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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. ZI LC Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. UD EL Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.617/2023, promossa in grado di appello
D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Controparte_1
Serino
- Appellata -
All'udienza del 27.11.2025 le parti costituite hanno discusso la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 4.02.2010 innanzi al Tribunale di Palermo,
[...]
- premesso di essere stato interessata quale lavoratore LSU ai processi di CP_1 stabilizzazione avviati sulla base del D.lgs. n.81/2000 e di essere stata assunta a tempo indeterminato, con contratto part-time a decorrere dall'1.09.2018, in forza di una procedura selettiva pubblica disposta con legge n.205/2017 - chiedeva condannarsi il
(all'epoca Controparte_2 Controparte_3
) a riconoscerle, previa qualificazione dei contratti di collaborazione
[...] coordinata e continuativa, stipulati con il sin dall'1.07.2001, come contratti di Parte_1 lavoro subordinato a tempo determinato per la qualifica di assistente amministrativo, le differenze retributive tra quanto dalla stessa percepito e quanto le sarebbe spettato ove fosse stata correttamente inquadrata con la suddetta qualifica, ivi compresi gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio così maturata;
chiedeva, inoltre, condannarsi il al risarcimento dei danni cagionati da tale abusiva reiterazione, sub specie del Parte_1 cd. “danno comunitario”. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il aveva chiesto il rigetto del Parte_1 ricorso, contestandone la fondatezza ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione delle pretese retributive. Con sentenza n.1837/2023 emessa il 25.05.2023 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal , Parte_1 condannava quest'ultimo al pagamento, in favore della ricorrente, della differenza tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo del CCNL del Comparto Scuola, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre interessi;
condannava, inoltre, il al risarcimento Parte_1 del danno comunitario commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge. Avverso detta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 22.06.2023, il , dolendosi del rigetto dell'eccezione di Controparte_2 prescrizione e dell'ingiustificato accoglimento dell'istanza risarcitoria per non avere considerato il decidente che la sopravvenuta stabilizzazione della lavoratrice era stato l'effetto diretto di uno specifico piano di assunzione volto a superare la precarizzazione. Ha resistito in giudizio, con memoria del 26.05.2025, contestando Controparte_1 le avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza. Indi la causa, all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe è stata decisa come da dispositivo, in atti.
*** Il primo motivo di appello è fondato. Premesso che, com'è pacifico in atti, i crediti di cui si discute hanno natura retributiva dovendosi pertanto ad essi applicare il termine quinquennale di cui all'art.2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio citato dall'appellante, affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n.575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v., in particolare Cass. n.10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art.363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n.8996/2018; Cass. n.14827/2018; Cass. n.12161/2017; Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. Tale principio di diritto, affermato dalla Sezioni Unite con riferimento all'impiego privato, scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, “presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale”. Tali ragioni vanno adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n.165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito, “anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”. Del resto proprio la Corte Costituzionale ha più volte enunciato il medesimo principio. Chiamata a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art.2 r.d.l. n.295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n.63/1966, ha, infatti, evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego, anche per le assunzioni temporanee, non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969). Ancora, con la sentenza n.115/1975, la Consulta ha ribadito l'applicabilità degli effetti della pronuncia n.63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati, in quanto, laddove il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di «cause precise e determinate». In definitiva, afferma la Corte di legittimità, “ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” (Cass. n.10219 del 28/05/2020 cit.). Giova, infatti, richiamare, proseguono le Sezioni Unite, “la radicale negazione dell'esistenza del metus quale delineato dal giudice costituzionale (come chiarito da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575, in motivazione sub p.ti 3.1, 4. e 4.1), per il riconoscimento ai rapporti a termine, in caso di illegittimità del recesso, di una piena tutela attraverso la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e il risarcimento del danno”. Non ignora la Corte, che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la problematica, ritenuta integrare una questione di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c.. Le Sezioni Unite, tuttavia, nell'esaminare proprio la succitata ordinanza, hanno, medio tempore, con sentenza n.36197 del 28.11.2023, affermato l'importante principio per il quale “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. In particolare, indirettamente rispondendo alle medesime sollecitazioni prospettate dal giudice di prime cure, la Suprema Corte, con specifico riferimento al metus legato al mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, ha osservato che contrariamente al metus derivante da un potenziale licenziamento, “che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile, il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un
“timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Considerato dunque che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica del ricorso ex art.414 c.p.c., le differenze retributive già accertate con la sentenza impugnata risultano prescritti per la parte maturata anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data della predetta costituzione in mora.
Deve essere del pari accolto il secondo motivo di appello. Come è noto, al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola (sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in relazione alla legge 13 luglio 2015, n.107, è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza successiva e alle condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. n. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine. Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale. Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine, ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020). Ed è stato quindi precisato che “la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)” (Cass. 14815/21). Calando tali condivisi principi al caso di specie, va puntualizzato che è pacifico che la lavoratrice sia stata immessa in ruolo con decorrenza 1.09.2018 alle dipendenze del per avere partecipato alla procedura selettiva pubblica di Controparte_2 stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuata e coordinata per l'espletamento di compiti propri del personale ATA, disposta con la legge 27 dicembre 2017 n.205 e indetta con Decreto Direttoriale n.209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo della Scuola. In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 prevede, che “al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro Controparte_3 il 28 febbraio 2018, una procedura selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altresì, che “i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019” (la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”). Nella specie, essendo ormai pacifico – non costituendo motivo di impugnazione della relativa statuizione del Tribunale, coperta, dunque, da giudicato - che i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente sono iniziati nel 2001 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi (sino al 31.08.2018), talché si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i noti principi delineati dalla Corte di Cassazione (sent. n.5072/2016), ritiene questo collegio che la stabilizzazione intervenuta all'esito della procedura di speciale reclutamento di cui alla L. n. 205/2017 abbia prodotto effetti pienamente satisfattivi anche della domanda risarcitoria, costituendo essa stessa misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE, in quanto ha consentito al lavoratore di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio. Sussistono, infatti, nella fattispecie plurimi elementi che inducono a ritenere integrata quella relazione causale “diretta ed immediata” tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione che consente di attribuire alla definitiva assunzione valenza totalmente riparatoria del danno da precarizzazione. Si legge nel citato decreto direttoriale n. 209/2018 (sottoscritto dal Direttore Generale del appellante) – intitolato PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI Parte_1
E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI – (v. documento depositato il 22.11.2024), a pag. 3: “considerato che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre
2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che (v. pag. 4) “considerato che la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche”; esprime, altresì, l'amministrazione (pag.4) la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021” le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008; nonché l'esigenza (v. pag. 5) di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 20”. In coerenza con tali premesse l'art.1 del decreto (Indizione della procedura selettiva) precisa: “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018”. L'art.2 del medesimo decreto – (Requisiti di generali di partecipazione) riserva la partecipazione alla procedura selettiva a “a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado”; richiedendo ai candidati il possesso dei “requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”. Da tali previsioni emerge con cristallina evidenza che la procedura concorsuale ex art.619, L. 205/2017 è stata indetta “per la stabilizzazione del personale precario” ossia proprio di quel personale – come - in servizio presso gli istituti scolastici Controparte_1 dipendenti dal convenuto, con contratto di collaborazione a tempo determinato Parte_1 oggetto di proroga, in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata L.n.205/2017. Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione” tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precarizzazione del rapporto riveste efficacia causale determinante, integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli ed in un colloquio consistente “nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre”, tale, pertanto, da non rappresentare un effettivo criterio selettivo;
esso appare, piuttosto, previsto allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 97 Cost., vista la mancanza, “a monte” di tali rapporti, di una qualsivoglia procedura concorsuale;
si è trattato, all'evidenza, di una mera “blanda verifica” delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire. I punteggi da attribuire ai titoli e all'esito del colloquio erano, inoltre, finalizzati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, come appare chiaro dal testo del Decreto Direttoriale sopra citato (art. 8), non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di servizio aggiuntive. Non pare, di contro, idonea ad attribuire diversa efficacia alla selezione in argomento la precisazione (pure contenuta nel citato decreto direttoriale) che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò a fronte della puntualizzazione che trattavasi di posti già “accantonati” per la procedura stessa, posti già peraltro ricoperti dai collaboratori ammessi all'iter selettivo;
non v'è motivo di ritenere, pertanto, che i posti disponibili non fossero esattamente corrispondenti al numero dei candidati. Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i precedenti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fatto facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizzazione di siffatti lavoratori precari;
soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, ha consentito alla ed ai tutti i suoi omologhi CP_1 colleghi, di partecipare ad una procedura selettiva “blanda” e riservata, tale da assicurarle una ragionevole certezza di assunzione, ed ottenere un vantaggio professionale ed economico (pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario. Il percorso prescelto dunque offriva già ex ante la ragionevole certezza della stabilizzazione perché la procedura di reclutamento è stata espressamente rivolta al superamento del precariato e proprio per tale ragione sono stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta;
talché può fondatamente affermarsi che il reclutamento speciale si è posto in diretta correlazione ai precedenti rapporti con un nesso consequenziale. In parziale accoglimento dell'impugnata sentenza deve essere, dunque, rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art.36 d.lgs. 165/2001. La fondatezza delle ragioni di gravame e l'esito complessivo della lite inducono a compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1873/2023, emessa dal Tribunale di Palermo il 25 maggio 2023, ridetermina i crediti accertati in favore di nelle differenze retributive Controparte_1 parametrate sul profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, comprensive delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio conseguita in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, maturate entro il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso di primo grado. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Controparte_1
Conferma nel resto la sentenza. Compensa le spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
UD EL ZI LC