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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 41118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 41118/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Flaminia 334, presso lo studio degli avv.ti DI BELLA DANIELE e
FONTANA MARIA TERESA, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l chiedendone la condanna al CP_2
pagamento in suo favore dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità ex art.1 L.18/80, riconosciuta con decreto di omologa in data 27.5.2024 con decorrenza dal giugno 2022, oltre accessori di legge e con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio il convenuto, che deduceva genericamente che la pratica per la liquidazione era in corso e chiedeva rinvio.
La causa, presente la sola difesa di parte ricorrente, veniva quindi discussa e decisa in data odierna.
La domanda è fondata e va accolta.
La parte ricorrente ha infatti prodotto copia del decreto di omologa con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 L.18/80, come pure del modello AP70 inoltrato all' – che CP_2
peraltro, costituendosi in giudizio, nessuna contestazione ha avanzato.
Ne consegue che, avendo il ricorrente fornito prova dei requisiti per la liquidazione, l' deve essere condannato alla corresponsione CP_2
dell'indennità di accompagnamento a far data dall'1 giugno 2022 e dei relativi ratei arretrati, con gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
2 Né può essere accolta la richiesta di rinvio avanzata dall' , atteso CP_1
il lungo lasso di tempo trascorso non solo dalla data della omologa ma anche da quella di notifica del ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi ex art. 93 c.p.c., seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_2
dell'indennità ex art.1 L.18/80 a decorrere dall'1.6.2022, oltre interessi sui ratei scaduti dalle scadenze al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_2
complessivi € 1.170,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 23 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 41118/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Flaminia 334, presso lo studio degli avv.ti DI BELLA DANIELE e
FONTANA MARIA TERESA, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l chiedendone la condanna al CP_2
pagamento in suo favore dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità ex art.1 L.18/80, riconosciuta con decreto di omologa in data 27.5.2024 con decorrenza dal giugno 2022, oltre accessori di legge e con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio il convenuto, che deduceva genericamente che la pratica per la liquidazione era in corso e chiedeva rinvio.
La causa, presente la sola difesa di parte ricorrente, veniva quindi discussa e decisa in data odierna.
La domanda è fondata e va accolta.
La parte ricorrente ha infatti prodotto copia del decreto di omologa con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 L.18/80, come pure del modello AP70 inoltrato all' – che CP_2
peraltro, costituendosi in giudizio, nessuna contestazione ha avanzato.
Ne consegue che, avendo il ricorrente fornito prova dei requisiti per la liquidazione, l' deve essere condannato alla corresponsione CP_2
dell'indennità di accompagnamento a far data dall'1 giugno 2022 e dei relativi ratei arretrati, con gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
2 Né può essere accolta la richiesta di rinvio avanzata dall' , atteso CP_1
il lungo lasso di tempo trascorso non solo dalla data della omologa ma anche da quella di notifica del ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi ex art. 93 c.p.c., seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_2
dell'indennità ex art.1 L.18/80 a decorrere dall'1.6.2022, oltre interessi sui ratei scaduti dalle scadenze al saldo;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_2
complessivi € 1.170,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 23 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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