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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1238/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
(P.I. I ) in persona del l.r.p.t, con sede in Cantù (CO) via Genova n.2, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Samanta Tiziani (C.F. del Foro di Como, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il di lei studio in Cantù via Manara n.4 (pec. Email_1
-attrice-
CONTRO
(C.F. con sede in Roma in Viale Europa n. 190 – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Manno (Foro di Milano, c.f.
[...]
), dell'Avvocatura interna della Società ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in C.F._2
Milano, via Cordusio n. 4 (fax: 02-72482031; indirizzo pec;
Email_2
-convenuta-
Oggetto: contratto di spedizione/trasporto.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 6.11.2024, fissata ex art. 189 cpc post riforma Cd. CA (ex D. Lgs. 10 ottobre 2022
n. 149), la causa veniva trattenuta in decisione -verificato l'avvenuto deposito, da entrambe le parti, di fogli di pc e delle comparse conclusionali, nonché delle memorie di replica e, da ultimo, delle note di trattazione scritta da parte convenuta il 4.11.24 e da parte attrice il 5.11.24-, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e confermare la competenza territoriale del giudice adito
1 In via ulteriormente preliminare: rigettare l'eccezione di prescrizione
In via preliminare: rigettare l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto della domanda
In via principale nel merito: accertare e dichiarare che ha indebitamente percepito la somma di € 18.675,00 e per Controparte_1
l'effetto dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente pagata per i motivi di cui in narrativa, per l'effetto condannare al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di € Controparte_1
18.675,00 a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c o in via alternativa o subordinata in virtù della generale azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e/o in via ulteriormente subordinata a titolo di risarcimento per fatto illecito e violazione della buona fede contrattuale e in ogni caso perché trattasi di somme non dovute. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre produrre articolare e indicare testi nei termini ex art
171 ter cpc n.2 e 3. Ordinare ex art 210 cpc a Sda express Couriere spa con unico socio l'esibizione in giudizio dei report inerenti le spedizione effettuate per nel periodo luglio 2020- giugno 2022. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.”
per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Roma.
- in via ulteriormente preliminare nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare ammissibile la domanda dell'attore, accertare e dichiarare prescritta la pretesa restitutoria dell'importi indicati nelle fatture precedenti al mese di novembre 2021.
- in via ancora ulteriormente preliminare, ritenere e dichiarare nulla la domanda per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
- nel merito: respingere le domande tutte avanzate dalla parte attrice nei confronti di in Controparte_1 quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare dovuti gli importi pagati a;
CP_1
Ci si oppone, fin d'ora, alle istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto inammissibili, irrilevanti, inconferenti e/o superate da produzioni documentali;
si richiede di essere ammessi a prova contraria sui fatti di cui ai mezzi ex adverso richiesti ed eventualmente ammessi e ci si riserva di ulteriormente controdedurre in merito.
Con ogni salvezza istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 24.3.2023, conveniva in Parte_1 giudizio per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di € 18.675,00 previo Controparte_1 accertamento dell'indebita percezione da parte della convenuta, in via principale a titolo di ripetizione dell' indebito ex art. 2033 c.c. e/o in via alternativa o subordinata in virtù della generale azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e/o in via ulteriormente subordinata a titolo di risarcimento per fatto illecito e violazione della buona fede contrattuale.
Deduceva, in sintesi, l'attrice, che controparte, in qualità di spedizioniere per conto della prima –a seguito di acquisizione da SD del ramo d'azienda afferente le attività di vendita di servizi di corriere espresso- applicava in fattura tariffe diverse da quelle concordate contrattualmente, e riportate nei report di spedizione
2 consultabili nella pagina riservata del sito internet di SD, nonché verificate mensilmente on line dalla stessa attrice;
ciò in quanto nelle fatture risultavano ricomprese voci aggiuntive quali “consegna”e “ritiro” non previste contrattualmente, e che complessivamente avevano causato l'addebitamento dell'importo succitato di
€ 18.675,00 ulteriore rispetto a quello riconosciuto come dovuto.
In data 5.5.2023 si costituiva, tempestivamente, : dell'avvenuta tempestiva costituzione, come CP_1 anche dell'avvenuto esperimento della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, ne dava atto il (sottoscritto) G.I. in sede di controlli preliminari con decreto ex art. 171 bis cpc, con il quale anche fissava la data di prima udienza al 13 settembre 2023.
In tale sede il Giudice tentava, in presenza, la composizione in via conciliativa della lite, osteggiata tuttavia da parte convenuta (vds verbale udienza 13.9.23); pertanto lasciava prendere le parti posizione rispetto agli atti introduttiva e all'esito riservava la decisione tanto sull'eccezione pregiudiziale di competenza svolta da parte convenuta quanto sulel richieste istruttorie.
Con successiva ordinanza del 16.09.2023, ritenendo dover decidere sull'eccezione pregiudiziale di difetto di competenza (nonché a quella preliminare di prescrizione) insieme al merito, ex art. 187 co.III c.p.c. ultima parte, e non ammettersi prove testimoniali richieste da parte attrice, fissava udienza per la rimessione in decisione ex art. 189 cpc al 6 novembre 2024 con termini antergati per depositare foglio di pc, conclusionali e repliche, rispettivamente entro sessanta, trenta e quindici giorni prima dell'udienza. Le parti provvedevano, tempestivamente, nel rispetto dei termini assegnati.
II. Il contraddittorio risulta ritualmente evocato;
la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, è stata esperita, seppur infruttuosamente, non avendo risposto all'invito ricevuto il CP_1
11.1.2023 (doc. 5)
Risulta presente l'interesse ad agire come pure la legittimazione attiva di e quella passiva della Parte_1 parte evocata in giudizio, a seguito dell'acquisizione da parte di del ramo di azienda relativo Controparte_1 alla vendita di servizi di corriere espresso.
III. Giova principiare dalle due eccezioni, una pregiudiziale di incompetenza, e l'altra preliminare di prescrizione, svolte da : la terza, di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, CP_1 merita di essere disattesa illico et immediate non essendo adeguatamente approfondita e non trovando effettivo riscontro negli atti di parte attorea.
III.a - Con riferimento alla prima, la convenuta eccepisce pregiudizialmente l'incompetenza del Foro di Como, in favore di quello di Roma, ai sensi della previsione di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali di Trasporto, in forza della quale “per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma”.
Parte attrice nella prima difesa successiva (prima memoria ex art. 171 ter cpc) eccepisce l'inoperatività della clausola per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione, in quanto sottoscritta in blocco con altre. Il profilo, essendo il medesimo svolto per sostenere le proprie ragioni nel merito, induce ad una trattazione comprensiva del merito della domanda;
pur non sottaciuta la pregnanza in via astratta dell'eccezione –non meritevole pertanto di rigetto tout court-, atteso che la competenza demandata in via esclusiva al Foro di Roma risulta prima facie da un'enunciazione espressa (“in via esclusiva”) e dunque inequivoca (e non da trarsi in via argomentativa) e tale da non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la
3 competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 33203 del 18/12/2024, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n.
21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018).
III.b - Fondata risulta l'eccezione preliminare di prescrizione, limitatamente alle somme derivanti dai trasporti effettuati prima del 21 novembre 2021, concernenti peraltro la maggior parte dell'importo domandato.
Eccepisce infatti che la prima contestazione relativa ai pagamenti di cui alle fatture oggetto del CP_1 presente giudizio sia data 21 novembre 2022 (doc.5 ) e pertanto, in ragione dell'intervenuto decorso del Pt_1 termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2951 c.c., opererebbe la prescrizione per tutti i pagamenti anteriori all'anno.
Dispone la citata norma codicistica, rubricata “prescrizione in materia di spedizione e di trasporto” che “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
Orbene, risulta pacifica nel caso di specie l'avvenuta pattuizione tra le parti di un contratto rientrante nella fattispecie prevista dalla norma, tanto per quanto rappresentato dalla stessa attrice (vds citazione), quanto avuto riferimento al documento contrattuale sub doc.1 –che tratta di “spedizione”-, quanto alle Pt_1 condizioni contrattuali previste all'allegato doc.4 di , rubricato “condizioni generali di trasporto”. CP_1
La pregnanza dell'eccezione si disvela, peraltro, anche avuto riguardo alla debolezza della difesa avversaria, limitandosi a prendere posizione rappresentando che la domanda riguarderebbe “una richiesta di Pt_1 ripetizione di indebito che si prescrive in dieci anni” (pag. 5 prima memoria ex art. 171 ter cpc), egualmente laconica la difesa in comparsa conclusionale (pag.9): tale difesa risulta inconferente atteso che il titolo a base della domanda attorea è un contratto di spedizione di merci, ed è dunque nell'ambito contrattuale che va declinata l'operatività del termine prescrizionale, ponendosi in rapporto di sussidiarietà ad esso l'azione di ripetizione dell'indebito, svolta invece in via principale dall'attrice.
Deve infatti richiamarsi il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (vds Cass.sez. 3 - ,
Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 per cui “l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi”; e l'applicazione fattane in un caso speculare a quello oggetto del presente giudizio con Cassazione
n. 13207 del 28/05/2013, ove è stata esclusa l'operatività dell'istituto de quo proprio in rapporto all'esistenza di un contratto di trasporto “atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell'alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell'art. 2951 cod. civ.”
Stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in relazione ai pagamenti anteriori al 21 novembre 2021, e considerato che le fatture contestate da parte attrice ineriscono al periodo intercorrente tra luglio 2020 e giugno 2022, ne discende che oggetto di delibazione nel merito debbano essere unicamente le fatture relative al periodo dal 22 novembre 2021 al giugno 2022.
IV. In ogni caso, anche nel merito la vertenza risulta non fondata.
IV.a - Nel modulo di vendita S0000000367143 sottoscritto il 3.06.2019 da (doc.1 ), non Parte_1 Pt_1 disconosciuto da e dunque avente piena valenza contrattuale, è indicato l'oggetto del rapporto, ovvero il CP_1 trasporto delle spedizioni affidate dalla stessa a (è presente già nell'accordo l'individuazione Controparte_2 di quale gruppo cui apparteneva già all'epoca SD). CP_1
Ed è più volte ripetuto il riferimento alle Condizioni Generali di Trasporto: si richiamino, in particolare, i punti
4 1), 2), e 3) di pag.6 ove è espressamente previsto, 1) “Al presente Modulo Vendita vengono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: - Condizioni Generali di Trasporti di SD (di seguito denominato anche CGT)” ed ancora, al punto 2)”il Cliente, ad ogni effetto di legge, dichiara quanto segue: […] (iii) di aver ricevuto copia delle Condizioni Generali di Trasporto, in vigore alla data di sottoscrizione del presente modulo vendita”; punto 3) che “Il Cliente accetta che SD possa variare le caratteristiche e le condizioni dei servizi offerti”.
Tali punti sono stati espressamente oggetto di adesione da parte di , con sottoscrizione (vds pag.7), ed Pt_1 in ogni caso l'attrice non contesta l'esistenza delle condizioni di contratto;
peraltro rappresenta circostanza rientrante nella comune esperienza quella dell'esistenza di condizioni generali di contratto per contratti che non sono specificamente predisposti “ad personam”, ma presentano previsioni da applicarsi alla generalità della clientela, che nel caso di specie non è un consumatore sprovveduto ma un'impresa almeno minimamente strutturata (dalla stessa rappresentazione di parte attrice risulta che fossero almeno tre le risorse che si dedicavano all'iter di verifica e pagamento delle fatture).
Nondimeno, anche nel punto C di pag.5, è presente un ulteriore riferimento: “C. Variazioni: Gli importi di cui al presente modulo potranno subire variazioni con le modalità indicate dall'art. 12 delle Condizioni Generalo di
Trasporto”.
Pertanto le condizioni generali di contratto devono considerarsi parte integrante del contratto stipulato tra le due parti.
Ebbene, l'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, al punto 3 (doc.4 , pag.8) prevede espressamente CP_1 che “SD si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni generali di trasporto, le caratteristiche e le condizioni dei servizi offerti, dandone pubblicità nelle forme previste dalla legge o dalle presenti condizioni, ivi compresa la pubblicazione sul sito aziendale. In particolare, il Cliente prende atto che le prestazioni concordate potranno essere soggette a modifiche e/o a variazioni, da comunicarsi in forma scritta, a cura di SD. L'onere della comunicazione potrà essere assolto […] tramite comunicazione inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nella ipotesi di mancato recesso del Cliente, da comunicarsi, in assenza di diverse specifiche disposizioni riguardanti il servizio, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la modifica si intenderà accettata”.
Dunque deve presumersi la piena conoscenza da parte di delle condizioni generali di contratto e Pt_1 dell'eventualità di variazione futura degli importi concordati, prospettiva peraltro non esorbitante con riferimento a tutti i contratti a prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto.
IV.b - Risulta provato da che vi sia stata comunicazione, ritualmente portata a conoscenza del CP_1 destinatario –con pec inviata a in data 22.06.2020 (vds docc. nn.
2-3 Poste)- dal tenore Parte_1 inequivoco in ordine all'attuazione della variazione delle tariffe oggetto del servizio.
Nella comunicazione inviata infatti si rivolge a specificando l'oggetto “Variazioni contrattuali CP_1 Pt_1
Servizi Corriere Espresso Nazionale”, indicando il futuro adeguamento delle caratteristiche e delle condizioni economiche dei Supplementi Fuori Dimensione a far data dal 1 luglio 2020 ed espressamente richiamando l'art. 12 delle condizioni contrattuali (“la presente comunicazione viene trasmessa ai sensi e per gli effetti dell art.12 delle condizioni contrattuali”) e ricordando la facoltà, ai sensi del citato articolo di recedere dal rapporto contrattuale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5 La missiva, di una pagina, dal contenuto chiaramente intellegibile, puntuale, e scritto non in caratteri minuti, è ineludibilmente da ritenersi comunicazione adeguata a consentire al cliente di assumere le proprie determinazioni.
La prova della ricezione da parte dell'attrice, oltre ad essere incontestata, è evidente, essendo stata inviata con prova avvenuta accettazione e consegna all'indirizzo il medesimo risultante da Email_3 visura camerale acquisita in atti.
è stata dunque correttamente messa al corrente dell'intervenuta modifica delle condizioni contrattuali, Pt_1 modifica rispetto cui avrebbe potuto esercitare il recesso previsto da legge;
non avendolo fatto, ed in assenza di un lasso temporale predeterminato contrattualmente previsto nell'accordo 2019 di invariabilità delle tariffe, il cliente deve intendersi accettante le variazioni contrattuali intervenute, che sono pertanto pienamente efficaci ed applicabili al contratto de quo; in applicazione, anzitutto, dei principi generali in materia contrattuale
(titolo II libro IV codice civile).
IV.c - Tanto più, nel caso di specie, poiché l'evenienza era chiaramente indicata nel contratto iniziale.
D'altra non vi è stata da parte del cliente una tempestiva contestazione degli importi presenti in fattura, profilo che assume carattere indiziario ad adiuvandum, non solo in relazione alle prestazioni eseguite ma anche in ordine alla congruità del loro ammontare (ex multis Cass. 299/2016, n. 13651/2006).
Non può pertanto rinvenirsi alcun profilo di violazione della buona fede contrattuale da parte di CP_1 per aver emesso fatture con tariffe mai accettate da (come pure da questa sostenuto: vds ex Parte_1 multis conclusionale pag.10), quanto piuttosto una carenza di diligenza in capo all'attrice laddove non ha tenuto in considerazione la comunicazione del 22.06.2020 nonché ove non ha riscontrato la non congruità tra le tariffe esposte sui report e quelle fatturate, o meglio, per come dalla stessa ammesso (vds pag. 1 prima memoria ex art. 171 ter cpc) non abbia effettuato “alcun controllo specifico sulle fatture”.
In presenza infatti di una comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali economiche con riferimento ai “supplementi fuori dimensione” (con nuovi importi individuati in € 10,00, € 25,00 ed € 75,00, vds doc.2 ) CP_1
e ricevimento di fatture (vds docc. 5-10 ) con indicazione nella quarta colonna esattamente dei medesimi CP_1 importi, risultava ictu oculi la non corrispondenza delle tariffe a quelle antecedentemente applicate, e Pt_1 avrebbe dovuto muovere quantomeno contestazioni immediate in ordine alla non corrispondenza tra fatture e report, vieppiù considerata il valore certamente recessivo di un foglio excel (vds doc.2 ) rispetto ad una Pt_1 fattura, che è il documento fiscale obbligatorio per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo, e dunque di formalizzazione del rapporto credito-debito. E invece non ha contestato la comunicazione, né ha receduto, di fatto mostrando acquiescenza alle modifiche contrattuali, pur unilateralmente proposte.
IV.d - Né costituisce valida scusante la circostanza che si sia resa conto della discordanza tra Parte_1 indicazione dei report e fatture soltanto allorchè abbia vagliato e sottoscritto nuovo contratto nell'agosto 2022 ove venivano indicate tariffe diverse;
il profilo semmai corrobora il rilievo della trascuratezza e superficialità dell'Ufficio interno all'impresa che non si è avveduto fino a quel momento del palese scarto tra tariffe ritenute praticate e quelle effettivamente praticate, verificando la corretta applicazione dei prezzi sul report e non
(quantomeno anche) sulle fatture.
Del tutto fuorviante, poi, il richiamo ad un contratto (“Poste Delivery Business”) sottoscritto tra le parti nel luglio 2022, trattandosi di accordo successivo alle fatture contestate e con diverso oggetto (servizio differente).
6 Sconfessata per tabulas, per le ragioni già esposte (vds doc. doc. 2 che richiama espressamente le CP_1 previsioni di cui al doc.1 ), e comunque assorbita da tutto quanto precede, è poi la deduzione attorea Pt_1
(pag.2 prima memoria ex art. 171 ter cpc) relativa alla presunta inefficacia nei confronti di della Parte_1 comunicazione inviata in data 22 giugno 2020 “in quanto la stessa si riferiva a condizioni contrattuali mai sottoscritte dalla stessa”.
IV.e -In ogni caso, in ordine alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali (tra cui quella relativa all'art.12 Condizioni Generali di Contratto) per non essere state oggetto di espressa sottoscrizione, e per essere state dunque sottoscritte “in blocco”, si osserva che trattasi di condizioni proprie di quelle ordinariamente previste nei contratti di massa (o conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.).
Prevede l'art. 1341 c.c. che “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”; il secondo comma prosegue: “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Ebbene, se il richiamo normativo può eventualmente valere per l'art. 27 CGC “deroghe alla competenza” -ma il profilo risulta assorbito dalla statuizione implicita del giudicante in ordine alla propria competenza- certamente l'art. 12 non rientra tra esse, trattandosi di una comunicazione di variazione di tariffario in corso di contratto.
Si richiami in ogni caso il principio di diritto in materia (vds ex multis Cass. n. 9492 del 11/06/2012) secondo cui
“il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate”. La nullità trova pertanto cittadinanza nell'ipotesi di sottoscrizione indiscriminata di clausole, con richiamo esclusivamente al numero d'ordine e contenenti condizioni vessatorie e condizioni non vessatorie.
Ma nel caso di specie, dalla lettura del contratto del 2019 emerge incontrovertibilmente come il modulo di proposta contrattuale non sia costituito da un indistinto richiamo in blocco a tutte le clausole: il contratto prevede infatti otto diverse e separate sottoscrizioni da parte del cliente, che sono rese in relazione ad ambiti diversi, per omogeneità degli stessi e con chiaro riferimento non solo al numero dell'articolo di riferimento, ma anche alla rubrica dello stesso, e dunque all'oggetto del contratto.
E così, in ordine alla clausola oggetto delle doglianze attoree, si rilevi come la stessa oltre ad essere specificamente sottoscritta in calce a pag.7 (clausola 12: privilegio –diritto di ritenzione- compensazione- modifiche contrattuali), è, soprattutto, oggetto di sottoscrizione specifica in testa a pag.7, in relazione a sei specifiche clausole. La sottoscrizione in blocco pertiene pertanto a sei clausole aventi oggetto similare tra loro,
e tutte orbitanti rispetto al richiamo alle condizioni generali di trasporto: precisamente, le prime due richiamano le condizioni generali di trasporto (vds. § IV.a), la terza precisa il diritto alla variazione delle caratteristiche e condizioni di trasporto (vds ibidem), la quarta è relativa alla facoltà di recesso rispetto alle condizioni ivi contenute, e la quinta e la sesta disciplinano i rimborsi in caso di inadempimento del vettore nella prestazione, per ritardo (5) o danneggiamento (6).
7 Stante il carattere omogeneo di tali clausole, deve ritenersi che non vi sia un richiamo in blocco indiscriminato,
e dunque risulta inconferente la deduzione relativa alla presunta invalidità della clausola di ci all'art. 12 per vessatorietà non oggetto di adeguata informazioni.
Dalla veste grafica dell'indicazione delle clausole, specie con riferimento alle pagg. da 6 a 12 (doc.1 ) CP_1 risulta invece “indubitabile il richiamo all'attenzione del sottoscrittore”, ritenuta dalla Suprema Corte
(Cass.17797/2005), condizione sufficiente per la validità delle clausole;
in altri termini, la tecnica redazionale scelta nella composizione del contratto per moduli o formulari risulta nel caso di specie “idonea a suscitare
l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli”(Cass. civ. Ord. n. 20606/2016).
Giova dare infine conto, in ogni caso, dell'orientamento estensivo della più recente giurisprudenza, secondo cui
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024) “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto”: risulta pertanto pienamente rispettato nel caso di specie il requisito imposto dall'art. 1341 c.c.
V. Per tutte le ragioni addotte la domanda attorea risulta infondata nell'an, e come tale inaccoglibile:
- senza necessità di dover svolgere attività istruttoria, così trovando conforto la determinazione (vds ordinanza 16.9.23) di inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale richiesti, poiché “per lo più documentali e parte non contestati o irrilevanti”;
- con assorbimento pertanto di ogni delibazione sul quantum, rispetto cui nondimeno può incidentalmente osservarsi l'assenza di un conteggio da parte attorea funzionale a verificare nel dettaglio gli importi contestati.
VI. La regolazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza, e dunque esse vengono poste a carico di parte attrice, e liquidate tenuto conto del valore di causa indicato in domanda (€ 18.675,00) avuto quindi riguardo allo scaglione da € 5.200,00 ed € 26.000,00, ai medi (minimi con riferimento alla fase di trattazione in assenza di istruttoria, e tra i minimi e medi per quanto concerne quella decisionale), utilizzando i parametri i cui al D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Rigetta la domanda nell'an.
Condanna parte attrice in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
che quantifica in complessivi € 3.700,00 (tremilasettecento/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre Controparte_1
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 8 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
(P.I. I ) in persona del l.r.p.t, con sede in Cantù (CO) via Genova n.2, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Samanta Tiziani (C.F. del Foro di Como, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il di lei studio in Cantù via Manara n.4 (pec. Email_1
-attrice-
CONTRO
(C.F. con sede in Roma in Viale Europa n. 190 – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Manno (Foro di Milano, c.f.
[...]
), dell'Avvocatura interna della Società ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in C.F._2
Milano, via Cordusio n. 4 (fax: 02-72482031; indirizzo pec;
Email_2
-convenuta-
Oggetto: contratto di spedizione/trasporto.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 6.11.2024, fissata ex art. 189 cpc post riforma Cd. CA (ex D. Lgs. 10 ottobre 2022
n. 149), la causa veniva trattenuta in decisione -verificato l'avvenuto deposito, da entrambe le parti, di fogli di pc e delle comparse conclusionali, nonché delle memorie di replica e, da ultimo, delle note di trattazione scritta da parte convenuta il 4.11.24 e da parte attrice il 5.11.24-, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e confermare la competenza territoriale del giudice adito
1 In via ulteriormente preliminare: rigettare l'eccezione di prescrizione
In via preliminare: rigettare l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto della domanda
In via principale nel merito: accertare e dichiarare che ha indebitamente percepito la somma di € 18.675,00 e per Controparte_1
l'effetto dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente pagata per i motivi di cui in narrativa, per l'effetto condannare al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di € Controparte_1
18.675,00 a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c o in via alternativa o subordinata in virtù della generale azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e/o in via ulteriormente subordinata a titolo di risarcimento per fatto illecito e violazione della buona fede contrattuale e in ogni caso perché trattasi di somme non dovute. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre produrre articolare e indicare testi nei termini ex art
171 ter cpc n.2 e 3. Ordinare ex art 210 cpc a Sda express Couriere spa con unico socio l'esibizione in giudizio dei report inerenti le spedizione effettuate per nel periodo luglio 2020- giugno 2022. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.”
per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Roma.
- in via ulteriormente preliminare nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare ammissibile la domanda dell'attore, accertare e dichiarare prescritta la pretesa restitutoria dell'importi indicati nelle fatture precedenti al mese di novembre 2021.
- in via ancora ulteriormente preliminare, ritenere e dichiarare nulla la domanda per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
- nel merito: respingere le domande tutte avanzate dalla parte attrice nei confronti di in Controparte_1 quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare dovuti gli importi pagati a;
CP_1
Ci si oppone, fin d'ora, alle istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto inammissibili, irrilevanti, inconferenti e/o superate da produzioni documentali;
si richiede di essere ammessi a prova contraria sui fatti di cui ai mezzi ex adverso richiesti ed eventualmente ammessi e ci si riserva di ulteriormente controdedurre in merito.
Con ogni salvezza istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 24.3.2023, conveniva in Parte_1 giudizio per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di € 18.675,00 previo Controparte_1 accertamento dell'indebita percezione da parte della convenuta, in via principale a titolo di ripetizione dell' indebito ex art. 2033 c.c. e/o in via alternativa o subordinata in virtù della generale azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e/o in via ulteriormente subordinata a titolo di risarcimento per fatto illecito e violazione della buona fede contrattuale.
Deduceva, in sintesi, l'attrice, che controparte, in qualità di spedizioniere per conto della prima –a seguito di acquisizione da SD del ramo d'azienda afferente le attività di vendita di servizi di corriere espresso- applicava in fattura tariffe diverse da quelle concordate contrattualmente, e riportate nei report di spedizione
2 consultabili nella pagina riservata del sito internet di SD, nonché verificate mensilmente on line dalla stessa attrice;
ciò in quanto nelle fatture risultavano ricomprese voci aggiuntive quali “consegna”e “ritiro” non previste contrattualmente, e che complessivamente avevano causato l'addebitamento dell'importo succitato di
€ 18.675,00 ulteriore rispetto a quello riconosciuto come dovuto.
In data 5.5.2023 si costituiva, tempestivamente, : dell'avvenuta tempestiva costituzione, come CP_1 anche dell'avvenuto esperimento della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, ne dava atto il (sottoscritto) G.I. in sede di controlli preliminari con decreto ex art. 171 bis cpc, con il quale anche fissava la data di prima udienza al 13 settembre 2023.
In tale sede il Giudice tentava, in presenza, la composizione in via conciliativa della lite, osteggiata tuttavia da parte convenuta (vds verbale udienza 13.9.23); pertanto lasciava prendere le parti posizione rispetto agli atti introduttiva e all'esito riservava la decisione tanto sull'eccezione pregiudiziale di competenza svolta da parte convenuta quanto sulel richieste istruttorie.
Con successiva ordinanza del 16.09.2023, ritenendo dover decidere sull'eccezione pregiudiziale di difetto di competenza (nonché a quella preliminare di prescrizione) insieme al merito, ex art. 187 co.III c.p.c. ultima parte, e non ammettersi prove testimoniali richieste da parte attrice, fissava udienza per la rimessione in decisione ex art. 189 cpc al 6 novembre 2024 con termini antergati per depositare foglio di pc, conclusionali e repliche, rispettivamente entro sessanta, trenta e quindici giorni prima dell'udienza. Le parti provvedevano, tempestivamente, nel rispetto dei termini assegnati.
II. Il contraddittorio risulta ritualmente evocato;
la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, è stata esperita, seppur infruttuosamente, non avendo risposto all'invito ricevuto il CP_1
11.1.2023 (doc. 5)
Risulta presente l'interesse ad agire come pure la legittimazione attiva di e quella passiva della Parte_1 parte evocata in giudizio, a seguito dell'acquisizione da parte di del ramo di azienda relativo Controparte_1 alla vendita di servizi di corriere espresso.
III. Giova principiare dalle due eccezioni, una pregiudiziale di incompetenza, e l'altra preliminare di prescrizione, svolte da : la terza, di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, CP_1 merita di essere disattesa illico et immediate non essendo adeguatamente approfondita e non trovando effettivo riscontro negli atti di parte attorea.
III.a - Con riferimento alla prima, la convenuta eccepisce pregiudizialmente l'incompetenza del Foro di Como, in favore di quello di Roma, ai sensi della previsione di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali di Trasporto, in forza della quale “per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma”.
Parte attrice nella prima difesa successiva (prima memoria ex art. 171 ter cpc) eccepisce l'inoperatività della clausola per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione, in quanto sottoscritta in blocco con altre. Il profilo, essendo il medesimo svolto per sostenere le proprie ragioni nel merito, induce ad una trattazione comprensiva del merito della domanda;
pur non sottaciuta la pregnanza in via astratta dell'eccezione –non meritevole pertanto di rigetto tout court-, atteso che la competenza demandata in via esclusiva al Foro di Roma risulta prima facie da un'enunciazione espressa (“in via esclusiva”) e dunque inequivoca (e non da trarsi in via argomentativa) e tale da non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la
3 competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 33203 del 18/12/2024, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n.
21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018).
III.b - Fondata risulta l'eccezione preliminare di prescrizione, limitatamente alle somme derivanti dai trasporti effettuati prima del 21 novembre 2021, concernenti peraltro la maggior parte dell'importo domandato.
Eccepisce infatti che la prima contestazione relativa ai pagamenti di cui alle fatture oggetto del CP_1 presente giudizio sia data 21 novembre 2022 (doc.5 ) e pertanto, in ragione dell'intervenuto decorso del Pt_1 termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2951 c.c., opererebbe la prescrizione per tutti i pagamenti anteriori all'anno.
Dispone la citata norma codicistica, rubricata “prescrizione in materia di spedizione e di trasporto” che “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
Orbene, risulta pacifica nel caso di specie l'avvenuta pattuizione tra le parti di un contratto rientrante nella fattispecie prevista dalla norma, tanto per quanto rappresentato dalla stessa attrice (vds citazione), quanto avuto riferimento al documento contrattuale sub doc.1 –che tratta di “spedizione”-, quanto alle Pt_1 condizioni contrattuali previste all'allegato doc.4 di , rubricato “condizioni generali di trasporto”. CP_1
La pregnanza dell'eccezione si disvela, peraltro, anche avuto riguardo alla debolezza della difesa avversaria, limitandosi a prendere posizione rappresentando che la domanda riguarderebbe “una richiesta di Pt_1 ripetizione di indebito che si prescrive in dieci anni” (pag. 5 prima memoria ex art. 171 ter cpc), egualmente laconica la difesa in comparsa conclusionale (pag.9): tale difesa risulta inconferente atteso che il titolo a base della domanda attorea è un contratto di spedizione di merci, ed è dunque nell'ambito contrattuale che va declinata l'operatività del termine prescrizionale, ponendosi in rapporto di sussidiarietà ad esso l'azione di ripetizione dell'indebito, svolta invece in via principale dall'attrice.
Deve infatti richiamarsi il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (vds Cass.sez. 3 - ,
Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 per cui “l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi”; e l'applicazione fattane in un caso speculare a quello oggetto del presente giudizio con Cassazione
n. 13207 del 28/05/2013, ove è stata esclusa l'operatività dell'istituto de quo proprio in rapporto all'esistenza di un contratto di trasporto “atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell'alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell'art. 2951 cod. civ.”
Stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in relazione ai pagamenti anteriori al 21 novembre 2021, e considerato che le fatture contestate da parte attrice ineriscono al periodo intercorrente tra luglio 2020 e giugno 2022, ne discende che oggetto di delibazione nel merito debbano essere unicamente le fatture relative al periodo dal 22 novembre 2021 al giugno 2022.
IV. In ogni caso, anche nel merito la vertenza risulta non fondata.
IV.a - Nel modulo di vendita S0000000367143 sottoscritto il 3.06.2019 da (doc.1 ), non Parte_1 Pt_1 disconosciuto da e dunque avente piena valenza contrattuale, è indicato l'oggetto del rapporto, ovvero il CP_1 trasporto delle spedizioni affidate dalla stessa a (è presente già nell'accordo l'individuazione Controparte_2 di quale gruppo cui apparteneva già all'epoca SD). CP_1
Ed è più volte ripetuto il riferimento alle Condizioni Generali di Trasporto: si richiamino, in particolare, i punti
4 1), 2), e 3) di pag.6 ove è espressamente previsto, 1) “Al presente Modulo Vendita vengono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: - Condizioni Generali di Trasporti di SD (di seguito denominato anche CGT)” ed ancora, al punto 2)”il Cliente, ad ogni effetto di legge, dichiara quanto segue: […] (iii) di aver ricevuto copia delle Condizioni Generali di Trasporto, in vigore alla data di sottoscrizione del presente modulo vendita”; punto 3) che “Il Cliente accetta che SD possa variare le caratteristiche e le condizioni dei servizi offerti”.
Tali punti sono stati espressamente oggetto di adesione da parte di , con sottoscrizione (vds pag.7), ed Pt_1 in ogni caso l'attrice non contesta l'esistenza delle condizioni di contratto;
peraltro rappresenta circostanza rientrante nella comune esperienza quella dell'esistenza di condizioni generali di contratto per contratti che non sono specificamente predisposti “ad personam”, ma presentano previsioni da applicarsi alla generalità della clientela, che nel caso di specie non è un consumatore sprovveduto ma un'impresa almeno minimamente strutturata (dalla stessa rappresentazione di parte attrice risulta che fossero almeno tre le risorse che si dedicavano all'iter di verifica e pagamento delle fatture).
Nondimeno, anche nel punto C di pag.5, è presente un ulteriore riferimento: “C. Variazioni: Gli importi di cui al presente modulo potranno subire variazioni con le modalità indicate dall'art. 12 delle Condizioni Generalo di
Trasporto”.
Pertanto le condizioni generali di contratto devono considerarsi parte integrante del contratto stipulato tra le due parti.
Ebbene, l'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto, al punto 3 (doc.4 , pag.8) prevede espressamente CP_1 che “SD si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni generali di trasporto, le caratteristiche e le condizioni dei servizi offerti, dandone pubblicità nelle forme previste dalla legge o dalle presenti condizioni, ivi compresa la pubblicazione sul sito aziendale. In particolare, il Cliente prende atto che le prestazioni concordate potranno essere soggette a modifiche e/o a variazioni, da comunicarsi in forma scritta, a cura di SD. L'onere della comunicazione potrà essere assolto […] tramite comunicazione inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nella ipotesi di mancato recesso del Cliente, da comunicarsi, in assenza di diverse specifiche disposizioni riguardanti il servizio, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la modifica si intenderà accettata”.
Dunque deve presumersi la piena conoscenza da parte di delle condizioni generali di contratto e Pt_1 dell'eventualità di variazione futura degli importi concordati, prospettiva peraltro non esorbitante con riferimento a tutti i contratti a prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto.
IV.b - Risulta provato da che vi sia stata comunicazione, ritualmente portata a conoscenza del CP_1 destinatario –con pec inviata a in data 22.06.2020 (vds docc. nn.
2-3 Poste)- dal tenore Parte_1 inequivoco in ordine all'attuazione della variazione delle tariffe oggetto del servizio.
Nella comunicazione inviata infatti si rivolge a specificando l'oggetto “Variazioni contrattuali CP_1 Pt_1
Servizi Corriere Espresso Nazionale”, indicando il futuro adeguamento delle caratteristiche e delle condizioni economiche dei Supplementi Fuori Dimensione a far data dal 1 luglio 2020 ed espressamente richiamando l'art. 12 delle condizioni contrattuali (“la presente comunicazione viene trasmessa ai sensi e per gli effetti dell art.12 delle condizioni contrattuali”) e ricordando la facoltà, ai sensi del citato articolo di recedere dal rapporto contrattuale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5 La missiva, di una pagina, dal contenuto chiaramente intellegibile, puntuale, e scritto non in caratteri minuti, è ineludibilmente da ritenersi comunicazione adeguata a consentire al cliente di assumere le proprie determinazioni.
La prova della ricezione da parte dell'attrice, oltre ad essere incontestata, è evidente, essendo stata inviata con prova avvenuta accettazione e consegna all'indirizzo il medesimo risultante da Email_3 visura camerale acquisita in atti.
è stata dunque correttamente messa al corrente dell'intervenuta modifica delle condizioni contrattuali, Pt_1 modifica rispetto cui avrebbe potuto esercitare il recesso previsto da legge;
non avendolo fatto, ed in assenza di un lasso temporale predeterminato contrattualmente previsto nell'accordo 2019 di invariabilità delle tariffe, il cliente deve intendersi accettante le variazioni contrattuali intervenute, che sono pertanto pienamente efficaci ed applicabili al contratto de quo; in applicazione, anzitutto, dei principi generali in materia contrattuale
(titolo II libro IV codice civile).
IV.c - Tanto più, nel caso di specie, poiché l'evenienza era chiaramente indicata nel contratto iniziale.
D'altra non vi è stata da parte del cliente una tempestiva contestazione degli importi presenti in fattura, profilo che assume carattere indiziario ad adiuvandum, non solo in relazione alle prestazioni eseguite ma anche in ordine alla congruità del loro ammontare (ex multis Cass. 299/2016, n. 13651/2006).
Non può pertanto rinvenirsi alcun profilo di violazione della buona fede contrattuale da parte di CP_1 per aver emesso fatture con tariffe mai accettate da (come pure da questa sostenuto: vds ex Parte_1 multis conclusionale pag.10), quanto piuttosto una carenza di diligenza in capo all'attrice laddove non ha tenuto in considerazione la comunicazione del 22.06.2020 nonché ove non ha riscontrato la non congruità tra le tariffe esposte sui report e quelle fatturate, o meglio, per come dalla stessa ammesso (vds pag. 1 prima memoria ex art. 171 ter cpc) non abbia effettuato “alcun controllo specifico sulle fatture”.
In presenza infatti di una comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali economiche con riferimento ai “supplementi fuori dimensione” (con nuovi importi individuati in € 10,00, € 25,00 ed € 75,00, vds doc.2 ) CP_1
e ricevimento di fatture (vds docc. 5-10 ) con indicazione nella quarta colonna esattamente dei medesimi CP_1 importi, risultava ictu oculi la non corrispondenza delle tariffe a quelle antecedentemente applicate, e Pt_1 avrebbe dovuto muovere quantomeno contestazioni immediate in ordine alla non corrispondenza tra fatture e report, vieppiù considerata il valore certamente recessivo di un foglio excel (vds doc.2 ) rispetto ad una Pt_1 fattura, che è il documento fiscale obbligatorio per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo, e dunque di formalizzazione del rapporto credito-debito. E invece non ha contestato la comunicazione, né ha receduto, di fatto mostrando acquiescenza alle modifiche contrattuali, pur unilateralmente proposte.
IV.d - Né costituisce valida scusante la circostanza che si sia resa conto della discordanza tra Parte_1 indicazione dei report e fatture soltanto allorchè abbia vagliato e sottoscritto nuovo contratto nell'agosto 2022 ove venivano indicate tariffe diverse;
il profilo semmai corrobora il rilievo della trascuratezza e superficialità dell'Ufficio interno all'impresa che non si è avveduto fino a quel momento del palese scarto tra tariffe ritenute praticate e quelle effettivamente praticate, verificando la corretta applicazione dei prezzi sul report e non
(quantomeno anche) sulle fatture.
Del tutto fuorviante, poi, il richiamo ad un contratto (“Poste Delivery Business”) sottoscritto tra le parti nel luglio 2022, trattandosi di accordo successivo alle fatture contestate e con diverso oggetto (servizio differente).
6 Sconfessata per tabulas, per le ragioni già esposte (vds doc. doc. 2 che richiama espressamente le CP_1 previsioni di cui al doc.1 ), e comunque assorbita da tutto quanto precede, è poi la deduzione attorea Pt_1
(pag.2 prima memoria ex art. 171 ter cpc) relativa alla presunta inefficacia nei confronti di della Parte_1 comunicazione inviata in data 22 giugno 2020 “in quanto la stessa si riferiva a condizioni contrattuali mai sottoscritte dalla stessa”.
IV.e -In ogni caso, in ordine alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali (tra cui quella relativa all'art.12 Condizioni Generali di Contratto) per non essere state oggetto di espressa sottoscrizione, e per essere state dunque sottoscritte “in blocco”, si osserva che trattasi di condizioni proprie di quelle ordinariamente previste nei contratti di massa (o conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.).
Prevede l'art. 1341 c.c. che “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”; il secondo comma prosegue: “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Ebbene, se il richiamo normativo può eventualmente valere per l'art. 27 CGC “deroghe alla competenza” -ma il profilo risulta assorbito dalla statuizione implicita del giudicante in ordine alla propria competenza- certamente l'art. 12 non rientra tra esse, trattandosi di una comunicazione di variazione di tariffario in corso di contratto.
Si richiami in ogni caso il principio di diritto in materia (vds ex multis Cass. n. 9492 del 11/06/2012) secondo cui
“il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate”. La nullità trova pertanto cittadinanza nell'ipotesi di sottoscrizione indiscriminata di clausole, con richiamo esclusivamente al numero d'ordine e contenenti condizioni vessatorie e condizioni non vessatorie.
Ma nel caso di specie, dalla lettura del contratto del 2019 emerge incontrovertibilmente come il modulo di proposta contrattuale non sia costituito da un indistinto richiamo in blocco a tutte le clausole: il contratto prevede infatti otto diverse e separate sottoscrizioni da parte del cliente, che sono rese in relazione ad ambiti diversi, per omogeneità degli stessi e con chiaro riferimento non solo al numero dell'articolo di riferimento, ma anche alla rubrica dello stesso, e dunque all'oggetto del contratto.
E così, in ordine alla clausola oggetto delle doglianze attoree, si rilevi come la stessa oltre ad essere specificamente sottoscritta in calce a pag.7 (clausola 12: privilegio –diritto di ritenzione- compensazione- modifiche contrattuali), è, soprattutto, oggetto di sottoscrizione specifica in testa a pag.7, in relazione a sei specifiche clausole. La sottoscrizione in blocco pertiene pertanto a sei clausole aventi oggetto similare tra loro,
e tutte orbitanti rispetto al richiamo alle condizioni generali di trasporto: precisamente, le prime due richiamano le condizioni generali di trasporto (vds. § IV.a), la terza precisa il diritto alla variazione delle caratteristiche e condizioni di trasporto (vds ibidem), la quarta è relativa alla facoltà di recesso rispetto alle condizioni ivi contenute, e la quinta e la sesta disciplinano i rimborsi in caso di inadempimento del vettore nella prestazione, per ritardo (5) o danneggiamento (6).
7 Stante il carattere omogeneo di tali clausole, deve ritenersi che non vi sia un richiamo in blocco indiscriminato,
e dunque risulta inconferente la deduzione relativa alla presunta invalidità della clausola di ci all'art. 12 per vessatorietà non oggetto di adeguata informazioni.
Dalla veste grafica dell'indicazione delle clausole, specie con riferimento alle pagg. da 6 a 12 (doc.1 ) CP_1 risulta invece “indubitabile il richiamo all'attenzione del sottoscrittore”, ritenuta dalla Suprema Corte
(Cass.17797/2005), condizione sufficiente per la validità delle clausole;
in altri termini, la tecnica redazionale scelta nella composizione del contratto per moduli o formulari risulta nel caso di specie “idonea a suscitare
l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli”(Cass. civ. Ord. n. 20606/2016).
Giova dare infine conto, in ogni caso, dell'orientamento estensivo della più recente giurisprudenza, secondo cui
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024) “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto”: risulta pertanto pienamente rispettato nel caso di specie il requisito imposto dall'art. 1341 c.c.
V. Per tutte le ragioni addotte la domanda attorea risulta infondata nell'an, e come tale inaccoglibile:
- senza necessità di dover svolgere attività istruttoria, così trovando conforto la determinazione (vds ordinanza 16.9.23) di inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale richiesti, poiché “per lo più documentali e parte non contestati o irrilevanti”;
- con assorbimento pertanto di ogni delibazione sul quantum, rispetto cui nondimeno può incidentalmente osservarsi l'assenza di un conteggio da parte attorea funzionale a verificare nel dettaglio gli importi contestati.
VI. La regolazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza, e dunque esse vengono poste a carico di parte attrice, e liquidate tenuto conto del valore di causa indicato in domanda (€ 18.675,00) avuto quindi riguardo allo scaglione da € 5.200,00 ed € 26.000,00, ai medi (minimi con riferimento alla fase di trattazione in assenza di istruttoria, e tra i minimi e medi per quanto concerne quella decisionale), utilizzando i parametri i cui al D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Rigetta la domanda nell'an.
Condanna parte attrice in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
che quantifica in complessivi € 3.700,00 (tremilasettecento/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre Controparte_1
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 8 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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