Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1732/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 17 ottobre 2024, promossa in questo grado
DA
, (C.F. ), rappresentata e difesa ex lege Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 Pt_1 domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Laura Salvatrice Marussia Piscitello, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale sita in questa piazza Marina n. 39
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
, adesso Controparte_2 Controparte_3
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 26.02.2019, il Tribunale di Palermo, così disponeva;
“-Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
Roma;
[...]
-Rigetta l'opposizione all'esecuzione mobiliare ex art.615 c.p.c. proposta dall' Parte_1
, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, con citazione del 23.11.2012,
[...]
notificata il 26.11.2012, confermando in ogni sua parte l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal di Euro 252.799,16, oltre interessi legali dalla notifica dell'ingiunzione CP_1 Parte_1
opposta 10.10.2011;
-Dichiara che il è creditore dell' , della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di Euro 252.799,16, oltre interessi legali dalla notifica dell'ingiunzione opposta
10.10.2011;
-Condanna l' , Ufficio di 2, in persona del Legale rappresentante pro- Parte_1 Pt_1
tempore, al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali, che Controparte_1
liquida nella somma complessiva di euro 13.430,00, per compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge;
-Condanna l' , Ufficio di 2, al pagamento in favore di Parte_1 Pt_1 CP_2
Agente della Riscossione -Prov. di Roma, delle spese processuali, che liquida nella somma
[...]
complessiva di euro 7.795,00, oltre IVA e CPA, come per legge ”.
Esponeva il primo giudice, preliminarmente, che andava dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , Agente della Riscossione –Prov. di Roma, in quanto -come correttamente Controparte_2
evidenziato dallo stesso Concessionario- tutte le volte in cui l'opposizione era diretta a contestare l'esistenza del credito dedotto in giudizio, i legittimi contraddittori di tale giudizio erano soltanto l'opponente e l'ente impositore che aveva iscritto a ruolo il credito contestato giacché solo quest'ultimo era il titolare della situazione dedotta in causa e la cui inesistenza e/o inefficacia era oggetto della domanda.
Nel caso di specie, la legittimazione processuale spettava al e non anche al soggetto CP_1
incaricato della riscossione, in quanto soltanto il era titolare della situazione sostanziale CP_1
dedotta in giudizio, mentre il Concessionario poteva considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non era contitolare del diritto di credito la cui inesistenza costituiva l'oggetto della domanda di accertamento. 4
Preliminarmente osservava altresì che la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assumeva la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., era tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente doveva dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Nel caso di specie, era legittimo il ricorso all'ingiunzione amministrativa ex R.D. n. 639/1910 da parte della P.A. non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato.
A seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi),l'ingiunzione aveva perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo, come tale idonea a consentire l'attivazione del procedimento di riscossione mediante ruolo;
nel sistema risultante dopo le descritte novelle, essa costituiva un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale, e la funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale.
Per la costante giurisprudenza sia l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo che l'azione di indebito arricchimento, esperita dalla P.A., poteva essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione previsto dall'art.2 del R.D. N. 639/1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio.
Pertanto, l'eccepita irritualità del ricorso all'ingiunzione amministrativa di pagamento ex R.D. n.
639/1910 -dedotta dall' non poteva costituire motivo ostativo ad una pronuncia Parte_1
nel merito della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione nell'ambito del processo.
Nel merito affermava che l 'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dall' Parte_1
, 2 era infondata e, pertanto, andava rigettata.
[...] Parte_1
La pretesa creditoria del nei confronti dell' era finalizzata Controparte_1 Parte_1
al recupero delle spese postali di notifica -curata dal di circa 45.714 atti Controparte_1
impositivi dell' per la riscossione delle tasse auto 2004. Parte_1
Detta notifica era stata effettuata dai messi comunali tramite Servizio Postale di , ai CP_5
sensi della Legge n. 890/1982, giusta intesa tra le parti in esecuzione del Protocollo di intesa del 5
22/06/2007 stipulato tra l' ed il . L'accordo prevedeva la Parte_1 Controparte_1
notifica da parte dell'amministrazione comunale di circa 45.714 atti di accertamento tasse automobilistiche anno 2004, entro il 31/12/2007, per conto dell'Ufficio Finanziario, dietro il compenso di €.5,88 per l'attività di notifica espletata dal messo Comunale.
Tuttavia, l'urgenza di dovere notificare entro termini esigui una rilevantissima mole di avvisi di liquidazione del tributo evaso aveva indotto il ad anticipare le spese postali (euro 6,00 per CP_1
ciascuna raccomandata con A/R esitata per conto della medesima, come da tariffa postale), previo formale assenso dell' , Ufficio di Palermo 2 . Parte_1
Quindi, con nota prot.559636/1 del 23 luglio 2009, il aveva richiesto Controparte_1
all'opponente il pagamento del relativo compenso comprensivo di diritti di notifica e delle Pt_1
spese postali rimasto infruttuoso.
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione doveva considerarsi legittima avendo chiesto il CP_1
il rimborso al soggetto nel cui interesse la notifica era stata effettuata, ai sensi dell'art.4 Parte_1
del Protocollo d'intesa del 22.06.2007.
Al riguardo, di nessuno pregio era l'affermazione dell'opponente secondo cui Parte_1
il aveva preteso il pagamento delle spese postali sulla base di una erronea Controparte_1
applicazione dell'art. 2 del sopra citato Protocollo d'intesa.
Infatti, il non aveva chiesto per sé null'altro che i diritti di notifica, peraltro, già corrisposti CP_1
dall' ; mentre le restanti somme del pari ingiunte consistevano nei rimborsi Parte_1
dovuti al per i costi anticipati delle raccomandate postali il cui importo era stabilito da tariffe CP_1
pubbliche predeterminate dalle . CP_5
La norma da applicare, nel caso di specie, era l'art.10 della Legge 265/1999 che così statuiva:
“1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto CP_1
notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze. 6
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello
Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti … omissis”.
Inoltre, occorreva tenere conto che all'epoca del Protocollo d'intesa del 22.06.2007 vigevano le tariffe previste dal Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 13 Giugno 2007, che determinava in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all' . Controparte_2
Il aveva dimostrato con la copiosa ed esaustiva documentazione prodotta nel Controparte_1
corso del giudizio che l' nella veste di mandataria, aveva negoziato ed Parte_2
interloquito, stipulando atti formali, con dirigenti apicali dell'Ufficio Finanziario dello Stato che erano perfettamente legittimati a contrarre ed impegnare lo stesso.
A fronte di ciò l'odierna opponente non aveva provato l'intervento di alcun fatto estintivo del debito, che era stata contraddetta dalla produzione documentale avversaria.
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, andava affermata la fondatezza della pretesa avanzata dal e l'inconsistenza dell'opposizione proposta in questa sede dall' Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Ne discendeva, la sussistenza in capo al di un credito di euro 252.799,16, oltre Controparte_1
interessi legali dalla notifica dell'ingiunzione opposta 10.10.2011.
Conseguentemente, la richiesta dell' opponente di dichiarare nulla e inammissibile Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione opposta non poteva trovare accoglimento, stante che gli accordi intercorsi fra il e la stessa . Controparte_1 Parte_1
Avverso la predetta sentenza l' , , proponeva appello, Parte_1 Parte_1
esponendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto infondata l'opposizione in quanto le spese postali richieste dal non erano altro che il costo della notifica dei 45.714 atti (pari a CP_1
euro 268.798,22); rispetto a tale attività non vi erano ulteriori diritti di notifica da dover corrispondere, contrariamente a quanto affermato in sentenza, con un evidente travisamento dei fatti da parte del
Giudice. 7
La notifica, infatti, era stata eseguita tramite servizio postale in quanto, a causa della quantità di notifiche da fare, il aveva comunicato l'impossibilità di effettuarle mediante messo ed aveva CP_1
chiesto la possibilità di effettuarle mediante servizio postale.
Esponeva che dopo avere effettuata la verifica a campione dei n. 45.714 atti che il aveva CP_1
affermato di aver notificato aveva prontamente pagato quanto dovuto in base all'art. 1 del Protocollo
d'intesa fra il e l' , vale a dire, l'importo di euro 268.798,32 corrispondente alla CP_1 Pt_1
notifica mediante servizio postale di n. 45.714 atti al costo unitario di euro 5,88 per atto notificato ed aveva anche, puntualmente, contestato la spettanza dell'ulteriore importo richiesto, pari a euro
236.231,40, corrispondente a un aggravio di costo di 6 euro per 34.906 atti e di 3,40 euro per 7.781 atti, chiarendo che la maggiorazione dei costi era dovuta soltanto nelle ipotesi di notifica postale effettuata a soggetto “trasferito” fuori dal territorio del ipotesi prevista dall'art. 2 del CP_1
protocollo.
La richiesta di una maggiorazione pari a 6 euro avanzata dal per 34.906 atti notificati CP_1
mediante raccomandata a soggetti residenti nel territorio del Comune, era frutto di un'interpretazione errata del richiamato art. 2 del protocollo d'intesa che prevedeva nel solo caso del trasferimento fuori dal Comune la corresponsione di un ulteriore somma rispetto ai costi previsti dal Protocollo per la procedura di notifica mediante messo.
Neppure la maggiorazione richiesta dal poteva essere inquadrata nel concetto di “altra spesa” CP_1
di cui all'art. 4 del medesimo Protocollo (cfr. pag. 14 della sentenza) e ciò in quanto il predetto art. 4 si limitava a prevedere il rimborso delle spese ulteriori.
Nel caso di specie, il aveva richiesto, quale corrispettivo della procedura di notifica, il CP_1
differente e alternativo costo previsto per la notifica mediante servizio postale in aggiunta alla somma già individuata dal Protocollo quale costo per la notifica mediante messo (non effettuata).
Peraltro, l'alternatività tra il costo della notifica postale e il costo della notifica a mezzo messo era di fatto espressamente riconosciuta dallo stesso nella nota prot. n. 763485/1 del 26 novembre CP_1
2007 (in atti) in cui la controparte, rappresentava che avrebbe effettuato le notifiche “sia mediante messi sia mediante servizio postate” specificando che il ricorso al servizio postale si era reso necessario a seguito delle difficoltà operative a fronte dell'ingente mole di atti da notificare” (primo motivo ).
La sentenza afferma che il non avrebbe chiesto per sé null'altro che i diritti di notifica mentre CP_1
le restanti somme sarebbero i rimborsi dovuti “per i costi anticipati delle raccomandate”. 8
Il Protocollo di Intesa non fa cenno ai “diritti di notifica”. in quanto prevede solo il pagamento di euro
5,88 per ogni atto notificato senza distinguere fra costi di notifica e diritti di notifica. Emerge dalle note prot. n. 559636/1 del 23 luglio 2009 e n. 4146-42/1 del 31 maggio 2011 (anch'esse in atti),che il Comune ammette di aver effettuato unicamente 45.714 notifiche corrispondenti agli atti trasmessi dall'Agenzia, e pertanto può legittimamente richiedere – e ha già ricevuto - il pagamento delle 45.714 notifiche effettuate, così suddivise:
10.808 mediante messo, di cui 7.881 ricorrendo alla procedura di cui agli artt. 139-140 c.p.c. (ma di questo manca comunque prova);
34.906 esclusivamente mediante servizio postale.
In quest'ultimo caso, in base alle chiare disposizioni del Protocollo d'intesa, l' era tenuto a Pt_1
corrispondere al il solo costo sostenuto per la raccomandata, che non andava ad aggiungersi CP_1
a quello pattuito per la notifica tramite messo (non effettuata).
L non doveva, infatti corrispondere il costo pattuito per un'attività in concreto non svolta Pt_1
dai messi del Comune, i quali si erano limitati a predisporre quanto necessario per la spedizione postale, non essendosi materialmente recati presso i contribuenti per tentare di effettuare la notifica.
Diversamente opinando risulterebbe paradossale e illogico che l' sia tenuta a pagare più del Pt_1
doppio per ciascuna notifica quando questa sia stata effettuata “a tavolino” rispetto a quelle effettuate con ricerca del contribuente al di fuori degli Uffici comunali. Era evidente come nelle notifiche effettuate mediante servizio postale la raccomandata era stata materialmente consegnata non dal messo comunale ma dal dipendente del servizio postale addetto alle raccomandate.
Nell'accordo intercorso fra le parti, e secondo quanto chiaramente emergeva dal Protocollo d'intesa e dal successivo accordo integrativo/modificativo, la notifica mediante servizio postale (costo euro
6 a notifica) era all'evidenza alternativa e sostitutiva a quella effettuata mediante messo (costo euro
5,88 a notifica).
Conseguentemente anche il relativo costo non doveva, né poteva, aggiungersi a quella della notifica mediante messo comunale, procedimento di notifica, questo, che non era stato posto in essere. E tale circostanza era confermata dallo stesso che aveva posto a base della richiesta di modifica CP_1
dell'accordo proprio l'impossibilità di eseguire l'ingente numero di notifiche per il tramite dei messi comunali e quindi l'impossibilità di adempiere all'originaria obbligazione contrattuale. 9
Come ampiamente esposto e provato in primo grado l' a fronte dell'effettuazione delle Pt_1
notifiche degli atti esclusivamente mediante posta, ha pagato al già prima dell'instaurazione CP_1
del giudizio, il costo del numero di notifiche pattuito.
Le notifiche, che andavano effettuate, erano n. 45.714 e dall'ingiunzione di pagamento si evinceva che l' aveva pagato il costo delle notifiche di n. 45.714 atti (€ 268.798,32). Pt_1
Nonostante ciò il riteneva dovute le spese anticipate per le raccomandate da eseguirsi ai CP_1
sensi degli artt. 139-140 c.p.c. per 7.881 atti, nonché le spese per le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale nazionale per n. 34.906 atti.
Tale richiesta, appariva non solo irragionevole, ma anche incomprensibile, considerato che per tali atti non vi erano spese postali connesse al costo pattuito.
Pertanto era legittima la richiesta di restituzione, da parte dell' della somma di € 209.436,00, Pt_1
somma indebitamente incamerata dal in pendenza di giudizio, perché corrisposta Controparte_1
in eccedenza dall' . Parte_1
Contrariamente a quanto ritenuto, il non aveva fornito documentazione alcuna di costi CP_1
ulteriori rispetto a quelli sostenuti per la notifica degli atti trasmessi, avendo unicamente provato il mero costo sostenuto per la raccomandata.
In sentenza correttamente si rilevava che il doveva provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. il fatto CP_1
costitutivo del presunto diritto di credito indicato nell'ordinanza ingiunzione, in quanto nel giudizio di opposizione l'onere della prova continuava a gravare sul richiedente il pagamento.
Al riguardo, il Giudice aveva affermato che il avrebbe provato “l'effettivo esborso di euro CP_1
224.000,00 delle spese postali per le racc. a.r. sostenuto”.
Ebbene, questa circostanza non si era verificata e quindi eccepiva la mancanza di prova da parte del del diritto di credito, anche tenuto conto di quanto sopra affermato in ordine alla differenza CP_1
tra costo della notifica a mezzo messo e costo sostenuto per la notifica a mezzo posta ( secondo motivo
).
Esponeva che l'ingiunzione fiscale poteva essere utilizzata per il recupero di crediti derivanti da contratti di diritto privato solo in presenza di un credito certo e quindi discendente da presupposti oggettivi e non seriamente contestati.
Nel caso di specie, il nonostante l'incertezza in ordine all'entità e al titolo delle spese CP_1
sostenute per l'attività di notifica - incertezza dallo stesso Ente manifestata nelle ripetute richieste di sollecito inviate – aveva proceduto all'adozione della suddetta ingiunzione, nonostante la presenza di 10
una circostanziata contestazione del credito effettuata dalla Direzione Provinciale con le note del 29 luglio 2009 e del 3 ottobre 2011.
In particolare, in risposta a quanto affermato dal nella nota del 23 luglio 2009. in ordine CP_1
all'applicabilità dell'art. 2 del Protocollo alle ipotesi in esame, nella nota del 29 luglio aveva ribadito che l'articolo citato era applicabile alla sola ipotesi del trasferimento del contribuente in altro
Comune.
Solo in questa circostanza particolare il compenso di € 5,88 convenuto per la notifica andava corrisposto al nuovo Comune di residenza, mentre al andavano corrisposte le Controparte_1
sole spese postali sostenute per l'invio dell'atto da notificare. In conclusione, attesa l'incertezza del credito e la contestazione dello stesso e trattandosi di entrate derivanti da rapporti di diritto privato, il avrebbe dovuto agire in giudizio per far accertare il proprio credito e munirsi così di un CP_1
titolo esecutivo prima di poter procedere alla riscossione coattiva ( terzo motivo ).
La sentenza impugnata riteneva priva di pregio la contestazione inerente alla duplicazione dei compensi richiesti commettendo un errore, in fatto, che viziava l'intero iter logico motivazionale della sentenza (cfr. pag. 14).
Tale circostanza emergeva dalla documentazione prodotta dal in particolare nella sua CP_1
richiesta di poter effettuare la notifica mediante il servizio postale, non potendo materialmente procedere mediante messi.
Era evidente che la notifica mediante servizio postale era da intendersi alternativa e sostitutiva rispetto a quella mediante messo così come il relativo costo. Sussisteva quindi una evidente duplicazione nei costi indicati dal e attribuiti dal Giudice. Andava inoltre sottolineata l'assenza di prova, da CP_1
parte del di tentativi di notifica degli atti prima di procedere mediante servizio postale. CP_1
Rilevava che il costo delle notifiche effettivamente poste in essere era già stato versato dall' Pt_1
prima dell'attuale giudizio e tale costo era stato nuovamente versato al in pendenza del CP_1
giudizio di primo grado. In definitiva, l'unico soggetto ad aver subito un danno economico e avere quindi il diritto-dovere di ripetere le somme indebitamente corrisposte era l' . Parte_1
Era inoltre irragionevole e illogica la parte della sentenza in cui il Giudice riteneva applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 10 legge 3 agosto 1999, n. 265, in quanto disposizione che individuava la tariffa applicabile nel caso di costo sostenuto per notifiche a mezzo servizio postale.
Il testo della disposizione citata è il seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono 11
avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello
Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.”.
La disposizione citata disciplinava espressamente l'ipotesi in cui occorreva determinare il costo della notifica a mezzo messo comunale per i casi in cui non era possibile eseguire le notifiche ricorrendo al servizio postale.
Tale norma avvalorava la tesi dell'alternatività del costo della notifica a mezzo servizio postale rispetto a quello a mezzo messo comunale.
Infine, rilevava l'irragionevolezza della sentenza nella parte in cui illegittimamente invertiva l'onere della prova, richiedendo all' di provare l'estinzione del diritto di credito, quando invece Pt_1
incombeva sul l'onere di provare l'esistenza del credito vantato ( quarto motivo ). CP_1
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello affermando che era Controparte_1
infondata la tesi esposta dall'appellante secondo la quale il protocolla d'intesa prevedeva un compenso forfetario da imputarsi sia alle spese di notifica cha alle spese postali.
Non poteva, infatti, porsi in dubbio che le operazioni di notifica a mezzo del servizio postale implicavano un duplicità dei costi di cui solo uno era incamerato dal il primo relativo ai CP_1
diritti di notifica che andavano a remunerare il per l'attività notificatoria;
il secondo relativo CP_1
alle spese di invio delle raccomandate che andavano a remunerare l'attività non del bensì, CP_1
delle somme che, nella specie, il aveva anticipato al Servizio postale in Controparte_6 CP_1 12
nome e per contro dell' , Non aveva quindi affatto duplicato i compensi Parte_1
dell'attività notificatoria in danno dell'opponente,
In ogni caso, a prescindere del contenuto del protocollo d'intesa, le spettava, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. n. 265/1999, per ogni atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, la somma determinata con decreto dai Ministri del
Tesoro , del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze che, all'epoca,
a seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 giugno 2017, era pari ad euro 5,88 per diritto di ogni singola notifica.
L , tuttavia, aveva applicato la predetta disposizione di legge limitatamente alla Parte_1
parte in cui determinava la tariffa di notifica, ma non nella parte in cui prescriveva pure il rimborso all'Ente notificante delle spese di raccomandata postale.
In proposito andavano indubbiamente applicate le norme sul contratto di mandato, in base alle quali il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e de pagargli il compenso che gli spettava.
Correttamente il primo giudice aveva rilevato che la documentazione allegata provava l'esborso di euro 224.000.000 di spese postali per le raccomandate inviate nell'interesse dell Parte_1
, circostanza neppure contestata , ma , ciò nonostante, l' aveva provveduto soltanto a
[...] Pt_1
corrisponderle il costo dei diritti di notifica di euro 5,88 X 45.714 cartelle, per un importo complessivo di euro 268.798,32. Erroneamente l' sosteneva che le era stato chiesto il pagamento delle Pt_1
spese postali sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 2 del protocollo d'intesa stante il chiaro disposto di cui all'art. 10 comma 2 della L. n. 265/99 che attribuiva il pagamento delle spese della raccomandata con avviso di spedizione, oltre alla somma determinata con decreto del Ministero del
Tesoro del bilancio , della programmazione economica, dell'interno e delle finanze per ogni atto notificato. A fronte di ciò l' non aveva provato l'esistenza di alcun atto estintivo del credito. Pt_1
Sulla base di quanto in precedenza esposto doveva ritenersi legittima e doverosa l'ingiunzione di pagamento costituente un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale, in presenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che nella specie erano sussistenti stante che sia i diritti di notifica e sia le tariffe postali erano predeterminate dalla pubblica autorità nazionale e non dalla pubblica amministrazione 13
Il 17 ottobre 2024, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente citata costituita e non Controparte_2
costituita in giudizio.
Per priorità logica giuridica va innanzitutto il terzo motivo di appello con il quale si afferma che lo strumento dell'ingiunzione fiscale non poteva nella specie essere utilizzato attesa l'incertezza del credito e la contestazione dello stesso e, conseguentemente, trattandosi di entrate derivanti da rapporti di diritto privato, il avrebbe dovuto agire in giudizio per far accertare il proprio credito e CP_1
munirsi così di un titolo esecutivo prima di poter procedere alla riscossione coattiva .
E' da premettere che lo speciale procedimento disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima pubblica amministrazione;
è tuttavia necessario che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'Amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (Cass., 15 giugno 2000,
n. 8162Cass. n. 16855 del 25/08/2004;Cass.n. 11992 del 25/05/2009 ;Cass. n. 7076 del 11/04/2016).
Nella specie detti requisiti sussistevano stante che l'importo delle tariffe postali richieste dal con l'ingiunzione erano predeterminate dalla pubblica autorità nazionale e non dalla CP_1
pubblica amministrazione con la conseguenza che il credito per cui è causa trovava la sua fonte in parametri obiettivi e predeterminati .
Stante la connessione, i rimanenti motivi di appello vanno trattati congiuntamente.
E' innanzitutto da premettere, in punto di fatto, che i rapporti tra le parti erano disciplinati dal
“ protocollo d'intesa ” stipulato il 22 giugno 2007 da ritenersi non un mero atto programmatico di futuri rapporti ma un vero e proprio contratto, con conseguente diritti ed obblighi tra le parti, con il quale il Comune si assumeva l'obbligo di notificare degli atti di accertamento per le tasse automobilistiche per l'anno 2004, entro un termine perentorio, dietro compenso per ogni atto notificato di euro 5,88 ( art. 1 ). 14
L'art. 2 del predetto protocollo di intesa prevedeva poi che, in caso di trasferimento del destinatario della notifica, veniva corrisposta la cifra di euro 5,88 per la prestazione resa, rimanendo a carico del l'onere di trasmettere, con contestuale comunicazione all' , l'atto all'altro Comune CP_1 Pt_1
ove il contribuente risultava trasferito a seguito di preventiva informativa anagrafica;
in quest'ultimo caso andavano corrisposte pure le spese postali, mentre il costo relativo alla notifica da effettuarsi andava corrisposto al nuovo Comune destinatario.
L'art. 4 del predetto protocollo di intesa prevedeva poi che sarà cura del inoltrare all'Ufficio CP_1
la richiesta, debitamente documentata, di rimborso delle spese sostenute.
E' da premettere, altresì, che , successivamente alla stipula del contratto, il , con Controparte_1
l'assenso dell' – come si rileva dalla documentazione in atti relativa alla corrispondenza tra Pt_1
loro intercorsa- ha provveduto alla notifica di un numeroso numero di atti a mezzo di raccomandata postale, sostenendo le relative spese postali.
E' pacifico , in diritto, in materia di interpretazione del contratto che:
l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile;
soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993,n. 3936); pertanto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino un'intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti
(Cass. 29.4.1994, n. 4121; Cass. 22.4.1995, n. 4563).
In tema di interpretazione del contratto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento ermeneutico è costituito dalla considerazione della connessione logica delle parole e delle espressioni impiegate dagli stessi per rendere manifesto il loro intento, di modo che, quando il significato di esse sia chiaro e non equivoco, nonché rivelatore della volontà comune, la suddetta ricerca può ritenersi correttamente ed utilmente conclusa, rendendo inutile il criterio logico letterale ogni altro criterio ermeneutico (Cass. n. 8590 del 11/08/1999 ). 15
Il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto che può assumere rilievo in sede di interpretazione di quest'ultimo, o di una sua clausola, è solo quello posto in essere in esecuzione e in riferimento a quel contratto, e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali" (Cass., n. 10250 del 2000).
Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt.1362 - 1371 cod.civ. secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente interpretative, dettate dagli artt.1362 - 1365 cod.civ., precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 - 1371 cod.civ. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 cod.civ., vale a dire il criterio dell'interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa (Cass. n.26690 del 13/12/2006).
Tanto premesso in fatto e diritto si rileva che il significato letterale della parola “ compenso “, riportata nell'art. 1 del “ protocollo d'intesa “, consiste in una somma che si dà come retribuzione o gratifica per opera prestata, per lavoro eseguito,
Il significato letterale dell'espressione “ rimborso delle spese sostenute “ utilizzato nell'art. 4 comma
2 del “ protocollo d'intesa “delinea invece il fatto di venire rimborsato di quanto si è speso”.
Appare quindi evidente che in applicazione delle suesposte regole ermeneutiche , occorre ritenere che l'interpretazione da dare al contratto, in base al significato letterale delle parole dalle spese utilizzate nel “ protocollo d'intesa ”, è quella di tenere distinto “ il compenso ” per l'attività prestata dal “ rimborso delle spese ” con la conseguenza che le spese sostenute dal per l'inoltro delle CP_1
raccomandata- inviate con il consenso dell' –vanno rimborsata ulteriormente. Pt_1 16
D'altronde l'art. 2 del “ protocollo d'intesa ” prevedeva, in caso di trasferimento del contribuente, oltre alla corresponsione della cifra di euro 5,88 per la prestazione resa, anche il rimborso delle spese postali relative all'atto da trasmettere all'altro Comune,
Sotto altro profilo è da rilevare che da nessun atto risulta che le parti abbiano inteso derogare al disposto di cui all'art. 10 comma 2 legge 3 agosto 1999, n. 265- che individua la tariffa applicabile nel caso di costo sostenuto per notifiche a mezzo servizio postale- che espressamente disponeva che al che provvedeva a mezzo di servizio postale spettava da parte dell'amministrazione CP_1
richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
Appare quindi irrilevante, stante il chiaro significato letterale delle espressioni utilizzate dalle parti, indagare sulla volontà comune delle parti, anche tenuto conto del loro comportamento successivo alla conclusione del contratto.
Inoltre, anche a volere indagare sulla comune volontà delle parti in base al loro comportamento successivo alla stipula del contratto, è da escludere che il a seguito della numerosa CP_1
corrispondenza intercorsa con l' – abbia riconosciuto l'alternatività tra il costo della notifica Pt_1
postale e il compenso pattuito per la notifica dell'atto.
Nella nota prot. n. 763485/1 del 26 novembre 2007 (in atti) del citata Controparte_1
dall'appellante- si espone infatti che “ codesta Agenzia ha confermato che saranno corrisposti i diritto di notifica convenuti in sede di sottoscrizione del protocollo d'intesa e che saranno interamente rimborsate le spese postali sostenute dal ”. E' evidente, quindi, che l'utilizzazione Controparte_1
della parola “ e ” in luogo della parola “ o ”,tra le due espressioni evidenzia il convincimento del che l' avrebbe rimborsato le spese postali sostenute dal , oltre a CP_1 Pt_1 Controparte_1
corrispondere il compenso pattuito per la notifica degli atti.
Infine è da rilevare che con l'atto di opposizione all' ingiunzione l' non ha affatto affermato Pt_1
che mancava la prova che le notifiche a mezzo posta fossero state effettuate .-e per le quali il CP_1
aveva chiesto ripetutamente il rimborso con note dell'1 dicembre 2010 e del 31 maggio 2011, allegate agli atti, alle quali l' aveva dato riscontro con nota del 3 ottobre 2011 affermando Pt_1
che le spese postali erano dovute soltanto in caso di trasferimento del destinatario- ma si è limitata a ribadire che la pretesa del di avere rimborsato il costo delle raccomandate non poteva CP_1 17
trovare accoglimento atteso che in tal modo si sarebbe verificata una duplicazione del pagamento delle notifiche.
Pertanto, in base al principio di non contestazione, il fatto dell'inoltro delle raccomandate, con relative spese, poteva ritenersi provato con conseguenti effetti vincolanti che imponevano al primo giudice di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del detto fatto non contestato che correttamente era stato ritenuto sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti aveva espunto il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti ( cfr. in proposito: Cass. n. 5356 del 05/03/2009 ).
Per le suesposte considerazioni il primo , il secondo ed il quarto motivo di appello vanno rigettati.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del D.M. n.
147/2022 e succ. mod., in euro 7.200,00, per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta .
P.Q.M.
La Corte, nella contumacia di adesso , rigetta Controparte_2 Controparte_3
l'appello proposto dall' , nei confronti della predetta Parte_1 Parte_1
contumace e del , avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data Controparte_1
26.02.2019; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo Controparte_1
grado del giudizio che liquida in euro 7.200,00, per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente