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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5052/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5052/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Salvatrice Sarcià
RICORRENTE contro
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Paolo Cusi
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in AVOLA, in data 07/10/1975.
Dall'unione nascevano i seguenti figli: , nata il [...] e Per_1 il 09/09/1979, entrambi autonomi economicamente. Per_2
pagina 1 di 4 Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
08/11/2022, la parte ricorrente, premettendo il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a per comportamenti contrari ai doveri coniugali e P_ con obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle a titolo di mantenimento un contributo mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 20/01/2023 si costituiva P_
, il quale contestava integralmente la ricostruzione dei
[...] fatti che avevano portato alla crisi coniugale, chiedeva la separazione con addebito alla coniuge, rimettendosi alle determinazioni del
Giudice sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante alla Pt_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente
f.f. con ordinanza del 13/02/2023 autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento un assegno mensile di € 350,00 e disponeva per il prosieguo del giudizio.
All'udienza di prima comparizione e trattazione le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Istruita la causa con il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza cartolare del 29/11/2023 le parti insistevano rispettivamente per l'accoglimento dei mezzi di prova.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale, nonché le prove per testi limitatamente ad alcuni capitoli di prova e rinviava per l'assunzione delle prove.
All'udienza del 29/01/2025 il Giudice disponeva l'interrogatorio libero delle parti al fine di sottoporre alle stesse una proposta conciliativa che le parti dopo breve discussione accettavano, chiedendo contestualmente che il Giudice trattenesse la causa in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
22/02/2023).
pagina 2 di 4 IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
- si obbliga a corrispondere € 300,00 Controparte_1 mensili, oltre rivalutazione come per legge, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, in favore di , a titolo di mantenimento. Parte_1
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile pagina 3 di 4 soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 5052 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio il giorno 07/10/1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AVOLA dell'anno 1975
(Atto n.147, Parte II Serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AVOLA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 7.2.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5052/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Salvatrice Sarcià
RICORRENTE contro
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Paolo Cusi
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in AVOLA, in data 07/10/1975.
Dall'unione nascevano i seguenti figli: , nata il [...] e Per_1 il 09/09/1979, entrambi autonomi economicamente. Per_2
pagina 1 di 4 Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
08/11/2022, la parte ricorrente, premettendo il venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a per comportamenti contrari ai doveri coniugali e P_ con obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle a titolo di mantenimento un contributo mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 20/01/2023 si costituiva P_
, il quale contestava integralmente la ricostruzione dei
[...] fatti che avevano portato alla crisi coniugale, chiedeva la separazione con addebito alla coniuge, rimettendosi alle determinazioni del
Giudice sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante alla Pt_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente
f.f. con ordinanza del 13/02/2023 autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento un assegno mensile di € 350,00 e disponeva per il prosieguo del giudizio.
All'udienza di prima comparizione e trattazione le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Istruita la causa con il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza cartolare del 29/11/2023 le parti insistevano rispettivamente per l'accoglimento dei mezzi di prova.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale, nonché le prove per testi limitatamente ad alcuni capitoli di prova e rinviava per l'assunzione delle prove.
All'udienza del 29/01/2025 il Giudice disponeva l'interrogatorio libero delle parti al fine di sottoporre alle stesse una proposta conciliativa che le parti dopo breve discussione accettavano, chiedendo contestualmente che il Giudice trattenesse la causa in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
22/02/2023).
pagina 2 di 4 IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
- si obbliga a corrispondere € 300,00 Controparte_1 mensili, oltre rivalutazione come per legge, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, in favore di , a titolo di mantenimento. Parte_1
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile pagina 3 di 4 soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 5052 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio il giorno 07/10/1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AVOLA dell'anno 1975
(Atto n.147, Parte II Serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AVOLA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 7.2.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4