Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25/3/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.63 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Michele Marra, presso Parte_1 il quale è elettivamente domiciliato in Casagiove (CE), via Lazio n.17
APPELLANTE
E
(già ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Canetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Carlo Poerio n.90
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano De Benedictis, elettivamente domiciliata presso lo studio legale De Benedictis in Caserta, via Ferrarecce 55/A
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9/1/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 1472/23, pubblicata l'11/7/23, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'adeguamento del
L'appellante ha censurato in primis la statuizione di rigetto della propria domanda nei confronti della alle cui CP_3 dipendenze aveva lavorato fino al 13/10/14, sostenendo che il Tribunale aveva applicato la prescrizione nonostante la mancata eccezione della società, che era contumace.
Quanto poi alla posizione della società che era CP_1 subentrata nell'appalto e alle cui dipendenze era transitato da ottobre 2014, sosteneva che, anche a volere applicare la affermata riduzione del 30 per cento dell'orario lavorativo per le ragioni espresse in sentenza, il Tribunale avrebbe dovuto considerare come base di partenza 24 ore e non 18 ore, atteso il suo diritto consacrato nella sentenza n. 595/17, divenuta cosa giudicata, a lavorare per 24 ore settimanali, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni rapportati alle retribuzioni perse nel periodo fino a dicembre 2017.
Inoltre egli aveva diritto alla conservazione del pregresso orario di lavoro stante l'illegittimità della riduzione oraria operata, in considerazione della sua posizione di lavoratore disabile, assunto ai sensi della legge 68/99.
Concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la Condanna della al pagamento di euro 12.582,87 CP_3
(relativamente al periodo da ottobre 2006 al 31/1/11 e dall'1/9/12 a 18/10/14) e della di euro 9.164,23 o della minore CP_1 somma di euro 3.619,56, oltre gli accessori.
Ricostituito ritualmente il contraddittorio, la società CP_1
ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per
[...]
i motivi di cui alla memoria difensiva.
Con memoria depositata il 24 marzo 2025 si è altresì costituita tardivamente la chiedendo il rigetto della domanda CP_3 per le ragioni ivi espresse.
Quindi, acquisite le note di tutte le parti, all'esito dell'udienza in trattazione scritta, la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Premesso che non è in contestazione tra le parti il rapporto di lavoro svoltosi prima alle dipendenze della e CP_3 successivamente da ottobre 2014, in seguito al cambio di appalto, alle dipendenze della (già ), CP_1 Controparte_2 si osserva che la res controversa riguarda l'orario di lavoro part- time da svolgere, che, secondo l'assunto dell'impugnante, quale ribadito in questo grado del gravame, doveva essere di 24 ore settimanali;
tanto sulla base dell'accordo transattivo, intervenuto in data 25.09.2012 in sede protetta ex art. 411 c.p.c. - con la a definizione bonaria di una controversia tra di loro CP_3 insorta, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento. Nel predetto accordo era invero stata pattuita l'assunzione del , Pt_1
a decorrere da settembre 2012, con orario part-time di 24 ore settimanali. L'impugnante allegava in primo grado che egli però aveva sempre lavorato per 18 ore settimanali e che l'orario era stato ulteriormente ridotto a 13 ore al momento del passaggio alle Cont dipendenze della , di qui la sua richiesta risarcitoria, previo accertamento dell'illegittima riduzione oraria operata dalle resistenti.
Il Tribunale, dopo una articolata, precisa ed approfondita motivazione in diritto, a cui si rimanda nel dettaglio, ha escluso l'applicazione nella fattispecie concreta dell'invocato art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d'azienda, anche alla luce della nuova disposizione dell'art. 29 applicabile ratione temporis, ha proceduto all'interpretazione dell'art. 4 del CCNL multiservizi in tema di passaggio di cantiere, distinguendo le due ipotesi ivi previste (l'assunzione “a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali” e l'assunzione “con modificazioni di termini, condizioni e prestazioni contrattuali”, ipotesi che postula che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in sede istituzionale o sindacale, si incontrino per un esame della situazione e l'adozione di soluzioni concordate), arrivando alla conclusione, sulla base degli atti di causa richiamati, che, nel caso concreto, si era realizzata la seconda delle due ipotesi, di qui la piena legittimità della riduzione oraria del 30 per cento operata per tutti gli assunti, ivi compreso l'attuale appellante.
Si legge in sentenza “Dall'esistenza dei verbali degli incontri tra lavoratori, datore e rappresentanze sindacali, nonché dalla sottoscrizione della nuova offerta contrattuale da parte degli operai, è logico arguire che si esuli dal caso di contrazione illegittima del servizio, con conseguente diritto a vedersi riconosciuti il ripristino dell'orario. È agli atti la lettera di assunzione del datata 10.10.2014, per 13,50 ore Pt_1 settimanali, recante sottoscrizione autografa, non disconosciuta ma nemmeno genericamente contestata (cfr. alleg. 6 memoria).
Per le medesime ragioni, per il consenso espresso prestato dal lavoratore alla modifica dell'orario di lavoro, parimenti da escludere è la violazione da parte della società subentrante dell'art. 33 CCNL concernente il diritto allo svolgimento di una prestazione lavorativa non inferiore all'orario minimo previsto per lo svolgimento di lavoro part-time”.
Orbene, tutta la parte motiva fin qui richiamata non ha formato oggetto di alcuna censura da parte dell'odierno impugnante, il quale ha concentrato le sue critiche su due aspetti per nulla idonei ad intaccare la statuizione di rigetto di cui alla sentenza impugnata.
Ed invero il primo motivo di censura, che investe la posizione della
è del tutto inconferente rispetto alla motivazione CP_3 del primo giudice, che, diversamente da quanto si legge nell'atto di appello, non ha affatto disatteso la domanda di condanna nei confronti della predetta società per intervenuta prescrizione, ma per la corretta osservazione che, nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente aveva omesso di richiedere l'adeguamento del part-time da 18 a 24 ore settimanali per il periodo dal 2012 al 18.10.2014, né aveva allegato i conteggi relativi a tale periodo, procedendo al deposito di conteggi che partivano da novembre 2014 ed erano pertanto afferenti esclusivamente al periodo di lavoro alle dipendenze di CP_1
Questa parte motiva, dunque, non e stata minimamente investita dalla censura di parte appellante che, in questo grado del giudizio, ha del tutto inammissibilmente introdotto una domanda nuova, diretta al pagamento di differenze retributive non solo per il periodo 2012/14 interessato dalla transazione intercorsa con la ed opponibile CP_3 solo alla stessa, come si legge anche nella sentenza impugnata, ma addirittura per il periodo pregresso a partire dal 2006 al 2011, attribuendosi in tal modo alla transazione una efficacia retroattiva.
Si consideri peraltro che la società nel costituirsi in CP_3 questo grado del giudizio, ha allegato che era stato lo stesso
[...]
a chiedere un orario di 18 ore al posto delle 24 concordate, Pt_1 per ottenere lo spostamento come luogo di lavoro dalla Regione Campania all'Università Federico Secondo in Caserta, circostanza questa desumibile dal fatto che non risulta alcun atto di messa in mora nei confronti della per l'espletamento di un orario CP_3 maggiore rispetto a quello svolto (come pure evidenziato dal primo giudice, senza che anche questo punto sia stato investito da specifica censura), di qui l'ulteriore motivo di rigetto di ogni pretesa risarcitoria nei suoi confronti.
Del tutto infondato è anche il secondo motivo di censura, che riguarda la posizione della , con cui l'impugnante, partendo CP_1 dal presupposto, non censurato, della affermata legittimità della riduzione del 30 per cento dell'orario di lavoro, sostiene che il Tribunale doveva considerare, ai fini del calcolo, 24 ore e non 18 ore, tanto sull'erronea considerazione che la transazione intervenuta con la e la sua piena validità potesse essere CP_3 opponibile nel nuovo rapporto di lavoro instaurato con la Pt_2 la quale non ha fatto altro che considerare l'orario di 18 ore, quale comunicatole dalla , riducendolo a 13,5 ore. CP_3
Del tutto generico e neanche sviluppato specificamente nel ricorso di prime cure è infine l'ultimo rilievo, con cui si sostiene che, dato il suo stato di disabile, essendo stato assunto ex l. 99/68, l'orario di lavoro non poteva essere ridotto, dal momento che, come già rilevato dal primo giudice, egli aveva accettato tale riduzione, firmando il relativo contratto di lavoro;
peraltro non si è trattato di una variazione in aumento incompatibile con lo status di disabile.
In conclusione, per le suesposte e assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza gravata confermata.
Le spese di lite del grado si compensano attesa la particolarità della causa e le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 25/3/25
Il Presidente rel. est.