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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 1121/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30/01/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della decadenza dei convenuti e dal diritto CP_1 Controparte_2
di accettare la eredità di fino alla concorrenza del credito Persona_1
di AR
di euro 230.387,01, oltre agli interessi dal 10.5.2023 al
[...]
tasso convenzionale del 4,8% al saldo;
2. condanna parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
AR
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro
[...]
4.217,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre ad euro 557,80 per anticipazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è documentale.
Va premesso che nel processo civile non esiste una azione diretta ad ottenere una autorizzazione, distinguendosi le azioni solo in quanto finalizzate ad un accertamento, ad una condanna o alla costituzione di un diritto.
Nel caso di specie è evidente che, al di là della formula utilizzata dall'art. 524
c.c., l'azione mira, al pari di quella revocatoria, a rendere inefficace la rinunzia all'eredità nei confronti del creditore del rinunziante (cfr. in motivazione, pag. 12, Cass.
Civ., 29.3.2007 n. 7735).
La domanda attorea va quindi intesa come domanda di dichiarazione di inefficacia della sostanziale rinuncia alla eredità di , operata dai Persona_1
chiamati e , fino a concorrenza del credito attoreo di CP_1 Controparte_2
euro 230.387,01 oltre agli interessi dal 10.5.2023 al tasso convenzionale del 4,8% come provato dal decreto ingiuntivo n. 832/2023 di questo Tribunale, dichiarato definitivamente esecutivo il 29.3.2024 (cfr. doc. 1 e 1).
Il danno alla creditrice è provato.
Ritiene questo Tribunale, infatti, che, a fronte di un debito di oltre 230.000,00 euro quali garanti del de cuius (cfr. doc. 01.01 e 01.02), l'assenza di beni immobili per l' e la cointestazione con il defunto dei beni immobili della Per_1 CP_1 costituiscono da soli indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., sullo stato di evidente insufficienza economica dei due garanti e quindi sul conseguente danno alla società attrice derivante dalla sostanziale rinuncia ad acquisire i beni ereditari.
Va infatti precisato che alla espressa rinuncia alla eredità, cui fa riferimento l'art. 524 c.c., va equiparata la decadenza dalla accettazione per decorso del termine di cui all'art. 481 c.c.
La Suprema Corte, infatti, con ordinanza dd. 11.11.2021 n. 33479 ha stabilito:
“Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.”.
A fronte di tali indizi, appare evidente che sarebbe stato onere, oltre che interesse, dei due convenuti documentare in giudizio la proprietà di eventuali beni sufficienti a soddisfare la pretesa creditoria.
La domanda di dichiarazione della inefficacia della rinuncia all'eredità va quindi accolta, con conseguente diritto dell'attrice, ex art. 524 c.c., di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito.
La soccombenza di parti convenute legittima la loro condanna alla rifusione, a parte attrice, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con riferimento al valore minimo stante la loro contumacia.
Il Giudice
2 (dott.ssa Giovanna Mullig)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 1121/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30/01/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della decadenza dei convenuti e dal diritto CP_1 Controparte_2
di accettare la eredità di fino alla concorrenza del credito Persona_1
di AR
di euro 230.387,01, oltre agli interessi dal 10.5.2023 al
[...]
tasso convenzionale del 4,8% al saldo;
2. condanna parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
AR
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro
[...]
4.217,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre ad euro 557,80 per anticipazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è documentale.
Va premesso che nel processo civile non esiste una azione diretta ad ottenere una autorizzazione, distinguendosi le azioni solo in quanto finalizzate ad un accertamento, ad una condanna o alla costituzione di un diritto.
Nel caso di specie è evidente che, al di là della formula utilizzata dall'art. 524
c.c., l'azione mira, al pari di quella revocatoria, a rendere inefficace la rinunzia all'eredità nei confronti del creditore del rinunziante (cfr. in motivazione, pag. 12, Cass.
Civ., 29.3.2007 n. 7735).
La domanda attorea va quindi intesa come domanda di dichiarazione di inefficacia della sostanziale rinuncia alla eredità di , operata dai Persona_1
chiamati e , fino a concorrenza del credito attoreo di CP_1 Controparte_2
euro 230.387,01 oltre agli interessi dal 10.5.2023 al tasso convenzionale del 4,8% come provato dal decreto ingiuntivo n. 832/2023 di questo Tribunale, dichiarato definitivamente esecutivo il 29.3.2024 (cfr. doc. 1 e 1).
Il danno alla creditrice è provato.
Ritiene questo Tribunale, infatti, che, a fronte di un debito di oltre 230.000,00 euro quali garanti del de cuius (cfr. doc. 01.01 e 01.02), l'assenza di beni immobili per l' e la cointestazione con il defunto dei beni immobili della Per_1 CP_1 costituiscono da soli indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., sullo stato di evidente insufficienza economica dei due garanti e quindi sul conseguente danno alla società attrice derivante dalla sostanziale rinuncia ad acquisire i beni ereditari.
Va infatti precisato che alla espressa rinuncia alla eredità, cui fa riferimento l'art. 524 c.c., va equiparata la decadenza dalla accettazione per decorso del termine di cui all'art. 481 c.c.
La Suprema Corte, infatti, con ordinanza dd. 11.11.2021 n. 33479 ha stabilito:
“Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.”.
A fronte di tali indizi, appare evidente che sarebbe stato onere, oltre che interesse, dei due convenuti documentare in giudizio la proprietà di eventuali beni sufficienti a soddisfare la pretesa creditoria.
La domanda di dichiarazione della inefficacia della rinuncia all'eredità va quindi accolta, con conseguente diritto dell'attrice, ex art. 524 c.c., di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito.
La soccombenza di parti convenute legittima la loro condanna alla rifusione, a parte attrice, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con riferimento al valore minimo stante la loro contumacia.
Il Giudice
2 (dott.ssa Giovanna Mullig)
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