Sentenza 7 aprile 2025
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- 1. Contributi esteri e retribuzioni convenzionali: deducibilità ammessaFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 16 gennaio 2026
I contributi previdenziali versati all'estero sono pienamente deducibili dal reddito complessivo anche per chi applica le retribuzioni convenzionali. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 5 del 15/01/2026, superando le precedenti interpretazioni restrittive. I contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero sono deducibili dal reddito complessivo anche quando il reddito di lavoro dipendente viene determinato con le retribuzioni convenzionali. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 5 del 15 gennaio 2026, chiarendo una questione che negli ultimi mesi ha generato contenziosi e incertezze operative. La deduzione deve essere …
Leggi di più… - 2. Interpello del 15/01/2026 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 15 gennaio 2026
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 5/2026 OGGETTO: Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali - Articoli 51, comma 8-bis e 10, comma 1, lettera e) del TUIR Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'Istante dichiara di essere fiscalmente residente in Italia, di lavorare all'estero dal 2024 come dipendente e di applicare, ai fini della determinazione del reddito ivi prodotto, la disciplina delle retribuzioni convenzionali di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2025, n. 9092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9092 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida in € 3.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti. Così deciso in Roma, il 19/03/2025.