CASS
Sentenza 4 maggio 2022
Sentenza 4 maggio 2022
Massime • 1
In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 27 d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, disposta dall'art. 6 legge 17 ottobre 2017 n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, non essendo incluso nel novero di quelli appellabili, è inoppugnabile e il ricorso per cassazione erroneamente proposto non può essere convertito in opposizione ex art. 568 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2022, n. 17489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17489 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI MA nato a [...] il [...] CI LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che chiede che il ricorso venga convertito in opposizione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17489 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 14/01/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Chieti, in procedura di prevenzione, con ordinanza del 6 aprile 2021 ha respinto una domanda di revoca del provvedimento di sequestro, in atto, introdotta dai terzi CC RC e CC EG. La domanda prospettava l'intervenuta decorrenza dei termini di efficacia del sequestro ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - CC RC e CC EG, con atto del 15 aprile 2021. 3. Rileva il Collegio che il provvedimento emesso dal Tribunale di Chieti non è impugnabile. 3.1 Va premesso che, come è noto, in sede di prevenzione risultano applicabili i principi generali dettati nel codice di rito in tema di impugnazioni. In particolare, il comma 4 dell'art.10 d.lgs. n.159 del 2011 fa espresso rinvio, salve specificità della disciplina di settore, alle disposizioni del codice di rito penale che regolamentano la proposizione e la decisione dei ricorsi in tema di misure di sicurezza. Risulta dunque richiamata, sia pure in forma indiretta, la disposizione di cui all'art.680 cod.proc.pen., il cui comma 3 compie espresso rinvio alle «disposizioni generali sulle impugnazioni» contenute negli articoli da 568 a 592 cod.proc.pen. . 3.2 II rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni - applicabili in quanto non derogate dalla disciplina specifica contenuta nello stesso d.lgs. n.159 del 2011 - consente di affermare che trovano sicura applicazione nel procedimento di prevenzione le disposizioni in tema di tassatività delle impugnazioni, legittimazione ed interesse ad impugnare (art. 568 cod.proc.pen.), di estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all'atto del deposito del provvedimento (art. 571 co.3 ), di forma dell'atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (art. 581 ), di modalità di presentazione della impugnazione (art.582), di rinunzia (art.589) di inammissibilità della impugnazione (art. 591), di condanna alle spese (art. 592 ). Da ciò deriva che le ipotesi di inammissibilità della impugnazione, da ritenersi tassative, trovano regolamentazione espressa nel testo dell'articolo 591 del codice di 2 rito penale (carenza di legittimazione o di interesse, assenza di impugnabilità del provvedimento, assenza o assoluta genericità dei motivi, tardività, rinunzia). 3.3 La pacifica applicabilità del principio di tassatività dei 'casi' e dei 'mezzi' di impugnazione (art. 568 comma 1 cod.proc.pen.) al sotto-sistema della prevenzione impone, pertanto, che il legislatore abbia individuato detti casi e detti mezzi, ferma restando la possibilità per l'interprete (v. Sez. U n. 46898 del 26.9.2019 ) di inviduare, se strettamente necessario, eventuali 'sviste' del legislatore colmabili attraverso una interpretazione sistematica. 4. Tanto premesso, va rilevato che con l'intervento legislativo realizzato con legge n.161 del 2017 (di novellazione del testo dell'art.27) sono stati indicati in modo espresso i provvedimenti impugnabili in ambito patrimoniale. Tra questi, non compare il diniego della revoca del sequestro, pur essendo autonomamente impugnabili (con l'appello) il provvedimento applicativo del sequestro, il provvedimento reiettivo del sequestro, il provvedimento di revoca del sequestro. Secondo una prima interpretazione dell'attuale quadro normativo (Sez. II sent. n. 4729 del 16.1.2018, rv 272084) il provvedimento con cui il Tribunale respinge una domanda di revoca del sequestro è, dunque, da ritenersi non impugnabile. Nel medesimo arresto, tuttavia, si aggiunge che l'eventuale impugnazione avverso tale tipologìa di decisione andrebbe qualificata, ai sensi dell'art.568 cod.proc.pen., come opposizione rivolta al medesimo giudice, sì da attivare la sequenza dell'incidente di esecuzione con portata rivalutativa. 4.1 II Collegio condivide la prima affermazione, ma non la seconda. Quanto alla assenza di impugnabilità, diretta proiezione del principio di tassatività delle impugnazioni, è da escludersi che la mancata previsione della appellabilità del diniego di revoca del sequestro possa essere ritenuta una «svista» del legislatore, tale da imporre interpretazioni correttive. A ben vedere, la tutela degli interessi delle parti private - destinatarie del sequestro - è essenzialmente affidata alla previsione di autonoma impugnabilità del provvedimento genetico, vera novità introdotta con la novellazione del 2017. Una volta assicurata tale esigenza, nulla vieta - in pendenza del giudizio di primo grado - la sollecitazione della parte ad una revoca del provvedimento di sequestro. 3 Tuttavia l'eventuale provvedimento negativo del Tribunale si risolve in un mantenimento temporaneo del vincolo di indisponibilità, in attesa della pronunzia sulla domanda di confisca, la cui eventuale applicazione sarà ovviamente impugnabile. Ciò consente di ritenere frutto di discrezionalità legislativa 'meditata' l'avvenuta esclusione del diniego di revoca dei sequestro dal novero dei provvedimenti impugnabili. 4.2 Ciò posto, va rimeditata - a parere del Collegio - la tesi della 'conversione in opposizione' dell'atto di ricorso. Se il provvedimento giurisdizionale non è impugnabile, per opzione legislativa, la conclusione cui porta la ricordata applicabilità delle disposizioni generali in tema di impugnazioni è esclusivamente quella della inammissibilità dell'atto. Del resto, la giurisprudenza elaborata prima della vigenza del codice antimafia - e mantenuta sino alla vigenza della legge n.161 del 2017 - tendeva a rendere 'rivedibile', tramite la benevola interpretazione delle disposizioni in tema di incidente di esecuzione (istituto che presuppone tendenzialmente l'avvenuta formazione del giudicato) lo stesso provvedimento 'genetico' di sequestro dei beni, oggi autonomamente impugnabile tramite proposizione dell'appello. La ratio ispiratrice di tale interpretazione era rappresentata, essenzialmente, dalla avvertita necessità di un controllo 'critico' sulla decisione che impone il vincolo, lì dove la decisione che ne mantiene l'efficacia assume una valenza obiettivamente diversa, come si è già precisato. 4.3 Va pertanto dichiarata la inammissibilità degli atti di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 gennaio 2022
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che chiede che il ricorso venga convertito in opposizione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17489 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 14/01/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Chieti, in procedura di prevenzione, con ordinanza del 6 aprile 2021 ha respinto una domanda di revoca del provvedimento di sequestro, in atto, introdotta dai terzi CC RC e CC EG. La domanda prospettava l'intervenuta decorrenza dei termini di efficacia del sequestro ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - CC RC e CC EG, con atto del 15 aprile 2021. 3. Rileva il Collegio che il provvedimento emesso dal Tribunale di Chieti non è impugnabile. 3.1 Va premesso che, come è noto, in sede di prevenzione risultano applicabili i principi generali dettati nel codice di rito in tema di impugnazioni. In particolare, il comma 4 dell'art.10 d.lgs. n.159 del 2011 fa espresso rinvio, salve specificità della disciplina di settore, alle disposizioni del codice di rito penale che regolamentano la proposizione e la decisione dei ricorsi in tema di misure di sicurezza. Risulta dunque richiamata, sia pure in forma indiretta, la disposizione di cui all'art.680 cod.proc.pen., il cui comma 3 compie espresso rinvio alle «disposizioni generali sulle impugnazioni» contenute negli articoli da 568 a 592 cod.proc.pen. . 3.2 II rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni - applicabili in quanto non derogate dalla disciplina specifica contenuta nello stesso d.lgs. n.159 del 2011 - consente di affermare che trovano sicura applicazione nel procedimento di prevenzione le disposizioni in tema di tassatività delle impugnazioni, legittimazione ed interesse ad impugnare (art. 568 cod.proc.pen.), di estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all'atto del deposito del provvedimento (art. 571 co.3 ), di forma dell'atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (art. 581 ), di modalità di presentazione della impugnazione (art.582), di rinunzia (art.589) di inammissibilità della impugnazione (art. 591), di condanna alle spese (art. 592 ). Da ciò deriva che le ipotesi di inammissibilità della impugnazione, da ritenersi tassative, trovano regolamentazione espressa nel testo dell'articolo 591 del codice di 2 rito penale (carenza di legittimazione o di interesse, assenza di impugnabilità del provvedimento, assenza o assoluta genericità dei motivi, tardività, rinunzia). 3.3 La pacifica applicabilità del principio di tassatività dei 'casi' e dei 'mezzi' di impugnazione (art. 568 comma 1 cod.proc.pen.) al sotto-sistema della prevenzione impone, pertanto, che il legislatore abbia individuato detti casi e detti mezzi, ferma restando la possibilità per l'interprete (v. Sez. U n. 46898 del 26.9.2019 ) di inviduare, se strettamente necessario, eventuali 'sviste' del legislatore colmabili attraverso una interpretazione sistematica. 4. Tanto premesso, va rilevato che con l'intervento legislativo realizzato con legge n.161 del 2017 (di novellazione del testo dell'art.27) sono stati indicati in modo espresso i provvedimenti impugnabili in ambito patrimoniale. Tra questi, non compare il diniego della revoca del sequestro, pur essendo autonomamente impugnabili (con l'appello) il provvedimento applicativo del sequestro, il provvedimento reiettivo del sequestro, il provvedimento di revoca del sequestro. Secondo una prima interpretazione dell'attuale quadro normativo (Sez. II sent. n. 4729 del 16.1.2018, rv 272084) il provvedimento con cui il Tribunale respinge una domanda di revoca del sequestro è, dunque, da ritenersi non impugnabile. Nel medesimo arresto, tuttavia, si aggiunge che l'eventuale impugnazione avverso tale tipologìa di decisione andrebbe qualificata, ai sensi dell'art.568 cod.proc.pen., come opposizione rivolta al medesimo giudice, sì da attivare la sequenza dell'incidente di esecuzione con portata rivalutativa. 4.1 II Collegio condivide la prima affermazione, ma non la seconda. Quanto alla assenza di impugnabilità, diretta proiezione del principio di tassatività delle impugnazioni, è da escludersi che la mancata previsione della appellabilità del diniego di revoca del sequestro possa essere ritenuta una «svista» del legislatore, tale da imporre interpretazioni correttive. A ben vedere, la tutela degli interessi delle parti private - destinatarie del sequestro - è essenzialmente affidata alla previsione di autonoma impugnabilità del provvedimento genetico, vera novità introdotta con la novellazione del 2017. Una volta assicurata tale esigenza, nulla vieta - in pendenza del giudizio di primo grado - la sollecitazione della parte ad una revoca del provvedimento di sequestro. 3 Tuttavia l'eventuale provvedimento negativo del Tribunale si risolve in un mantenimento temporaneo del vincolo di indisponibilità, in attesa della pronunzia sulla domanda di confisca, la cui eventuale applicazione sarà ovviamente impugnabile. Ciò consente di ritenere frutto di discrezionalità legislativa 'meditata' l'avvenuta esclusione del diniego di revoca dei sequestro dal novero dei provvedimenti impugnabili. 4.2 Ciò posto, va rimeditata - a parere del Collegio - la tesi della 'conversione in opposizione' dell'atto di ricorso. Se il provvedimento giurisdizionale non è impugnabile, per opzione legislativa, la conclusione cui porta la ricordata applicabilità delle disposizioni generali in tema di impugnazioni è esclusivamente quella della inammissibilità dell'atto. Del resto, la giurisprudenza elaborata prima della vigenza del codice antimafia - e mantenuta sino alla vigenza della legge n.161 del 2017 - tendeva a rendere 'rivedibile', tramite la benevola interpretazione delle disposizioni in tema di incidente di esecuzione (istituto che presuppone tendenzialmente l'avvenuta formazione del giudicato) lo stesso provvedimento 'genetico' di sequestro dei beni, oggi autonomamente impugnabile tramite proposizione dell'appello. La ratio ispiratrice di tale interpretazione era rappresentata, essenzialmente, dalla avvertita necessità di un controllo 'critico' sulla decisione che impone il vincolo, lì dove la decisione che ne mantiene l'efficacia assume una valenza obiettivamente diversa, come si è già precisato. 4.3 Va pertanto dichiarata la inammissibilità degli atti di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 gennaio 2022