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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2659/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione da:
, c.f. assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CO NE, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento di genere e autorizzazione all'intervento chirurgico;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 6 novembre 2025; Parte_1
per il Pubblico Ministero: come da verbale di udienza del 6 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, di stato libero e senza prole (doc.1, 2), Parte_1
ha domandato a questo Tribunale l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali al genere femminile e la rettifica dell'annotazione nei registri anagrafici del comune di Albino dell'attribuzione di sesso, con conversione andro-ginoide e variazione del prenome da ” a ” ai sensi Parte_1 Persona_1 dell'art. 1 della Legge n. 164/1982 e dell'art. 31 D. Lgs 150/2011.
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha rappresentato di aver manifestato sin dall'infanzia l'inclinazione ad assumere comportamenti femminili, di identificarsi nell'altro genere e di avere intrapreso un percorso di transizione dalla minore età, sottoponendosi nel 2021 ad una consulenza psicologica conclusasi con la diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente
(doc. 3) e assumendo una terapia ormonale femminilizzante (doc. 4). Ha inoltre riferito di presentarsi già alla collettività come una donna e di sentire il bisogno di ottenere il riconoscimento anche anagrafico del genere espresso, nonché di volersi sottoporre agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri al genere femminile, necessari al raggiungimento di un miglior equilibrio psicofisico, avendo maturato una consapevole e irreversibile consapevolezza in tal senso della sua identità.
All'udienza del 6 novembre 2025, la parte ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha raccontato: “E' stato un percorso lungo, complicato ma bello ed emozionante, ho intrapreso sia un percorso psicologico che ormonale e l'ho iniziato oramai 4/5 anni fa e sono felice di essere arrivata
a questo punto. La richiesta è dipesa dal fatto che mi crea disagio leggere il mio vecchio nome, consegnare i documenti con quel nominativo, cercare lavoro e dover spiegare sempre il mio percorso. Ho quindi deciso di fare la richiesta per il bene mio e perché porto un certo nome e ne presento un altro. E' una cosa che mi sento da tempo, volevo stare con le femmine, sceglievo come i regali delle bambole, i miei vestiti erano sempre da fatina, ho sempre avuto l'idea di non sentirmi bene con me stessa. Il nome che ho scelto è “ ”, mi piace il nome ma Persona_1 Parte_1
non è il mio e non me lo sento, ho scelto perché è un nome particolare e poi perché ho Per_1
preferito scegliere un nome che fosse più vicino al precedente e facile da capire per i miei parenti più anziani e perché ha un significato affettivo essendo il nome di mia mamma e di mia nonna. Per_1
Non ho figli e non sono sposata. è il nome col quale mi sono presentata e sono Persona_1
conosciuta in diversi ambienti. Io ho iniziato nel 2021 il percorso psicologico dopo averlo detto ai miei genitori, è stata una liberazione, mi ha aiutata il dott. a capire che ero una persona Per_2
normale, dai 16 anni ho iniziato la terapia ormonale e riesco perfettamente a gestire umori e ormoni, la mia famiglia nessuno escluso è stato sempre dalla mia parte, come i miei pochi ma buoni amici, per fortuna nessuno ha messo un muro perché chi mi conosceva lo sapeva già e mi sono sentita sempre supportata, capita, soprattutto dal mio fratellino e da mio nonno, l'unico ancora in vita, che fa il lavoro di 4, non ha mai sbagliato” (verbale 6.11.25).
La parte attrice ha dunque insistito per l'accoglimento delle proprie domande e il Pubblico Ministero si è associato alla domanda, esprimendo parere favorevole. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Preliminarmente, si ricorda che la materia in oggetto trova disciplina nell'art. 1 della legge n.
164/1982 che recita “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, e nell'art. 31 del Decreto Legislativo n.
150/2011, che, al comma 4, prevede: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
L'istituto della rettificazione di attribuzione di sesso costituisce lo strumento mediante il quale il nostro ordinamento giuridico riconosce il diritto all'identità di genere, elemento costitutivo dell'identità personale tutelato dall'art. 2 della Carta Costituzionale e dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo, rientrante, a pieno titolo, tra i diritti fondamentali della persona (cfr.
Corte Costituzionale 21 ottobre 2015, n. 221).
Ai fini dell'accoglimento della domanda, è rimesso al Tribunale il compito di procedere ad un rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il percorso individuale è avvenuto, del suo stato di completamento e del carattere definitivo, indagine da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
Chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali quale condizione della pronuncia di rettificazione, la Corte Costituzionale, in una prima decisione, ha ritenuto la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica (Corte Cost., n. 221/2015, cit.)..
Affermando la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, la Consulta ha così escluso il trattamento chirurgico quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, configurandolo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Corte Cost., n. 221/2015, cit.).
In linea di continuità con tale decisione, nel 2017 la Consulta ha nuovamente ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione (Corte cost. 13 luglio
2017 n. 180).
Tornata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, la Corte
Costituzione ha più di recente affermato: La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 (Corte Costituzionale 23 luglio 2024, n. 143).
Così, scrive la Corte Costituzionale, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis (Corte
Costituzionale 23 luglio 2024, n. 143).
Alla luce del mutato quadro normativo e dell'evoluzione tracciata negli ultimi anni dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, seguita dai Tribunali di merito, il Giudice delle leggi ha dunque dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Costituzionale n. 143/2024, cit.).
Applicando tali principi al caso di specie, l'adito Collegio ritiene che parte ricorrente abbia dato prova, mediante il deposito di documentazione medica, di aver completato un percorso individuale di transizione dal genere maschile al genere femminile, il cui corso risulta oramai irreversibile.
In particolare, nella relazione del Prof. si legge che dai colloqui clinici svolti con Persona_3
l'interessata è emerso un quadro compatibile con la disforia di genere, in assenza di condizioni di interesse psicopatologico, e connotato da: una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto;
un intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
un intenso desiderio di essere trattata come appartenente al genere maschile;
un'intensa convinzione di avere sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto, vissuti che persistono da tempo e risultano associati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale e scolastico, compatibilmente con la diagnosti di incongruenza di genere (doc. 3).
Esclusi concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva, lo specialista ha dunque concluso ritenendo che l'assenza di qualsivoglia pentimento o interruzione della terapia avviata e il significativo miglioramento della qualità di vita a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica escludono l'esistenza di elementi ostativi agli interventi chirurgici (doc. 3).
Nel medesimo senso, si è espressa anche la dott.ssa dell'Istituto Auxologico di Milano, Per_4
ove la paziente è in cura, la quale ha certificato che la ricorrente è assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e del trattamento ormonale che sta conducendo, nonché dei risultati ottenibili dal trattamento e degli effetti sulla spermatogenesi
(sterilità). Ha altresì dichiarato che la paziente è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale e studentesco e che il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento del suo stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo (doc. 4).
Il Collegio, pertanto, alla luce della documentazione medica prodotta e delle dichiarazioni rese dall'attrice nel proprio atto e in udienza, ritiene di poter affermare che il convincimento espresso sia stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del genere femminile, essendo evidente nella parte ricorrente una netta inversione psico sociale nel ruolo femminile, come appurato anche dal
Giudice relatore in udienza, tale per cui può affermarsi che la parte, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere femminile, il Tribunale, seguendo un orientamento già fatto proprio (v. Trib. Bergamo 25 ottobre 2024, n. 1973), dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico-chirurgici a cui la parte vorrà sottoporsi per adeguare i propri carattere sessuali primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica. Ciò posto, la domanda volta alla rettifica dei dati anagrafici merita di essere accolta, con conseguente attribuzione alla ricorrente del genere da maschile a femminile e assunzione del prenome Per_1
in luogo di ”. Viene pertanto ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune
[...] Parte_1
di Albino, dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro
(atto n. 87, parte II, Serie B, anno 2006).
Le attestazioni di stato civile riferite alla odierna parte attrice saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Le spese sostenute vengono dichiarate non ripetibili, considerate le conclusioni svolte dal Pubblico
Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “maschile” a “femminile” avanzata da nato ad [...] il [...] (registro atti di nascita del Parte_1
Comune di Albino, atto n. 87, parte II, Serie B, anno 2006); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albino di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “maschile” a “femminile”) e al prenome (da ” Parte_1 ad ), con tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
Persona_1
dichiara che nulla osta a che parte attrice si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico- chirurgici che riterrà opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale Anagrafico del Comune di Albino, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione da:
, c.f. assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CO NE, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento di genere e autorizzazione all'intervento chirurgico;
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 6 novembre 2025; Parte_1
per il Pubblico Ministero: come da verbale di udienza del 6 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, di stato libero e senza prole (doc.1, 2), Parte_1
ha domandato a questo Tribunale l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali al genere femminile e la rettifica dell'annotazione nei registri anagrafici del comune di Albino dell'attribuzione di sesso, con conversione andro-ginoide e variazione del prenome da ” a ” ai sensi Parte_1 Persona_1 dell'art. 1 della Legge n. 164/1982 e dell'art. 31 D. Lgs 150/2011.
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha rappresentato di aver manifestato sin dall'infanzia l'inclinazione ad assumere comportamenti femminili, di identificarsi nell'altro genere e di avere intrapreso un percorso di transizione dalla minore età, sottoponendosi nel 2021 ad una consulenza psicologica conclusasi con la diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente
(doc. 3) e assumendo una terapia ormonale femminilizzante (doc. 4). Ha inoltre riferito di presentarsi già alla collettività come una donna e di sentire il bisogno di ottenere il riconoscimento anche anagrafico del genere espresso, nonché di volersi sottoporre agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri al genere femminile, necessari al raggiungimento di un miglior equilibrio psicofisico, avendo maturato una consapevole e irreversibile consapevolezza in tal senso della sua identità.
All'udienza del 6 novembre 2025, la parte ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha raccontato: “E' stato un percorso lungo, complicato ma bello ed emozionante, ho intrapreso sia un percorso psicologico che ormonale e l'ho iniziato oramai 4/5 anni fa e sono felice di essere arrivata
a questo punto. La richiesta è dipesa dal fatto che mi crea disagio leggere il mio vecchio nome, consegnare i documenti con quel nominativo, cercare lavoro e dover spiegare sempre il mio percorso. Ho quindi deciso di fare la richiesta per il bene mio e perché porto un certo nome e ne presento un altro. E' una cosa che mi sento da tempo, volevo stare con le femmine, sceglievo come i regali delle bambole, i miei vestiti erano sempre da fatina, ho sempre avuto l'idea di non sentirmi bene con me stessa. Il nome che ho scelto è “ ”, mi piace il nome ma Persona_1 Parte_1
non è il mio e non me lo sento, ho scelto perché è un nome particolare e poi perché ho Per_1
preferito scegliere un nome che fosse più vicino al precedente e facile da capire per i miei parenti più anziani e perché ha un significato affettivo essendo il nome di mia mamma e di mia nonna. Per_1
Non ho figli e non sono sposata. è il nome col quale mi sono presentata e sono Persona_1
conosciuta in diversi ambienti. Io ho iniziato nel 2021 il percorso psicologico dopo averlo detto ai miei genitori, è stata una liberazione, mi ha aiutata il dott. a capire che ero una persona Per_2
normale, dai 16 anni ho iniziato la terapia ormonale e riesco perfettamente a gestire umori e ormoni, la mia famiglia nessuno escluso è stato sempre dalla mia parte, come i miei pochi ma buoni amici, per fortuna nessuno ha messo un muro perché chi mi conosceva lo sapeva già e mi sono sentita sempre supportata, capita, soprattutto dal mio fratellino e da mio nonno, l'unico ancora in vita, che fa il lavoro di 4, non ha mai sbagliato” (verbale 6.11.25).
La parte attrice ha dunque insistito per l'accoglimento delle proprie domande e il Pubblico Ministero si è associato alla domanda, esprimendo parere favorevole. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Preliminarmente, si ricorda che la materia in oggetto trova disciplina nell'art. 1 della legge n.
164/1982 che recita “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, e nell'art. 31 del Decreto Legislativo n.
150/2011, che, al comma 4, prevede: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
L'istituto della rettificazione di attribuzione di sesso costituisce lo strumento mediante il quale il nostro ordinamento giuridico riconosce il diritto all'identità di genere, elemento costitutivo dell'identità personale tutelato dall'art. 2 della Carta Costituzionale e dall'art. 8 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo, rientrante, a pieno titolo, tra i diritti fondamentali della persona (cfr.
Corte Costituzionale 21 ottobre 2015, n. 221).
Ai fini dell'accoglimento della domanda, è rimesso al Tribunale il compito di procedere ad un rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il percorso individuale è avvenuto, del suo stato di completamento e del carattere definitivo, indagine da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
Chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali quale condizione della pronuncia di rettificazione, la Corte Costituzionale, in una prima decisione, ha ritenuto la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica (Corte Cost., n. 221/2015, cit.)..
Affermando la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, la Consulta ha così escluso il trattamento chirurgico quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, configurandolo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Corte Cost., n. 221/2015, cit.).
In linea di continuità con tale decisione, nel 2017 la Consulta ha nuovamente ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione (Corte cost. 13 luglio
2017 n. 180).
Tornata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, la Corte
Costituzione ha più di recente affermato: La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 (Corte Costituzionale 23 luglio 2024, n. 143).
Così, scrive la Corte Costituzionale, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis (Corte
Costituzionale 23 luglio 2024, n. 143).
Alla luce del mutato quadro normativo e dell'evoluzione tracciata negli ultimi anni dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, seguita dai Tribunali di merito, il Giudice delle leggi ha dunque dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Costituzionale n. 143/2024, cit.).
Applicando tali principi al caso di specie, l'adito Collegio ritiene che parte ricorrente abbia dato prova, mediante il deposito di documentazione medica, di aver completato un percorso individuale di transizione dal genere maschile al genere femminile, il cui corso risulta oramai irreversibile.
In particolare, nella relazione del Prof. si legge che dai colloqui clinici svolti con Persona_3
l'interessata è emerso un quadro compatibile con la disforia di genere, in assenza di condizioni di interesse psicopatologico, e connotato da: una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto;
un intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
un intenso desiderio di essere trattata come appartenente al genere maschile;
un'intensa convinzione di avere sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto, vissuti che persistono da tempo e risultano associati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale e scolastico, compatibilmente con la diagnosti di incongruenza di genere (doc. 3).
Esclusi concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva, lo specialista ha dunque concluso ritenendo che l'assenza di qualsivoglia pentimento o interruzione della terapia avviata e il significativo miglioramento della qualità di vita a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica escludono l'esistenza di elementi ostativi agli interventi chirurgici (doc. 3).
Nel medesimo senso, si è espressa anche la dott.ssa dell'Istituto Auxologico di Milano, Per_4
ove la paziente è in cura, la quale ha certificato che la ricorrente è assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e del trattamento ormonale che sta conducendo, nonché dei risultati ottenibili dal trattamento e degli effetti sulla spermatogenesi
(sterilità). Ha altresì dichiarato che la paziente è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale e studentesco e che il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento del suo stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo (doc. 4).
Il Collegio, pertanto, alla luce della documentazione medica prodotta e delle dichiarazioni rese dall'attrice nel proprio atto e in udienza, ritiene di poter affermare che il convincimento espresso sia stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del genere femminile, essendo evidente nella parte ricorrente una netta inversione psico sociale nel ruolo femminile, come appurato anche dal
Giudice relatore in udienza, tale per cui può affermarsi che la parte, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere femminile, il Tribunale, seguendo un orientamento già fatto proprio (v. Trib. Bergamo 25 ottobre 2024, n. 1973), dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico-chirurgici a cui la parte vorrà sottoporsi per adeguare i propri carattere sessuali primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica. Ciò posto, la domanda volta alla rettifica dei dati anagrafici merita di essere accolta, con conseguente attribuzione alla ricorrente del genere da maschile a femminile e assunzione del prenome Per_1
in luogo di ”. Viene pertanto ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune
[...] Parte_1
di Albino, dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro
(atto n. 87, parte II, Serie B, anno 2006).
Le attestazioni di stato civile riferite alla odierna parte attrice saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Le spese sostenute vengono dichiarate non ripetibili, considerate le conclusioni svolte dal Pubblico
Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “maschile” a “femminile” avanzata da nato ad [...] il [...] (registro atti di nascita del Parte_1
Comune di Albino, atto n. 87, parte II, Serie B, anno 2006); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albino di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “maschile” a “femminile”) e al prenome (da ” Parte_1 ad ), con tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
Persona_1
dichiara che nulla osta a che parte attrice si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico- chirurgici che riterrà opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale Anagrafico del Comune di Albino, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo