TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1952/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1952/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Venezia-Mestre (VE), in via Decorati al Valor Civile n. 63, e (C.F. Parte_2
), nato in [...], residente in [...]
Mestrina 27, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARIA OTTAVIA CHIARUTTINI (C.F.
e dall'avv. ANNA PAOLA KLINGER MAZZARINO (C.F. C.F._3
) con domicilio presso lo studio degli stessi difensori eletto in Venezia, Santa C.F._4
Croce 466, giusta procura alle liti allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente in punto separazione come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione depositate per l'udienza del 09/10/2025:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, unitamente al garage di pertinenza, viene assegnata con arredi e corredi alla moglie anche in ragione della convivenza con la figlia;
3) in esito Pt_1 Per_1 ai complessivi accordi, i coniugi intendono fare in modo che: a. 50% della casa coniugale di proprietà del sig. acquistata con atto rep. n. 33165 racc. 17262 del Notaio di Parte_2 Per_2
Venezia in data 26.04.2005, sita in Venezia-Mestre (VE), Via Decorati al Valor Civile n. 63, identificata al NCEU del Comune di Venezia – Catasto Fabbricati, VE z.c.9, sez Mestre, fg 17, mapp 1294 sub 4, P1 cat A3 cl 5, vani 5,5 RC 644,51, attualmente in comproprietà tra i coniugi, con arredi e corredi, nonché il magazzino/garage di pertinenza acquistato con atto del Notaio Persona_3 del 9.10.2012, rep.92525 racc. 25731, così censito: Comune di Venezia-Catasto Fabbricati, sez. urbana ME, zc. 9, Foglio 17, part. 1294, sub. 33, cat. C2, Cl. 10, 10 mq, r.c. 26,34 sito in Venezia- Mestre Via Decorati al Valor Civile, P.T., vengano trasferiti in piena proprietà alla signora
[...]
, senza corrispettivo, liberi da pesi e ipoteche, eccezion fatta per il Pt_1 C.F._1 mutuo che i coniugi hanno contratto congiuntamente e che la signora conseguentemente Parte_1 si accolla a far data dall'11.4.25, con estromissione del sig. ove consentito dalla parte Parte_2 mutuate e comunque manlevandolo da ogni obbligazione ad esso inerente. L'attuazione del presente accordo è demandata a separato atto notarile da stipularsi entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo diverso accordo tra le parti;
b. Quanto alla casa in Albania sopra dettagliata, così censita secondo il certificato di proprietà del 12.1.2006: SH – Zona Kadastale n. 8592, Numri i Pasurisë 4/491+1-4, Volumi 5, Faqe 84, e Per_4 Persona_5 Persona_6
Totale 92 mq attualmente in comproprietà tra i coniugi, con arredi e corredi,
[...] Per_7 venga trasferita in piena proprietà al signor , senza corrispettivo, Parte_2 C.F._2 libera da pesi e ipoteche. L'attuazione del presente accordo è demandata a separato atto notarile da stipularsi entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo diverso accordo tra le parti;
4) Quanto al mantenimento della figlia , ancora non economicamente
Per_1 autosufficiente i coniugi concordano che detto mantenimento venga corrisposto mediante la provvista derivante dagli utili dell'attività “il AR” nella quale i coniugi continueranno a prestare attività in proprio sino a raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e
Per_1 quantomeno fino al mese di luglio 2025. Se non fosse ancora autosufficiente al momento della
Per_1 cessazione della collaborazione del padre presso il AR, il padre sarà tenuto a versare un assegno per il concorso nel suo mantenimento, secondo le necessità di;
5) la signora
Per_1 [...]
è titolare dell'attività, e ai sensi degli artt. 178 e 230 c.c., a saldo dei diritti del sig. Pt_1 Parte_2
i coniugi convengono che a quest'ultimo verrà attribuito, da parte della signora il 50% Parte_1 dei proventi netti dell'eventuale futura vendita della attività – anche se di valore diverso da quello odierno - e un tanto in considerazione della comunione dei beni fino ad oggi;
6) nulla per il mantenimento tra coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
7) le vetture rimarranno in proprietà esclusiva di chi risulta intestatario, ferma la disponibilità della Mercedes per il figlio 8) il conto corrente cointestato resta attribuito alla moglie nelle more della definizione della Per_8 pratica di accollo del mutuo, rimanendone la signora interamente onerata e responsabile Parte_1
e manlevando il sig. da ogni obbligazione a far data dall'11.4.25; 9) Spese di procedura Pt_1 verranno sostenute dai coniugi in egual misura;
10) I coniugi chiedono che le presenti condizioni vengano omologate con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza e con richiesta di immediata emissione del certificato di passaggio in giudicato e trasmissione all'Ufficio di Stato Civile, senza necessità di procedere alle notifiche”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio in SH (Albania) in data 07/12/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 81, P. 2, S. C, Anno 2014 –.
Le stesse, con ricorso depositato in data 29/04/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.29 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile, chiedendo altresì la sig.ra “di essere autorizzata a mantenere il cognome del marito”, nulla opponendo il Pt_1 sig. sul punto. Parte_2
Ritiene il Collegio che le condizioni predette siano conformi alla legge nonché materiale della figlia
(nt. il 23/03/2000), ad oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficiente;
nulla va Per_1 disposto invece per il figlio (nt. il 26/11/1994), in quanto quest'ultimo ha già raggiunto Per_8
l'indipendenza economica.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità di 6 mesi, stante il ricorso congiunto, della domanda divorzile.
Visto il parere conforme del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte depositata il 30/09/2025;
2) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Venezia.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1952/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Venezia-Mestre (VE), in via Decorati al Valor Civile n. 63, e (C.F. Parte_2
), nato in [...], residente in [...]
Mestrina 27, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARIA OTTAVIA CHIARUTTINI (C.F.
e dall'avv. ANNA PAOLA KLINGER MAZZARINO (C.F. C.F._3
) con domicilio presso lo studio degli stessi difensori eletto in Venezia, Santa C.F._4
Croce 466, giusta procura alle liti allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente in punto separazione come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione depositate per l'udienza del 09/10/2025:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, unitamente al garage di pertinenza, viene assegnata con arredi e corredi alla moglie anche in ragione della convivenza con la figlia;
3) in esito Pt_1 Per_1 ai complessivi accordi, i coniugi intendono fare in modo che: a. 50% della casa coniugale di proprietà del sig. acquistata con atto rep. n. 33165 racc. 17262 del Notaio di Parte_2 Per_2
Venezia in data 26.04.2005, sita in Venezia-Mestre (VE), Via Decorati al Valor Civile n. 63, identificata al NCEU del Comune di Venezia – Catasto Fabbricati, VE z.c.9, sez Mestre, fg 17, mapp 1294 sub 4, P1 cat A3 cl 5, vani 5,5 RC 644,51, attualmente in comproprietà tra i coniugi, con arredi e corredi, nonché il magazzino/garage di pertinenza acquistato con atto del Notaio Persona_3 del 9.10.2012, rep.92525 racc. 25731, così censito: Comune di Venezia-Catasto Fabbricati, sez. urbana ME, zc. 9, Foglio 17, part. 1294, sub. 33, cat. C2, Cl. 10, 10 mq, r.c. 26,34 sito in Venezia- Mestre Via Decorati al Valor Civile, P.T., vengano trasferiti in piena proprietà alla signora
[...]
, senza corrispettivo, liberi da pesi e ipoteche, eccezion fatta per il Pt_1 C.F._1 mutuo che i coniugi hanno contratto congiuntamente e che la signora conseguentemente Parte_1 si accolla a far data dall'11.4.25, con estromissione del sig. ove consentito dalla parte Parte_2 mutuate e comunque manlevandolo da ogni obbligazione ad esso inerente. L'attuazione del presente accordo è demandata a separato atto notarile da stipularsi entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo diverso accordo tra le parti;
b. Quanto alla casa in Albania sopra dettagliata, così censita secondo il certificato di proprietà del 12.1.2006: SH – Zona Kadastale n. 8592, Numri i Pasurisë 4/491+1-4, Volumi 5, Faqe 84, e Per_4 Persona_5 Persona_6
Totale 92 mq attualmente in comproprietà tra i coniugi, con arredi e corredi,
[...] Per_7 venga trasferita in piena proprietà al signor , senza corrispettivo, Parte_2 C.F._2 libera da pesi e ipoteche. L'attuazione del presente accordo è demandata a separato atto notarile da stipularsi entro 20 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo diverso accordo tra le parti;
4) Quanto al mantenimento della figlia , ancora non economicamente
Per_1 autosufficiente i coniugi concordano che detto mantenimento venga corrisposto mediante la provvista derivante dagli utili dell'attività “il AR” nella quale i coniugi continueranno a prestare attività in proprio sino a raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e
Per_1 quantomeno fino al mese di luglio 2025. Se non fosse ancora autosufficiente al momento della
Per_1 cessazione della collaborazione del padre presso il AR, il padre sarà tenuto a versare un assegno per il concorso nel suo mantenimento, secondo le necessità di;
5) la signora
Per_1 [...]
è titolare dell'attività, e ai sensi degli artt. 178 e 230 c.c., a saldo dei diritti del sig. Pt_1 Parte_2
i coniugi convengono che a quest'ultimo verrà attribuito, da parte della signora il 50% Parte_1 dei proventi netti dell'eventuale futura vendita della attività – anche se di valore diverso da quello odierno - e un tanto in considerazione della comunione dei beni fino ad oggi;
6) nulla per il mantenimento tra coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
7) le vetture rimarranno in proprietà esclusiva di chi risulta intestatario, ferma la disponibilità della Mercedes per il figlio 8) il conto corrente cointestato resta attribuito alla moglie nelle more della definizione della Per_8 pratica di accollo del mutuo, rimanendone la signora interamente onerata e responsabile Parte_1
e manlevando il sig. da ogni obbligazione a far data dall'11.4.25; 9) Spese di procedura Pt_1 verranno sostenute dai coniugi in egual misura;
10) I coniugi chiedono che le presenti condizioni vengano omologate con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza e con richiesta di immediata emissione del certificato di passaggio in giudicato e trasmissione all'Ufficio di Stato Civile, senza necessità di procedere alle notifiche”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio in SH (Albania) in data 07/12/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 81, P. 2, S. C, Anno 2014 –.
Le stesse, con ricorso depositato in data 29/04/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.29 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile, chiedendo altresì la sig.ra “di essere autorizzata a mantenere il cognome del marito”, nulla opponendo il Pt_1 sig. sul punto. Parte_2
Ritiene il Collegio che le condizioni predette siano conformi alla legge nonché materiale della figlia
(nt. il 23/03/2000), ad oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficiente;
nulla va Per_1 disposto invece per il figlio (nt. il 26/11/1994), in quanto quest'ultimo ha già raggiunto Per_8
l'indipendenza economica.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità di 6 mesi, stante il ricorso congiunto, della domanda divorzile.
Visto il parere conforme del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte depositata il 30/09/2025;
2) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Venezia.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero