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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/10/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1451/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MM IO, dell'avv. FIMMANO' FRANCESCO, , FILIPPI Parte_2
IO e Parte_3
ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAESANO ANDREA
CONVENUTA opposta
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 2 luglio 2025 per la società attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 respinta ogni contraria istanza, in via principale, nel merito 1) accertare e dichiarare che nulla risulti dovuto dall'odierna opponente, in forza del contratto di agenzia concluso in data 10/02/2020 tra le parti, alla società odierna opposta e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia CP_1 diritto di credito in capo a quest'ultima nei confronti della (già Parte_1
, con ogni relativa conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare Controparte_2
l'inadempimento della società nell'espletamento del proprio incarico, e/o degli obblighi CP_1 assunti dal contratto di agenzia e, per l'effetto, dichiarare che nulla sia dovuto da parte della Pt_1
pagina 1 di 8 3) accertare e dichiarare che il contratto in oggetto veniva concluso in ragione della dolosa rappresentazione perpetrata dall'Agente in ordine all'asserita sussistenza di qualità professionali e competenze invero insussistenti oltrechè sulla dolosa rappresentazione resa in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del corretto e valido svolgimento dell'incarico conferito e, per l'effetto, ed in ragione della sussistenza di evidenti vizi nella formazione del consenso, dichiarare l'annullamento del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 10/02/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 e
1429 c.c., con ogni relativa conseguenza di legge: 4) accertare e dichiarare che l'opponente, in ragione della clausola risolutiva espressa, ha legittimamente invocato e comunicato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e, per l'effetto, dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di agenzia stipulato in data 10/02/2020 e/o in subordine dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento da parte dell'Agente; 5) con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati CP_1 nella misura oggetto di accertamento se del caso anche a mezzo espletamento di una ctu;
6) condannare la al pagamento in favore dell'attore, delle spese e dei compensi del presente giudizio, CP_1 oltre oneri di legge e con attribuzione ai procuratori anticipatari, secondo il criterio della soccombenza.
In via subordinata istruttoria, questa difesa insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art 186 comma 6° c.p.c., agli atti”; per la società convenuta opposta : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, In via preliminare ed istruttoria, disporre l'accoglimento di tutte le istanze formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e Nel merito: 1) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo poiché del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio specificati in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2)
Respingere tutte le domande riconvenzionali proposte dalla parte attrice in quanto tutte irrimediabilmente infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: 3) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare comunque controparte al pagamento del corrispettivo che risulterà dovuto all'esito della presente causa;
In via riconvenzionale: 4) Accertare e dichiarare che l'Agente, in ragione della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
9.3 del contratto
(doc. 1 fase monitoria), ha legittimato, invocato e comunicato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di agenzia con pec del 26.02.2022 e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia a partire da quella data per il fatto e la colpa della Preponente;
5) Accertare e dichiarare il diritto dell'Agente alle provvigioni maturate per come meglio indicato ai capp. 16-b, 16-c,
16-d, 16-e, 16-f di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, condannare la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma complessiva dovuta che si pagina 2 di 8 indica nella misura prudenziale di € 1.534.598,75oltre accessori di legge ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà provata all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Giudice riterrà di giustizia;
6) Accertare e dichiarare il diritto dell'Agente all'indennità di cui all'art. 1751 c.c. e art. 10 contratto di Agenzia e, per l'effetto, condannare la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta di una somma pari al 2,5% dell'ammontare del fatturato delle provvigioni maturate dall'Agente durante il periodo di validità del contratto e comunque alla somma che risulterà provata all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Giudice riterrà di giustizia;
7) Accertare e dichiarare l'ulteriore diritto dell' al risarcimento di qualsivoglia danno subito a seguito dell'anticipata CP_3 risoluzione contrattuale dovuta ad esclusiva responsabilità della Preponente e, per l'effetto, condannare la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma dovuta che si indica nella misura prudenziale di € 656.105,80 ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà provata all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Giudice riterrà di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre il 15% per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso della depositato Controparte_1 in data 15 marzo 2022, il Tribunale di Livorno, con decreto n.326/2022 del 16 marzo 2022, ingiungeva a di pagare la somma di euro 68.711,32, oltre Parte_4 accessori.
A sostegno del ricorso la società opposta deduceva che: con contratto del 10 febbraio 2020, la nominava come Parte_1
CP_ agenti esclusivi la società e on l'incarico di Controparte_1 Parte_5 promuovere la vendita di imbarcazioni con il marchio EXTRA by ISA YACHTS;
la provvigione veniva determinata dall'art. 7 dell'allegato al contratto nella misura del 5% di ogni affare concluso a seguito dell'attività dell'Agente; la provvigione doveva essere calcolata sugli importi netti (cioè al netto di abbuoni, premi, sconti e IVA) degli affari conclusi;
in data 07.06.2021, grazie all'intermediazione esclusiva della società opposta, la società opponente vendeva alla società “Inception Entertainment” Ltd una imbarcazione EXTRA YACHTS modello X76, al prezzo di € 3.920.975,00 + Iva (tot. € 4.783.589,50); il prezzo finale di vendita veniva calcolato partendo dal prezzo di listino di quello specifico natante pari ad € 4.350.000,00, aggiungendovi la somma di € 801.300,00, pari al costo degli optional richiesti, e pagina 3 di 8 sottraendo dal totale di € 5.151.300,00, lo sconto speciale del 23,88% sul prezzo di listino, sconto autonomamente praticabile da parte dell'agente fino alla misura massima del 25%, in base all'allegato
“B” lettera B), nell'occasione pari ad € 1.230.325,00; in base alle rate del prezzo di vendita pagate dall'acquirente, la società opposta aveva diritto alla provvigione di euro 68.711,32 ed aveva emesso le fatture n. 1/22 (per € 14.895,90) e n. 2/22 (per €
53.815,42) entrambe in data 18.01.2022.
II. Con atto notificato in data 27 aprile 2022, Parte_1 proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo e deduceva che: la competenza a decidere sulla controversia spettava al Tribunale di Napoli in virtù della clausola n.14 del contratto di agenzia, che prevedeva il foro esclusivo del Tribunale di Napoli;
la società opponente aveva introdotto il giudizio ordinario iscritto al n. 7447/2022 dinanzi al Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2022, con il quale aveva domandato l'annullamento del contratto di agenzia in virtù del vizio del consenso al momento della formazione dello stesso, nonché l'accertamento della intervenuta risoluzione già a far data dal 09.12.2021 del medesimo contratto in ragione dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, nonché l'accertamento negativo di qualsivoglia presunto debito vantato dalla nei confronti della CP_4 Pt_1 il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli conteneva anche il presente giudizio con la conseguenza che il Tribunale di Livorno doveva dichiarare la continenza ai sensi dell'art. 39 cpc;
in via subordinata, il Tribunale di Livorno doveva sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc in quanto la causa pendente dinanzi al Tribunale di Napoli era chiamata a decidere questioni pregiudiziali;
il prezzo dello yacht, venduto con l'intermediazione dell'agente, era pari da listino ad Euro
4.350.000,00 al quale venivano aggiunti degli optional per il prezzo di Euro 801.300,00, con conseguente individuazione del prezzo totale nella misura di Euro 5.151.300; sul prezzo di euro 5.151.300,00 l'agente accordava uno sconto del 28,3% di euro 1.230.325,00 fino a far scendere il prezzo ad euro 3.929.975,00;
l'agente aveva effettuato una vendita sotto costo e non aveva diritto al pagamento della provvigione;
il valore dello sconto applicato determinava, in riferimento all'unica vendita effettuata dall'agente,
l'applicazione della clausola, di cui allegato B alla lettera A del contratto, secondo la quale il preponente aveva il diritto di valutare – in relazione all'applicazione delle provvigioni da corrispondersi all'Agente – la singola fattispecie;
non doveva quindi essere applicata la clausola di determinazione automatica della provvigione nella misura del 5% dell'importo di vendita;
le fatture prodotte dalla società opposte non erano idonee a dimostrare l'ammontare della provvigione;
pagina 4 di 8 l'agente, dalla sottoscrizione del contratto del 10.02.2020 e sino alla data di cessazione del medesimo rapporto (in ragione dell'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del Preponente), aveva concluso una sola vendita a prezzo di sottocosto e si era rivelato inadempiente;
non si era rivelato in grado di parlare in lingua inglese e non aveva una adeguata rete di subagenti e mediatori e broker;
la società opponente, con lettera del 9 dicembre 2021, si avvaleva della clausola di risoluzione espressa del contratto per inadempimento dell'agente; la società opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto opposto per inesistenza del credito, domandava anche l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto o in subordine la risoluzione del contratto per inadempimento dell'agente; la società opponente eccepiva l'inadempimento dell'agente ai sensi dell'art. 1460 cc;
la società opponente domandava anche l'annullamento del contratto di agenzia per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1439 e 1429 cc.
III. Con comparsa depositata in data 26 luglio 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
socio unico e deduceva che: Controparte_1 il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 15 marzo 2022; la causa iscritti al n. R.G. 7447/2022 dinanzi al Tribunale di Livorno era stata proposta dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la società opponente aveva introdotto le medesime domande riconvenzionali proposte dinanzi al Tribunale di Napoli;
la causa iniziata per prima era quella dinanzi al Tribunale di Livorno perché il ricorso era stato depositato in data 15 marzo 2022; in base all'art. 39 II comma cpc, il Giudice preventivamente adito era il Tribunale di Livorno, che era competente per decidere su tutte le domande, anche riconvenzionali proposte dalla società opponente;
la provvigione era dovuta e il decreto opposto doveva essere confermato;
a seguito della risoluzione di diritto del contratto del 26 febbraio 2022, per inadempimento della società opponente, la provvigione di euro 196.048,75, oltre IVA, determinata in base al prezzo di vendita dell'imbarcazione, era dovuta nella sua interezza e in tal senso veniva proposta la domanda riconvenzionale;
il contratto di agenzia si era risolto di diritto in ragione della clausola risolutiva espressa dettata dall'art.
9.3 del contratto a seguito della comunicazione del 26 febbraio 2022 per inadempimento della società opponente;
pagina 5 di 8 la società opponente doveva essere condannata al pagamento della somma di euro 1.534.598,75 per le provvigioni maturate e al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 cc e di cui all'art. 10 del contratto di agenzia, nonché al risarcimento del danno per inadempimento al contratto da parte della società opponente.
IV. Con ordinanza in data 20 ottobre 2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
V. All'udienza del 7 dicembre 2023 questo Giudice, a seguito dell'eccezione di parte, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Livorno, essendo competente il Tribunale di Napoli, in virtù della clausola del contratto n.14 II comma, che determinava il foro esclusivo di quest'ultimo Tribunale, ma la Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 luglio 2024, si dimostrava di diverso avviso e la causa veniva riassunta dalla . Controparte_1
VI. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali richieste dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico tra le parti, anche se nulla è stato dedotto sulla prosecuzione del processo napoletano, che la ha introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli il Parte_1 giudizio ordinario iscritto al n. 7447/2022 dinanzi al Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2022, con il quale aveva domandato l'annullamento del contratto di agenzia in virtù del vizio del consenso al momento della formazione dello stesso, nonché l'accertamento della intervenuta risoluzione già a far data dal 09.12.2021 del medesimo contratto in ragione dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, nonché l'accertamento negativo di qualsivoglia presunto debito vantato dalla nei confronti della CP_4 Pt_1
Le domande giudiziali proposte dalla dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli non contengono la domanda di pagamento avanzata dalla
[...]
a socio unico (in relazione alla provvigione per la vendita di una imbarcazione) con Controparte_1 ricorso depositato in data 15 marzo 2022.
Non si pone, quindi, alcun presupposto per una pronuncia sulla continenza ai sensi dell'art. 39 II comma cpc.
Fatta questa premessa chiarificatrice, ricorrendo la competenza del Tribunale di Livorno sulla domanda di pagamento della provvigione di euro 68.711,32 (così come deciso dalla Suprema Corte),
l'opposizione deve essere respinta in quanto la ha Parte_1 dato la prova della sussistenza in fatto e in diritto del diritto alla provvigione. pagina 6 di 8 E' pacifico che è stato stipulato il contratto di vendita dell'imbarcazione e ricorre quindi il diritto alla provvigione per la conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1748 cc.
La quantificazione della provvigione rispetta la previsione della clausola contrattuale n.7 e dell'allegato
B.
La tesi della società opponente, secondo cui il diritto alla provvigione non sussisterebbe perché la vendita sarebbe stata sotto costo a causa dello sconto praticato dall'agente e della dicitura contenuta nell'allegato B “eventuali singole fattispecie saranno valutate di volta in volta dalla preponente”, è infondata.
La clausola è estremamente generica e quindi nulla per violazione del requisito dell'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1346, 1418 II comma e 1421 cc.
La nullità viene rilevata d'ufficio.
Non è possibile ammettere che la provvigione sia arbitrariamente determinata dal preponente in violazione dell'art.7 del contratto di agenzia.
Il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato in data 15 marzo 2022.
Tutte le domande riconvenzionali proposte dalla con Parte_1 la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo in data 27 aprile 2022, corrispondono alle domande giudiziale proposte anteriormente nel giudizio ordinario iscritto al n. 7447/2022 dinanzi al
Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2022.
In ordine a tali domande sussiste la litispendenza ai sensi dell'art. 39 I comma cpc.
La competenza a decidere spetta al Tribunale di Napoli, in base alla regola della prevenzione dettata dal combinato disposto degli artt. 643 III comma e 39 I comma cpc in base al deposito del ricorso.
D'altra parte, il citato art. 643 III comma cpc statuisce che la notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.
E' vero che l'art. 39 III comma cps statuisce che la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso, ma il ricorso deve intendersi riferito alla domanda introduttiva di un giudizio ordinario e non di un giudizio monitorio ex artt. 633 e seguenti cpc.
L'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli risulta notificato il giorno 18 marzo 2022.
L'atto di opposizione dinanzi a questo Tribunale risulta notificato il giorno 27 aprile 2022.
Questo Tribunale deve, quindi, dichiarare la litispendenza.
D'altra parte, la ricevuta la notifica del decreto Pt_1 Parte_1 ingiuntivo in data 15 marzo 2022, avrebbe dovuto proporre le domande riconvenzionali con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27 aprile 2022 e non introdurre un autonomo pagina 7 di 8 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli sulle stesse domande con citazione notificata in data 18 marzo
2022.
Comunque, nessuna parte ha depositato la pronuncia del Tribunale di Napoli nel giudizio iscritto al n.
n. 7447/2022, che deve quindi ritenersi essere entrato nel merito della decisione delle domande della
Parte_1
Venendo, infine, alle domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_1
a socio unico, con la comparsa depositata in data 26 luglio 2022, esse sono tutte inammissibili in
[...] quanto nuove e proposte in violazione dell'art. 183 V comma cpc.
Si tratta di domande nuove in quanto sono del tutto diverse dalla domanda di pagamento della provvigione per la vendita di una imbarcazione proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 Parte_1 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di a socio Controparte_1 unico, spese che vengono liquidate nella misura di euro 379,50 per spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro a socio unico, ogni diversa
[...] Controparte_1 domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.326/2022 del 16 marzo 2022; dichiara la litispendenza sulle domande riconvenzionali proposte da Parte_1 con l'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo competente il Tribunale di Napoli
[...] nel giudizio iscritto al n. 7447/2022; dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
a socio unico, con la comparsa depositata in data 26 luglio 2022;
[...] condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Parte_1 processuali a a socio unico la somma di euro 379,50 per Controparte_1 spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Livorno, 14 ottobre 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1451/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MM IO, dell'avv. FIMMANO' FRANCESCO, , FILIPPI Parte_2
IO e Parte_3
ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAESANO ANDREA
CONVENUTA opposta
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 2 luglio 2025 per la società attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 respinta ogni contraria istanza, in via principale, nel merito 1) accertare e dichiarare che nulla risulti dovuto dall'odierna opponente, in forza del contratto di agenzia concluso in data 10/02/2020 tra le parti, alla società odierna opposta e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia CP_1 diritto di credito in capo a quest'ultima nei confronti della (già Parte_1
, con ogni relativa conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare Controparte_2
l'inadempimento della società nell'espletamento del proprio incarico, e/o degli obblighi CP_1 assunti dal contratto di agenzia e, per l'effetto, dichiarare che nulla sia dovuto da parte della Pt_1
pagina 1 di 8 3) accertare e dichiarare che il contratto in oggetto veniva concluso in ragione della dolosa rappresentazione perpetrata dall'Agente in ordine all'asserita sussistenza di qualità professionali e competenze invero insussistenti oltrechè sulla dolosa rappresentazione resa in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del corretto e valido svolgimento dell'incarico conferito e, per l'effetto, ed in ragione della sussistenza di evidenti vizi nella formazione del consenso, dichiarare l'annullamento del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 10/02/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 e
1429 c.c., con ogni relativa conseguenza di legge: 4) accertare e dichiarare che l'opponente, in ragione della clausola risolutiva espressa, ha legittimamente invocato e comunicato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto e, per l'effetto, dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di agenzia stipulato in data 10/02/2020 e/o in subordine dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento da parte dell'Agente; 5) con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati CP_1 nella misura oggetto di accertamento se del caso anche a mezzo espletamento di una ctu;
6) condannare la al pagamento in favore dell'attore, delle spese e dei compensi del presente giudizio, CP_1 oltre oneri di legge e con attribuzione ai procuratori anticipatari, secondo il criterio della soccombenza.
In via subordinata istruttoria, questa difesa insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art 186 comma 6° c.p.c., agli atti”; per la società convenuta opposta : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, In via preliminare ed istruttoria, disporre l'accoglimento di tutte le istanze formulate nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e Nel merito: 1) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo poiché del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio specificati in premessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2)
Respingere tutte le domande riconvenzionali proposte dalla parte attrice in quanto tutte irrimediabilmente infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: 3) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare comunque controparte al pagamento del corrispettivo che risulterà dovuto all'esito della presente causa;
In via riconvenzionale: 4) Accertare e dichiarare che l'Agente, in ragione della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
9.3 del contratto
(doc. 1 fase monitoria), ha legittimato, invocato e comunicato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di agenzia con pec del 26.02.2022 e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia a partire da quella data per il fatto e la colpa della Preponente;
5) Accertare e dichiarare il diritto dell'Agente alle provvigioni maturate per come meglio indicato ai capp. 16-b, 16-c,
16-d, 16-e, 16-f di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, condannare la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma complessiva dovuta che si pagina 2 di 8 indica nella misura prudenziale di € 1.534.598,75oltre accessori di legge ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà provata all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Giudice riterrà di giustizia;
6) Accertare e dichiarare il diritto dell'Agente all'indennità di cui all'art. 1751 c.c. e art. 10 contratto di Agenzia e, per l'effetto, condannare la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta di una somma pari al 2,5% dell'ammontare del fatturato delle provvigioni maturate dall'Agente durante il periodo di validità del contratto e comunque alla somma che risulterà provata all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Giudice riterrà di giustizia;
7) Accertare e dichiarare l'ulteriore diritto dell' al risarcimento di qualsivoglia danno subito a seguito dell'anticipata CP_3 risoluzione contrattuale dovuta ad esclusiva responsabilità della Preponente e, per l'effetto, condannare la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma dovuta che si indica nella misura prudenziale di € 656.105,80 ovvero di quella somma, maggiore o minore, che risulterà provata all'esito dell'espletanda istruttoria e che il Giudice riterrà di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre il 15% per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. A seguito del ricorso della depositato Controparte_1 in data 15 marzo 2022, il Tribunale di Livorno, con decreto n.326/2022 del 16 marzo 2022, ingiungeva a di pagare la somma di euro 68.711,32, oltre Parte_4 accessori.
A sostegno del ricorso la società opposta deduceva che: con contratto del 10 febbraio 2020, la nominava come Parte_1
CP_ agenti esclusivi la società e on l'incarico di Controparte_1 Parte_5 promuovere la vendita di imbarcazioni con il marchio EXTRA by ISA YACHTS;
la provvigione veniva determinata dall'art. 7 dell'allegato al contratto nella misura del 5% di ogni affare concluso a seguito dell'attività dell'Agente; la provvigione doveva essere calcolata sugli importi netti (cioè al netto di abbuoni, premi, sconti e IVA) degli affari conclusi;
in data 07.06.2021, grazie all'intermediazione esclusiva della società opposta, la società opponente vendeva alla società “Inception Entertainment” Ltd una imbarcazione EXTRA YACHTS modello X76, al prezzo di € 3.920.975,00 + Iva (tot. € 4.783.589,50); il prezzo finale di vendita veniva calcolato partendo dal prezzo di listino di quello specifico natante pari ad € 4.350.000,00, aggiungendovi la somma di € 801.300,00, pari al costo degli optional richiesti, e pagina 3 di 8 sottraendo dal totale di € 5.151.300,00, lo sconto speciale del 23,88% sul prezzo di listino, sconto autonomamente praticabile da parte dell'agente fino alla misura massima del 25%, in base all'allegato
“B” lettera B), nell'occasione pari ad € 1.230.325,00; in base alle rate del prezzo di vendita pagate dall'acquirente, la società opposta aveva diritto alla provvigione di euro 68.711,32 ed aveva emesso le fatture n. 1/22 (per € 14.895,90) e n. 2/22 (per €
53.815,42) entrambe in data 18.01.2022.
II. Con atto notificato in data 27 aprile 2022, Parte_1 proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo e deduceva che: la competenza a decidere sulla controversia spettava al Tribunale di Napoli in virtù della clausola n.14 del contratto di agenzia, che prevedeva il foro esclusivo del Tribunale di Napoli;
la società opponente aveva introdotto il giudizio ordinario iscritto al n. 7447/2022 dinanzi al Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2022, con il quale aveva domandato l'annullamento del contratto di agenzia in virtù del vizio del consenso al momento della formazione dello stesso, nonché l'accertamento della intervenuta risoluzione già a far data dal 09.12.2021 del medesimo contratto in ragione dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, nonché l'accertamento negativo di qualsivoglia presunto debito vantato dalla nei confronti della CP_4 Pt_1 il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli conteneva anche il presente giudizio con la conseguenza che il Tribunale di Livorno doveva dichiarare la continenza ai sensi dell'art. 39 cpc;
in via subordinata, il Tribunale di Livorno doveva sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc in quanto la causa pendente dinanzi al Tribunale di Napoli era chiamata a decidere questioni pregiudiziali;
il prezzo dello yacht, venduto con l'intermediazione dell'agente, era pari da listino ad Euro
4.350.000,00 al quale venivano aggiunti degli optional per il prezzo di Euro 801.300,00, con conseguente individuazione del prezzo totale nella misura di Euro 5.151.300; sul prezzo di euro 5.151.300,00 l'agente accordava uno sconto del 28,3% di euro 1.230.325,00 fino a far scendere il prezzo ad euro 3.929.975,00;
l'agente aveva effettuato una vendita sotto costo e non aveva diritto al pagamento della provvigione;
il valore dello sconto applicato determinava, in riferimento all'unica vendita effettuata dall'agente,
l'applicazione della clausola, di cui allegato B alla lettera A del contratto, secondo la quale il preponente aveva il diritto di valutare – in relazione all'applicazione delle provvigioni da corrispondersi all'Agente – la singola fattispecie;
non doveva quindi essere applicata la clausola di determinazione automatica della provvigione nella misura del 5% dell'importo di vendita;
le fatture prodotte dalla società opposte non erano idonee a dimostrare l'ammontare della provvigione;
pagina 4 di 8 l'agente, dalla sottoscrizione del contratto del 10.02.2020 e sino alla data di cessazione del medesimo rapporto (in ragione dell'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte del Preponente), aveva concluso una sola vendita a prezzo di sottocosto e si era rivelato inadempiente;
non si era rivelato in grado di parlare in lingua inglese e non aveva una adeguata rete di subagenti e mediatori e broker;
la società opponente, con lettera del 9 dicembre 2021, si avvaleva della clausola di risoluzione espressa del contratto per inadempimento dell'agente; la società opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto opposto per inesistenza del credito, domandava anche l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto o in subordine la risoluzione del contratto per inadempimento dell'agente; la società opponente eccepiva l'inadempimento dell'agente ai sensi dell'art. 1460 cc;
la società opponente domandava anche l'annullamento del contratto di agenzia per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1439 e 1429 cc.
III. Con comparsa depositata in data 26 luglio 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
socio unico e deduceva che: Controparte_1 il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato in data 15 marzo 2022; la causa iscritti al n. R.G. 7447/2022 dinanzi al Tribunale di Livorno era stata proposta dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e dopo la notifica del decreto ingiuntivo;
con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la società opponente aveva introdotto le medesime domande riconvenzionali proposte dinanzi al Tribunale di Napoli;
la causa iniziata per prima era quella dinanzi al Tribunale di Livorno perché il ricorso era stato depositato in data 15 marzo 2022; in base all'art. 39 II comma cpc, il Giudice preventivamente adito era il Tribunale di Livorno, che era competente per decidere su tutte le domande, anche riconvenzionali proposte dalla società opponente;
la provvigione era dovuta e il decreto opposto doveva essere confermato;
a seguito della risoluzione di diritto del contratto del 26 febbraio 2022, per inadempimento della società opponente, la provvigione di euro 196.048,75, oltre IVA, determinata in base al prezzo di vendita dell'imbarcazione, era dovuta nella sua interezza e in tal senso veniva proposta la domanda riconvenzionale;
il contratto di agenzia si era risolto di diritto in ragione della clausola risolutiva espressa dettata dall'art.
9.3 del contratto a seguito della comunicazione del 26 febbraio 2022 per inadempimento della società opponente;
pagina 5 di 8 la società opponente doveva essere condannata al pagamento della somma di euro 1.534.598,75 per le provvigioni maturate e al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 cc e di cui all'art. 10 del contratto di agenzia, nonché al risarcimento del danno per inadempimento al contratto da parte della società opponente.
IV. Con ordinanza in data 20 ottobre 2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
V. All'udienza del 7 dicembre 2023 questo Giudice, a seguito dell'eccezione di parte, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Livorno, essendo competente il Tribunale di Napoli, in virtù della clausola del contratto n.14 II comma, che determinava il foro esclusivo di quest'ultimo Tribunale, ma la Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 luglio 2024, si dimostrava di diverso avviso e la causa veniva riassunta dalla . Controparte_1
VI. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali richieste dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico tra le parti, anche se nulla è stato dedotto sulla prosecuzione del processo napoletano, che la ha introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli il Parte_1 giudizio ordinario iscritto al n. 7447/2022 dinanzi al Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2022, con il quale aveva domandato l'annullamento del contratto di agenzia in virtù del vizio del consenso al momento della formazione dello stesso, nonché l'accertamento della intervenuta risoluzione già a far data dal 09.12.2021 del medesimo contratto in ragione dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, nonché l'accertamento negativo di qualsivoglia presunto debito vantato dalla nei confronti della CP_4 Pt_1
Le domande giudiziali proposte dalla dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli non contengono la domanda di pagamento avanzata dalla
[...]
a socio unico (in relazione alla provvigione per la vendita di una imbarcazione) con Controparte_1 ricorso depositato in data 15 marzo 2022.
Non si pone, quindi, alcun presupposto per una pronuncia sulla continenza ai sensi dell'art. 39 II comma cpc.
Fatta questa premessa chiarificatrice, ricorrendo la competenza del Tribunale di Livorno sulla domanda di pagamento della provvigione di euro 68.711,32 (così come deciso dalla Suprema Corte),
l'opposizione deve essere respinta in quanto la ha Parte_1 dato la prova della sussistenza in fatto e in diritto del diritto alla provvigione. pagina 6 di 8 E' pacifico che è stato stipulato il contratto di vendita dell'imbarcazione e ricorre quindi il diritto alla provvigione per la conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1748 cc.
La quantificazione della provvigione rispetta la previsione della clausola contrattuale n.7 e dell'allegato
B.
La tesi della società opponente, secondo cui il diritto alla provvigione non sussisterebbe perché la vendita sarebbe stata sotto costo a causa dello sconto praticato dall'agente e della dicitura contenuta nell'allegato B “eventuali singole fattispecie saranno valutate di volta in volta dalla preponente”, è infondata.
La clausola è estremamente generica e quindi nulla per violazione del requisito dell'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1346, 1418 II comma e 1421 cc.
La nullità viene rilevata d'ufficio.
Non è possibile ammettere che la provvigione sia arbitrariamente determinata dal preponente in violazione dell'art.7 del contratto di agenzia.
Il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato in data 15 marzo 2022.
Tutte le domande riconvenzionali proposte dalla con Parte_1 la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo in data 27 aprile 2022, corrispondono alle domande giudiziale proposte anteriormente nel giudizio ordinario iscritto al n. 7447/2022 dinanzi al
Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2022.
In ordine a tali domande sussiste la litispendenza ai sensi dell'art. 39 I comma cpc.
La competenza a decidere spetta al Tribunale di Napoli, in base alla regola della prevenzione dettata dal combinato disposto degli artt. 643 III comma e 39 I comma cpc in base al deposito del ricorso.
D'altra parte, il citato art. 643 III comma cpc statuisce che la notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.
E' vero che l'art. 39 III comma cps statuisce che la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso, ma il ricorso deve intendersi riferito alla domanda introduttiva di un giudizio ordinario e non di un giudizio monitorio ex artt. 633 e seguenti cpc.
L'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli risulta notificato il giorno 18 marzo 2022.
L'atto di opposizione dinanzi a questo Tribunale risulta notificato il giorno 27 aprile 2022.
Questo Tribunale deve, quindi, dichiarare la litispendenza.
D'altra parte, la ricevuta la notifica del decreto Pt_1 Parte_1 ingiuntivo in data 15 marzo 2022, avrebbe dovuto proporre le domande riconvenzionali con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27 aprile 2022 e non introdurre un autonomo pagina 7 di 8 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli sulle stesse domande con citazione notificata in data 18 marzo
2022.
Comunque, nessuna parte ha depositato la pronuncia del Tribunale di Napoli nel giudizio iscritto al n.
n. 7447/2022, che deve quindi ritenersi essere entrato nel merito della decisione delle domande della
Parte_1
Venendo, infine, alle domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_1
a socio unico, con la comparsa depositata in data 26 luglio 2022, esse sono tutte inammissibili in
[...] quanto nuove e proposte in violazione dell'art. 183 V comma cpc.
Si tratta di domande nuove in quanto sono del tutto diverse dalla domanda di pagamento della provvigione per la vendita di una imbarcazione proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 Parte_1 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di a socio Controparte_1 unico, spese che vengono liquidate nella misura di euro 379,50 per spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro a socio unico, ogni diversa
[...] Controparte_1 domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.326/2022 del 16 marzo 2022; dichiara la litispendenza sulle domande riconvenzionali proposte da Parte_1 con l'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo competente il Tribunale di Napoli
[...] nel giudizio iscritto al n. 7447/2022; dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
a socio unico, con la comparsa depositata in data 26 luglio 2022;
[...] condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Parte_1 processuali a a socio unico la somma di euro 379,50 per Controparte_1 spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Livorno, 14 ottobre 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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