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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6102 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3841 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. all'udienza del
26.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Viale G. Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avv. Maurizio Branchicella che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
attore
E
(C.F./P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
1 Gloria Di Gregorio e Paola Baglio, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, via Simeto n. 27
convenuta
oggetto: responsabilità sanitaria
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l' per ivi sentire Controparte_1
accertare la responsabilità della stessa nella causazione delle lesioni a carico delle strutture nervose di pertinenza degli arti inferiori riportate a seguito degli interventi chirurgici eseguiti il 22.06.2015 e il 26.06.2015 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in complessivi € 152.449,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva:
di essersi rivolto, nell'anno 2015, al presidio Ospedaliero San Filippo Neri di Roma a causa di una sintomatologia dolorosa a livello lombare, caratterizzata da una riduzione di forza agli arti inferiori specie nella marcia dopo circa 50 metri;
che veniva sottoposto dai sanitari ad esame EMG e ad una TAC lombo-sacrale con studio dinamico dal cui referto risultava essere affetto da “steno-instabilità lombare” che gli causava un restringimento del diametro del canale vertebrale contenente il midollo spinale e le radici nervose;
2 per tali ragioni, in data 19.06.2015 veniva ricoverato presso il presidio medico ospedaliero
San Filippo Neri di Roma, al fine di effettuare ulteriori accertamenti a livello del canale vertebrale, preparatori all'intervento chirurgico che si apprestava a compiere;
che a seguito degli esami effettuati, il trattamento che gli veniva consigliato consisteva in un intervento chirurgico di stabilizzazione del tratto compreso tra la terza vertebra lombare e la prima vertebra sacrale (L3-S1) trattato in anestesia generale;
che nella cartella clinica non veniva riportata l'anamnesi né alcun esame obiettivo generale e neurologico;
che in data 22.06.2015 veniva sottoposto, presso il San Filippo Neri di Roma, a intervento chirurgico di “decompressione indiretta e stabilizzazione anteriore a livello L3-L4 ed L4-L5”
mediante incisione cutanea lungo la linea ascellare media, discectomia per via trans-psoas sotto controllo radioscopico e neurofisiologico continuo e infine posizionamento di cage intersomatica in Peek rMN compatibile ed associata a stabilizzazione per cutanea posteriore con barre e viti L3-S1;
che nello specifico, l'intervento era composto da due fasi: la prima di “decompressione” del canale vertebrale con asportazione di segmenti ossei, la seconda di “stabilizzazione” con posizionamento di viti e barre per rinforzare le vertebre comprese tra L3-S1, ormai indebolite, rendendole nuovamente in grado di sopportare il peso corporeo;
che tale operazione veniva prescritta al fine di ridurre la compressione sulla radice nervosa causata dal restringimento delle strutture ossee della colonna vertebrale,
favorendo la correzione dell'instabilità della colonna mediante il posizionamento sulle vertebre interessate di viti e barre di sostegno;
che a seguito dell'intervento chirurgico subito presentava da subito dolore lombare con marcata difficoltà a sostenere la posizione eretta e deficit motorio;
3 che in data 24.06.2015 veniva sottoposto a TAC lombo-sacrale per controllo post operatorio da cui veniva riscontrata una stabilizzazione L3-S1 con viti in una posizione “ad eccezione
di quella di dx di L5 che appare essere tangente al margine inferiore del peduncolo”;
che in data 26.06.2015 eseguiva un esame elettromiografico che evidenziava una sofferenza neurogena grave a carico del territorio di pertinenza radicolare L5 destra con esito di “segno di sofferenza neurogena diffusi nei territori esaminati gravi a carico del territorio di
pertinenza radicolare L5 a destra dove è pressoché assente il reclutamento massimale come così a
carico di L3 a sinistra”;
che, in pari data, si rendeva necessario un ulteriore intervento chirurgico, sempre a cura del dott. , finalizzato questa volta alla rimozione e al riposizionamento della vite CP_2
peduncolare a carico della vertebra L5 dx;
che l'esame radiologico post-operatorio eseguito in data 01.07.2015 evidenziava “Rispetto al
precedente controllo analogo del 24.06.2015, si rileva la riduzione della raccolta con bolle aerre nel
ciontestio rilevata bilateralmente nel contesto dei muscoli ileopsoas quota residua sin.
Riposizionamento della vite di stabilizzazione di L5 a destra all'interno del peduncolo”;
che tuttavia, a quella data, nonostante il nuovo intervento, gli veniva riscontrata una
“motilità del piede destro ridotta, ridotta anche la flesso estensione arto inferiore sinistro, lamenta
dolore”;
che dopo l'intervento di riposizionamento delle viti, notava una costante riduzione della forza muscolare a carico del distretto muscolare e del nervo tibiale anteriore destro;
che in data 04.07.2015 veniva nuovamente ricoverato all'interno dell'Ospedale San Filippo
Neri per avviare un percorso riabilitativo e di sviluppo motorio, concluso con la sua dimissione in data 22.08.2015 con esame neurologico “…attualmente permane deficit di forza
ad entrambi gli Art inferiori, parestesie e senso di addormentamento delle dita dei piedi
maggiormente a destra, piede cadente a destra, parziale recupero dei gradi di flessione del ginocchio
sinistro, deambula con due canadesi e molla di LE a destra per il momento in ambiente
protetto. Diagnosi: Paraparesi insufficienza vertebrale per stenosi lombare”;
4 che nonostante le varie terapie non vedeva alcun miglioramento, persistendo il deficit di forza a carico dei muscoli innervati dal nervo tibiale anteriore destro;
che in data 07.11.2015 faceva ingresso presso la struttura ospedaliera Don Gnocchi di
Roma, al fine di proseguire le cure riabilitative miranti al miglioramento dei postumi e della disabilità derivante da intervento per stabilizzazione vertebrale;
che dagli esami resi durante il ricovero presso la Fondazione Don Gnocchi, in particolare nella valutazione finale, emergeva un quadro funzionale invariato, caratterizzato dal persistente deficit motorio e di reclutamento dei sorsiflessori della tibiotarsica;
che in data 09.11.2015 veniva sottoposto all'esame di indice di Barthel e, posta sotto osservazione la deambulazione, gli veniva assegnato un punteggio di 3 equivalente alla dicitura “richiede supervisione ed ausilio”;
che sottoposto nuovamente a tale esame in data 19.01.2016, il livello di deambulazione veniva individuato a 5, equivalente a “indipendente, ma non può camminare a velocità
ragionevole e/o a scarsa resistenza (ad esempio 10 m o meno con o senza ausilio). Difficoltà nel
camminare all'esterno”;
che veniva dimesso dalla Fondazione Don Gnocchi in data 21.01.2016 dopo aver terminato il ciclo riabilitativo;
che in data 17.02.2016 si sottoponeva ad un controllo presso il poliambulatorio Tor di
Quinto – servizio di Neurologia, dove il dott. certificava che “il Sig. Per_1 [...]
presenta un'obiettività neurologica costituita da: paralisi dei muscoli tibio-peroneali di Parte_1
destra con particolare coinvolgimento del muscolo tibiale anteriore con associata ipotrofia
muscolare. Il quadro sembra essere esito di intervento chirurgico di artrodesi vertebrale con
appoggio anteriore-posteriore combinato”;
che in data 08.04.2016 si sottoponeva ad esame EMG-ENG che confermava le lesioni muscolari;
5 che in data 24.05.2016 durante una visita di controllo presso il Presidio Ospedaliero San
Filippo Neri, il medico rilevava che “alla visita attuale persiste deficit di forza a carico dei
muscoli innervati dal n. tibiale anteriore destro, confermato anche nell'ultimo esame EMG datato
08.04.2016”;
che in considerazione di tale vicenda, avviava procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. presso l'intestato Tribunale recante n.r.g. 44780/2019.
Alla luce delle risultanze peritali e fallito il tentativo di conciliazione veniva instaurato l'odierno giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' Parte_2
contestando tutto quanto dedotto, eccepito e documentato da controparte.
In particolare, formulava istanza di mutamento del rito e di rinnovazione della CTU
espletata nel procedimento di ATP n.r.g. 44780/2019 contestando le risultanze peritali.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti il Giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
4. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione e non necessitante di svolgimento di attività istruttoria –
rinviava per la precisazione delle conclusioni.
5. Mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.03.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994
dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale,
6 aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Invero, i fatti di cui si discute sono occorsi nell'anno 2015.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043
del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità
necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale)
derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
6.1 A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la
Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di
7 quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11
maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez.
III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità,
va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato)
per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in
8 tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U.,
n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda
o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è
comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
6.2 Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30
ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più
rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa,
restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
9 La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr.
sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così
dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può
limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà
l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento,
questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ.
sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio
2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218
c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza,
sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
10 Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
7. Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti riportate a seguito degli interventi chirurgici eseguiti in data 22.06.2015 e in data 26.06.2015, l'attore ha invocato la responsabilità dell' per l'erronea Parte_2
esecuzione dei trattamenti e, in particolare, per il mal posizionamento della vite peduncolare di destra nel corso del primo intervento, per il ritardo nel trattamento del suddetto mal posizionamento, nonché per il deficit L5-S1 sull'arto inferiore di destra e per la sofferenza a carico dell'arto inferiore sinistro riportati a seguito del secondo intervento chirurgico di revisione. Tali condotte avrebbero comportato delle importanti lesioni a carico delle strutture nervose di pertinenza degli arti inferiori.
8. Nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata sulla CTU collegiale espletata in sede di ATP, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta della parte convenuta nell'esecuzione dei trattamenti chirurgici.
11 8.1 Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
A riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile
come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli
elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla
disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può
affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente
deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è
necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il
giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico-
chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla
comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti
accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in
relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito,
la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità
sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
“fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020
n. 12387).
12 9. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CCTTUU, dott.ri Per_2
e i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato
[...] Persona_3
l'attore, hanno affermato “… In sintesi il Sig. in conseguenza dell'atto chirurgico del Pt_1
Giugno 2015 presentò un deficit dei movimenti del piede di destra probabilmente dovuti a lesione
dovuta da un malposizionamento della vite transpeducolare di L5 a Destra. Tale possibilità rientra
nelle normali complicanze previste per questi interventi (5-10%). Tuttavia il suo riposizionamento,
nonostante la TAC operatoria evidenziasse la problematica, fu eseguito dopo 4 giorni.
Successivamente al II intervento, il Pz. manifestò oltre che al deficit a carico della flessione dorsale
del piede Destro anche un deficit a carico della flessione plantare del piede destro per lesione
completa dello SPE a destra e deficit marcato dell'ileopsoas di sinistro con deambulazione possibile
con molla di LE a destra e deambulatore solo per pochi metri, tanto da far porre dai Sanitari
della UOC di Riabilitazione del San Filippo Neri diagnosi di paraparesi. Il successivo decorso,
probabilmente anche grazie all'ausilio della importante fisioterapia eseguita, presentò un
miglioramento clinico con ritorno alla marcia, possibile, anche se con aiuto e a remissione del deficit
all'arto inferiore di sinistra. Attualmente è presente un deficit importante nella flessione dorsale del
piede destro (L5) e di minor grado nella flessione plantare del piede destro (S1) che configurano un
quadro di piede cadente. Sembrerebbe evidente da quanto evidenziato nella Cartella Clinica del San
Filippo che l'intervento di stabilizzazione vertebrale eseguita presso la Neurochirurgia abbia
comportato, inizialmente, per un mal posizionamento della vite transpeduncolare un deficit di L5
destra. E successivamente, molto probabilmente per manovre chirurgiche mal eseguite si
evidenziarono nel postoperatorio del II intervento anche deficit motori all'arto inferiore sinistro. I
trattamenti fisioterapeutici successivi limitarono le lesioni neurologiche al deficit della dorsi
flessione e flessione plantare del piede destro.” (v. pp. 14-15 della Consulenza).
9.1 Il collegio peritale - in sede di conclusioni – ha accertato degli elementi di censura in ordine all'operato dei sanitari della consistenti in: Controparte_3
“1. aver malposizionato la vite peduncolare di L5 a destra provocando grave lesione alla radice di L5
e di aver trattato tale malposizionamento con ingiustificato ritardo: dopo ben quattro giorni. In caso
13 di urgente e precoce reintervento esistevano buone probabilità di un recupero neurofisiologico della
radice.
2. aver determinato importanti lesioni a carico delle strutture nervose di pertinenza degli arti
inferiori di destra e sinistra, molto probabilmente per manovre improprie ed eccessive nel corso del
secondo intervento del 26 giugno 2015 come dimostra il peggioramento ulteriore del quadro clinico
a seguito di tale intervento.”
I cc.tt.uu. hanno, dunque, dato atto di un peggioramento del quadro clinico preesistente all'intervento chirurgico del giugno 2015 riconoscendo il nesso di causalità tra gli interventi chirurgici ed il deficit radicolare L5-S1 destro presente allo stato attuale, nonché
con il deficit della motilità a carico dell'arto inferiore sinistro, il quale ha però presentato una importante regressione.
Sul punto, il collegio peritale ha evidenziato che “Allo stato attuale, dopo il duplice intervento
chirurgico del giugno 2015, si rileva una condizione connotata preminentemente da un deficit della
flessione dorsale del piede destro di 1/5 e della flessione plantare del piede destro di 4/5 con necessità
di utilizzo di ausili - molla di LA e bastone canadese – per la deambulazione;
attendibile
sintomatologia dolorosa in regione lombare con irradiazione all'arto inferiore destro. Pertanto in
luogo di un miglioramento del quadro clinico, come era logico attendersi da un intervento
neurochirurgico programmato, il paziente ha subito un peggioramento del quadro neurologico pre-
esistente all'intervento chirurgico del giugno 2015.”
9.2 In ordine alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte convenuta, gli stessi nulla hanno contestato in ordine al primo motivo di censura espresso dai cc.tt.uu relativo al non corretto posizionamento della vite in quanto documentato dal referto della TC
eseguita il 24.06.15, riportato nella lettera di dimissione e confermato dalla scelta dei sanitari di riposizionare la vite stessa con il secondo intervento.
Tuttavia, in relazione al secondo elemento di censura concernente la comparsa di un'importante sintomatologia deficitaria a carico anche dell'arto inferiore sinistro,
ritengono che il Collegio non abbia dato alcuna giustificazione scientifica su come questa
14 sia verificata. Secondo i cc.tt.pp “il danno alla parte sinistra appare più congruo come esito
relativo al primo intervento chirurgico rispetto al secondo intervento come tra l'altro descritto nella
relazione dei CCTTU stessi a pag. 11 (“… per eliminare il rischio di lesioni a carico dei plessi
nervosi che decorrono …”), mentre il danno permanente attualmente oggetto di valutazione medico legale possa essere esclusivamente quello residuato a carico dell'arto inferiore destro e possa essere inquadrato, funzionalmente, in una lesione incompleta dello SPE.
Tenuto conto pertanto dell'obiettività clinica riscontrata e dei parametri tabellari editi dalla , secondo i cc.tt.pp di parte convenuta “il danno permanente residuato appare Pt_3
complessivamente valutabile nella misura massima del 10% (dieci per cento) e non già nella misura,
assai inverosimile, del 40% così come indicato dai CCTTU. Evidenziamo a tal proposito, come le
tabelle SIMLA prevedano una valutazione del 40% per la paralisi alta del nervo sciatico, condizione
assai più invalidante di quella inerente la fattispecie e che per comodità dei CCTTU, integralmente
si riporta: “… in caso di paralisi alta (cioè a livello del tronco comune, nel tratto compreso tra
l'uscita del forame ischiatico e l'emergenza del ramo per il muscolo semitendinoso), oltre alla
paralisi dei muscoli innervati dalle sue diramazioni terminali (SPE e SPI), si verifica anche quella
dei muscoli posteriori della coscia (semitendinoso, semimembranoso e bicipite femorale), con
conseguente abolizione del movimento di flessione della gamba sulla coscia e riduzione della
estensione di questa sulla pelvi. Il quadro si caratterizza per la perdita di tutti i movimenti della
gamba e del piede, dell'estensione della coscia e della flessione della gamba sulla coscia, con
conseguente netta difficoltà alla deambulazione”. Dalla suddetta valutazione massima complessiva
del 10% (dieci per cento), relativa al danno di carattere permanente di cui è attualmente portatore il
Sig. va ovviamente sottratta la quota di danno certamente già preesistente, così come Pt_1
correttamente evidenziato dai CCTTU.”
Anche con riguardo alla maggiore durata del periodo di temporanea, sempre i cc.tt.pp affermano che la stessa è valutabile nella misura di 5 (cinque) giorni “tenuto conto della
necessità di effettuazione di un secondo intervento chirurgico e non già di 120 giorni che non
trovano alcuna giustificazione né clinica né medico legale.”
15 9.3 Nel rispondere alle osservazioni di parte convenuta il collegio peritale ha osservato che:
“Dalla documentazione sanitaria riportata si desume con certezza quanto segue:
1. il Sig. non presentava sintomatologia neurologica deficitaria obiettiva agli arti inferiori, Pt_1
né prima né subito dopo il I intervento;
2. è comparsa una sintomatologia neurologica deficitaria a carico della radice nervosa di L5 destra
circa due-tre giorni dopo il primo intervento - probabilmente riconducibile alla mobilizzazione della
vite di sintesi - con conseguente lesione neurologica accertata a livello di L5 (EMG);
3. Circa tre giorni dopo il II intervento esordiva un deficit anche a carico dell'arto inferiore sinistro
(certificato da varie visite) instaurandosi in tal modo una paraparesi.
Pertanto prima del ricovero presso l'Ospedale S. Filippo Neri il Sig. non presentava deficit Pt_1
neurologico alcuno mentre successivamente al duplice intervento del Giugno 2015 si evidenziava
una condizione di paraparesi.
Per quanto riguarda la sintomatologia neurologica a carico dell'arto inferiore sinistro, esordita nel
giugno 2015, i CCTT di parte convenuta asseriscono che “Il danno alla parte sinistra appare più
congruo come esito relativo al primo intervento chirurgico rispetto al secondo intervento” (si
vedano note critiche del 27 marzo 2020).
In realtà l'affermazione dei CCTT di parte convenuta non modifica il quadro medico legale in
quanto, trattandosi di responsabilità civile contrattuale, risulta indifferente che il danno sia stato
provocato nel corso del primo ovvero del secondo intervento dei due effettuati nella medesima
struttura sanitaria nel volgere di quattro giorni. Resta il fatto che la sintomatologia neurologica
deficitaria all'arto inferiore sinistro risultava assente prima dell'approccio chirurgico da parte del
personale sanitario dell' odierna convenuta. Come peraltro affermato dai medesimi CP_1
Consulenti della stessa…(…) come ribadito dagli stessi Consulenti di parte convenuta, Il danno
alla parte sinistra appare più congruo come esito relativo al primo intervento chirurgico”.
Fortunatamente il deficit all'arto inferiore sinistro ha presentato una importante regressione mentre
16 Contr si conferma la diagnosi di un deficit radicolare a L5 ed a S1 a destra, evidenziato dall' eseguito
in sede di operazioni peritali nonché dalle risultanze degli accertamenti neurofisiologici (EMG).
Attualmente il Sig. lamenta persistente ed intensa sintomatologia dolorosa in regione Pt_1
lombare, di intensità tale da costringere lo stesso all'assunzione quotidiana di farmaci
antiinfiammatori (Aulin). Lamenta inoltre la riduzione della motilità articolare del tronco sul
bacino ed ipostenia all'arto inferiore destro con impossibilità nei movimenti del piede. Lamenta
altresì la grave difficoltà nella deambulazione. Tale riferito sintomatologico trova puntuale riscontro
nell'esame obiettivo disposto in sede di visita peritale. In regione lombare, infatti, si apprezza la
globale limitazione funzionale del tronco pari a circa ½. Pertanto è stata accertata la riduzione della
motilità del rachide lombare in misura pari alla metà rispetto alla norma. Tale quadro funzionale
rende attendibile il racconto del soggetto relativo alla persistente sintomatologia dolorosa locale di
entità tale da necessitare il ricorso costante a terapia antidolorifica”.
Con riguardo alle contestazioni mosse da parte convenuta aventi ad oggetto la valutazione del danno biologico permanente stimata dai cc.tt.uu, gli stessi hanno replicato osservando che “Per quanto concerne la quantificazione percentuale del danno permanente, la limitazione
funzionale del tronco non trova una specifica voce valutativa nelle tabelle edite dalla nel Pt_3
2011 e nel 2016 e tuttavia, per analogia, si può prendere in considerazione la condizione di artrodesi
di 2-4 corpi vertebrali lombari ( su un totale di 12 ), condizione valutata dalla guida del Pt_3
2016 nella misura del 12-20%. L'artrodesi di tutta la colonna lombare, dal canto proprio, è valutata
nella misura del 25%. Tali valori valutativi, assunti a parametro di riferimento, rendono l'idea del
grado di compromissione funzionale che deriva da una limitazione del rachide lombare pari a circa
la metà, quale accertata nello specifico caso in esame. Pertanto la situazione anatomo-funzionale a
carico del solo rachide lombare è già da sé sufficiente a configurare un danno biologico permanente
tale da superare certamente quella pari al 10% rappresentato dai CCTT di parte convenuta. Inoltre
in regione lombare sinistra è stato rilevato un voluminoso lombocele a bombè” nel quale risulta
inscritto un esito cicatriziale di natura chirurgica di circa 7,5 cm. Il lombocele rappresenta una
erniazione tissutale della regione lombare a motivo dell'i(n)debolimento della parete muscolare a
seguito delle reiterate incisioni chirurgiche effettuate nell'ambito della storia clinica del paziente.
Ovvio che la necessità di effettuare, nel giugno 2015, un secondo intervento a distanza di soli
17 quattro giorni dal primo, abbia rappresentato un motivo ulteriore di indebolimento della parete
lombare tale da contribuire, in maniera determinante, alla formazione del lombocele sopra descritto.
Per quanto concerne l'uso degli arti inferiori, la deambulazione risulta assai difficoltosa e si
estrinseca con l'ausilio protesico di una molla di LA a destra e di un bastone canadese a
sinistra. Il resto dell'esame obiettivo degli arti inferiori è puntualmente riportato nell'apposita
sezione ivi dedicata della presente relazione. Ovvio che una deambulazione deficitaria, rallentata ad
adiuvata da un bastone e da una molla di LA rappresenti una condizione tale da implicare un
grave deficit non soltanto alla statica ed alla dinamica deambulatoria bensì rappresenta motivo di
grave menomazione dell'integrità anatomo-funzionale del soggetto in virtù dei numerosi risvolti
negativi che tale condizione implica sulla stazione eretta e le variazioni posturali, sulla capacità di
spostamento autonomo, sull'efficienza ed autonomia deambulatoria, sulla capacità di salita e discesa
delle scale, ecc.. nonché sulla corsa che, in siffatte condizioni, risulta ovviamente del tutto abolita.
Pertanto il grado di menomazione globale residua è valutabile quantomeno nella misura del 40% di
cui il 20%, come già rilevato, è ascrivibile alla condotta del personale sanitario dell' CP_1
convenuta nel giugno 2015.”
10. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente ed in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi sussistente la responsabilità della struttura convenuta essendo emerso un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente rispetto al pre-operatorio a causa del mal posizionamento della vite peduncolare di L5 che ha provocato una grave lesione alla radice di L5, nonché per il ritardo nel trattamento di tale mal posizionamento a distanza di quattro giorni e per avere determinato importanti lesioni a carico delle strutture nervose di pertinenza degli arti inferiori di destra e sinistra.
L'Ente convenuto, peraltro, non ha fornito prova né dell'esistenza di fattori causali alternativi né della particolare complessità della diagnosi. In particolare, se non è stata contestata la censura dei cc.tt.uu circa il non corretto posizionamento della vite in
[... occasione del primo intervento, resta il fatto che prima del ricovero presso l'Ospedale
[...]
[...] il non presentava deficit neurologico alcuno, mentre successivamente CP_5 Pt_1
al duplice intervento del giugno 2015 si evidenziava una condizione di paraparesi.
Per quanto riguarda la sintomatologia neurologica a carico dell'arto inferiore sinistro,
esordita nel giugno 2015, la stessa risultava assente prima dell'approccio chirurgico da parte del personale sanitario dell' odierna convenuta, come peraltro affermato dai CP_1
medesimi cc.tt.pp secondo i quali il danno alla parte sinistra appare più congruo come esito relativo al primo intervento chirurgico.
11. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.,
il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.)
o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito –
contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08),
ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32
definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
19 Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già
come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita,
articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
20 11.2 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il
DL 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità
sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice
delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente
all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la
procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli,
per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10%
restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più
congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella
liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al
criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio
nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea
generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle
disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente
pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
21 Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al
risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
11.3 Orbene, il collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale addebitabile alla responsabilità professionale di natura sanitaria della struttura odierna convenuta nella misura del 20% (venti percento), determinando in tal modo il passaggio da un presumibile grado di invalidità pregresso pari a circa il 20% ad un grado di invalidità attuale pari al 40%. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITA di gg. 60 e una ITP al 50% di gg. 60.
Pertanto, prendendo in considerazione
- l'età dell'odierno istante al momento del trattamento (74 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 40% (€ 165.110,67);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 20% (€47.548,55);
- ITA di gg. 60 pari (€ 7.684,20) e una ITP al 50% di gg. 60 (€ 3.842,10);
il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in euro 129.088,42 (di cui
117.562,12 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente a 40% e 20 %,
rispettivamente di euro 165.110,67e di euro 47.548,55- e in euro 11.526,30 per il danno temporaneo).
Al sovra citato importo pari ad euro 129.088,42 deve aggiungersi il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (22.06.2015) alla presente decisione,
consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n.
10300/2001; n. 18445/2005). Pertanto, l'importo di euro 129.088,42 calcolato all'attualità
22 deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (22.06.2015), giungendo alla somma di euro
106.508,60 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 142.668,28.
A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e parte convenuta Controparte_1
va condannata a rifonderle all'attore così come liquidate in
[...] Parte_1
dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022 (applicabili in quanto in vigore dal 23.10.2022), in base al valore della causa (decisum) ed all'attività
difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione Controparte_1
dei danni patiti da;
Parte_1
- per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in Controparte_1
favore di per le causali esposte in parte motiva della somma di euro Parte_1
142.668,28 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere all'attore le spese di lite da questi Controparte_1
sostenute nel presente giudizio liquidate in € 14.103,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA
e CAP come per legge nonché spese vive (contributo unificato e marca da bollo) da
23 distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Maurizio Branchicella dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3841 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. all'udienza del
26.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Viale G. Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avv. Maurizio Branchicella che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
attore
E
(C.F./P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
1 Gloria Di Gregorio e Paola Baglio, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, via Simeto n. 27
convenuta
oggetto: responsabilità sanitaria
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l' per ivi sentire Controparte_1
accertare la responsabilità della stessa nella causazione delle lesioni a carico delle strutture nervose di pertinenza degli arti inferiori riportate a seguito degli interventi chirurgici eseguiti il 22.06.2015 e il 26.06.2015 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in complessivi € 152.449,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva:
di essersi rivolto, nell'anno 2015, al presidio Ospedaliero San Filippo Neri di Roma a causa di una sintomatologia dolorosa a livello lombare, caratterizzata da una riduzione di forza agli arti inferiori specie nella marcia dopo circa 50 metri;
che veniva sottoposto dai sanitari ad esame EMG e ad una TAC lombo-sacrale con studio dinamico dal cui referto risultava essere affetto da “steno-instabilità lombare” che gli causava un restringimento del diametro del canale vertebrale contenente il midollo spinale e le radici nervose;
2 per tali ragioni, in data 19.06.2015 veniva ricoverato presso il presidio medico ospedaliero
San Filippo Neri di Roma, al fine di effettuare ulteriori accertamenti a livello del canale vertebrale, preparatori all'intervento chirurgico che si apprestava a compiere;
che a seguito degli esami effettuati, il trattamento che gli veniva consigliato consisteva in un intervento chirurgico di stabilizzazione del tratto compreso tra la terza vertebra lombare e la prima vertebra sacrale (L3-S1) trattato in anestesia generale;
che nella cartella clinica non veniva riportata l'anamnesi né alcun esame obiettivo generale e neurologico;
che in data 22.06.2015 veniva sottoposto, presso il San Filippo Neri di Roma, a intervento chirurgico di “decompressione indiretta e stabilizzazione anteriore a livello L3-L4 ed L4-L5”
mediante incisione cutanea lungo la linea ascellare media, discectomia per via trans-psoas sotto controllo radioscopico e neurofisiologico continuo e infine posizionamento di cage intersomatica in Peek rMN compatibile ed associata a stabilizzazione per cutanea posteriore con barre e viti L3-S1;
che nello specifico, l'intervento era composto da due fasi: la prima di “decompressione” del canale vertebrale con asportazione di segmenti ossei, la seconda di “stabilizzazione” con posizionamento di viti e barre per rinforzare le vertebre comprese tra L3-S1, ormai indebolite, rendendole nuovamente in grado di sopportare il peso corporeo;
che tale operazione veniva prescritta al fine di ridurre la compressione sulla radice nervosa causata dal restringimento delle strutture ossee della colonna vertebrale,
favorendo la correzione dell'instabilità della colonna mediante il posizionamento sulle vertebre interessate di viti e barre di sostegno;
che a seguito dell'intervento chirurgico subito presentava da subito dolore lombare con marcata difficoltà a sostenere la posizione eretta e deficit motorio;
3 che in data 24.06.2015 veniva sottoposto a TAC lombo-sacrale per controllo post operatorio da cui veniva riscontrata una stabilizzazione L3-S1 con viti in una posizione “ad eccezione
di quella di dx di L5 che appare essere tangente al margine inferiore del peduncolo”;
che in data 26.06.2015 eseguiva un esame elettromiografico che evidenziava una sofferenza neurogena grave a carico del territorio di pertinenza radicolare L5 destra con esito di “segno di sofferenza neurogena diffusi nei territori esaminati gravi a carico del territorio di
pertinenza radicolare L5 a destra dove è pressoché assente il reclutamento massimale come così a
carico di L3 a sinistra”;
che, in pari data, si rendeva necessario un ulteriore intervento chirurgico, sempre a cura del dott. , finalizzato questa volta alla rimozione e al riposizionamento della vite CP_2
peduncolare a carico della vertebra L5 dx;
che l'esame radiologico post-operatorio eseguito in data 01.07.2015 evidenziava “Rispetto al
precedente controllo analogo del 24.06.2015, si rileva la riduzione della raccolta con bolle aerre nel
ciontestio rilevata bilateralmente nel contesto dei muscoli ileopsoas quota residua sin.
Riposizionamento della vite di stabilizzazione di L5 a destra all'interno del peduncolo”;
che tuttavia, a quella data, nonostante il nuovo intervento, gli veniva riscontrata una
“motilità del piede destro ridotta, ridotta anche la flesso estensione arto inferiore sinistro, lamenta
dolore”;
che dopo l'intervento di riposizionamento delle viti, notava una costante riduzione della forza muscolare a carico del distretto muscolare e del nervo tibiale anteriore destro;
che in data 04.07.2015 veniva nuovamente ricoverato all'interno dell'Ospedale San Filippo
Neri per avviare un percorso riabilitativo e di sviluppo motorio, concluso con la sua dimissione in data 22.08.2015 con esame neurologico “…attualmente permane deficit di forza
ad entrambi gli Art inferiori, parestesie e senso di addormentamento delle dita dei piedi
maggiormente a destra, piede cadente a destra, parziale recupero dei gradi di flessione del ginocchio
sinistro, deambula con due canadesi e molla di LE a destra per il momento in ambiente
protetto. Diagnosi: Paraparesi insufficienza vertebrale per stenosi lombare”;
4 che nonostante le varie terapie non vedeva alcun miglioramento, persistendo il deficit di forza a carico dei muscoli innervati dal nervo tibiale anteriore destro;
che in data 07.11.2015 faceva ingresso presso la struttura ospedaliera Don Gnocchi di
Roma, al fine di proseguire le cure riabilitative miranti al miglioramento dei postumi e della disabilità derivante da intervento per stabilizzazione vertebrale;
che dagli esami resi durante il ricovero presso la Fondazione Don Gnocchi, in particolare nella valutazione finale, emergeva un quadro funzionale invariato, caratterizzato dal persistente deficit motorio e di reclutamento dei sorsiflessori della tibiotarsica;
che in data 09.11.2015 veniva sottoposto all'esame di indice di Barthel e, posta sotto osservazione la deambulazione, gli veniva assegnato un punteggio di 3 equivalente alla dicitura “richiede supervisione ed ausilio”;
che sottoposto nuovamente a tale esame in data 19.01.2016, il livello di deambulazione veniva individuato a 5, equivalente a “indipendente, ma non può camminare a velocità
ragionevole e/o a scarsa resistenza (ad esempio 10 m o meno con o senza ausilio). Difficoltà nel
camminare all'esterno”;
che veniva dimesso dalla Fondazione Don Gnocchi in data 21.01.2016 dopo aver terminato il ciclo riabilitativo;
che in data 17.02.2016 si sottoponeva ad un controllo presso il poliambulatorio Tor di
Quinto – servizio di Neurologia, dove il dott. certificava che “il Sig. Per_1 [...]
presenta un'obiettività neurologica costituita da: paralisi dei muscoli tibio-peroneali di Parte_1
destra con particolare coinvolgimento del muscolo tibiale anteriore con associata ipotrofia
muscolare. Il quadro sembra essere esito di intervento chirurgico di artrodesi vertebrale con
appoggio anteriore-posteriore combinato”;
che in data 08.04.2016 si sottoponeva ad esame EMG-ENG che confermava le lesioni muscolari;
5 che in data 24.05.2016 durante una visita di controllo presso il Presidio Ospedaliero San
Filippo Neri, il medico rilevava che “alla visita attuale persiste deficit di forza a carico dei
muscoli innervati dal n. tibiale anteriore destro, confermato anche nell'ultimo esame EMG datato
08.04.2016”;
che in considerazione di tale vicenda, avviava procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. presso l'intestato Tribunale recante n.r.g. 44780/2019.
Alla luce delle risultanze peritali e fallito il tentativo di conciliazione veniva instaurato l'odierno giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' Parte_2
contestando tutto quanto dedotto, eccepito e documentato da controparte.
In particolare, formulava istanza di mutamento del rito e di rinnovazione della CTU
espletata nel procedimento di ATP n.r.g. 44780/2019 contestando le risultanze peritali.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti il Giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
4. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione e non necessitante di svolgimento di attività istruttoria –
rinviava per la precisazione delle conclusioni.
5. Mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.03.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994
dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale,
6 aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Invero, i fatti di cui si discute sono occorsi nell'anno 2015.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043
del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità
necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale)
derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
6.1 A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la
Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di
7 quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11
maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez.
III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità,
va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato)
per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in
8 tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U.,
n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda
o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è
comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
6.2 Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30
ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più
rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa,
restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
9 La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr.
sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così
dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può
limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà
l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento,
questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ.
sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio
2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218
c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza,
sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
10 Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
7. Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti riportate a seguito degli interventi chirurgici eseguiti in data 22.06.2015 e in data 26.06.2015, l'attore ha invocato la responsabilità dell' per l'erronea Parte_2
esecuzione dei trattamenti e, in particolare, per il mal posizionamento della vite peduncolare di destra nel corso del primo intervento, per il ritardo nel trattamento del suddetto mal posizionamento, nonché per il deficit L5-S1 sull'arto inferiore di destra e per la sofferenza a carico dell'arto inferiore sinistro riportati a seguito del secondo intervento chirurgico di revisione. Tali condotte avrebbero comportato delle importanti lesioni a carico delle strutture nervose di pertinenza degli arti inferiori.
8. Nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata sulla CTU collegiale espletata in sede di ATP, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta della parte convenuta nell'esecuzione dei trattamenti chirurgici.
11 8.1 Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
A riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile
come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli
elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla
disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può
affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente
deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è
necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il
giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico-
chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla
comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti
accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in
relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito,
la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità
sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
“fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020
n. 12387).
12 9. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CCTTUU, dott.ri Per_2
e i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato
[...] Persona_3
l'attore, hanno affermato “… In sintesi il Sig. in conseguenza dell'atto chirurgico del Pt_1
Giugno 2015 presentò un deficit dei movimenti del piede di destra probabilmente dovuti a lesione
dovuta da un malposizionamento della vite transpeducolare di L5 a Destra. Tale possibilità rientra
nelle normali complicanze previste per questi interventi (5-10%). Tuttavia il suo riposizionamento,
nonostante la TAC operatoria evidenziasse la problematica, fu eseguito dopo 4 giorni.
Successivamente al II intervento, il Pz. manifestò oltre che al deficit a carico della flessione dorsale
del piede Destro anche un deficit a carico della flessione plantare del piede destro per lesione
completa dello SPE a destra e deficit marcato dell'ileopsoas di sinistro con deambulazione possibile
con molla di LE a destra e deambulatore solo per pochi metri, tanto da far porre dai Sanitari
della UOC di Riabilitazione del San Filippo Neri diagnosi di paraparesi. Il successivo decorso,
probabilmente anche grazie all'ausilio della importante fisioterapia eseguita, presentò un
miglioramento clinico con ritorno alla marcia, possibile, anche se con aiuto e a remissione del deficit
all'arto inferiore di sinistra. Attualmente è presente un deficit importante nella flessione dorsale del
piede destro (L5) e di minor grado nella flessione plantare del piede destro (S1) che configurano un
quadro di piede cadente. Sembrerebbe evidente da quanto evidenziato nella Cartella Clinica del San
Filippo che l'intervento di stabilizzazione vertebrale eseguita presso la Neurochirurgia abbia
comportato, inizialmente, per un mal posizionamento della vite transpeduncolare un deficit di L5
destra. E successivamente, molto probabilmente per manovre chirurgiche mal eseguite si
evidenziarono nel postoperatorio del II intervento anche deficit motori all'arto inferiore sinistro. I
trattamenti fisioterapeutici successivi limitarono le lesioni neurologiche al deficit della dorsi
flessione e flessione plantare del piede destro.” (v. pp. 14-15 della Consulenza).
9.1 Il collegio peritale - in sede di conclusioni – ha accertato degli elementi di censura in ordine all'operato dei sanitari della consistenti in: Controparte_3
“1. aver malposizionato la vite peduncolare di L5 a destra provocando grave lesione alla radice di L5
e di aver trattato tale malposizionamento con ingiustificato ritardo: dopo ben quattro giorni. In caso
13 di urgente e precoce reintervento esistevano buone probabilità di un recupero neurofisiologico della
radice.
2. aver determinato importanti lesioni a carico delle strutture nervose di pertinenza degli arti
inferiori di destra e sinistra, molto probabilmente per manovre improprie ed eccessive nel corso del
secondo intervento del 26 giugno 2015 come dimostra il peggioramento ulteriore del quadro clinico
a seguito di tale intervento.”
I cc.tt.uu. hanno, dunque, dato atto di un peggioramento del quadro clinico preesistente all'intervento chirurgico del giugno 2015 riconoscendo il nesso di causalità tra gli interventi chirurgici ed il deficit radicolare L5-S1 destro presente allo stato attuale, nonché
con il deficit della motilità a carico dell'arto inferiore sinistro, il quale ha però presentato una importante regressione.
Sul punto, il collegio peritale ha evidenziato che “Allo stato attuale, dopo il duplice intervento
chirurgico del giugno 2015, si rileva una condizione connotata preminentemente da un deficit della
flessione dorsale del piede destro di 1/5 e della flessione plantare del piede destro di 4/5 con necessità
di utilizzo di ausili - molla di LA e bastone canadese – per la deambulazione;
attendibile
sintomatologia dolorosa in regione lombare con irradiazione all'arto inferiore destro. Pertanto in
luogo di un miglioramento del quadro clinico, come era logico attendersi da un intervento
neurochirurgico programmato, il paziente ha subito un peggioramento del quadro neurologico pre-
esistente all'intervento chirurgico del giugno 2015.”
9.2 In ordine alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte convenuta, gli stessi nulla hanno contestato in ordine al primo motivo di censura espresso dai cc.tt.uu relativo al non corretto posizionamento della vite in quanto documentato dal referto della TC
eseguita il 24.06.15, riportato nella lettera di dimissione e confermato dalla scelta dei sanitari di riposizionare la vite stessa con il secondo intervento.
Tuttavia, in relazione al secondo elemento di censura concernente la comparsa di un'importante sintomatologia deficitaria a carico anche dell'arto inferiore sinistro,
ritengono che il Collegio non abbia dato alcuna giustificazione scientifica su come questa
14 sia verificata. Secondo i cc.tt.pp “il danno alla parte sinistra appare più congruo come esito
relativo al primo intervento chirurgico rispetto al secondo intervento come tra l'altro descritto nella
relazione dei CCTTU stessi a pag. 11 (“… per eliminare il rischio di lesioni a carico dei plessi
nervosi che decorrono …”), mentre il danno permanente attualmente oggetto di valutazione medico legale possa essere esclusivamente quello residuato a carico dell'arto inferiore destro e possa essere inquadrato, funzionalmente, in una lesione incompleta dello SPE.
Tenuto conto pertanto dell'obiettività clinica riscontrata e dei parametri tabellari editi dalla , secondo i cc.tt.pp di parte convenuta “il danno permanente residuato appare Pt_3
complessivamente valutabile nella misura massima del 10% (dieci per cento) e non già nella misura,
assai inverosimile, del 40% così come indicato dai CCTTU. Evidenziamo a tal proposito, come le
tabelle SIMLA prevedano una valutazione del 40% per la paralisi alta del nervo sciatico, condizione
assai più invalidante di quella inerente la fattispecie e che per comodità dei CCTTU, integralmente
si riporta: “… in caso di paralisi alta (cioè a livello del tronco comune, nel tratto compreso tra
l'uscita del forame ischiatico e l'emergenza del ramo per il muscolo semitendinoso), oltre alla
paralisi dei muscoli innervati dalle sue diramazioni terminali (SPE e SPI), si verifica anche quella
dei muscoli posteriori della coscia (semitendinoso, semimembranoso e bicipite femorale), con
conseguente abolizione del movimento di flessione della gamba sulla coscia e riduzione della
estensione di questa sulla pelvi. Il quadro si caratterizza per la perdita di tutti i movimenti della
gamba e del piede, dell'estensione della coscia e della flessione della gamba sulla coscia, con
conseguente netta difficoltà alla deambulazione”. Dalla suddetta valutazione massima complessiva
del 10% (dieci per cento), relativa al danno di carattere permanente di cui è attualmente portatore il
Sig. va ovviamente sottratta la quota di danno certamente già preesistente, così come Pt_1
correttamente evidenziato dai CCTTU.”
Anche con riguardo alla maggiore durata del periodo di temporanea, sempre i cc.tt.pp affermano che la stessa è valutabile nella misura di 5 (cinque) giorni “tenuto conto della
necessità di effettuazione di un secondo intervento chirurgico e non già di 120 giorni che non
trovano alcuna giustificazione né clinica né medico legale.”
15 9.3 Nel rispondere alle osservazioni di parte convenuta il collegio peritale ha osservato che:
“Dalla documentazione sanitaria riportata si desume con certezza quanto segue:
1. il Sig. non presentava sintomatologia neurologica deficitaria obiettiva agli arti inferiori, Pt_1
né prima né subito dopo il I intervento;
2. è comparsa una sintomatologia neurologica deficitaria a carico della radice nervosa di L5 destra
circa due-tre giorni dopo il primo intervento - probabilmente riconducibile alla mobilizzazione della
vite di sintesi - con conseguente lesione neurologica accertata a livello di L5 (EMG);
3. Circa tre giorni dopo il II intervento esordiva un deficit anche a carico dell'arto inferiore sinistro
(certificato da varie visite) instaurandosi in tal modo una paraparesi.
Pertanto prima del ricovero presso l'Ospedale S. Filippo Neri il Sig. non presentava deficit Pt_1
neurologico alcuno mentre successivamente al duplice intervento del Giugno 2015 si evidenziava
una condizione di paraparesi.
Per quanto riguarda la sintomatologia neurologica a carico dell'arto inferiore sinistro, esordita nel
giugno 2015, i CCTT di parte convenuta asseriscono che “Il danno alla parte sinistra appare più
congruo come esito relativo al primo intervento chirurgico rispetto al secondo intervento” (si
vedano note critiche del 27 marzo 2020).
In realtà l'affermazione dei CCTT di parte convenuta non modifica il quadro medico legale in
quanto, trattandosi di responsabilità civile contrattuale, risulta indifferente che il danno sia stato
provocato nel corso del primo ovvero del secondo intervento dei due effettuati nella medesima
struttura sanitaria nel volgere di quattro giorni. Resta il fatto che la sintomatologia neurologica
deficitaria all'arto inferiore sinistro risultava assente prima dell'approccio chirurgico da parte del
personale sanitario dell' odierna convenuta. Come peraltro affermato dai medesimi CP_1
Consulenti della stessa…(…) come ribadito dagli stessi Consulenti di parte convenuta, Il danno
alla parte sinistra appare più congruo come esito relativo al primo intervento chirurgico”.
Fortunatamente il deficit all'arto inferiore sinistro ha presentato una importante regressione mentre
16 Contr si conferma la diagnosi di un deficit radicolare a L5 ed a S1 a destra, evidenziato dall' eseguito
in sede di operazioni peritali nonché dalle risultanze degli accertamenti neurofisiologici (EMG).
Attualmente il Sig. lamenta persistente ed intensa sintomatologia dolorosa in regione Pt_1
lombare, di intensità tale da costringere lo stesso all'assunzione quotidiana di farmaci
antiinfiammatori (Aulin). Lamenta inoltre la riduzione della motilità articolare del tronco sul
bacino ed ipostenia all'arto inferiore destro con impossibilità nei movimenti del piede. Lamenta
altresì la grave difficoltà nella deambulazione. Tale riferito sintomatologico trova puntuale riscontro
nell'esame obiettivo disposto in sede di visita peritale. In regione lombare, infatti, si apprezza la
globale limitazione funzionale del tronco pari a circa ½. Pertanto è stata accertata la riduzione della
motilità del rachide lombare in misura pari alla metà rispetto alla norma. Tale quadro funzionale
rende attendibile il racconto del soggetto relativo alla persistente sintomatologia dolorosa locale di
entità tale da necessitare il ricorso costante a terapia antidolorifica”.
Con riguardo alle contestazioni mosse da parte convenuta aventi ad oggetto la valutazione del danno biologico permanente stimata dai cc.tt.uu, gli stessi hanno replicato osservando che “Per quanto concerne la quantificazione percentuale del danno permanente, la limitazione
funzionale del tronco non trova una specifica voce valutativa nelle tabelle edite dalla nel Pt_3
2011 e nel 2016 e tuttavia, per analogia, si può prendere in considerazione la condizione di artrodesi
di 2-4 corpi vertebrali lombari ( su un totale di 12 ), condizione valutata dalla guida del Pt_3
2016 nella misura del 12-20%. L'artrodesi di tutta la colonna lombare, dal canto proprio, è valutata
nella misura del 25%. Tali valori valutativi, assunti a parametro di riferimento, rendono l'idea del
grado di compromissione funzionale che deriva da una limitazione del rachide lombare pari a circa
la metà, quale accertata nello specifico caso in esame. Pertanto la situazione anatomo-funzionale a
carico del solo rachide lombare è già da sé sufficiente a configurare un danno biologico permanente
tale da superare certamente quella pari al 10% rappresentato dai CCTT di parte convenuta. Inoltre
in regione lombare sinistra è stato rilevato un voluminoso lombocele a bombè” nel quale risulta
inscritto un esito cicatriziale di natura chirurgica di circa 7,5 cm. Il lombocele rappresenta una
erniazione tissutale della regione lombare a motivo dell'i(n)debolimento della parete muscolare a
seguito delle reiterate incisioni chirurgiche effettuate nell'ambito della storia clinica del paziente.
Ovvio che la necessità di effettuare, nel giugno 2015, un secondo intervento a distanza di soli
17 quattro giorni dal primo, abbia rappresentato un motivo ulteriore di indebolimento della parete
lombare tale da contribuire, in maniera determinante, alla formazione del lombocele sopra descritto.
Per quanto concerne l'uso degli arti inferiori, la deambulazione risulta assai difficoltosa e si
estrinseca con l'ausilio protesico di una molla di LA a destra e di un bastone canadese a
sinistra. Il resto dell'esame obiettivo degli arti inferiori è puntualmente riportato nell'apposita
sezione ivi dedicata della presente relazione. Ovvio che una deambulazione deficitaria, rallentata ad
adiuvata da un bastone e da una molla di LA rappresenti una condizione tale da implicare un
grave deficit non soltanto alla statica ed alla dinamica deambulatoria bensì rappresenta motivo di
grave menomazione dell'integrità anatomo-funzionale del soggetto in virtù dei numerosi risvolti
negativi che tale condizione implica sulla stazione eretta e le variazioni posturali, sulla capacità di
spostamento autonomo, sull'efficienza ed autonomia deambulatoria, sulla capacità di salita e discesa
delle scale, ecc.. nonché sulla corsa che, in siffatte condizioni, risulta ovviamente del tutto abolita.
Pertanto il grado di menomazione globale residua è valutabile quantomeno nella misura del 40% di
cui il 20%, come già rilevato, è ascrivibile alla condotta del personale sanitario dell' CP_1
convenuta nel giugno 2015.”
10. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente ed in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi sussistente la responsabilità della struttura convenuta essendo emerso un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente rispetto al pre-operatorio a causa del mal posizionamento della vite peduncolare di L5 che ha provocato una grave lesione alla radice di L5, nonché per il ritardo nel trattamento di tale mal posizionamento a distanza di quattro giorni e per avere determinato importanti lesioni a carico delle strutture nervose di pertinenza degli arti inferiori di destra e sinistra.
L'Ente convenuto, peraltro, non ha fornito prova né dell'esistenza di fattori causali alternativi né della particolare complessità della diagnosi. In particolare, se non è stata contestata la censura dei cc.tt.uu circa il non corretto posizionamento della vite in
[... occasione del primo intervento, resta il fatto che prima del ricovero presso l'Ospedale
[...]
[...] il non presentava deficit neurologico alcuno, mentre successivamente CP_5 Pt_1
al duplice intervento del giugno 2015 si evidenziava una condizione di paraparesi.
Per quanto riguarda la sintomatologia neurologica a carico dell'arto inferiore sinistro,
esordita nel giugno 2015, la stessa risultava assente prima dell'approccio chirurgico da parte del personale sanitario dell' odierna convenuta, come peraltro affermato dai CP_1
medesimi cc.tt.pp secondo i quali il danno alla parte sinistra appare più congruo come esito relativo al primo intervento chirurgico.
11. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.,
il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.)
o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito –
contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08),
ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32
definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
19 Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già
come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita,
articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
20 11.2 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il
DL 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità
sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice
delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente
all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la
procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli,
per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10%
restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più
congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella
liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al
criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio
nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea
generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle
disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente
pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del
21 Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare
l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al
risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
11.3 Orbene, il collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale addebitabile alla responsabilità professionale di natura sanitaria della struttura odierna convenuta nella misura del 20% (venti percento), determinando in tal modo il passaggio da un presumibile grado di invalidità pregresso pari a circa il 20% ad un grado di invalidità attuale pari al 40%. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una ITA di gg. 60 e una ITP al 50% di gg. 60.
Pertanto, prendendo in considerazione
- l'età dell'odierno istante al momento del trattamento (74 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 40% (€ 165.110,67);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 20% (€47.548,55);
- ITA di gg. 60 pari (€ 7.684,20) e una ITP al 50% di gg. 60 (€ 3.842,10);
il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in euro 129.088,42 (di cui
117.562,12 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente a 40% e 20 %,
rispettivamente di euro 165.110,67e di euro 47.548,55- e in euro 11.526,30 per il danno temporaneo).
Al sovra citato importo pari ad euro 129.088,42 deve aggiungersi il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (22.06.2015) alla presente decisione,
consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n.
10300/2001; n. 18445/2005). Pertanto, l'importo di euro 129.088,42 calcolato all'attualità
22 deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (22.06.2015), giungendo alla somma di euro
106.508,60 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 142.668,28.
A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e parte convenuta Controparte_1
va condannata a rifonderle all'attore così come liquidate in
[...] Parte_1
dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022 (applicabili in quanto in vigore dal 23.10.2022), in base al valore della causa (decisum) ed all'attività
difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione Controparte_1
dei danni patiti da;
Parte_1
- per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in Controparte_1
favore di per le causali esposte in parte motiva della somma di euro Parte_1
142.668,28 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere all'attore le spese di lite da questi Controparte_1
sostenute nel presente giudizio liquidate in € 14.103,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA
e CAP come per legge nonché spese vive (contributo unificato e marca da bollo) da
23 distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Maurizio Branchicella dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
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