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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1247/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Simona Arcuri Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
AT e GI AV opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Francesca De Luca opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.3.2025 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249017172384/000, notificata dall'agente della riscossione il 25.2.2025 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 0342004003839600000 ed agli avvisi di addebito n.
33420190002968344000, n. 33420190005881769000 e n.
33420210001540554000, chiedendo l'annullamento dell'intimazione opposta e degli atti presupposti.
Lamentava, in particolare: 1) la non debenza dei contributi portati dalla cartella di pagamento n. 0342004003839600000 per intervenuta prescrizione
1 per come accertato con sentenza n. 94/2025 di questo Tribunale;
2) l'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 33420190002968344000 e n.
33420190005881769000 e la non debenza dei relativi contributi per insussistenza dell'obbligo contributivo;
3) la non debenza dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 33420210001540554000 per come accertato con sentenza n. 2273/2024 di questo Tribunale.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
si costituiva in giudizio chiedendo la parziale cessazione della materia del CP_1 contendere e, per il resto, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L' ha dedotto che in relazione alla cartella di pagamento n. CP_1
0342004003839600000 ed agli avvisi di addebito n. 33420190005881769000
e n. 33420210001540554000 è cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento del contributi portati dalla cartella di pagamento citata e dell'annullamento (d'ufficio) degli avvisi di addebito menzionati sicchè, in relazione agli atti presupposti adesso citati, sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes per come anche dedotto da parte ricorrente con le note scritte.
Quanto all'avviso di addebito n. 33420190002968344000, premesso che la doglianza di parte ricorrente in ordine all'omessa notifica di tale atto coglie nel segno poiché l' non ha offerto prova al riguardo non depositando il relativo CP_1 avviso di ricevimento, si osserva che proprio in ragione dell'omessa notifica la ricorrente è abilitata a muovere in questa sede censure attinenti il merito della pretesa.
Ebbene, la parte ricorrente ha lamentato l'infondatezza della pretesa per insussistenza dell'obbligo contributivo deducendo e documentando (cfr. fasc. ricorrente) di essere stata titolare della ditta individuale LUIM fino al 1997, anno di cancellazione della relativa matricola n. 2725224210, e di aver rivestito la carica di amministratore della fino al 23.3.2010. CP_4
Ora, l'avviso di addebito in questione ha ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2018 e tali contributi non sono dovuti dalla
2 parte ricorrente atteso che per tale annualità non è provato (da parte dell' ) lo svolgimento di alcuna attività generatrice dell'obbligo contributivo CP_1 previsto dall'art. 1 comma 203 Legge 662/1996.
Nulla è quindi dovuto dalla ricorrente in relazione all'avviso di addebito n.
33420190002968344000.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e seguono la CP_1 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con stante la sua estraneità ai CP_3 motivi della decisione.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia in relazione alla cartella di pagamento n.
0342004003839600000 ed agli avvisi di addebito n. 33420190005881769000
e n. 33420210001540554000; dichiara non dovute dalla ricorrente le somme portate dall'avviso di addebito n. 33420190002968344000; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.400,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendo che il versamento sia eseguito in favore dello Stato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con
. CP_3
Così deciso in Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1247/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Simona Arcuri Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
AT e GI AV opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Francesca De Luca opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.3.2025 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249017172384/000, notificata dall'agente della riscossione il 25.2.2025 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 0342004003839600000 ed agli avvisi di addebito n.
33420190002968344000, n. 33420190005881769000 e n.
33420210001540554000, chiedendo l'annullamento dell'intimazione opposta e degli atti presupposti.
Lamentava, in particolare: 1) la non debenza dei contributi portati dalla cartella di pagamento n. 0342004003839600000 per intervenuta prescrizione
1 per come accertato con sentenza n. 94/2025 di questo Tribunale;
2) l'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 33420190002968344000 e n.
33420190005881769000 e la non debenza dei relativi contributi per insussistenza dell'obbligo contributivo;
3) la non debenza dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 33420210001540554000 per come accertato con sentenza n. 2273/2024 di questo Tribunale.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
si costituiva in giudizio chiedendo la parziale cessazione della materia del CP_1 contendere e, per il resto, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L' ha dedotto che in relazione alla cartella di pagamento n. CP_1
0342004003839600000 ed agli avvisi di addebito n. 33420190005881769000
e n. 33420210001540554000 è cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento del contributi portati dalla cartella di pagamento citata e dell'annullamento (d'ufficio) degli avvisi di addebito menzionati sicchè, in relazione agli atti presupposti adesso citati, sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes per come anche dedotto da parte ricorrente con le note scritte.
Quanto all'avviso di addebito n. 33420190002968344000, premesso che la doglianza di parte ricorrente in ordine all'omessa notifica di tale atto coglie nel segno poiché l' non ha offerto prova al riguardo non depositando il relativo CP_1 avviso di ricevimento, si osserva che proprio in ragione dell'omessa notifica la ricorrente è abilitata a muovere in questa sede censure attinenti il merito della pretesa.
Ebbene, la parte ricorrente ha lamentato l'infondatezza della pretesa per insussistenza dell'obbligo contributivo deducendo e documentando (cfr. fasc. ricorrente) di essere stata titolare della ditta individuale LUIM fino al 1997, anno di cancellazione della relativa matricola n. 2725224210, e di aver rivestito la carica di amministratore della fino al 23.3.2010. CP_4
Ora, l'avviso di addebito in questione ha ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2018 e tali contributi non sono dovuti dalla
2 parte ricorrente atteso che per tale annualità non è provato (da parte dell' ) lo svolgimento di alcuna attività generatrice dell'obbligo contributivo CP_1 previsto dall'art. 1 comma 203 Legge 662/1996.
Nulla è quindi dovuto dalla ricorrente in relazione all'avviso di addebito n.
33420190002968344000.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e seguono la CP_1 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con stante la sua estraneità ai CP_3 motivi della decisione.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia in relazione alla cartella di pagamento n.
0342004003839600000 ed agli avvisi di addebito n. 33420190005881769000
e n. 33420210001540554000; dichiara non dovute dalla ricorrente le somme portate dall'avviso di addebito n. 33420190002968344000; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.400,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendo che il versamento sia eseguito in favore dello Stato;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con
. CP_3
Così deciso in Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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