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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati: dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Federica Girfatti Giudice dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 769 /2025
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Vertente tra
, nata a [...] A Cancello (Ce) il Parte_1 CodiceFiscale_1
18/09/1985 , rapp.tata e difesa dall'avv. Esposito Rosa ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to e CP_1 C.F._2 difeso dall' avv. Martone Vincenzo resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 15.07.2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate congiuntamente come riportate in atti.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato in data 17.02.2025 la sig.ra , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Nola con il sig. in data 01/10/2005, dalla CP_1 Per_ cui unione nascevano tre figli: nato il [...], maggiorenne non autonomo economicamente, ato il 02/07/2011 e nato il [...], assumeva che detta unione era fallita a causa Per_2 Per_3 di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del marito: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con determinazione dei provvedimenti conseguenziali, in particolare affidamento condiviso dei minori, assegnazione della casa coniugale, determinazione di un assegno per il mantenimento nella misura di € 300,00 per sé e di € 1000,00 per la prole e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione del 23.06.2025 comparivano entrambe le parti che con il tramite dei rispettivi difensori rappresentavano di essere addivenuti ad una soluzione condivisa.
Il Presidente relatore, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, , invitava le parti a rimodulare l'accordo con riferimento alla prospettata coabitazione e alla disciplina del diritto di visita e fissava il termine ex art 127 ter cpc in prosieguo con scadenza al 15.07.2025.
Con note telematiche del 14.07.2025 le parti confermavano la volontà di volersi separare secondo le condizioni di cui all'accordo che di seguito si riporta testualmente, chiedendo altresì che, allo scadere dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la causa venisse rimessa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili:
“ 1) I coniugi vivranno separati e liberi di eleggere ovunque vogliano la propria residenza. Difatti il sig. CP_1 lascerà la casa coniugale di proprietà dei suoi genitori e provvederà anche a spostare la residenza;
2) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi con la madre presso l'abitazione adibita a casa familiare sita in Nola alla Via Duchessa di Marigliano n.34 le cui utenze (acqua, luce a gas) restano a carico della sig.ra . Per l'effetto di Parte_1 Parte_1 quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la propria responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Il sig. , avrà con sé i figli alternativamente un fine settimana (sabato e domenica) dalle ore 9:00 alle CP_1 ore 19:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto della loro volontà e degli impegni stessi dei genitori;
4) Per quanto concerne le festività natalizie i figli ad anni alterni, trascorreranno il giorno del 24, 25 e del 26 dicembre con un genitore e del 31 dicembre, 1 e 6 gennaio con l'altro genitore, per entrambi i periodi dalle ore 9:00 alle ore 19:00, con prima festività natalizia dell'anno 2025 con la madre e prima festività di fine ed inizio anno 2026 con il padre e cosi viceversa anno per anno. Relativamente alle vacanze pasquali il sig. avrà la facoltà di trascorrere con i CP_1 figli un intero pomeriggio con orari da concordare, in modo che gli stessi possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il padre avrà con sé e per 15 (quindi) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e 7 settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno;
5) Il sig. entro il 7 del mese si impegna a corrispondere mensilmente alla sig.ra la CP_1 Parte_1 somma per differenza con l'assegno unico (trattenuto dalla sig.ra poco meno di euro 600,00, fino al Parte_2 raggiungimento di euro 1.100,00 (millecento/00) cosi ripartito, euro 900,00 in parti uguali per i figli ed euro 200 per la moglie, somma che sarà rivalutata di anno in anno, a far data dalla pubblicazione delle sentenza/omologa, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo – differenza – sarà corrisposto in unica soluzione mediante versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale o Parte_1 ricarica Postepay, intestato alla medesima;
6) Le parti in considerazione delle reciproche posizioni lavorative nulla oppongono riguardo all'importo pattuito;
7) Restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% tutte le spese straordinarie dagli stessi sostenute nell'interesse dei tre figli, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa necessaria spesa o in caso di spesa straordinaria voluttuaria, previa espressa pre-autorizzazione ed accordo con l'altro coniuge. In particolare i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessario alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, ripetizioni, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o viaggi d'istruzione e quote iscrizione campo estivo). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi NON ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco) visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
8) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che CP_1 gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite. La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la separazione dei coniugi Parte_1
, nata a [...] A Cancello (Ce) il 18/09/1985 e CodiceFiscale_1 CP_1
c.f , nato a [...] che hanno contratto matrimonio in
[...] C.F._2
Nola il giorno 1/10/2005 ( atto n. 11, P. II, s. A, anno 2005 );
2) Dispone affido condiviso dei minori e con collocazione presso la residenza della Per_2 Per_3 madre e diritto di visita paterno come in parte motiva;
3) Assegna la casa coniugale sita in Nola alla Via Duchessa di Marigliano n.34 alla sig.ra Parte_1
che vi vivrà con la prole;
[...]
Per_ 4) Determina in € 900,00 (comprensivi di AUU) il contributo al mantenimento della prole ( , maggiorenne non autonomo economicamente, e ) a carico del padre da Per_2 Per_3 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 7 di ogni mese con soggezione alla Parte_1 rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%;
5) Determina in € 200,00 il contributo a favore della sig.ra a carico del sig. Parte_1
da corrispondere alla stessa entro il giorno 7 di ogni mese;
CP_1
6) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
7) Spese al definitivo;
8) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 15/07/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca