Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2022, n. 17489
CASS
Sentenza 4 maggio 2022

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In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 27 d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, disposta dall'art. 6 legge 17 ottobre 2017 n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, non essendo incluso nel novero di quelli appellabili, è inoppugnabile e il ricorso per cassazione erroneamente proposto non può essere convertito in opposizione ex art. 568 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2022, n. 17489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17489
    Data del deposito : 4 maggio 2022

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