Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00835/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2020, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riccione, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento del settore urbanistica – edilizia privata – attività̀ produttive SUAP e SUE, prot. REP_PROV_RN/RN-SUPRO/0009852 del 10/04/2020 (doc. n.2), recante diniego sulla SCIA ex art. 87 bis D.Lgs. n.259/03, prot.74732 del 20.11.2019, per adeguamento tecnologico della preesistente stazione radio base RN032 – RICCIONE – CECCARINI, sita in P.le Roma n.3, presso l'Hotel Mediterraneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Riccione;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 il dott. NI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Ritenuto che il difensore di parte ricorrente, con nota depositata il 27 gennaio 2026, ha dichiarato che, a seguito del rilascio del parere favorevole da parte di ARPA intervenuto nelle more del giudizio, è stata completata la realizzazione dell’impianto senza che, nel frattempo, siano intervenuti ulteriori provvedimenti ostativi, con conseguente pieno ottenimento del bene della vita sotteso alla proposizione del gravame;
Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto che la particolarità della questione esaminata non consente di apprezzare, pur ai limitati fini del giudizio di soccombenza virtuale, evidenti profili di fondatezza della domanda, sicché deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LI, Presidente
NI NO, Primo Referendario, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NI NO | AR LI |
IL SEGRETARIO