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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/03/2024, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4504/2022 R.G. proposta da
" con l'Avv. Parte 1 C.F. ' C.F. 1
NENCIONI LAURA MARIA LUCIA con domicilio eletto presso il suo studio in Via
Eugenio Chiesa 4, Milano
RICORRENTE
nei confronti di
CP 1 C.F. C.F. 2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Parte attrice ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte resistente è rimasta contumace. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, risulta evidente dalle dichiarazioni della ricorrente e dagli atti di causa che dopo la separazione, omologata dal Tribunale di Milano con decreto del 19.12.2020, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in Padova il giorno 09/05/2008 Parte 1 e da CP 1
(atto n. 70, parte II, serie A, anno 2008);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di Padova procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.3.2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Claudia Caldore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4504/2022 R.G. proposta da
" con l'Avv. Parte 1 C.F. ' C.F. 1
NENCIONI LAURA MARIA LUCIA con domicilio eletto presso il suo studio in Via
Eugenio Chiesa 4, Milano
RICORRENTE
nei confronti di
CP 1 C.F. C.F. 2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Parte attrice ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte resistente è rimasta contumace. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, risulta evidente dalle dichiarazioni della ricorrente e dagli atti di causa che dopo la separazione, omologata dal Tribunale di Milano con decreto del 19.12.2020, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in Padova il giorno 09/05/2008 Parte 1 e da CP 1
(atto n. 70, parte II, serie A, anno 2008);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di Padova procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.3.2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Claudia Caldore