandone il titolo
(contrattuale o legale) e la scadenza del termine di esigibilità - grava sul debitore
l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento; principi che le Sezioni Unite hanno ritenuto operanti sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento, sia nel caso in cui, sul comune presupposto dell'inadempimento della controparte, egli agisca per il risarcimento del danno o per la risoluzione per inadempimento o per inesatto adempimento. E' dunque evidente come tali principi non possano essere riferiti alle azioni edilizie;
la presunzione di permanenza del diritto è specularmente declinabile come presunzione di permanenza dell'obbligazione, ma, come si è chiarito nel p. 19, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi…………………………………………. la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol
pagina 5 di 7 far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta
- vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore.
Può aggiungersi che la conclusione che precede risulta idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico - espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda - che queste Sezioni Unite hanno indicato, nella sentenza n. 13533/01, a sostegno della opzione ermeneutica che pone sull'obbligato l'onere di provare di avere (esattamente) adempiuto non solo quando il creditore chieda l'adempimento, ma anche quando il creditore chieda la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno” ( Cass. 11748/2019; Cfr. Cass.
14895/2023).
Nel caso di specie le forniture per cui è causa sono state effettuate all'opponente nel periodo dal 19.5.2020 al 17.12.2020 come si evince dai DDT indicate nelle fatture elettroniche prodotte in giudizio ( doc. 3 fascicolo dell'opposta).
Atteso che l'onere della prova relativo alla osservanza del termine, posto a carico dell'acquirente quale condizione dell'azione comporta anche una prova specifica sulla non riconoscibilità del vizio e sulla data della scoperta per verificare la tempestività della denunzia ( Cass. 12130/2008; 1031/2000) si deve rilevare come l'opponente non abbia né allegato né dato alcuna prova della sussistenza di vizi specifici riscontrati nelle consegne delle merci effettuate dall'opposta né della tempestività della denuncia effettuata nel termine di 8 giorni decorrenti dalla scoperta.
Si rileva in ultimo come l'opponente non abbia mai provveduto a riconsegnare alla società opposta la merce ritenuta difettosa e/o difforme né abbia chiesto l'accertamento dei difetti come previsto dall'art. 1513 c.c. né abbia mai prodotto pagina 6 di 7 alcun elaborato peritale né alcuna prova fotografica a supporto delle proprie contestazioni.
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata in quanto infondata.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con liquidazione delle stesse in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da dichiarando il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto definitivamente esecutivo condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida in complessivi euro 5.000,00 per onorari oltre spese generali c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Perugia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Federico Fiore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al N. 724 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “ Somministrazione”
Tra
Part. IVA ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante rappresentata e difesa giusta Controparte_1 procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Nicola Lipartiti , presso il cui studio, in in Vasto, via Bachelet n.2, è elettivamente domiciliata
Opponente
e
Part. Iva: ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato esteso in calce Parte_2 al ricorso per decreto ingiuntivo opposto dall'Avv. Francesca Ronchetti presso il cui studio, in Bastia Umbra Via Roma n. 58/A è elettivamente domiciliata
Opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.1 Su ricorso depositato da il Tribunale di Perugia con decreto n. CP_2
6/2025, datato 6.1.2025, depositato in data 7.1.2025, notificato il 9.1.2025 ha ingiunto a di pagare l'importo di euro 61.135,99 oltre interessi di Parte_1 mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 e spese della procedura monitoria. La società ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo quale saldo del corrispettivo per forniture di banchi frigoriferi e relativi accessori come indicato nelle fatture: n. 220701277 del 20.05.2020, n. 220701528, n. 220701533 e n.
220850455 dell'8.06.2020, n. 220702023 del 6.07.2020, n. 220702580 del
4.08.2020, n. 220702624 del 5.08.2020, n. 220703378 del 20.10.2020, n.
220703462 del 27.10.2020, n. 220703867 del 26.11.2020, n. 220704008 del
9.12.2020, n. 220704159 del 17.12.2020 e n. 220704174 del 18.12.2020.
1.2 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 17.2.2025 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, iscrivendo
[...] tempestivamente la causa a ruolo il 25.2.2025, deducendo che i beni oggetto di fornitura fossero affetti da vizi e difetti alcuni dei quali immediatamente denunciati all'opposta durante la posa in opera, altri in seguito alle contestazioni ricevute da parte dei clienti finali dell'opponente. La società opposta aveva quindi inviato materiali di ricambi senza occuparsi delle tempistiche di consegna e creando così ritardi nella ultimazione dei lavori e conseguenti danni per la società opponente. In ragione di ciò le parti avevano concordato un differimento nel pagamento delle fatture disatteso dall'opposta che aveva, invece, richiesto il decreto ingiuntivo opposto. L'opponente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…….Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa ed in accoglimento della proposta opposizione, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge in relazione alle proposte eccezioni, dichiarare che la somma richiesta non è dovuta dall'opponente all'opposta, ovvero accertare la diversa minore somma dovuta alla stessa previa revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 7 1.3. La convenuta opposta si è costituita in cancelleria in data 17.3.2025 contestando le allegazioni e le domande di controparte e rilevando che a fronte delle forniture regolarmente effettuate e mai contestate dall'opponente quest'ultima, a fronte del complessivo prezzo di € 113.728,73, aveva omesso di effettuare il saldo per euro 61.135,99. L'opposta contestava la sussistenza di vizi genericamente indicati dall'opponente eccependone la decadenza e la prescrizione e chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “….. In via preliminare, ai sensi degli artt. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'opposizione proposta e rigettare integralmente le domande dell'opponente, in tutti i termini della loro formulazione, perchéinfondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti che qui si richiamano integralmente e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 6/2025(RG n. 5146/2024) emesso il 6.01.2025e pubblicato il 7.01.2025dal Tribunale di Perugia e, comunque condannare la controparte al pagamento della somma ingiunta.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento oltre
CP ed IVA se dovuta al tempo del pagamento.
1.4. All'udienza del 29.5.2025 nessuno compariva per l'opponente ed il procuratore di parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni . Con successiva ordinanza riservata del 25.6.2025 venivano rigettati i mezzi istruttori richiesti dall'opponente e la causa era rinviata all'udienza del
23.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. A detta udienza nessuno compariva per la società opponente ed il procuratore di parte opposta così concludeva “ si riporta a tutti i documenti difensivi ed alla documentazione prodotta, rileva che la ha CP_2 documentato la propria pretesa creditoria mentre sono rimaste prive di prova le allegazioni e le eccezioni di controparte che dopo aver promosso un'opposizione con finalità chiaramente dilatorie ha di fatto abbandonato il giudizio omettendo il
pagina 3 di 7 deposito delle memorie istruttorie e non comparendo alle udienza di comparizione delle parti. Conclude, pertanto, come alla comparsa di costituzione e risposta con condanna alle spese di lite come da giustizia”.
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La domanda proposta dall'odierna opposta . con l'originario ricorso per CP_2 decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale per forniture di banchi frigoriferi e relativi accessori effettuate a favore dell'opponente e per le quali erano state emesse dal mese di maggio al mese di dicembre del 2020 le fatture allegate al fascicolo della fase monitoria rimaste parzialmente insolute ( doc. 2 fascicolo della fase monitoria ).
Preliminarmente, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la creditrice opposta, convenuta formale, conserva la veste di attrice in senso sostanziale, gravata dall'onere della prova del credito secondo i criteri ordinari, deve rilevarsi che l'esistenza del rapporto di compravendita da cui è maturato il credito oggetto di causa nonché la consegna della merce pattuita da parte della venditrice- opposta, non è mai stata oggetto di contestazione ad opera della parte opponente, per cui, in relazione a questo profilo, il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. è di per sé sufficiente a farlo ritenere provato.
A ciò si aggiunga che, a supporto della propria pretesa, la società opposta ha prodotto, in sede monitoria, oltre alle fatture di cui ha domandato il pagamento, anche l'estratto autentico del registro vendite, che assume un valore probatorio in ossequio all'esplicita previsione dell'art. 2710 c.c. in quanto regolarmente tenuto, come attestato da pubblico ufficiale notaio e poiché il credito dedotto risulta maturato tra imprenditori nell'esercizio della propria attività economico imprenditoriale.
Nel caso di specie l'opponente non ha contestato di aver ricevuto la merce per cui è causa né di aver estinto la propria obbligazione di pagamento ma ha genericamente eccepito la sussistenza di vizi che avrebbero determinato ritardi nella ultimazione dei lavori.
In ordine a dette contestazioni la società opposta ha eccepito, preliminarmente, la decadenza prevista dall'art. 1495 c.c. non avendo ricevuto dall'opponente alcuna pagina 4 di 7 specifica denuncia nei termini ivi previsti essendosi l'opponente limitata alla produzione di alcune mail generiche ed incomplete nei riferimenti cronologici .
In effetti l'azione d'inadempimento del contratto di compravendita, quale quello intervenuto tra le parti, non è regolata dalla disciplina generale degli artt. 1453 e ss c.c. ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss c.c. che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla normativa generale, ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492
c.c. sia quella di risarcimento del danno di cui all'art. 1494 c.c.. A detto riguardo le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “….. la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza
SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.. I principi fissati nella sentenza n. 13533/01 discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697, in virtù della quale - una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di un diritto, provandone il titolo
(contrattuale o legale) e la scadenza del termine di esigibilità - grava sul debitore
l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento; principi che le Sezioni Unite hanno ritenuto operanti sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento, sia nel caso in cui, sul comune presupposto dell'inadempimento della controparte, egli agisca per il risarcimento del danno o per la risoluzione per inadempimento o per inesatto adempimento. E' dunque evidente come tali principi non possano essere riferiti alle azioni edilizie;
la presunzione di permanenza del diritto è specularmente declinabile come presunzione di permanenza dell'obbligazione, ma, come si è chiarito nel p. 19, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi…………………………………………. la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol
pagina 5 di 7 far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta
- vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore - si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore.
Può aggiungersi che la conclusione che precede risulta idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico - espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda - che queste Sezioni Unite hanno indicato, nella sentenza n. 13533/01, a sostegno della opzione ermeneutica che pone sull'obbligato l'onere di provare di avere (esattamente) adempiuto non solo quando il creditore chieda l'adempimento, ma anche quando il creditore chieda la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno” ( Cass. 11748/2019; Cfr. Cass.
14895/2023).
Nel caso di specie le forniture per cui è causa sono state effettuate all'opponente nel periodo dal 19.5.2020 al 17.12.2020 come si evince dai DDT indicate nelle fatture elettroniche prodotte in giudizio ( doc. 3 fascicolo dell'opposta).
Atteso che l'onere della prova relativo alla osservanza del termine, posto a carico dell'acquirente quale condizione dell'azione comporta anche una prova specifica sulla non riconoscibilità del vizio e sulla data della scoperta per verificare la tempestività della denunzia ( Cass. 12130/2008; 1031/2000) si deve rilevare come l'opponente non abbia né allegato né dato alcuna prova della sussistenza di vizi specifici riscontrati nelle consegne delle merci effettuate dall'opposta né della tempestività della denuncia effettuata nel termine di 8 giorni decorrenti dalla scoperta.
Si rileva in ultimo come l'opponente non abbia mai provveduto a riconsegnare alla società opposta la merce ritenuta difettosa e/o difforme né abbia chiesto l'accertamento dei difetti come previsto dall'art. 1513 c.c. né abbia mai prodotto pagina 6 di 7 alcun elaborato peritale né alcuna prova fotografica a supporto delle proprie contestazioni.
L'opposizione deve, quindi, essere rigettata in quanto infondata.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con liquidazione delle stesse in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da dichiarando il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto definitivamente esecutivo condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida in complessivi euro 5.000,00 per onorari oltre spese generali c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Perugia, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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