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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2555 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Sara D'Onofrio
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dagli avv. Mattia Persiani e Giovanni Beretta
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma esponeva: Parte_1
Con che era stato assunto dalla (d'ora in avanti, in data 14.1.1988, in qualità di giornalista con CP_1
qualifica di "inviato speciale";
che il 17.9.2011 era stato collocato in quiescenza;
Con che la on gli aveva corrisposto:
a) l'equivalente economico di 46,35 giorni di ferie non godute nel 2011, per un totale di €.15.103,61;
b) 9 giorni di permessi maturati e non goduti, per €.2.932,74;
c) quota parte dell'indennità sostitutiva del preavviso che per il capo redattore con più di 20 anni di anzianità
Con era pari a 11 mensilità di retribuzione (10+1), ai sensi dell'art. 27 del CCNL per i Giornalisti, mentre la li aveva liquidato solo 9 mensilità, per una differenza non pagata di €.19.293,40;
che, pertanto, vantava nei confronti un complessivo credito di €.37.329,75.
Con 2. Tanto esposto, chiedeva ingiungersi alla l pagamento, in proprio favore, della predetta somma, oltre accessori di legge.
3. In data 24.11.2014 Tribunale concedeva il provvedimento monitorio richiesto (d.i. n. 9204/2014), avverso
Con il quale la roponeva opposizione.
Con 4. Con sentenza n. 10553/2015 il Tribunale revocava il d.i. n. 9204/2014, condannava la l pagamento, in favore del , della somma di €.19.293,40, quale quota parte dell'indennità sostitutiva del preavviso, e Pt_1
respingeva tutte le altre richieste avanzate dall'opposto.
Con Il interponeva appello e chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della Pt_1
al pagamento, in proprio favore, della somma di €.13.642,64, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Con Resisteva la che avanzava gravame incidentale avverso la parte della sentenza che aveva riconosciuto il differenziale sull'indennità ex fissa. 5. Con sentenza n. 2193/2021 la Corte di appello di Roma rigettava entrambi gli appelli.
Affermava la Corte (per quanto ancora qui interessa):
< per la Pt_1
mancata fruizione delle ferie, essendo rimasto inerte. Fermo restando quanto evidenziato sopra si condivide l'affermazione del Tribunale che pur considerando che la disposizione contrattuale applicabile di cui all'art. 13 comma VIII del CNIG stabilisce il diritto alla liquidazione delle ferie arretrate del personale che cessa dal servizio senza averne usufruito (principio in linea con quello di carattere generale stabilito dall'art. 10 comma
I del D.lgs. n. 66/2003 che dispone che il diritto alle ferie "non può essere sostituito dalla relativa indennità
per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro" e sul piano eurounitario con la Direttiva
2003/88/CE che all'art.7, comma 2 prevede la possibilità di sostituzione delle ferie con l'indennità solo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro), ha valorizzato l'onere del dipendente di attivarsi per la programmazione delle stesse prima della cessazione del rapporto. Onere che nel caso di specie non è stato assolto in quanto il predetto, oltre ad aver ignorato la comunicazione del luglio 2011, quando avrebbe avuto ancora il tempo di smaltirle, essendogli nota la data di cessazione del rapporto, ancor prima dell'invito in parola, avrebbe ben potuto programmarle e usufruirne>>;
<
il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore".
Tale principio è stato osservato dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente addossato al lavoratore l'onere di dimostrare che le ferie non sono state godute per causa a lui non imputabile.
Nella specie il datore ha dimostrato di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non ha usufruito>>.
Il proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Pt_1
6. Con ordinanza n. 20035/2025 la S.C. così statuiva: << 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità
della sentenza a causa della violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver ritenuto inammissibile per novità la deduzione contenuta nel primo motivo di appello.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 36 Cost., 2109, co. 2, c.c., 2087 c.c., 10 D.Lgs. n. 66/2003 e 23 CCNLG per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata l'offerta datoriale di un adeguato tempo per il godimento delle ferie residue e per aver ritenuto che il dipendente non ne avesse usufruito.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 420 c.p.c. per avere la Corte territoriale pretermesso l'esame dei documenti nn. 6 e 7 depositati
Con da da cui risultavano chiaramente i giorni di ferie residui di cui egli non aveva fruito.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato l'onere del datore di lavoro di avere offerto un adeguato tempo utile per il godimento delle ferie residue prima della cessazione del rapporto di lavoro.
I motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.
Con la deduzione contenuta nel primo motivo di appello il si era limitato a riportare le note Parte_1
per l'udienza di discussione di primo grado, in cui aveva precisato tutte le circostanze rilevanti (ripetute nel
Con ricorso per cassazione, pp. 16-17), invocando a sostegno probatorio i documenti di provenienza
Con In particolare, aveva evidenziato che l'invito a usufruire delle ferie residue rivoltogli dalla con la comunicazione del 26 luglio 2011 era stato accolto ma solo limitatamente a 41 giorni, residuando tuttavia
Con ulteriori giorni di ferie, come si evinceva dal prospetto redatto dalla stessa e depositato sub 15 dalla stessa società, rispetto ai quali non vi era possibilità di godimento in ragione dell'imminente cessazione del rapporto di lavoro.
Quindi il primo motivo di appello non conteneva deduzioni nuove, bensì soltanto la doglianza del mancato esame di quella che in primo grado era stata la mera esplicazione del calcolo dei giorni di ferie residue, il cui risultato era di giorni 41,9, in parte diverso (ed inferiore) rispetto a quello di giorni 46,35 posto a base del ricorso monitorio. Il fatto costitutivo del diritto vantato era rimasto dunque inalterato – ossia la mancata fruizione delle ferie residue per fatto non imputabile al dipendente – sicché quel motivo doveva essere esaminato e deciso nel merito.
L'art. 5, co. 8, del D.L. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, co. 55, L. n. 228/2012 - dev'essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 06 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (ex multis Cass. ord. n. 16175/2024).
Quindi la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Pertanto va ribadito il seguente principio di diritto al quale dovrà conformarsi il giudice di rinvio: "grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue".
Nel caso di specie, a fronte di una specifica deduzione circa la sussistenza di oltre 80 giorni di ferie accumulatisi negli anni passati, la Corte territoriale ha omesso ogni accertamento ritenendo nuova la deduzione, dovendo invece accertare in primo luogo il numero esatto di giorni di ferie ancora da godere da parte del lavoratore alla data dell'invito datoriale di luglio 2011, quindi la tempestività dell'invito del
26/07/2011 a fronte di un collocamento in quiescenza in data 17/09/2011>>. 7. Con ricorso del 15 ottobre 2025 il riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa Pt_1
composizione, giudice del rinvio.
8. Preso atto del principio di diritto affermato dalla S.C., il Collegio rileva che, come correttamente
Con evidenziato dal ricorrente, tra la comunicazione della del 19 luglio 2011 e la data del pensionamento,
intervenuto il 17 settembre 2011, intercorrevano complessivamente circa 50 giorni, durante i quali il Pt_1
ha fruito (pacificamente) di 41 giorni di ferie.
Ne consegue che il lavoratore non avrebbe mai potuto usufruire dell'intero monte ferie maturato, sicché
aveva diritto all'indennità sostitutiva delle ferie residue, incontestatamente pari a giorni 41,9.
Con L'importo a tal titolo quantificato è pari a €.13.642,64 e non constano specifiche contestazioni della ul criterio di calcolo.
Con Pertanto, la a condannata al pagamento, in favore del , in aggiunta alla somma già liquidata dal Pt_1
Tribunale a titolo di quota parte dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'importo di €.13.642,64, oltre accessori come per legge, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese possono essere compensate per 1/5.
Con I restanti 4/5 vanno posto a carico della
Per la liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
20035/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 15 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1
della così provvede: Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore del , in aggiunta alla somma Controparte_1 Pt_1
già liquidata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10553/2015, la somma di €.13.642,64, oltre accessori come per legge, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
condanna la al pagamento, in favore del difensore distrattario del Controparte_1
, di 4/5 delle spese del giudizio dell'intero processo, che, nell'intero, così liquida: Pt_1
€.6.000,00 per il primo grado del giudizio;
€.5.000,00 per il giudizio di appello;
€.4.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.5.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa tra le parti il restante 1/5 delle spese.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2555 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Sara D'Onofrio
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dagli avv. Mattia Persiani e Giovanni Beretta
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma esponeva: Parte_1
Con che era stato assunto dalla (d'ora in avanti, in data 14.1.1988, in qualità di giornalista con CP_1
qualifica di "inviato speciale";
che il 17.9.2011 era stato collocato in quiescenza;
Con che la on gli aveva corrisposto:
a) l'equivalente economico di 46,35 giorni di ferie non godute nel 2011, per un totale di €.15.103,61;
b) 9 giorni di permessi maturati e non goduti, per €.2.932,74;
c) quota parte dell'indennità sostitutiva del preavviso che per il capo redattore con più di 20 anni di anzianità
Con era pari a 11 mensilità di retribuzione (10+1), ai sensi dell'art. 27 del CCNL per i Giornalisti, mentre la li aveva liquidato solo 9 mensilità, per una differenza non pagata di €.19.293,40;
che, pertanto, vantava nei confronti un complessivo credito di €.37.329,75.
Con 2. Tanto esposto, chiedeva ingiungersi alla l pagamento, in proprio favore, della predetta somma, oltre accessori di legge.
3. In data 24.11.2014 Tribunale concedeva il provvedimento monitorio richiesto (d.i. n. 9204/2014), avverso
Con il quale la roponeva opposizione.
Con 4. Con sentenza n. 10553/2015 il Tribunale revocava il d.i. n. 9204/2014, condannava la l pagamento, in favore del , della somma di €.19.293,40, quale quota parte dell'indennità sostitutiva del preavviso, e Pt_1
respingeva tutte le altre richieste avanzate dall'opposto.
Con Il interponeva appello e chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della Pt_1
al pagamento, in proprio favore, della somma di €.13.642,64, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Con Resisteva la che avanzava gravame incidentale avverso la parte della sentenza che aveva riconosciuto il differenziale sull'indennità ex fissa. 5. Con sentenza n. 2193/2021 la Corte di appello di Roma rigettava entrambi gli appelli.
Affermava la Corte (per quanto ancora qui interessa):
< per la Pt_1
mancata fruizione delle ferie, essendo rimasto inerte. Fermo restando quanto evidenziato sopra si condivide l'affermazione del Tribunale che pur considerando che la disposizione contrattuale applicabile di cui all'art. 13 comma VIII del CNIG stabilisce il diritto alla liquidazione delle ferie arretrate del personale che cessa dal servizio senza averne usufruito (principio in linea con quello di carattere generale stabilito dall'art. 10 comma
I del D.lgs. n. 66/2003 che dispone che il diritto alle ferie "non può essere sostituito dalla relativa indennità
per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro" e sul piano eurounitario con la Direttiva
2003/88/CE che all'art.7, comma 2 prevede la possibilità di sostituzione delle ferie con l'indennità solo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro), ha valorizzato l'onere del dipendente di attivarsi per la programmazione delle stesse prima della cessazione del rapporto. Onere che nel caso di specie non è stato assolto in quanto il predetto, oltre ad aver ignorato la comunicazione del luglio 2011, quando avrebbe avuto ancora il tempo di smaltirle, essendogli nota la data di cessazione del rapporto, ancor prima dell'invito in parola, avrebbe ben potuto programmarle e usufruirne>>;
<
il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore".
Tale principio è stato osservato dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente addossato al lavoratore l'onere di dimostrare che le ferie non sono state godute per causa a lui non imputabile.
Nella specie il datore ha dimostrato di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non ha usufruito>>.
Il proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Pt_1
6. Con ordinanza n. 20035/2025 la S.C. così statuiva: << 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta la nullità
della sentenza a causa della violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver ritenuto inammissibile per novità la deduzione contenuta nel primo motivo di appello.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 36 Cost., 2109, co. 2, c.c., 2087 c.c., 10 D.Lgs. n. 66/2003 e 23 CCNLG per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata l'offerta datoriale di un adeguato tempo per il godimento delle ferie residue e per aver ritenuto che il dipendente non ne avesse usufruito.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 420 c.p.c. per avere la Corte territoriale pretermesso l'esame dei documenti nn. 6 e 7 depositati
Con da da cui risultavano chiaramente i giorni di ferie residui di cui egli non aveva fruito.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato l'onere del datore di lavoro di avere offerto un adeguato tempo utile per il godimento delle ferie residue prima della cessazione del rapporto di lavoro.
I motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.
Con la deduzione contenuta nel primo motivo di appello il si era limitato a riportare le note Parte_1
per l'udienza di discussione di primo grado, in cui aveva precisato tutte le circostanze rilevanti (ripetute nel
Con ricorso per cassazione, pp. 16-17), invocando a sostegno probatorio i documenti di provenienza
Con In particolare, aveva evidenziato che l'invito a usufruire delle ferie residue rivoltogli dalla con la comunicazione del 26 luglio 2011 era stato accolto ma solo limitatamente a 41 giorni, residuando tuttavia
Con ulteriori giorni di ferie, come si evinceva dal prospetto redatto dalla stessa e depositato sub 15 dalla stessa società, rispetto ai quali non vi era possibilità di godimento in ragione dell'imminente cessazione del rapporto di lavoro.
Quindi il primo motivo di appello non conteneva deduzioni nuove, bensì soltanto la doglianza del mancato esame di quella che in primo grado era stata la mera esplicazione del calcolo dei giorni di ferie residue, il cui risultato era di giorni 41,9, in parte diverso (ed inferiore) rispetto a quello di giorni 46,35 posto a base del ricorso monitorio. Il fatto costitutivo del diritto vantato era rimasto dunque inalterato – ossia la mancata fruizione delle ferie residue per fatto non imputabile al dipendente – sicché quel motivo doveva essere esaminato e deciso nel merito.
L'art. 5, co. 8, del D.L. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, co. 55, L. n. 228/2012 - dev'essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 06 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (ex multis Cass. ord. n. 16175/2024).
Quindi la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Pertanto va ribadito il seguente principio di diritto al quale dovrà conformarsi il giudice di rinvio: "grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e di provare di aver messo in condizione il lavoratore di fruire di tutte le ferie residue".
Nel caso di specie, a fronte di una specifica deduzione circa la sussistenza di oltre 80 giorni di ferie accumulatisi negli anni passati, la Corte territoriale ha omesso ogni accertamento ritenendo nuova la deduzione, dovendo invece accertare in primo luogo il numero esatto di giorni di ferie ancora da godere da parte del lavoratore alla data dell'invito datoriale di luglio 2011, quindi la tempestività dell'invito del
26/07/2011 a fronte di un collocamento in quiescenza in data 17/09/2011>>. 7. Con ricorso del 15 ottobre 2025 il riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa Pt_1
composizione, giudice del rinvio.
8. Preso atto del principio di diritto affermato dalla S.C., il Collegio rileva che, come correttamente
Con evidenziato dal ricorrente, tra la comunicazione della del 19 luglio 2011 e la data del pensionamento,
intervenuto il 17 settembre 2011, intercorrevano complessivamente circa 50 giorni, durante i quali il Pt_1
ha fruito (pacificamente) di 41 giorni di ferie.
Ne consegue che il lavoratore non avrebbe mai potuto usufruire dell'intero monte ferie maturato, sicché
aveva diritto all'indennità sostitutiva delle ferie residue, incontestatamente pari a giorni 41,9.
Con L'importo a tal titolo quantificato è pari a €.13.642,64 e non constano specifiche contestazioni della ul criterio di calcolo.
Con Pertanto, la a condannata al pagamento, in favore del , in aggiunta alla somma già liquidata dal Pt_1
Tribunale a titolo di quota parte dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'importo di €.13.642,64, oltre accessori come per legge, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese possono essere compensate per 1/5.
Con I restanti 4/5 vanno posto a carico della
Per la liquidazione si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
20035/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 15 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1
della così provvede: Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore del , in aggiunta alla somma Controparte_1 Pt_1
già liquidata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10553/2015, la somma di €.13.642,64, oltre accessori come per legge, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
condanna la al pagamento, in favore del difensore distrattario del Controparte_1
, di 4/5 delle spese del giudizio dell'intero processo, che, nell'intero, così liquida: Pt_1
€.6.000,00 per il primo grado del giudizio;
€.5.000,00 per il giudizio di appello;
€.4.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.5.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Compensa tra le parti il restante 1/5 delle spese.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis