Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2441/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
26/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. CAMELLINI VERONICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dell'avv. CAMELLINI VERONICA, presso il cui studio sito in VIALE ISONZO 1
42121 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA è elettivamente domiciliato;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Taormina (ME) in data 22.06.2013
(anno 2013, n. 63, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 545/2023 del 24.01.2023 del Tribunale di Milano
Con i seguenti figli:
nato il [...] Per_1
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 25/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.
545/2023 del 24.01.2023 del Tribunale di Milano, così come modificata dalla sentenza n. 10449/2023 del 21.12.2023 del Tribunale di Milano in particolare, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“A) Affidare in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 residenza paterna attualmente in Milano, via Fatebenefratelli n. 32, e dal 01.01.2026 padre e figlio si trasferiranno nell'immobile di esclusiva proprietà del sig. , in Milano Corso di Porta Pt_1
Nuova 22, attualmente occupato dalla signora . Pt_2
B) Determinare le più ampie modalità di frequentazione madre-figlio in quanto la signora Pt_2 potrà vedere ogni volta che vuole accordandosi con il padre, compatibilmente con le Per_1 esigenze scolastiche del minore, e, in caso di disaccordo potrà tenere due sere Per_1 infrasettimanali e due weekend non consecutivi al mese, salvo migliori accordi genitoriali.
C) Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé per metà di tutti i periodi di vacanza Per_1 previsti dal calendario scolastico della scuola frequentata dal figlio, attualmente la St. Louis School:
e dunque per metà delle vacanze estive, di cui almeno due settimane, anche consecutive nei mesi di luglio e di agosto da concordare previamente con il padre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- per metà delle vacanze di Natale, di Pasqua, nonché delle vacanze di ottobre e di febbraio e dei c.d. "ponti" ed altre festività.
D) Disporre altresì che le vacanze di Natale siano suddivise in due periodi di uguale durata, comprensivi rispettivamente del Natale e Capodanno in via alternata tra i due genitori e che il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo sia parimenti trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
E) Revocare a fare tempo dal mese di marzo 2025 il concorso paterno al mantenimento del figlio in misura pari ad € 900 mensili rivalutato secondo l'indice istat, stante il fatto che il figlio Per_1 da marzo 2025 avrà collocazione prevalente presso la residenza paterna. F) Porre a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie di come da Linee Pt_1 Per_1
Guida del 14.11.2017 in uso presso la Corte d'Appello di Milano, e il sig. si impegna a Pt_1 garantire a il percorso scolastico presso la St. Louis School sino al termine di Year 13 Per_1 facendosi carico di tutte le spese scolastiche, incluso il servizio di mensa della scuola, il costo per l'acquisto dei libri e del materiale scolastico, le divise scolastiche e il costo del servizio bus. Il padre manterrà altresì a proprio carico i premi dell'assicurazione malattie/infortuni per il figlio ed i corsi extrascolastici ludico-sportivi e/o di istruzione di durata generalmente annuale, da concordare fra i genitori seguendo le inclinazioni del figlio.
G) Revocare dalla data del 31.12.2025 l'assegnazione in favore della signora della casa Pt_2 coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Milano, Corso di Porta Nuova n. 22, con Pt_1 tutti gli arredi, e cantina pertinenziali, nonché posto moto non pertinenziale, che rientrerà nella piena disponibilità del padre a cui viene assegnata e che l'abiterà con il figlio e ne sosterrà le Per_1 utenze dal giorno della restituzione. Le spese condominiali ordinarie per il periodo 01.03.2025 –
31.12.2025 saranno suddivise al 50% fra le parti. La signora dalla data della restituzione Pt_2 sopra concordata si trasferirà in altro immobile di sua proprietà sito in Milano, via Senato n.2.
H) Obbligare il Sig. a versare una tantum a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, Pt_1 dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della l. n. 898/1970, Parte_2
l'importo di euro 140.000,00 (cento quaranta mila euro) alla data del 31.12.2025, ritenuta equa dal
Tribunale, considerato che le parti si sono dichiarate autosufficienti in sentenza di divorzio e non era stato pattuito alcun assegno divorzile, e si da' atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo.
I) Spese del presente ricorso compensate tra le parti.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle p arti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 545/2023 del 24.01.2023 del Tribunale di Milano, così come modificata dalla sentenza n. 10449/2023 del 21.12.2023 del Tribunale di Milano in particolare:
1) omologa le condizioni come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai