TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De LU Presidente Relatore
OR RT GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1996/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUTTI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … – Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, Voglia rimettere la causa nel ruolo, autorizzare il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti e, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. … (omissis) … CONDIZIONI
1) Residenza coniugi I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo, per ognuno di essi, di darne comunicazione all'altro in caso di cambiamento entro il termine di 30 giorni. 2) Assegnazione della casa familiare. L'abitazione coniugale sita in Roverbella (MN), strada della Bassa n. 36, di proprietà dei signori e , Persona_1 Persona_2 genitori del ricorrente, viene assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili, arredi Pt_1 e pertinenze, anche nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi. Si dà atto che il sig. ha già asportato dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali. Pt_2
3) Provvedimenti riguardo i figli. Le figlie minori e saranno affidate ad Per_3 Per_4 entrambi i genitori, con collocamento e fissazione della residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Contributo al mantenimento dei figli Il sig. corrisponderà, entro il giorno 15 di Pt_2 ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori e , Per_3 Per_4 l'importo mensile di 400,00= (quattrocento euro) ciascuna e, quindi, complessivamente
€ 800,00= (ottocento euro) mensili, fino al momento in cui le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
5) Tempi e modalità di visita dei figli Il sig. vedrà e terrà con sé le figlie dalla Pt_2 domenica pomeriggio ore 17 sino alle ore 17 del mercoledì di ogni settimana. Il Sig.
inoltre, potrà vedere e tenere con sé le figlie in qualsiasi altra occasione, Pt_2 compatibilmente con le esigenze di scuola, di salute e di relazione della stessa prole, previo accordo di volta in volta assunto tra i coniugi, anche via sms. Il Sig. potrà Pt_2 vedere e tenere con sé le figlie sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, avendo cura che tale periodo comprenda, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ad anni alternati Vigilia, Natale e S. Stefano, ovvero il 31 dicembre e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando con la Sig.ra il periodo in base ai rispettivi congedi feriali. Il Pt_1 calendario delle festività così indicato potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori. I periodi e le festività avranno prevalenza rispetto alla turnazione secondo il calendario ordinario suindicato. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
6) Rapporti patrimoniali tra i coniugi I coniugi sono cointestatari di mutuo ipotecario n. 034-000003661406 Bper Banca con ipoteca iscritta su immobile di proprietà della signora sito in Roverbella (MN) e identificato al catasto fabbricati del predetto Pt_1 comune al foglio 20, part. 206, cat. A/3 (v. doc. 10). Le rate di mutuo continueranno ad essere integralmente pagate dal sig. l'ultima delle quali di importo ammontante Pt_2 ad € 904,64. In caso di vendita dell'immobile da parte della signora ed estinzione Pt_1 del mutuo ipotecario, il sig. si obbliga ora per allora a restituire alla Parte_2 signora l'importo residuo del mutuo che risulterà alla data della vendita Parte_1 dell'immobile, in rate mensili di € 900,00 (diconsi novecento euro) sino al saldo, con pagamento decorrente dal mese successivo a quello di stipula del rogito. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, che non sussistono ulteriori beni in comproprietà da dividere né null'altro da esigere l'uno dall'altra e di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_3 (MN) in data 07/01/2007 (con trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
[...] Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di annotare Parte_3 la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
SI De LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De LU Presidente Relatore
OR RT GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1996/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUTTI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … – Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale, Voglia rimettere la causa nel ruolo, autorizzare il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti e, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. … (omissis) … CONDIZIONI
1) Residenza coniugi I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo, per ognuno di essi, di darne comunicazione all'altro in caso di cambiamento entro il termine di 30 giorni. 2) Assegnazione della casa familiare. L'abitazione coniugale sita in Roverbella (MN), strada della Bassa n. 36, di proprietà dei signori e , Persona_1 Persona_2 genitori del ricorrente, viene assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili, arredi Pt_1 e pertinenze, anche nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi. Si dà atto che il sig. ha già asportato dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali. Pt_2
3) Provvedimenti riguardo i figli. Le figlie minori e saranno affidate ad Per_3 Per_4 entrambi i genitori, con collocamento e fissazione della residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Contributo al mantenimento dei figli Il sig. corrisponderà, entro il giorno 15 di Pt_2 ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori e , Per_3 Per_4 l'importo mensile di 400,00= (quattrocento euro) ciascuna e, quindi, complessivamente
€ 800,00= (ottocento euro) mensili, fino al momento in cui le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
5) Tempi e modalità di visita dei figli Il sig. vedrà e terrà con sé le figlie dalla Pt_2 domenica pomeriggio ore 17 sino alle ore 17 del mercoledì di ogni settimana. Il Sig.
inoltre, potrà vedere e tenere con sé le figlie in qualsiasi altra occasione, Pt_2 compatibilmente con le esigenze di scuola, di salute e di relazione della stessa prole, previo accordo di volta in volta assunto tra i coniugi, anche via sms. Il Sig. potrà Pt_2 vedere e tenere con sé le figlie sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, avendo cura che tale periodo comprenda, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ad anni alternati Vigilia, Natale e S. Stefano, ovvero il 31 dicembre e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando con la Sig.ra il periodo in base ai rispettivi congedi feriali. Il Pt_1 calendario delle festività così indicato potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori. I periodi e le festività avranno prevalenza rispetto alla turnazione secondo il calendario ordinario suindicato. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
6) Rapporti patrimoniali tra i coniugi I coniugi sono cointestatari di mutuo ipotecario n. 034-000003661406 Bper Banca con ipoteca iscritta su immobile di proprietà della signora sito in Roverbella (MN) e identificato al catasto fabbricati del predetto Pt_1 comune al foglio 20, part. 206, cat. A/3 (v. doc. 10). Le rate di mutuo continueranno ad essere integralmente pagate dal sig. l'ultima delle quali di importo ammontante Pt_2 ad € 904,64. In caso di vendita dell'immobile da parte della signora ed estinzione Pt_1 del mutuo ipotecario, il sig. si obbliga ora per allora a restituire alla Parte_2 signora l'importo residuo del mutuo che risulterà alla data della vendita Parte_1 dell'immobile, in rate mensili di € 900,00 (diconsi novecento euro) sino al saldo, con pagamento decorrente dal mese successivo a quello di stipula del rogito. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, che non sussistono ulteriori beni in comproprietà da dividere né null'altro da esigere l'uno dall'altra e di avere regolato tutti i rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_3 (MN) in data 07/01/2007 (con trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
[...] Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di annotare Parte_3 la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
SI De LU