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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 922 /2024, promossa da: AL AS, CUI: nato in [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. BIAMONTE E ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Genova, 8 87036 Rende (CS), giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 24/01/2024, , cittadino del Pakistan, ha impugnato Parte_1 il provvedimento emesso il 30/11/2023 e notificato il 11/01/2024 con il quale la Questura di sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, gli ha CP_1 negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 comunicazione a cura della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 19/03/2024 è stata disposta l'audizione del ricorrente, il quale, con l'ausilio di un interprete, rendeva le seguenti dichiarazioni: “D. Comprende bene l'interprete? R. Sì D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso, si sono nato il [...]? R. Sì sono corrette D. In questa prima parte le chiederò delle informazioni sulla sua vita in Italia. Mi vuole dire deve abita e cosa fa? R. abito in via dello Stallo a , in un appartamento che condivido con 3 amici pakistani. Al momento lavoro
CP_1 in negozio b in via san Donato a con mansioni di lavapiatti e
CP_1 guadagno 850 euro al mese. Il contratto l'ho potuto fare da poco perché da poco ho avuto il codice fiscale. Prima di questo lavoro lavoravo al mercato di aiutando le altre persone e senza contratto.
CP_1 Sono in Italia da 3 anni e 3 mesi. Sono arrivato nel 2020 ed ho fatto domanda di protezione speciale alla fine del 2022 e sono stato qui irregolare. Ero a Catania ed ho lavorato in agricoltura grazie ad un amico pakistano che ho conosciuto in Italia. Ho lavorato per due anni senza contratto e vivevo in via Roma in una casa che ci aveva dato il datore di lavoro. Mi pagavano poco e lavoravo 4/5 ore al giorno. Raccoglievo patate ed in generale mi occupavo della campagna. Poi sono arrivato a grazie ad un amico. Sono qui dal
CP_1 maggio del 2022. Lui mi ha detto di fare domanda di protezion uando hai lasciato il tuo paese? R. Non ricordo bene, era agosto del 2018 e non sono più tornato. Non sono sposato e
1 non ho figli. Ho mamma, padre e 4 sorelle, ma non ho relazioni con loro e non mando loro i soldi anche perché non guadagno abbastanza. D. Il debito del viaggio lo ha ripagato? R. No, devo ancora pagare, ogni tanto, quando posso pago. Mi mancano quasi 9000 euro. D. Dove è stato dal 2018 al 2020? R. Sono stato in Grecia ma non ho fatto domanda di asilo. Ho lavorato come muratore da irregolare. D. Perché è venuto in Italia? R. Perché lì non i sentivo sicuro. Vorrei restare in Italia finalmente regolarmente. Qui ho degli amici, 4 o 5 , non ho una fidanzata. Di salute sto bene. ADR. In Pakistan ho lavorato come parrucchiere per 8 anni ed il sig.r mi aiuta nel mantenimento e mi ha offerto CP_2 un lavoro come parrucchiere e mi assumerà appena torna dal Pakistan, dove si è recato per qualche giorno (ho prodotto il biglietto aereo). Sto frequentando la scuola di italiano”. All'udienza fissata per la discussione delle parti, che si è svolta nelle forme della trattazione scritta, la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
*** Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis - sulla base della data di presentazione della domanda (29/11/2022, cfr. provvedimento di rigetto Questura) - secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del
2 richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente, cittadino originario del Pakistan, ha dichiarato di aver genitori e fratelli in Patria, di aver lasciato il suo Paese di origine nel 2018 ed essere arrivato in Italia nel 2020, e di aver svolto in un primo momento attività lavorativa in maniera irregolare e saltuaria come bracciante agricolo a Roma e Catania. Dopo aver formalizzato istanza di Protezione Internazionale in data 29/11/2022 (cfr. provvedimento di rigetto Questura) il ricorrente si è poi impegnato concretamente per conseguire un'integrazione completa sul territorio nazionale. Attualmente il ricorrente risulta assunto con la qualifica professionale di operaio-sciampista presso l'impresa “Air style di Hussain Nazim” con un contratto a tempo parziale ed indeterminato, decorrente dal 31/03/2024, percependo a titolo di retribuzione mensile netta di circa euro 400,00-500,00 (cfr. documentazione lavorativa e buste paga in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al 02/04/2025), il ricorrente ha percepito nell'anno 2024 un guadagno CP_3 essivo di euro 7.073,00 e nell'anno 2025 di euro 654,00. Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione di ospitalità) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di in Via dello Stallo nr.12, presso CP_1
l'abitazione di un proprio connazionale. Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli frequenta un corso di italiano L2, organizzato dalla Scuola di italiano “ dell'associazione Albero di Persona_1
CI (cfr. Attestato di frequenza).
Così delineata la situazione personale del ricorrente appare quindi conseguita una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ET c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza
3 dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Pakistan, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio. E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il , con la conseguenza che la liquidazione Controparte_1 dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 08/05/2025.
Giudice rel.
4 dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
5
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 922 /2024, promossa da: AL AS, CUI: nato in [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. BIAMONTE E ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Genova, 8 87036 Rende (CS), giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 24/01/2024, , cittadino del Pakistan, ha impugnato Parte_1 il provvedimento emesso il 30/11/2023 e notificato il 11/01/2024 con il quale la Questura di sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, gli ha CP_1 negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_1 comunicazione a cura della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 19/03/2024 è stata disposta l'audizione del ricorrente, il quale, con l'ausilio di un interprete, rendeva le seguenti dichiarazioni: “D. Comprende bene l'interprete? R. Sì D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso, si sono nato il [...]? R. Sì sono corrette D. In questa prima parte le chiederò delle informazioni sulla sua vita in Italia. Mi vuole dire deve abita e cosa fa? R. abito in via dello Stallo a , in un appartamento che condivido con 3 amici pakistani. Al momento lavoro
CP_1 in negozio b in via san Donato a con mansioni di lavapiatti e
CP_1 guadagno 850 euro al mese. Il contratto l'ho potuto fare da poco perché da poco ho avuto il codice fiscale. Prima di questo lavoro lavoravo al mercato di aiutando le altre persone e senza contratto.
CP_1 Sono in Italia da 3 anni e 3 mesi. Sono arrivato nel 2020 ed ho fatto domanda di protezione speciale alla fine del 2022 e sono stato qui irregolare. Ero a Catania ed ho lavorato in agricoltura grazie ad un amico pakistano che ho conosciuto in Italia. Ho lavorato per due anni senza contratto e vivevo in via Roma in una casa che ci aveva dato il datore di lavoro. Mi pagavano poco e lavoravo 4/5 ore al giorno. Raccoglievo patate ed in generale mi occupavo della campagna. Poi sono arrivato a grazie ad un amico. Sono qui dal
CP_1 maggio del 2022. Lui mi ha detto di fare domanda di protezion uando hai lasciato il tuo paese? R. Non ricordo bene, era agosto del 2018 e non sono più tornato. Non sono sposato e
1 non ho figli. Ho mamma, padre e 4 sorelle, ma non ho relazioni con loro e non mando loro i soldi anche perché non guadagno abbastanza. D. Il debito del viaggio lo ha ripagato? R. No, devo ancora pagare, ogni tanto, quando posso pago. Mi mancano quasi 9000 euro. D. Dove è stato dal 2018 al 2020? R. Sono stato in Grecia ma non ho fatto domanda di asilo. Ho lavorato come muratore da irregolare. D. Perché è venuto in Italia? R. Perché lì non i sentivo sicuro. Vorrei restare in Italia finalmente regolarmente. Qui ho degli amici, 4 o 5 , non ho una fidanzata. Di salute sto bene. ADR. In Pakistan ho lavorato come parrucchiere per 8 anni ed il sig.r mi aiuta nel mantenimento e mi ha offerto CP_2 un lavoro come parrucchiere e mi assumerà appena torna dal Pakistan, dove si è recato per qualche giorno (ho prodotto il biglietto aereo). Sto frequentando la scuola di italiano”. All'udienza fissata per la discussione delle parti, che si è svolta nelle forme della trattazione scritta, la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
*** Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis - sulla base della data di presentazione della domanda (29/11/2022, cfr. provvedimento di rigetto Questura) - secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del
2 richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente, cittadino originario del Pakistan, ha dichiarato di aver genitori e fratelli in Patria, di aver lasciato il suo Paese di origine nel 2018 ed essere arrivato in Italia nel 2020, e di aver svolto in un primo momento attività lavorativa in maniera irregolare e saltuaria come bracciante agricolo a Roma e Catania. Dopo aver formalizzato istanza di Protezione Internazionale in data 29/11/2022 (cfr. provvedimento di rigetto Questura) il ricorrente si è poi impegnato concretamente per conseguire un'integrazione completa sul territorio nazionale. Attualmente il ricorrente risulta assunto con la qualifica professionale di operaio-sciampista presso l'impresa “Air style di Hussain Nazim” con un contratto a tempo parziale ed indeterminato, decorrente dal 31/03/2024, percependo a titolo di retribuzione mensile netta di circa euro 400,00-500,00 (cfr. documentazione lavorativa e buste paga in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al 02/04/2025), il ricorrente ha percepito nell'anno 2024 un guadagno CP_3 essivo di euro 7.073,00 e nell'anno 2025 di euro 654,00. Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione di ospitalità) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di in Via dello Stallo nr.12, presso CP_1
l'abitazione di un proprio connazionale. Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli frequenta un corso di italiano L2, organizzato dalla Scuola di italiano “ dell'associazione Albero di Persona_1
CI (cfr. Attestato di frequenza).
Così delineata la situazione personale del ricorrente appare quindi conseguita una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ET c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza
3 dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Pakistan, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio. E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il , con la conseguenza che la liquidazione Controparte_1 dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali. Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 08/05/2025.
Giudice rel.
4 dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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