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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1187/2025 promossa da
(C.F. ), e i Parte_1 C.F._1 genitori (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eleonora Munari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vignola (MO), Via Alessandro
Plessi, 25/2ant
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Gollini e Davide Fazzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, via
NO PI n. 21
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Le parti all'udienza del 18.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e in proprio, nonché quali Controparte_1 Parte_2 genitori del minore, all'epoca dei fatti, convenivano Controparte_1 in giudizio al fine di accogliere la domanda di Controparte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali e condannarla, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, al pagamento della somma di €
5.000,00= in loro favore e di € 15.00,00= in favore del figlio, o nella diversa somma risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva in via Controparte_2 preliminare di accertare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei sigg.ri e e, Controparte_1 Parte_2 comunque, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dai medesimi, e ne merito respingere le domande dei ricorrenti, in quanto illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 196/21 del 25.05.2021 il Giudice di Pace di Modena
(doc. n. 1 ricorso) dichiarava la convenuta responsabile del reato ex art. 595 c.p. perché “offendeva la dignità e la reputazione del minore
, riferendo a più persone (ed in particolare Parte_1 all'assistente di P.M. circostanze false Controparte_3 relative a presunte condotte violente e di bullismo realizzate dal predetto ragazzo nei confronti di altri ragazzini, fatti poi smentiti dalle indagini disposte dalla Procura di Bologna (fatto commesso in
Castelfranco Emilia il 1.10.2016)” e la condannava al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
Il Tribunale di Modena con sentenza n. 5/23 (doc. n. 2 ricorso) confermava l'impugnata sentenza 196/21, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
La vicenda, come già accertata e definita, si riferiva ad un avvenimento occorso al Parco “La Stalla” di Castelfranco Emilia (MO), dove alcuni coetanei in data 30.09.2016 giocavano tra loro ed un bambino, il figlio minore della resistente, , veniva colpito con una Persona_1
Pag. 2 di 5 bastonata, che la sig.ra imputava all'allora minore Controparte_2
, riferendo, in una successiva annotazione di Polizia Parte_1
Giudiziaria, circostanze false relative a presunte condotte violente e di bullismo realizzate, nel tempo, dal ricorrente.
Orbene i ricorrenti agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore e dai medesimi genitori a causa del reato di diffamazione commesso dalla convenuta.
Anzitutto, con riferimento alla richiesta del risarcimento dei danni non patrimoniali da parte dei genitori di minore all'epoca dei Pt_1 fatti, risulta essere prescritta, atteso che dal carteggio del processo penale non risulta che i genitori di si fossero costituiti parti Pt_1 civili, agendo invece in proprio nel presente giudizio, a distanza di diversi anni dall'evento.
Con riferimento, invece, alla richiesta risarcitoria di , Parte_1 si ritiene di condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale per il quale, in tali fattispecie, il danno risarcibile non viene considerato in re ipsa, atteso che esso non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere oggetto di allegazione e prova.
Sul punto significativo è quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “il danno all'immagine ed alla reputazione
(nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come
"danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza
Pag. 3 di 5 dell'offesa e la posizione sociale della vittima”. (Cass. Civ. n.
4005/2020); ed ancora: “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. Civ. n. 8861
2021).
Orbene, nel caso de quo non pare si sia verificato nella sfera del minore un apprezzabile danno morale determinato dalla diffamazione.
Non vi è riscontro, infatti, che la situazione abbia ingenerato nella vittima un senso di disagio, come si può desumere, tra l'altro, dalla relazione dei servizi sociali (doc. n. 3 ricorso), in cui gli Assistenti, così, testualmente riportano: “il Servizio Sociale ha inoltre effettuato una visita domiciliare durante la quale si è potuto conoscere anche il minore…AL si è mostrato disponibile a parlare con l'operatore e soprattutto a mostrare con orgoglio i suoi interessi, le sue passioni o piccoli lavoretti fatti da lui a scuola. E' apparso un bambino tranquillo
e molto disponibile al dialogo”.
Inoltre, assume rilevanza quanto riportato nella relazione, sempre dagli stessi Assistenti durante la verifica scolastica, in cui le insegnanti di
“lo avevano descritto come un bambino socievole e Pt_1 collaborativo, ben inserito nel gruppo dei pari ad adeguato nella relazione…”
Non sussistono, pertanto, elementi che possano, anche far presumere, a seguito dell'evento delittuoso, uno stato di ansia del piccolo , Pt_1 oppure la paura di essere allontanato dai genitori, oppure una compromissione dei suoi rapporti personali, oppure una esposizione ad
Pag. 4 di 5 uno scherno da parte dei suoi compagni o della scuola, piuttosto che ad uno scarso rendimento scolastico.
Per tutti i motivi su esposti le domande dei ricorrenti non trovano accoglimento.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda, dell'accertato reato di diffamazione in cui è incorsa parte convenuta, degli indirizzi interpretativi, a volte contrastanti, sui requisiti per il risarcimento dei danni non patrimoniali, ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 1187/2025 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda dei ricorrenti;
- compensa integramente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 15 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1187/2025 promossa da
(C.F. ), e i Parte_1 C.F._1 genitori (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Eleonora Munari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vignola (MO), Via Alessandro
Plessi, 25/2ant
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Gollini e Davide Fazzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, via
NO PI n. 21
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Le parti all'udienza del 18.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e in proprio, nonché quali Controparte_1 Parte_2 genitori del minore, all'epoca dei fatti, convenivano Controparte_1 in giudizio al fine di accogliere la domanda di Controparte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali e condannarla, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, al pagamento della somma di €
5.000,00= in loro favore e di € 15.00,00= in favore del figlio, o nella diversa somma risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva in via Controparte_2 preliminare di accertare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei sigg.ri e e, Controparte_1 Parte_2 comunque, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dai medesimi, e ne merito respingere le domande dei ricorrenti, in quanto illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 196/21 del 25.05.2021 il Giudice di Pace di Modena
(doc. n. 1 ricorso) dichiarava la convenuta responsabile del reato ex art. 595 c.p. perché “offendeva la dignità e la reputazione del minore
, riferendo a più persone (ed in particolare Parte_1 all'assistente di P.M. circostanze false Controparte_3 relative a presunte condotte violente e di bullismo realizzate dal predetto ragazzo nei confronti di altri ragazzini, fatti poi smentiti dalle indagini disposte dalla Procura di Bologna (fatto commesso in
Castelfranco Emilia il 1.10.2016)” e la condannava al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
Il Tribunale di Modena con sentenza n. 5/23 (doc. n. 2 ricorso) confermava l'impugnata sentenza 196/21, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
La vicenda, come già accertata e definita, si riferiva ad un avvenimento occorso al Parco “La Stalla” di Castelfranco Emilia (MO), dove alcuni coetanei in data 30.09.2016 giocavano tra loro ed un bambino, il figlio minore della resistente, , veniva colpito con una Persona_1
Pag. 2 di 5 bastonata, che la sig.ra imputava all'allora minore Controparte_2
, riferendo, in una successiva annotazione di Polizia Parte_1
Giudiziaria, circostanze false relative a presunte condotte violente e di bullismo realizzate, nel tempo, dal ricorrente.
Orbene i ricorrenti agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore e dai medesimi genitori a causa del reato di diffamazione commesso dalla convenuta.
Anzitutto, con riferimento alla richiesta del risarcimento dei danni non patrimoniali da parte dei genitori di minore all'epoca dei Pt_1 fatti, risulta essere prescritta, atteso che dal carteggio del processo penale non risulta che i genitori di si fossero costituiti parti Pt_1 civili, agendo invece in proprio nel presente giudizio, a distanza di diversi anni dall'evento.
Con riferimento, invece, alla richiesta risarcitoria di , Parte_1 si ritiene di condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale per il quale, in tali fattispecie, il danno risarcibile non viene considerato in re ipsa, atteso che esso non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere oggetto di allegazione e prova.
Sul punto significativo è quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “il danno all'immagine ed alla reputazione
(nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come
"danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza
Pag. 3 di 5 dell'offesa e la posizione sociale della vittima”. (Cass. Civ. n.
4005/2020); ed ancora: “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. Civ. n. 8861
2021).
Orbene, nel caso de quo non pare si sia verificato nella sfera del minore un apprezzabile danno morale determinato dalla diffamazione.
Non vi è riscontro, infatti, che la situazione abbia ingenerato nella vittima un senso di disagio, come si può desumere, tra l'altro, dalla relazione dei servizi sociali (doc. n. 3 ricorso), in cui gli Assistenti, così, testualmente riportano: “il Servizio Sociale ha inoltre effettuato una visita domiciliare durante la quale si è potuto conoscere anche il minore…AL si è mostrato disponibile a parlare con l'operatore e soprattutto a mostrare con orgoglio i suoi interessi, le sue passioni o piccoli lavoretti fatti da lui a scuola. E' apparso un bambino tranquillo
e molto disponibile al dialogo”.
Inoltre, assume rilevanza quanto riportato nella relazione, sempre dagli stessi Assistenti durante la verifica scolastica, in cui le insegnanti di
“lo avevano descritto come un bambino socievole e Pt_1 collaborativo, ben inserito nel gruppo dei pari ad adeguato nella relazione…”
Non sussistono, pertanto, elementi che possano, anche far presumere, a seguito dell'evento delittuoso, uno stato di ansia del piccolo , Pt_1 oppure la paura di essere allontanato dai genitori, oppure una compromissione dei suoi rapporti personali, oppure una esposizione ad
Pag. 4 di 5 uno scherno da parte dei suoi compagni o della scuola, piuttosto che ad uno scarso rendimento scolastico.
Per tutti i motivi su esposti le domande dei ricorrenti non trovano accoglimento.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda, dell'accertato reato di diffamazione in cui è incorsa parte convenuta, degli indirizzi interpretativi, a volte contrastanti, sui requisiti per il risarcimento dei danni non patrimoniali, ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 1187/2025 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda dei ricorrenti;
- compensa integramente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 15 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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