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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 477/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 25/09/2024, promossa da:
(già ), e per essa quale Controparte_1 CP_1 mandataria , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: Controparte_3
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall' avv. Franco C.F._2
Orlando, presso il cui studio in Nardò (LE), via Verdi n. 6, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
In seguito a ricorso presentato da in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., il Tribunale di Lecce con decreto n.
289/2019 del 13.02.2019, notificato il successivo 22.02.2019, ha ingiunto ai signori , in qualità di Controparte_3 obbligata principale, e in qualità di coobbligato, di CP_5 pagare la complessiva somma di € 36.182,09 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda e compensi della procedura. CP_ L'asserito credito nei confronti di derivava da un CP_1 finanziamento personale stipulato dalla signora Pt_1 CP_3
nonché dal in qualità di coobbligato.
[...] CP_4
I sig.ri e proponevano opposizione avverso il CP_3 CP_4 suddetto decreto ingiuntivo e, instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito di scioglimento di riserva del
31.10.2019 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione.
Dopo l'esperimento del tentativo di mediazione che dava esito negativo, venivano concessi i termini istruttori e, all'udienza del
1.6.2021 veniva ammessa consulenza contabile.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza cartolare del 7.10.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6.12.2021.
Con sentenza n. 3386/2021, pubblicata il 6.12.2021, il Tribunale di
Lecce, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;
condannava e al Controparte_3 Controparte_4 pagamento, in favore di della somma di €.11.571,62, Controparte_1 oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo;
condannava, infine, al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore degli opponenti che si liquidavano in €.3.500,00, oltre €.200,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
2 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
, chiedendone l'integrale riforma. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio e Controparte_3 [...] concludendo per il rigetto dell'appello. CP_4
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “NULLITÀ DELLA CTU
NELLA PARTE IN CUI DECURTA L'IMPORTO DI € 14.922,00 A
TITOLO DI “IMPORTO ESTINZIONE FINANZIAMENTO
5624068”,l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice -accogliendo le valutazioni svolte dal CTU nell'elaborato peritale- ha decurtato dall'importo ingiunto la somma di € 14.922,00 indicata in contratto a titolo di “Importo estinzione finanziamento
5624068”.
A dire dell'appellante, il CTU avrebbe in maniera arbitraria ed autonoma esteso l'indagine a lui demandata sul finanziamento n.
5624068, che non costituiva oggetto di causa né di contestazione da parte degli odierni appellati, non avendo gli stessi mai negato di aver utilizzato parte della provvista richiesta ed erogatagli da (con Pt_1 il finanziamento personale n. 6879418) per estinguere una precedente esposizione debitoria.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che nel contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti in data 31 luglio 2008 è chiaramente indicato, tra le voci che compongono l'importo finanziato, un “importo estinzione finanziamento n. 5624068” pari ad € 14.922,00. Tale dicitura è contenuta nella richiesta di finanziamento e rappresenta un elemento del piano finanziario accettato e sottoscritto dai mutuatari. La sua presenza in un documento contrattuale firmato da entrambe le parti è idonea a provare l'accordo sul fatto che una parte dell'importo mutuato
3 fosse destinata all'estinzione di una precedente esposizione debitoria, senza che sia necessario, ai fini della legittimità del credito azionato, allegare ulteriori documenti giustificativi in ordine all'esistenza del finanziamento estinto o alle relative modalità di chiusura.
Del resto, si tratta di una destinazione interna dell'importo finanziato, che non rileva come obbligazione autonoma ma solo come specificazione della destinazione di parte della provvista concessa.
Non può quindi pretendersi che il creditore produca in giudizio il contratto di finanziamento pregresso, la cui estinzione è avvenuta per volontà delle parti all'interno di un nuovo rapporto negoziale.
A rafforzare tale conclusione vale il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di inadempimento contrattuale il creditore ha l'onere di allegare la fonte negoziale del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore dimostrare l'estinzione del rapporto ovvero la diversa destinazione della prestazione (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In applicazione di tale principio, nel presente caso, la società appellante ha assolto all'onere probatorio producendo il contratto di finanziamento sottoscritto dai mutuatari, nel quale l'importo di €
14.922,00 è chiaramente indicato e inserito nel totale erogato.
Né gli opponenti, nel corso del giudizio di primo grado, hanno mai contestato – né in via esplicita, né implicita – la destinazione della somma all'estinzione di un precedente finanziamento, né hanno allegato l'inesistenza del rapporto n. 5624068, né la simulazione o l'erroneità della relativa indicazione in contratto. Ne consegue che, in assenza di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., tale fatto deve ritenersi pacifico e incontestato (Cass. S.U., n. 761/2002; Cass. n.
19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Si aggiunga, infine, che l'indagine svolta dal CTU sull'importo destinato all'estinzione del finanziamento n. 5624068 risulta eccedente rispetto ai quesiti peritali, i quali riguardavano esclusivamente la verifica del TAEG, del piano di ammortamento e dell'eventuale usurarietà dei tassi. Trattandosi di valutazione estranea
4 all'ambito tecnico-contabile dell'incarico e non oggetto di contestazione tra le parti, le relative conclusioni non potevano essere poste a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “IL COSTO PER LA
COPERTURA ASSICURATIVA FACOLTATIVA NON RILEVA
AI FINI DEL TAEG”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Lecce -condividendo le risultanze della CTU-ha riscontrato il superamento del TAEG applicato (17, 612%) rispetto a quello indicato in contratto (14,63%) ricomprendendo erroneamente tra le spese anche il costo dell'assicurazione, così ricalcolando gli interessi al tasso BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sussistono nella specie tutti gli indici che la giurisprudenza ha elaborato perché il costo della polizza assicurativa - contestualmente stipulata a garanzia della restituzione di un finanziamento, con funzione di copertura del rischio di inadempimento degli obblighi restitutori - sia inclusa nel calcolo del TAEG, a prescindere dalla qualifica formale (facoltativa o obbligatoria) del relativo patto. La relazione peritale, depositata nel fascicolo di primo grado, contiene l'ipotesi di calcolo che correttamente include la spesa sostenuta per la polizza tra i costi del mutuo;
secondo tale ipotesi il TAEG realmente applicato è pari al 17,612% a fronte di un TAEG pattuito in misura del
14,63%; tale difformità non supera la soglia dell'usura di periodo che
è pari al 18,25%.
Ciò premesso, occorre osservare che il TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione del TAEG non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che non invalida le pattuizioni relative ai tassi di interesse.
5 Poiché il finanziamento oggetto di causa è stato stipulato in data
31.07.2008, l'accordo è sottratto alla disciplina dettata dall'art. 125 bis
TUB - introdotta con d. lgs. n. 141 del 13.8.2010, che (per il credito al consumo) prevede (come rimedio) la sanzione della nullità parziale del contratto, in caso di incompleta o errata pubblicità del TAEG e la automatica sostituzione dei tassi di interesse passivi con i tassi BOT;
deve dunque escludersi che, nella specie, operi detto rimedio.
La difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato - data nella specie dalla inclusione delle spese sostenute per la polizza assicurativa - non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa in primis la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole;
conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 comma 7 TUB e - fuori dalle ipotesi in cui la ricognizione in rettifica dei costi comporti il superamento del tasso soglia usura - non comporta alcuna nullità (Cass. 9 dicembre 2021 n.
39169 secondo cui in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto).
Dunque, in mancanza di una norma vigente all'epoca del fatto, che prevedeva la nullità, gli odierni appellati avrebbero potuto al più agire Contr per far valere la responsabilità precontrattuale di (e non della CP_ cessionaria del credito ), provando però in maniera specifica il pregiudizio subito - in termini di perdita di migliori chances alternative
6 di accesso al credito- per aver confidato nelle inesatte indicazioni in contratto dell'indice sintetico di costo.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “SULLA METODOLOGIA
DI CALCOLO DEGLI INTERESSI E SUL PIANO DI
AMMORTAMENTO ADOTTATO”, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado -recependo ancora una volta le valutazioni svolte dal CTU- ha affermato che nel contratto non sarebbero indicati né la metodologia di calcolo degli interessi, né il divisore fisso, né il piano di ammortamento adottato.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, il mero impiego del regime composto non causa anatocismo.
Il contratto in oggetto contempla un piano di ammortamento alla francese, regolarmente sottoscritto ed accettato dai contraenti al momento della sottoscrizione del contratto in quanto allegato ad esso, la cui caratteristica è quella di prevedere la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo.
Trattasi del metodo di ammortamento più diffuso in Italia, secondo quanto riportato dalle Sezioni unite ed accertato dalla Banca d'Italia.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota
7 (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via (Cass. SS.UU. n.
15130/2024).
Gli appellati sostengono che la mancata indicazione del regime finanziario adottato nel contratto di mutuo in oggetto e l'applicazione di interessi composti determini la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento con la capitalizzazione semplice e gli interessi al tasso legale.
Ritiene, al contrario, questa Corte che la completezza delle condizioni economiche contrattuali pattuite in contratto consenta di ritenere pienamente accettati dai clienti gli interessi e gli oneri economici connessi al contratto, con conseguente infondatezza della domanda.
Ed invero, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass.
SS.UU. cit.).
L'appello va, pertanto, accolto, con il conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
2) Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 7.500,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 7.000,00 per compensi ed euro 777,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU.
Lecce, 4.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
8 (Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
Mele)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 477/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 25/09/2024, promossa da:
(già ), e per essa quale Controparte_1 CP_1 mandataria , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: Controparte_3
) e (C.F.: C.F._1 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall' avv. Franco C.F._2
Orlando, presso il cui studio in Nardò (LE), via Verdi n. 6, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
In seguito a ricorso presentato da in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., il Tribunale di Lecce con decreto n.
289/2019 del 13.02.2019, notificato il successivo 22.02.2019, ha ingiunto ai signori , in qualità di Controparte_3 obbligata principale, e in qualità di coobbligato, di CP_5 pagare la complessiva somma di € 36.182,09 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda e compensi della procedura. CP_ L'asserito credito nei confronti di derivava da un CP_1 finanziamento personale stipulato dalla signora Pt_1 CP_3
nonché dal in qualità di coobbligato.
[...] CP_4
I sig.ri e proponevano opposizione avverso il CP_3 CP_4 suddetto decreto ingiuntivo e, instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito di scioglimento di riserva del
31.10.2019 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione.
Dopo l'esperimento del tentativo di mediazione che dava esito negativo, venivano concessi i termini istruttori e, all'udienza del
1.6.2021 veniva ammessa consulenza contabile.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza cartolare del 7.10.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6.12.2021.
Con sentenza n. 3386/2021, pubblicata il 6.12.2021, il Tribunale di
Lecce, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;
condannava e al Controparte_3 Controparte_4 pagamento, in favore di della somma di €.11.571,62, Controparte_1 oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo;
condannava, infine, al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore degli opponenti che si liquidavano in €.3.500,00, oltre €.200,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
2 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
, chiedendone l'integrale riforma. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio e Controparte_3 [...] concludendo per il rigetto dell'appello. CP_4
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “NULLITÀ DELLA CTU
NELLA PARTE IN CUI DECURTA L'IMPORTO DI € 14.922,00 A
TITOLO DI “IMPORTO ESTINZIONE FINANZIAMENTO
5624068”,l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice -accogliendo le valutazioni svolte dal CTU nell'elaborato peritale- ha decurtato dall'importo ingiunto la somma di € 14.922,00 indicata in contratto a titolo di “Importo estinzione finanziamento
5624068”.
A dire dell'appellante, il CTU avrebbe in maniera arbitraria ed autonoma esteso l'indagine a lui demandata sul finanziamento n.
5624068, che non costituiva oggetto di causa né di contestazione da parte degli odierni appellati, non avendo gli stessi mai negato di aver utilizzato parte della provvista richiesta ed erogatagli da (con Pt_1 il finanziamento personale n. 6879418) per estinguere una precedente esposizione debitoria.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che nel contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti in data 31 luglio 2008 è chiaramente indicato, tra le voci che compongono l'importo finanziato, un “importo estinzione finanziamento n. 5624068” pari ad € 14.922,00. Tale dicitura è contenuta nella richiesta di finanziamento e rappresenta un elemento del piano finanziario accettato e sottoscritto dai mutuatari. La sua presenza in un documento contrattuale firmato da entrambe le parti è idonea a provare l'accordo sul fatto che una parte dell'importo mutuato
3 fosse destinata all'estinzione di una precedente esposizione debitoria, senza che sia necessario, ai fini della legittimità del credito azionato, allegare ulteriori documenti giustificativi in ordine all'esistenza del finanziamento estinto o alle relative modalità di chiusura.
Del resto, si tratta di una destinazione interna dell'importo finanziato, che non rileva come obbligazione autonoma ma solo come specificazione della destinazione di parte della provvista concessa.
Non può quindi pretendersi che il creditore produca in giudizio il contratto di finanziamento pregresso, la cui estinzione è avvenuta per volontà delle parti all'interno di un nuovo rapporto negoziale.
A rafforzare tale conclusione vale il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di inadempimento contrattuale il creditore ha l'onere di allegare la fonte negoziale del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore dimostrare l'estinzione del rapporto ovvero la diversa destinazione della prestazione (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In applicazione di tale principio, nel presente caso, la società appellante ha assolto all'onere probatorio producendo il contratto di finanziamento sottoscritto dai mutuatari, nel quale l'importo di €
14.922,00 è chiaramente indicato e inserito nel totale erogato.
Né gli opponenti, nel corso del giudizio di primo grado, hanno mai contestato – né in via esplicita, né implicita – la destinazione della somma all'estinzione di un precedente finanziamento, né hanno allegato l'inesistenza del rapporto n. 5624068, né la simulazione o l'erroneità della relativa indicazione in contratto. Ne consegue che, in assenza di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., tale fatto deve ritenersi pacifico e incontestato (Cass. S.U., n. 761/2002; Cass. n.
19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Si aggiunga, infine, che l'indagine svolta dal CTU sull'importo destinato all'estinzione del finanziamento n. 5624068 risulta eccedente rispetto ai quesiti peritali, i quali riguardavano esclusivamente la verifica del TAEG, del piano di ammortamento e dell'eventuale usurarietà dei tassi. Trattandosi di valutazione estranea
4 all'ambito tecnico-contabile dell'incarico e non oggetto di contestazione tra le parti, le relative conclusioni non potevano essere poste a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “IL COSTO PER LA
COPERTURA ASSICURATIVA FACOLTATIVA NON RILEVA
AI FINI DEL TAEG”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Lecce -condividendo le risultanze della CTU-ha riscontrato il superamento del TAEG applicato (17, 612%) rispetto a quello indicato in contratto (14,63%) ricomprendendo erroneamente tra le spese anche il costo dell'assicurazione, così ricalcolando gli interessi al tasso BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sussistono nella specie tutti gli indici che la giurisprudenza ha elaborato perché il costo della polizza assicurativa - contestualmente stipulata a garanzia della restituzione di un finanziamento, con funzione di copertura del rischio di inadempimento degli obblighi restitutori - sia inclusa nel calcolo del TAEG, a prescindere dalla qualifica formale (facoltativa o obbligatoria) del relativo patto. La relazione peritale, depositata nel fascicolo di primo grado, contiene l'ipotesi di calcolo che correttamente include la spesa sostenuta per la polizza tra i costi del mutuo;
secondo tale ipotesi il TAEG realmente applicato è pari al 17,612% a fronte di un TAEG pattuito in misura del
14,63%; tale difformità non supera la soglia dell'usura di periodo che
è pari al 18,25%.
Ciò premesso, occorre osservare che il TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione del TAEG non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che non invalida le pattuizioni relative ai tassi di interesse.
5 Poiché il finanziamento oggetto di causa è stato stipulato in data
31.07.2008, l'accordo è sottratto alla disciplina dettata dall'art. 125 bis
TUB - introdotta con d. lgs. n. 141 del 13.8.2010, che (per il credito al consumo) prevede (come rimedio) la sanzione della nullità parziale del contratto, in caso di incompleta o errata pubblicità del TAEG e la automatica sostituzione dei tassi di interesse passivi con i tassi BOT;
deve dunque escludersi che, nella specie, operi detto rimedio.
La difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato - data nella specie dalla inclusione delle spese sostenute per la polizza assicurativa - non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa in primis la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole;
conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117 comma 7 TUB e - fuori dalle ipotesi in cui la ricognizione in rettifica dei costi comporti il superamento del tasso soglia usura - non comporta alcuna nullità (Cass. 9 dicembre 2021 n.
39169 secondo cui in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto).
Dunque, in mancanza di una norma vigente all'epoca del fatto, che prevedeva la nullità, gli odierni appellati avrebbero potuto al più agire Contr per far valere la responsabilità precontrattuale di (e non della CP_ cessionaria del credito ), provando però in maniera specifica il pregiudizio subito - in termini di perdita di migliori chances alternative
6 di accesso al credito- per aver confidato nelle inesatte indicazioni in contratto dell'indice sintetico di costo.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “SULLA METODOLOGIA
DI CALCOLO DEGLI INTERESSI E SUL PIANO DI
AMMORTAMENTO ADOTTATO”, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado -recependo ancora una volta le valutazioni svolte dal CTU- ha affermato che nel contratto non sarebbero indicati né la metodologia di calcolo degli interessi, né il divisore fisso, né il piano di ammortamento adottato.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, il mero impiego del regime composto non causa anatocismo.
Il contratto in oggetto contempla un piano di ammortamento alla francese, regolarmente sottoscritto ed accettato dai contraenti al momento della sottoscrizione del contratto in quanto allegato ad esso, la cui caratteristica è quella di prevedere la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo.
Trattasi del metodo di ammortamento più diffuso in Italia, secondo quanto riportato dalle Sezioni unite ed accertato dalla Banca d'Italia.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota
7 (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via (Cass. SS.UU. n.
15130/2024).
Gli appellati sostengono che la mancata indicazione del regime finanziario adottato nel contratto di mutuo in oggetto e l'applicazione di interessi composti determini la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento con la capitalizzazione semplice e gli interessi al tasso legale.
Ritiene, al contrario, questa Corte che la completezza delle condizioni economiche contrattuali pattuite in contratto consenta di ritenere pienamente accettati dai clienti gli interessi e gli oneri economici connessi al contratto, con conseguente infondatezza della domanda.
Ed invero, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass.
SS.UU. cit.).
L'appello va, pertanto, accolto, con il conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
2) Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 7.500,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 7.000,00 per compensi ed euro 777,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% ed oltre alle spese di CTU.
Lecce, 4.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
8 (Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo
Mele)
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