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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3538/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 12.40, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
sono comparsi:
L'Avv. Tognocchi per la ricorrente
Nessuno compare per il resistente.
La ricorrente dichiara: “il resistente non vede regolarmente le mie figlie dall'estate scorsa, quando le ha portate con sé in Albania della nonna. Recentemente le ha riviste a Pasqua. L'anno scorso mi ha dato il mantenimento per soli sei mesi ed è sempre irregolare nella contribuzione. Dal giugno 2022 a gennaio 2024 non ha versato niente”
Il collegio invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
L'Avv. Tognocchi si riporta al ricorso, chiedendo l'affidamento superesclusivo
Il Tribunale
pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. TOGNOCCHI Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che , ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito per cui CP_1 ne va dichiarata la contumacia;
rilevato che, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente emerge il padre non contribuisce, con regolarità, al mantenimento morale e materiale delle figlie, come risulta anche dall'esito dei procedimenti a suo carico, situazione che rende opportuna l'adozione delle decisioni ordinarie e di maggiore interesse per le minori da parte della madre;
2
ritenuto che
non vi siano ragioni per dubitare dell'idoneità della madre ad occuparsi delle minori, anche tenuto conto che è coadiuvata dai nonni materni, dunque sussistendo una valida rete di supporto;
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlie, nel superiore ed esclusivo interesse delle stesse di stabilire che il padre vedrà le figlie o il sabato o la domenica di ciascun finesettimana, previo consenso delle minori e che il padre potrà portarle in estate con sé in Albania presso la nonna paterna, per due settimane anche non consecutive;
ritenuto, quanto al contributo al mantenimento, che lo stesso deve essere quantificato nella misura di
€500, per entrambe le figlie, alla luce delle capacità reddituali di entrambe le parti;
le spese straordinarie sono poste a carico delle parti in ragione del 50%;
ritenuto di porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tenuto conto dell'impegno professionale e dell'attività svolta, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa (volontaria giurisdizione, causa di valore indeterminabile e di complessità bassa), la complessiva somma di €1.500,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_1
- affida in via SUPER-esclusiva le minori alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- provvede sugli incontri come da parte motiva;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 500, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
Verbale chiuso alle ore 13.42
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 12.40, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
sono comparsi:
L'Avv. Tognocchi per la ricorrente
Nessuno compare per il resistente.
La ricorrente dichiara: “il resistente non vede regolarmente le mie figlie dall'estate scorsa, quando le ha portate con sé in Albania della nonna. Recentemente le ha riviste a Pasqua. L'anno scorso mi ha dato il mantenimento per soli sei mesi ed è sempre irregolare nella contribuzione. Dal giugno 2022 a gennaio 2024 non ha versato niente”
Il collegio invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
L'Avv. Tognocchi si riporta al ricorso, chiedendo l'affidamento superesclusivo
Il Tribunale
pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. TOGNOCCHI Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che , ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito per cui CP_1 ne va dichiarata la contumacia;
rilevato che, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente emerge il padre non contribuisce, con regolarità, al mantenimento morale e materiale delle figlie, come risulta anche dall'esito dei procedimenti a suo carico, situazione che rende opportuna l'adozione delle decisioni ordinarie e di maggiore interesse per le minori da parte della madre;
2
ritenuto che
non vi siano ragioni per dubitare dell'idoneità della madre ad occuparsi delle minori, anche tenuto conto che è coadiuvata dai nonni materni, dunque sussistendo una valida rete di supporto;
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlie, nel superiore ed esclusivo interesse delle stesse di stabilire che il padre vedrà le figlie o il sabato o la domenica di ciascun finesettimana, previo consenso delle minori e che il padre potrà portarle in estate con sé in Albania presso la nonna paterna, per due settimane anche non consecutive;
ritenuto, quanto al contributo al mantenimento, che lo stesso deve essere quantificato nella misura di
€500, per entrambe le figlie, alla luce delle capacità reddituali di entrambe le parti;
le spese straordinarie sono poste a carico delle parti in ragione del 50%;
ritenuto di porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tenuto conto dell'impegno professionale e dell'attività svolta, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa (volontaria giurisdizione, causa di valore indeterminabile e di complessità bassa), la complessiva somma di €1.500,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_1
- affida in via SUPER-esclusiva le minori alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- provvede sugli incontri come da parte motiva;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 500, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Anna Martelli
Verbale chiuso alle ore 13.42
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