CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 507/2022 RG promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO, unitamente all'avv. SOTGIU LAURA, come da procura in atti APPELLANTE
contro
DOTT. in persona del legale rappresentante Controparte_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. MARTINELLI MICHELE P.IVA_1
c atti APPELLATO E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 entata e difesa dall'avv. MARTINELLI MICHELE P.IVA_2 come da procura in atti APPELLATO E in persona Controparte_3 dell'amministratore APPELLATO CONTUMACE All'udienza del 18.10.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, Contrariis reiectis; 3) Accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4
e/o della Dott. nella determinazione dei danni lamentati dalla Controparte_1
SI.ra e per l'effetto condannarli, secondo la responsabilità di Parte_1 ciascu ra loro, al risarcimento di tali danni nella misura di Euro 34.423,60 o nella veriore misura che la Corte riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e del procedimento ex artt. 696 - 696 bis c.p.c., incluse le spese della CTU. Nell'interesse dell'appellata società voglia la Corte 1) Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e dedu mandare assolta la
1 società “Dott. , da ogni avversa pretesa perché infondata in Controparte_1 fatto e diritto;
3) nella denegata ipotesi di accertamento, anche parziale, di responsabilità a carico società “Dott. , condannare la società Controparte_1
corrente in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. Controparte_2
14, C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, per P.IVA_3
i motivi d iva, a rilevare e tenere indenne la società “Dott.
[...]
, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse CP_1 da questo giudizio;
4) con vittoria di spese e compenso professionale. Nell'interesse dell'appellata : Nel merito in via Controparte_2 principale: -1) Contrariis reiectis, -2) in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 848/2022 del 3.08.2022 pronunciata dal Tribunale di Sassari;
-3) con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge. In via subordinata e preliminare: -1) Contrariis reiectis, -2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto, previo accertamento e dichiarazione, per tutte le causali di cui all'espositiva, dell'inoperatività della polizza assicurativa n° 219455446 stipulata dall'Impresa Dott. CP_1 CP_1 con e della conseguente carenza di legittimazione
[...] Controparte_2 va d ffetto, pronunciare l'estromissione di
[...] dal presente giudizio, con conseguente assoluzione di quest'ultima CP_2 gni avversa pretesa;
-4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Nel merito in via ulteriormente subordinata: -1) Contrariis reiectis;
-2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto nonchè nella denegata ipotesi di mancata pronuncia di estromissione di accertare e dichiarare in forza delle Controparte_2 causali tutte di cui all'espositiva, che i danni patiti da parte appellante sono riconducibili ad eventi estranei al contratto di appalto intercorso tra la società Dott. ed il e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_4 dichia ovut alità di impresa Controparte_2 assicuratrice della società Dott. alla parte appellante;
-3) per Controparte_1
l'effetto, assolvere in persona del legale rapp.te pro- Controparte_2 tempore, da ogni avversa pretesa;
-4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Sempre nel merito in via gradatamente subordinata:
-1) Contrariis reiectis;
-2) nella denagata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto e nella denegata ipotesi di mancata pronuncia di estromissione di con conseguente riconoscimento di Controparte_2 operatività della polizza n. 219455446, nonchè di riconoscimento di un eventuale concorso di responsabilità della società Dott. nella Controparte_1 causazione dell'evento, accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. che l'evento per cui è causa, sia nella sua causazione sia nell'aggravamento dei relativi danni, è avvenuto per fatto e colpa prevalente e/o concorrente dell'attrice Parte_1
secondo la misura della responsabilità accertanda in corso di c
[...] per l'effetto ritenere la società tenuta a manlevare e Controparte_2
2 tenere indenne il proprio assicurato nella sola misura della responsabilità accertanda in corso di causa ed in ogni caso solo ed esclusivamente nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza nonchè nei limiti dell'eccepito massimale previsto nella polizza n. 219455446 ed inoltre - previa dichiarazione che la polizza opera a secondo rischio - nell'ambito e nei limiti delle CP_2 condizio e dall'art. 15 delle richiamate Condizioni Particolari di Polizza, assolvendo conseguentemente in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, d versa pretesa;
-4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Sempre nel merito in via ulteriormente subordinata: -1) Contrariis reiectis;
-2) nella denagata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto e nella denegata ipotesi di mancata pronuncia di estromissione di Controparte_2 con conseguente riconoscimento di operatività della polizza n.
[...]
446 nonchè di riconoscimento di un eventuale concorso di responsabilità della società Dott. nella causazione dell'evento, Controparte_1 ritenere la società manlevare e tenere indenne Controparte_2 il proprio assicurato nella sola misura della responsabilità accertanda in corso di causa ed in ogni caso solo ed esclusivamente nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza nonchè nei limiti dell'eccepito massimale previsto nella polizza n. 219455446 ed inoltre - previa dichiarazione che la polizza CP_2 opera a secondo rischio - nell'ambito e nei limiti delle condizioni dall'art. 15 delle richiamate Condizioni Particolari di Polizza, assolvendo conseguentemente in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, da ogni ulteriore ed avversa pretesa;
-3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 848/2022, emessa il 3.8.2022, il Tribunale di Sassari – nel procedimento promosso da avverso il Parte_1 Controparte_5
e la soci con la ch
[...] Controparte_1
– affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_2 to, lo condannava al risarcimento dei danni subiti dalla CP
nell'appartamento di sua proprietà, liquidati in complessivi euro Pt_1
33.492,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite. Il tribunale rigettava invece le domande proposte nei confronti della società e della e, per l'effetto, condannava la CP_1 CP_2
a rif tive spes Pt_1
In particolare, il tribunale gravato dava innanzi tutto atto che , Parte_1 proprietaria dell'appartamento posto al quinto piano dello sta CP
, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Controparte_3
deducendo che: Controparte_6 Controparte_1
- il Condominio di viale Umberto I n. 90 aveva incaricato l'Impresa Dott.
di eseguire un intervento di ammodernamento e rimessa in CP_1 funzione dell'impianto di riscaldamento condominiale;
- nel corso dei lavori l'impresa aveva segnalato all'amministratore di condominio che, in data 13.12.2017, i tecnici incaricati avrebbero
3 provveduto al riempimento dell'impianto e ad una prova di pressione delle colonne montanti;
- l'amministratore aveva, pertanto, affisso il relativo avviso in bacheca invitando i condomini a rimanere in casa in tale giornata e a segnalare tempestivamente all'impresa eventuali perdite d'acqua all'interno degli appartamenti;
- la prova di pressione, tuttavia, non era stata eseguita nella data programmata del 13.12.2017, ma il giorno successivo, senza alcun preavviso e durante l'esecuzione della stessa si era verificata la rottura di una delle colonne montanti nella zona in prossimità del piano attico, in conseguenza della quale vi era stata un'improvvisa e capiente fuoriuscita d'acqua dalle murature delle parti comuni dell'edificio;
- al momento del fatto non era presente nessuno nell'appartamento e l'acqua aveva ricoperto l'intera superficie dell'abitazione, provocando gravi danni all'immobile ed al suo arredamento;
- era stato, quindi, proposto un procedimento per ATP ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di far accertare e stimare i danni nel contraddittorio dell'Impresa Dott. e del Condominio nonché delle Controparte_1 rispettive assicurazioni;
- il c.t.u. aveva stimato i danni in euro 9.316,06 oltre IVA per i costi di ripristino del bene ed in euro 24.176,00 comprensivi di IVA per i costi di ripristino degli arredi danneggiati, previa individuazione delle cause dei danni nelle infiltrazioni d'acqua conseguenti alla rottura di una colonna montante dell'impianto di riscaldamento condominiale in occasione della messa in pressione dell'impianto stesso da parte dell'Impresa Dott.
[...]
e con la precisazione che la rottura era stata determinata, CP_1
TU, dal naturale e graduale deterioramento della tubazione. La , alla luce di tali circostanze, sosteneva innanzi tutto la Pt_1 res ex art. 2051 c.c. in capo al Condominio di Viale Umberto n. 90, in qualità di proprietario e custode delle tubature in questione, o, in subordine ex art. 2043 c.c., per violazione delle comuni regole di diligenza e prudenza e per non aver provveduto ad un'adeguata manutenzione nonché per non essersi assicurato che l'Impresa Dott. eseguisse i lavori nella data CP_1 prestabilita allorquando i condomini erano rimasti in casa a vigilare, chiedendo di conseguenza la sua condanna al risarcimento dei danni patiti. Inoltre, la allegava profili di responsabilità nella determinazione dei danni Pt_1 lamentati anche in capo all'impresa esecutrice dei lavori, atteso che, prima di effettuare la prova di pressione sull'impianto di riscaldamento condominiale, la stessa avrebbe dovuto verificare lo stato di usura delle tubature e valutare il rischio di eventuali rotture delle stesse, adottando le misure necessarie a prevenire o limitare i danni a terzi (“E' evidente pertanto che la responsabilità per i danni patiti dall'attrice può essere imputata tanto al quanto CP
l'Impresa Dott. ”: vedi atto di citazione). CP_1
Il giudice di o, acquisita la relazione di ATP, accertava la responsabilità del convenuto, rimasto contumace, ex art. 2051 CP
4 c.c., dato “il rapporto di custodia ed il nesso causale tra la cosa in custodia (impianto di riscaldamento condominiale) ed il danno, ed avendo il CP convenuto rinunciato con la mancata costituzione in giudizio a for liberatoria del caso fortuito, …con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni causati dalla rottura e conseguente allagamento”, liquidandoli in euro 33.492,06, sulla scorta degli accertamenti contenuti nella c.t.u. e ponendo a carico del le spese di lite in favore della CP
. Pt_1
Il tribunale negava invece qualsiasi responsabilità della impresa appaltatrice, ritenendo che la stessa non era tenuta a verificare lo stato di usura delle tubature e valutare il rischio di eventuali rotture delle stesse, dato che le erano stati appaltati solo “i lavori termoidraulici di risanamento e messa in servizio della centrale termica”, con esclusione, pertanto, di qualsiasi intervento sull'intero impianto di riscaldamento, e, quindi, sulle tubazioni presenti nei singoli appartamenti e sulla colonna montante. E considerato che i lavori appaltati risultavano eseguiti a regola d'arte, tanto che erano stati interamente pagati dal , il giudice sosteneva che la società era da CP CP_1 considerar ualsiasi responsabilità per l'evento di c Infine, condannava la a rifondere le spese di lite nei confronti della Pt_1
e della CP_7 CP_2
ha pr pello censurando la sentenza: i) nella parte in Parte_1 cui non valutava correttamente le allegazioni avanzate dalla danneggiata in ordine alle negligenze imputate all' , alla quale era addebitato non CP_7 solo di non aver verificato lo stato di usura delle tubature e valutato il rischio di eventuali rotture delle stesse ma altresì “di aver eseguito la prova di pressione in una data diversa da quella prestabilita, precludendo di fatto ai condomini, ignari di tale differimento, di poter restare in casa fino alla conclusione dei lavori per accertare e segnalare tempestivamente all'impresa eventuali e prevedibili fuoriuscite d'acqua dalla colonna montante”, posto che l'amministratore di condominio aveva informato i condomini, mediante affissione di un avviso in bacheca, della sola data del 13.12.2017 mentre l'impresa aveva eseguito i lavori il giorno successivo senza darne preventivo avviso ai condomini e senza vigilare ai piani durante l'esecuzione della prova di pressione e tali circostanze non erano state contestate, a nulla rilevando di per sé che le opere appaltate erano state eseguite a regola d'arte; ii) nella parte in cui liquidava i danni in euro 33.492,06, in realtà ammontanti ad euro 34.423,60, oltre accessori;
iii) nella parte in cui liquidava le spese di lite in suo favore adottando uno scaglione di valore inferiore a quello effettivo;
iv) nella parte in cui poneva a suo carico le spese di lite in favore dell' e CP_7 del terzo chiamato;
v) nella parte in cui ometteva di liquidare l Si sono costituiti in giudizio le e la società CP_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame p o. Le in subordine, hanno riproposto l'eccezione di inoperatività della CP_2 pol rbita nella decisione di primo grado.
5 La società ha riproposto, in subordine, la domanda di garanzia Controparte_1 nei confronti della società di assicurazione. Il è rimasto contumace. CP
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza nei limiti della condanna della al pagamento delle spese di lite in favore della e della Pt_1 CP_1 CP_2
, istruita con prova per interrogatorio d ministra condominio, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE E' ormai definitivamente accertato con la sentenza impugnata che il 14.12.2017, durante la prova di pressione dell'impianto di riscaldamento oggetto degli interventi appaltati alla società , si era verificata la CP_1 rottura di una delle colonne montanti nella zona in prossimità del piano attico di proprietà della a causa della vetustà dei tubi e che le infiltrazioni di Pt_1 acqua fuoriuscite avevano interessato l'unità immobiliare di proprietà della per diverse ore, posto che al momento dell'evento nell'appartamento Pt_1 non era presente nessuno. In forza di tali circostanze, il tribunale dichiarava la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e negava invece quella della , cui CP CP_7 era stato appaltato un intervento di ammodernamento dell'impianto di riscaldamento, dal momento che tale intervento era stato eseguito a regola d'arte.
A) Della responsabilità della società Controparte_1
Orbene, come correttamente sostenuto dalla a prima censura, Pt_1 il tribunale non valutava tutti i profili di responsabilità dell'impresa dedotti dalla stessa. Invero, nelle sue allegazioni, la sosteneva la responsabilità della Pt_1
non solo per non av ato lo stato di usura delle tubature CP_8
e valutato il rischio di eventuali rotture delle stesse – profilo ormai definitivamente escluso dalla sentenza passata in giudicato sul punto – ma altresì per non avere “eseguito i lavori nella data indicata ai condomini, ovvero il 13.12.2017”, dato che “nella data del 13.12.2017, infatti, in ottemperanza alla richiesta dell'amministratore di condominio, il marito della SI.ra , Pt_1
SI. è(era) rimasto in casa al fine di vigilare sull'appartamento Persona_1
e di stivamente eventuali infiltrazioni” mentre invece “i lavori sono stati eseguiti, all'insaputa dei condomini, il giorno successivo, e le copiose perdite sono perdurate per un tempo, stimato dal CTU, di circa 4 ore. In assenza di qualsiasi vigilanza ai piani da parte tanto dell'amministratore del condominio quanto dell'Impresa esecutrice, il problema è stato segnalato solo quando i vicini di casa dell'attrice si sono accorti dell'acqua che fuoriusciva dall'appartamento e si espandeva fino quasi a raggiungere il vano ascensore” (vedi atto di citazione). Effettivamente sul punto, il giudice di primo grado ometteva qualsiasi decisione.
6 La , con l'atto introduttivo del giudizio, allegava in particolare che: Pt_1
- nel corso dei lavori di adeguamento della caldaia, l'impresa aveva segnalato all'amministratore di condominio che, in data 13.12.2017, i tecnici incaricati avrebbero provveduto al riempimento dell'impianto e ad una prova di pressione delle colonne montanti;
- l'amministratore aveva, quindi, affisso il relativo avviso in bacheca, invitando i condomini a rimanere in casa e a segnalare tempestivamente all'impresa eventuali perdite d'acqua all'interno degli appartamenti;
- la prova di pressione, tuttavia, non veniva eseguita nella data del 13.12.2017, come inizialmente stabilito, ma il giorno successivo, senza alcun preavviso;
- durante l'esecuzione della stessa si era verificata la rottura di una delle colonne montanti nella zona in prossimità del piano attico e l'appartamento della veniva interessato da una abbondante Pt_1 infiltrazione d'acqua dalle murature delle parti comuni dell'edificio;
- al momento dell'evento, nell'appartamento non era presente nessuno, pertanto, col trascorrere del tempo, l'acqua era andata a ricoprire l'intera superficie dell'abitazione, provocando ingenti danni. Orbene, nessuna delle suddette specifiche circostanze veniva contestata dalla società , la quale, costituendosi in giudizio, si limitava ad eccepire di avere CP_1 eseguit nterventi sulla caldaia a regola d'arte. L'impresa non contestava nella sua comparsa che la prova di riempimento dell'impianto e messa in funzione era fissata per il 13.12.2017 e che per tale data era stato richiesto all'amministratore di avvisare i condomini invitandoli a rimanere in casa e neppure che in realtà la prova veniva invece eseguita il giorno successivo senza alcun preavviso. Solo nella prima memoria istruttoria, la società allegava che aveva CP_1 provveduto “a comunicare al Condominio - appaltante le giornate in cui si sarebbe provveduto alla messa in pressione dell'impianto in questione: era dunque onere del avvisare i singoli condomini come peraltro ha CP fatto evidentement rnata del 13/12/2018(rectius:2017), affiggendo apposito avviso, ma che ha invece omesso di fare per la giornata successiva”, senza peraltro specificare quali sarebbero state le altre giornate - verosimilmente quella del 14 -, ma non offrendo alcuna prova di tale opposta deduzione. Le chiamate in causa dalla società , - eccepito in comparsa che CP_2 CP_1 unico responsabile dei danni era il Condominio sia per non avere provveduto alla dovuta manutenzione dei tubi sia per “l'eventuale mancato avviso ai singoli condomini circa la prova di messa in funzione dell'impianto stesso essendo tale ultimo compito di esclusiva competenza del Condominio” (vedi comparsa di costituzione - deduceva, peraltro per la prima volta solo nella CP_2 seconda m istruttoria, che l'impresa aveva informato CP_1
l'amministrazione che la prova di funzionamento dell'impianto di riscaldamento sarebbe stata eseguita sia il 13 sia il 14, mediante la formulazione sul punto di un interrogatorio formale al (vedi capo 2: “E vero che l'impresa CP
7 Dott. informò l'amministratore pro tempore del Controparte_1 [...]
che in data 13/12/2017 e, successivamente in Parte_2 provveduto a mettere in funzione l'impianto di riscaldamento del Condominio?“). Tale mezzo di prova, ribadito in appello, è stato ammesso dalla Corte e l'amministratore, lo stesso del 2017, ha negato che la ditta lo avesse CP_1 informato che l'accensione dell'impianto sarebbe potuta avvenire anche il 14 dicembre e che, per tale ragione, nell'avviso aveva indicato solo la data del 13. Pertanto, in difetto di prova del fatto impeditivo, peraltro genericamente e intempestivamente allegato nei termini sopra riportati, deve ritenersi che i danni subiti dalla in seguito alle infiltrazioni causate dalla rottura dei Pt_1 tubi durante la prova di pressione dell'impianto di riscaldamento sono stati cagionati anche dalla condotta negligente dell'impresa , la quale, CP_1 omettendo di avvertire l'amministratore della diversa data i si sarebbe svolta la prova di pressione dell'impianto, non aveva garantito la presenza dei proprietari nelle abitazioni e, quindi, un immediato intervento degli stessi in caso di rottura dei tubi del riscaldamento, contribuendo fattivamente con la sua condotta omissiva a cagionare i danni subiti dall'appartamento della
. Pt_1
Del resto, che fosse opportuna la presenza di qualcuno nei singoli appartamenti durante la prova di funzionamento dell'impianto, dato il rischio di rottura a fronte della pressione del nuovo impianto, era ammesso dalla stessa società e dalla compagnia di assicurazione, laddove allegavano entrambe CP_1 che la società aveva debitamente informato l'amministratore della data dell'intervento proprio al fine di avvisare i condomini di rimanere in casa. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la società va dichiarata CP_1 responsabile, in solido con il condominio, seppur in forz itolo diverso, per i danni subiti dalla . Pt_1
B) Del quantum. Il tribunale gravato, affermata la responsabilità del , liquidava il CP quantum debeautur in complessivi euro 33.492,06, oltre interessi e rivalutazione, tenendo conto di quanto accertato dal c.t.u. nella relazione di ATP:
- con riguardo all'entità dei lavori necessari per il ripristino dell'appartamento “al fine di riportare gli ambienti allo stato in cui si trovavano prima dell'evento oggetto di accertamento, utilizzando il prezziario dei lavori Pubblici della Regione Sardegna, entrato in vigore da aprile 2018 e quantificando gli stessi in Euro 9.316,06 oltre I.V.A.”;
- con riguardo “agli arredi e relativi costi di ripristino”, sulla base dei preventivi allegati e di adeguate ricerche di mercato, “stimando come necessario un importo di Euro 24.176,00 comprensivo di I.V.A. nei modi di legge”. Premesso che gli appellati non hanno avanzato alcuna doglianza sulla determinazione del quantum operata in sentenza, nella sua censura la
8 si è doluta della decisione sul presupposto che il giudice di primo Pt_1 grado si limitava “a sommare i due importi, senza applicare l'aliquota IVA del 10%, per un importo pari ad Euro 931,60, sul costo di Euro 9.316,06 stimato per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria”, chiedendo il diverso importo di euro 34.423,60 oltre interessi e rivalutazione. La censura ha fondamento, dal momento che il giudice di merito non liquidava l'IVA al 10% sull'importo dovuto di euro 9.316,06 e il totale va, pertanto, quantificato in euro 34.423,60, oltre interessi e rivalutazione, come già statuito in sentenza. Il va, conseguentemente, condannato, in solido con la società CP
a pagare per il titolo di cui è causa, la somma complessiva di euro CP_1
34.423,60, oltre interessi e rivalutazione.
C) Della domanda di garanzia e della inoperatività della polizza assicurativa. Accolta la domanda anche nei confronti della società, in via preliminare rispetto agli altri motivi di censura, va, quindi, esaminata la domanda di garanzia riproposta in giudizio dalla società e la conseguente eccezione di CP_1 inoperatività riproposta dalla società di assicurazione;
entrambe questioni rimaste assorbite nel rigetto della domanda avanzata nei confronti dell'impresa appaltatrice. La società , costituendosi, domandava di essere manlevata da ogni CP_1 avversa p propria compagnia di assicurazioni (“si evidenzia che nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze formulate da parte attrice, dovrà essere dichiarata unica responsabile dell'evento “de quo”, la società con cui l'odierna convenuto stipulava idonea polizza di Controparte_2 onsabilità civile, la quale dovrà rilevare e tenere indenne la “Dott. da ogni e qualsivoglia conseguenza Controparte_1 pregiudizievole che al presente giudizio”). Dal canto suo, la chiamata in giudizio, eccepiva l'inoperatività della CP_2 polizza n. 219455 ata con la società Dott. Controparte_1
- “ai sensi dell'art. 3 lett. i) ed n) delle Condizioni Generali di Assicurazione”, il quale “esclude alla lettera i) i danni cagionati da: opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori“, sul presupposto che i lavori appaltati al momento della prova erano già stati ultimati e, quindi, i danni verificatisi in tale fase non rientravano nell'ambito dell'assicurazione;
- “ex art. 15 (Pluralità di Assicurati) delle Condizioni Particolari di Polizza”, il quale prevede l'operatività della stessa solo “a secondo rischio“ ovvero per l'eccedenza non coperta da altre polizze che coprono i medesimi rischi, sul presupposto del tenore letterale di tale norma, secondo cui
“Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre Polizze riflettenti
9 assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo -sempre nei limiti convenuti -sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza“. La società , nella memoria istruttoria, richiamava invece CP_1
l'operatività della polizza n. 380736944 che aveva sostituito la precedente n. 219455446. Orbene - esclusa l'operatività della seconda polizza, n. 380736944, perché stipulata solo nel gennaio 2018 e, quindi, successivamente ai fatti oggetto di causa - sul primo profilo dell'eccezione di inoperatività è sufficiente evidenziare che i lavori in realtà non erano affatto conclusi il giorno 14.12.2017, quando era eseguita solo la prova di funzionalità dell'impianto, come del resto risulta chiaramente dal certificato di ultimazione lavori emesso in epoca successiva, il 22.12.2017 (vedi doc. depositato con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc). Quanto al secondo profilo, va preliminarmente richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr per tutte Cass. n. 15518/18) secondo cui “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (da ultimo vedi anche Cass. n. 31251/23). La costituendosi si limitava a riportare il contenuto Controparte_9 dell tra allegazione e tanto meno prova. Solo in questo giudizio, per la prima volta, ha dedotto che “Si precisa che nel procedimento per ATP avente RG. N. 1391/2018, acquisito agli atti, è depositato, nel fascicolo di parte della società Parte_3 compagnia assicuratrice del Parte_4 scheda della polizza Globale Fabbricati n° 2016/80/2239068”. Ma di tale nuova allegazione nulla è dato sapere e tanto meno del fascicolo di parte e del documento in essa indicato, di cui inoltre nulla è argomentato nella sentenza impugnata. Pertanto, in difetto di prova del fatto impeditivo, la va Controparte_2 dichiarata tenuta a manlevare la società da ogni avversa Controparte_1 pretesa nei limiti del massimale.
D) Delle spese di lite poste a carico del . CP
Con il terzo motivo di censura, la si è doluta dei criteri di liquidazione Pt_1 delle spese legali poste a cari e quantificate in euro CP
3.873,80, applicando il valore medio dello scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, senza la fase istruttoria. La ha contestato: Pt_1
lione di valore utilizzato, posto che la domanda aveva per oggetto la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 35.541,59,
10 comunque liquidato in euro 33.492,06, con conseguente applicazione dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00;
- l'esclusione della liquidazione della fase istruttoria nonostante fossero state depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. Entrambi i profili di doglianza sono fondati. Sia tenendo conto della somma attribuita alla parte vincitrice con la sentenza impugnata sia di quella originariamente domandata, lo scaglione di valore della causa ai fini della liquidazione delle spese legale, è quello indicato dalla
, compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 e non quello Pt_1 utilizzato dal tribunale. Inoltre, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 8561/23),
“In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. Pertanto, l'entità delle spese di lite poste a carico del va liquidata CP in euro 7.616,00, come da valori medi – richiamati anche nella sentenza impugnata - dello scaglione applicabile.
D) Delle spese di lite poste a carico della . Pt_1
La sentenza va altresì riformata nella parte in c orti con la società
e la poneva le spese di lite a carico della , dato che, CP_1 CP_2 Pt_1
l'acco del primo motivo di gravame, la è risultata Pt_1 vittoriosa anche nei confronti della società . Ed inoltre, dato l'accoglimento CP_1 della domanda di garanzia, la va rata tenuta a rifondere le spese CP_2 di lite in favore della impresa.
E) Delle spese di ATP. Infine, la ha domandato la liquidazione delle spese di lite del Pt_1 procedimento di ATP e di quelle pagate al c.t.u. del procedimento di istruzione preventiva, dal momento che il tribunale si limitava a porle “definitivamente a carico del convenuto”. CP
La nel suo atto di citazione domandava espressamente, oltre alle Pt_1 spe e del giudizio, anche quelle del procedimento di istruzione preventiva (“In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento ex artt. 696 - 696 bis c.p.c.”). Il tribunale - il quale all'esito del procedimento per ATP con decreto in data 18.11.2018 aveva liquidato in favore del c.t.u. ed a carico della un Pt_1 compenso di euro 1.807,68 oltre accessori - si limitava a porre “le spese dell'ATP definitivamente a carico del convenuto”, senza alcuna CP altra specificazione e senza liquidare le spese di lite della relativa procedura. Ciò posto va, pertanto, accolto anche l'ultimo motivo di appello e il
, in solido con la società , in quanto entrambi CP CP_1
11 soccombenti, vanno altresì condannati a pagare in favore della gli Pt_1 oneri di c.t.u. anticipati dalla stessa, pari ad euro 1.807,68 (come da fattura in atti) e le spese di lite del relativo procedimento pari ad euro 3.056,00, liquidate secondo lo scaglione di valore della causa (fino ad euro 52.000,00).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità nella fase di appello e della semplicità della fase istruttoria, dello scaglione di valore della causa e, nei rapporti tra la e Pt_1 gli appellati, con aumento ex art. 4 comma 2 per la presenza di più
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 modifica della sentenza n. 848/22 del Tribunale di Sassari, che conferma per il resto, dichiara la responsabilità concorrente della società
[...] nella causazione dei danni di cui è causa e, per l'effetto, la CP_1
, in solido con il , a pagare in Controparte_5 favore della , per il titolo di cui è causa, la somma di euro Pt_1
34.423,60, oltre interessi e rivalutazione;
2) dichiara tenuta la a manlevare la società Controparte_2 CP_1 da ogni avversa pretesa, nei limiti del massimale di polizza;
[...]
3) danna il e la società a Controparte_5 Controparte_1 rifondere in favore della le spese di lite del primo grado di Pt_1 giudizio che liquida in co euro 7.616,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonché le spese di lite del procedimento di ATP che liquida in complessivi euro 3.056,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge ed euro 1.807,68 per oneri di c.t.u.;
4) condanna il e la società a Controparte_5 Controparte_1 rifondere in favore della le spese di lite del presente giudizio Pt_1 che liquida in complessivi 93,00, già aumentati ex art. 4 comma 2, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
5) condanna la a rifondere in favore della società Controparte_2 [...] le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in CP_1 complessivi euro 12.612,00, di cui euro 7.616,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 22/1/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
12
( ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO, unitamente all'avv. SOTGIU LAURA, come da procura in atti APPELLANTE
contro
DOTT. in persona del legale rappresentante Controparte_1
( ) rappresentata e difesa dall'avv. MARTINELLI MICHELE P.IVA_1
c atti APPELLATO E
in persona del legale rappresentante Controparte_2 entata e difesa dall'avv. MARTINELLI MICHELE P.IVA_2 come da procura in atti APPELLATO E in persona Controparte_3 dell'amministratore APPELLATO CONTUMACE All'udienza del 18.10.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, Contrariis reiectis; 3) Accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4
e/o della Dott. nella determinazione dei danni lamentati dalla Controparte_1
SI.ra e per l'effetto condannarli, secondo la responsabilità di Parte_1 ciascu ra loro, al risarcimento di tali danni nella misura di Euro 34.423,60 o nella veriore misura che la Corte riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e del procedimento ex artt. 696 - 696 bis c.p.c., incluse le spese della CTU. Nell'interesse dell'appellata società voglia la Corte 1) Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e dedu mandare assolta la
1 società “Dott. , da ogni avversa pretesa perché infondata in Controparte_1 fatto e diritto;
3) nella denegata ipotesi di accertamento, anche parziale, di responsabilità a carico società “Dott. , condannare la società Controparte_1
corrente in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. Controparte_2
14, C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, per P.IVA_3
i motivi d iva, a rilevare e tenere indenne la società “Dott.
[...]
, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse CP_1 da questo giudizio;
4) con vittoria di spese e compenso professionale. Nell'interesse dell'appellata : Nel merito in via Controparte_2 principale: -1) Contrariis reiectis, -2) in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 848/2022 del 3.08.2022 pronunciata dal Tribunale di Sassari;
-3) con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge. In via subordinata e preliminare: -1) Contrariis reiectis, -2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto, previo accertamento e dichiarazione, per tutte le causali di cui all'espositiva, dell'inoperatività della polizza assicurativa n° 219455446 stipulata dall'Impresa Dott. CP_1 CP_1 con e della conseguente carenza di legittimazione
[...] Controparte_2 va d ffetto, pronunciare l'estromissione di
[...] dal presente giudizio, con conseguente assoluzione di quest'ultima CP_2 gni avversa pretesa;
-4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Nel merito in via ulteriormente subordinata: -1) Contrariis reiectis;
-2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto nonchè nella denegata ipotesi di mancata pronuncia di estromissione di accertare e dichiarare in forza delle Controparte_2 causali tutte di cui all'espositiva, che i danni patiti da parte appellante sono riconducibili ad eventi estranei al contratto di appalto intercorso tra la società Dott. ed il e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_4 dichia ovut alità di impresa Controparte_2 assicuratrice della società Dott. alla parte appellante;
-3) per Controparte_1
l'effetto, assolvere in persona del legale rapp.te pro- Controparte_2 tempore, da ogni avversa pretesa;
-4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Sempre nel merito in via gradatamente subordinata:
-1) Contrariis reiectis;
-2) nella denagata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto e nella denegata ipotesi di mancata pronuncia di estromissione di con conseguente riconoscimento di Controparte_2 operatività della polizza n. 219455446, nonchè di riconoscimento di un eventuale concorso di responsabilità della società Dott. nella Controparte_1 causazione dell'evento, accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. che l'evento per cui è causa, sia nella sua causazione sia nell'aggravamento dei relativi danni, è avvenuto per fatto e colpa prevalente e/o concorrente dell'attrice Parte_1
secondo la misura della responsabilità accertanda in corso di c
[...] per l'effetto ritenere la società tenuta a manlevare e Controparte_2
2 tenere indenne il proprio assicurato nella sola misura della responsabilità accertanda in corso di causa ed in ogni caso solo ed esclusivamente nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza nonchè nei limiti dell'eccepito massimale previsto nella polizza n. 219455446 ed inoltre - previa dichiarazione che la polizza opera a secondo rischio - nell'ambito e nei limiti delle CP_2 condizio e dall'art. 15 delle richiamate Condizioni Particolari di Polizza, assolvendo conseguentemente in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, d versa pretesa;
-4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. Sempre nel merito in via ulteriormente subordinata: -1) Contrariis reiectis;
-2) nella denagata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto e nella denegata ipotesi di mancata pronuncia di estromissione di Controparte_2 con conseguente riconoscimento di operatività della polizza n.
[...]
446 nonchè di riconoscimento di un eventuale concorso di responsabilità della società Dott. nella causazione dell'evento, Controparte_1 ritenere la società manlevare e tenere indenne Controparte_2 il proprio assicurato nella sola misura della responsabilità accertanda in corso di causa ed in ogni caso solo ed esclusivamente nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza nonchè nei limiti dell'eccepito massimale previsto nella polizza n. 219455446 ed inoltre - previa dichiarazione che la polizza CP_2 opera a secondo rischio - nell'ambito e nei limiti delle condizioni dall'art. 15 delle richiamate Condizioni Particolari di Polizza, assolvendo conseguentemente in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, da ogni ulteriore ed avversa pretesa;
-3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 848/2022, emessa il 3.8.2022, il Tribunale di Sassari – nel procedimento promosso da avverso il Parte_1 Controparte_5
e la soci con la ch
[...] Controparte_1
– affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_2 to, lo condannava al risarcimento dei danni subiti dalla CP
nell'appartamento di sua proprietà, liquidati in complessivi euro Pt_1
33.492,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite. Il tribunale rigettava invece le domande proposte nei confronti della società e della e, per l'effetto, condannava la CP_1 CP_2
a rif tive spes Pt_1
In particolare, il tribunale gravato dava innanzi tutto atto che , Parte_1 proprietaria dell'appartamento posto al quinto piano dello sta CP
, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Controparte_3
deducendo che: Controparte_6 Controparte_1
- il Condominio di viale Umberto I n. 90 aveva incaricato l'Impresa Dott.
di eseguire un intervento di ammodernamento e rimessa in CP_1 funzione dell'impianto di riscaldamento condominiale;
- nel corso dei lavori l'impresa aveva segnalato all'amministratore di condominio che, in data 13.12.2017, i tecnici incaricati avrebbero
3 provveduto al riempimento dell'impianto e ad una prova di pressione delle colonne montanti;
- l'amministratore aveva, pertanto, affisso il relativo avviso in bacheca invitando i condomini a rimanere in casa in tale giornata e a segnalare tempestivamente all'impresa eventuali perdite d'acqua all'interno degli appartamenti;
- la prova di pressione, tuttavia, non era stata eseguita nella data programmata del 13.12.2017, ma il giorno successivo, senza alcun preavviso e durante l'esecuzione della stessa si era verificata la rottura di una delle colonne montanti nella zona in prossimità del piano attico, in conseguenza della quale vi era stata un'improvvisa e capiente fuoriuscita d'acqua dalle murature delle parti comuni dell'edificio;
- al momento del fatto non era presente nessuno nell'appartamento e l'acqua aveva ricoperto l'intera superficie dell'abitazione, provocando gravi danni all'immobile ed al suo arredamento;
- era stato, quindi, proposto un procedimento per ATP ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di far accertare e stimare i danni nel contraddittorio dell'Impresa Dott. e del Condominio nonché delle Controparte_1 rispettive assicurazioni;
- il c.t.u. aveva stimato i danni in euro 9.316,06 oltre IVA per i costi di ripristino del bene ed in euro 24.176,00 comprensivi di IVA per i costi di ripristino degli arredi danneggiati, previa individuazione delle cause dei danni nelle infiltrazioni d'acqua conseguenti alla rottura di una colonna montante dell'impianto di riscaldamento condominiale in occasione della messa in pressione dell'impianto stesso da parte dell'Impresa Dott.
[...]
e con la precisazione che la rottura era stata determinata, CP_1
TU, dal naturale e graduale deterioramento della tubazione. La , alla luce di tali circostanze, sosteneva innanzi tutto la Pt_1 res ex art. 2051 c.c. in capo al Condominio di Viale Umberto n. 90, in qualità di proprietario e custode delle tubature in questione, o, in subordine ex art. 2043 c.c., per violazione delle comuni regole di diligenza e prudenza e per non aver provveduto ad un'adeguata manutenzione nonché per non essersi assicurato che l'Impresa Dott. eseguisse i lavori nella data CP_1 prestabilita allorquando i condomini erano rimasti in casa a vigilare, chiedendo di conseguenza la sua condanna al risarcimento dei danni patiti. Inoltre, la allegava profili di responsabilità nella determinazione dei danni Pt_1 lamentati anche in capo all'impresa esecutrice dei lavori, atteso che, prima di effettuare la prova di pressione sull'impianto di riscaldamento condominiale, la stessa avrebbe dovuto verificare lo stato di usura delle tubature e valutare il rischio di eventuali rotture delle stesse, adottando le misure necessarie a prevenire o limitare i danni a terzi (“E' evidente pertanto che la responsabilità per i danni patiti dall'attrice può essere imputata tanto al quanto CP
l'Impresa Dott. ”: vedi atto di citazione). CP_1
Il giudice di o, acquisita la relazione di ATP, accertava la responsabilità del convenuto, rimasto contumace, ex art. 2051 CP
4 c.c., dato “il rapporto di custodia ed il nesso causale tra la cosa in custodia (impianto di riscaldamento condominiale) ed il danno, ed avendo il CP convenuto rinunciato con la mancata costituzione in giudizio a for liberatoria del caso fortuito, …con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni causati dalla rottura e conseguente allagamento”, liquidandoli in euro 33.492,06, sulla scorta degli accertamenti contenuti nella c.t.u. e ponendo a carico del le spese di lite in favore della CP
. Pt_1
Il tribunale negava invece qualsiasi responsabilità della impresa appaltatrice, ritenendo che la stessa non era tenuta a verificare lo stato di usura delle tubature e valutare il rischio di eventuali rotture delle stesse, dato che le erano stati appaltati solo “i lavori termoidraulici di risanamento e messa in servizio della centrale termica”, con esclusione, pertanto, di qualsiasi intervento sull'intero impianto di riscaldamento, e, quindi, sulle tubazioni presenti nei singoli appartamenti e sulla colonna montante. E considerato che i lavori appaltati risultavano eseguiti a regola d'arte, tanto che erano stati interamente pagati dal , il giudice sosteneva che la società era da CP CP_1 considerar ualsiasi responsabilità per l'evento di c Infine, condannava la a rifondere le spese di lite nei confronti della Pt_1
e della CP_7 CP_2
ha pr pello censurando la sentenza: i) nella parte in Parte_1 cui non valutava correttamente le allegazioni avanzate dalla danneggiata in ordine alle negligenze imputate all' , alla quale era addebitato non CP_7 solo di non aver verificato lo stato di usura delle tubature e valutato il rischio di eventuali rotture delle stesse ma altresì “di aver eseguito la prova di pressione in una data diversa da quella prestabilita, precludendo di fatto ai condomini, ignari di tale differimento, di poter restare in casa fino alla conclusione dei lavori per accertare e segnalare tempestivamente all'impresa eventuali e prevedibili fuoriuscite d'acqua dalla colonna montante”, posto che l'amministratore di condominio aveva informato i condomini, mediante affissione di un avviso in bacheca, della sola data del 13.12.2017 mentre l'impresa aveva eseguito i lavori il giorno successivo senza darne preventivo avviso ai condomini e senza vigilare ai piani durante l'esecuzione della prova di pressione e tali circostanze non erano state contestate, a nulla rilevando di per sé che le opere appaltate erano state eseguite a regola d'arte; ii) nella parte in cui liquidava i danni in euro 33.492,06, in realtà ammontanti ad euro 34.423,60, oltre accessori;
iii) nella parte in cui liquidava le spese di lite in suo favore adottando uno scaglione di valore inferiore a quello effettivo;
iv) nella parte in cui poneva a suo carico le spese di lite in favore dell' e CP_7 del terzo chiamato;
v) nella parte in cui ometteva di liquidare l Si sono costituiti in giudizio le e la società CP_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame p o. Le in subordine, hanno riproposto l'eccezione di inoperatività della CP_2 pol rbita nella decisione di primo grado.
5 La società ha riproposto, in subordine, la domanda di garanzia Controparte_1 nei confronti della società di assicurazione. Il è rimasto contumace. CP
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza nei limiti della condanna della al pagamento delle spese di lite in favore della e della Pt_1 CP_1 CP_2
, istruita con prova per interrogatorio d ministra condominio, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE E' ormai definitivamente accertato con la sentenza impugnata che il 14.12.2017, durante la prova di pressione dell'impianto di riscaldamento oggetto degli interventi appaltati alla società , si era verificata la CP_1 rottura di una delle colonne montanti nella zona in prossimità del piano attico di proprietà della a causa della vetustà dei tubi e che le infiltrazioni di Pt_1 acqua fuoriuscite avevano interessato l'unità immobiliare di proprietà della per diverse ore, posto che al momento dell'evento nell'appartamento Pt_1 non era presente nessuno. In forza di tali circostanze, il tribunale dichiarava la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e negava invece quella della , cui CP CP_7 era stato appaltato un intervento di ammodernamento dell'impianto di riscaldamento, dal momento che tale intervento era stato eseguito a regola d'arte.
A) Della responsabilità della società Controparte_1
Orbene, come correttamente sostenuto dalla a prima censura, Pt_1 il tribunale non valutava tutti i profili di responsabilità dell'impresa dedotti dalla stessa. Invero, nelle sue allegazioni, la sosteneva la responsabilità della Pt_1
non solo per non av ato lo stato di usura delle tubature CP_8
e valutato il rischio di eventuali rotture delle stesse – profilo ormai definitivamente escluso dalla sentenza passata in giudicato sul punto – ma altresì per non avere “eseguito i lavori nella data indicata ai condomini, ovvero il 13.12.2017”, dato che “nella data del 13.12.2017, infatti, in ottemperanza alla richiesta dell'amministratore di condominio, il marito della SI.ra , Pt_1
SI. è(era) rimasto in casa al fine di vigilare sull'appartamento Persona_1
e di stivamente eventuali infiltrazioni” mentre invece “i lavori sono stati eseguiti, all'insaputa dei condomini, il giorno successivo, e le copiose perdite sono perdurate per un tempo, stimato dal CTU, di circa 4 ore. In assenza di qualsiasi vigilanza ai piani da parte tanto dell'amministratore del condominio quanto dell'Impresa esecutrice, il problema è stato segnalato solo quando i vicini di casa dell'attrice si sono accorti dell'acqua che fuoriusciva dall'appartamento e si espandeva fino quasi a raggiungere il vano ascensore” (vedi atto di citazione). Effettivamente sul punto, il giudice di primo grado ometteva qualsiasi decisione.
6 La , con l'atto introduttivo del giudizio, allegava in particolare che: Pt_1
- nel corso dei lavori di adeguamento della caldaia, l'impresa aveva segnalato all'amministratore di condominio che, in data 13.12.2017, i tecnici incaricati avrebbero provveduto al riempimento dell'impianto e ad una prova di pressione delle colonne montanti;
- l'amministratore aveva, quindi, affisso il relativo avviso in bacheca, invitando i condomini a rimanere in casa e a segnalare tempestivamente all'impresa eventuali perdite d'acqua all'interno degli appartamenti;
- la prova di pressione, tuttavia, non veniva eseguita nella data del 13.12.2017, come inizialmente stabilito, ma il giorno successivo, senza alcun preavviso;
- durante l'esecuzione della stessa si era verificata la rottura di una delle colonne montanti nella zona in prossimità del piano attico e l'appartamento della veniva interessato da una abbondante Pt_1 infiltrazione d'acqua dalle murature delle parti comuni dell'edificio;
- al momento dell'evento, nell'appartamento non era presente nessuno, pertanto, col trascorrere del tempo, l'acqua era andata a ricoprire l'intera superficie dell'abitazione, provocando ingenti danni. Orbene, nessuna delle suddette specifiche circostanze veniva contestata dalla società , la quale, costituendosi in giudizio, si limitava ad eccepire di avere CP_1 eseguit nterventi sulla caldaia a regola d'arte. L'impresa non contestava nella sua comparsa che la prova di riempimento dell'impianto e messa in funzione era fissata per il 13.12.2017 e che per tale data era stato richiesto all'amministratore di avvisare i condomini invitandoli a rimanere in casa e neppure che in realtà la prova veniva invece eseguita il giorno successivo senza alcun preavviso. Solo nella prima memoria istruttoria, la società allegava che aveva CP_1 provveduto “a comunicare al Condominio - appaltante le giornate in cui si sarebbe provveduto alla messa in pressione dell'impianto in questione: era dunque onere del avvisare i singoli condomini come peraltro ha CP fatto evidentement rnata del 13/12/2018(rectius:2017), affiggendo apposito avviso, ma che ha invece omesso di fare per la giornata successiva”, senza peraltro specificare quali sarebbero state le altre giornate - verosimilmente quella del 14 -, ma non offrendo alcuna prova di tale opposta deduzione. Le chiamate in causa dalla società , - eccepito in comparsa che CP_2 CP_1 unico responsabile dei danni era il Condominio sia per non avere provveduto alla dovuta manutenzione dei tubi sia per “l'eventuale mancato avviso ai singoli condomini circa la prova di messa in funzione dell'impianto stesso essendo tale ultimo compito di esclusiva competenza del Condominio” (vedi comparsa di costituzione - deduceva, peraltro per la prima volta solo nella CP_2 seconda m istruttoria, che l'impresa aveva informato CP_1
l'amministrazione che la prova di funzionamento dell'impianto di riscaldamento sarebbe stata eseguita sia il 13 sia il 14, mediante la formulazione sul punto di un interrogatorio formale al (vedi capo 2: “E vero che l'impresa CP
7 Dott. informò l'amministratore pro tempore del Controparte_1 [...]
che in data 13/12/2017 e, successivamente in Parte_2 provveduto a mettere in funzione l'impianto di riscaldamento del Condominio?“). Tale mezzo di prova, ribadito in appello, è stato ammesso dalla Corte e l'amministratore, lo stesso del 2017, ha negato che la ditta lo avesse CP_1 informato che l'accensione dell'impianto sarebbe potuta avvenire anche il 14 dicembre e che, per tale ragione, nell'avviso aveva indicato solo la data del 13. Pertanto, in difetto di prova del fatto impeditivo, peraltro genericamente e intempestivamente allegato nei termini sopra riportati, deve ritenersi che i danni subiti dalla in seguito alle infiltrazioni causate dalla rottura dei Pt_1 tubi durante la prova di pressione dell'impianto di riscaldamento sono stati cagionati anche dalla condotta negligente dell'impresa , la quale, CP_1 omettendo di avvertire l'amministratore della diversa data i si sarebbe svolta la prova di pressione dell'impianto, non aveva garantito la presenza dei proprietari nelle abitazioni e, quindi, un immediato intervento degli stessi in caso di rottura dei tubi del riscaldamento, contribuendo fattivamente con la sua condotta omissiva a cagionare i danni subiti dall'appartamento della
. Pt_1
Del resto, che fosse opportuna la presenza di qualcuno nei singoli appartamenti durante la prova di funzionamento dell'impianto, dato il rischio di rottura a fronte della pressione del nuovo impianto, era ammesso dalla stessa società e dalla compagnia di assicurazione, laddove allegavano entrambe CP_1 che la società aveva debitamente informato l'amministratore della data dell'intervento proprio al fine di avvisare i condomini di rimanere in casa. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la società va dichiarata CP_1 responsabile, in solido con il condominio, seppur in forz itolo diverso, per i danni subiti dalla . Pt_1
B) Del quantum. Il tribunale gravato, affermata la responsabilità del , liquidava il CP quantum debeautur in complessivi euro 33.492,06, oltre interessi e rivalutazione, tenendo conto di quanto accertato dal c.t.u. nella relazione di ATP:
- con riguardo all'entità dei lavori necessari per il ripristino dell'appartamento “al fine di riportare gli ambienti allo stato in cui si trovavano prima dell'evento oggetto di accertamento, utilizzando il prezziario dei lavori Pubblici della Regione Sardegna, entrato in vigore da aprile 2018 e quantificando gli stessi in Euro 9.316,06 oltre I.V.A.”;
- con riguardo “agli arredi e relativi costi di ripristino”, sulla base dei preventivi allegati e di adeguate ricerche di mercato, “stimando come necessario un importo di Euro 24.176,00 comprensivo di I.V.A. nei modi di legge”. Premesso che gli appellati non hanno avanzato alcuna doglianza sulla determinazione del quantum operata in sentenza, nella sua censura la
8 si è doluta della decisione sul presupposto che il giudice di primo Pt_1 grado si limitava “a sommare i due importi, senza applicare l'aliquota IVA del 10%, per un importo pari ad Euro 931,60, sul costo di Euro 9.316,06 stimato per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria”, chiedendo il diverso importo di euro 34.423,60 oltre interessi e rivalutazione. La censura ha fondamento, dal momento che il giudice di merito non liquidava l'IVA al 10% sull'importo dovuto di euro 9.316,06 e il totale va, pertanto, quantificato in euro 34.423,60, oltre interessi e rivalutazione, come già statuito in sentenza. Il va, conseguentemente, condannato, in solido con la società CP
a pagare per il titolo di cui è causa, la somma complessiva di euro CP_1
34.423,60, oltre interessi e rivalutazione.
C) Della domanda di garanzia e della inoperatività della polizza assicurativa. Accolta la domanda anche nei confronti della società, in via preliminare rispetto agli altri motivi di censura, va, quindi, esaminata la domanda di garanzia riproposta in giudizio dalla società e la conseguente eccezione di CP_1 inoperatività riproposta dalla società di assicurazione;
entrambe questioni rimaste assorbite nel rigetto della domanda avanzata nei confronti dell'impresa appaltatrice. La società , costituendosi, domandava di essere manlevata da ogni CP_1 avversa p propria compagnia di assicurazioni (“si evidenzia che nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze formulate da parte attrice, dovrà essere dichiarata unica responsabile dell'evento “de quo”, la società con cui l'odierna convenuto stipulava idonea polizza di Controparte_2 onsabilità civile, la quale dovrà rilevare e tenere indenne la “Dott. da ogni e qualsivoglia conseguenza Controparte_1 pregiudizievole che al presente giudizio”). Dal canto suo, la chiamata in giudizio, eccepiva l'inoperatività della CP_2 polizza n. 219455 ata con la società Dott. Controparte_1
- “ai sensi dell'art. 3 lett. i) ed n) delle Condizioni Generali di Assicurazione”, il quale “esclude alla lettera i) i danni cagionati da: opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori“, sul presupposto che i lavori appaltati al momento della prova erano già stati ultimati e, quindi, i danni verificatisi in tale fase non rientravano nell'ambito dell'assicurazione;
- “ex art. 15 (Pluralità di Assicurati) delle Condizioni Particolari di Polizza”, il quale prevede l'operatività della stessa solo “a secondo rischio“ ovvero per l'eccedenza non coperta da altre polizze che coprono i medesimi rischi, sul presupposto del tenore letterale di tale norma, secondo cui
“Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre Polizze riflettenti
9 assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo -sempre nei limiti convenuti -sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza“. La società , nella memoria istruttoria, richiamava invece CP_1
l'operatività della polizza n. 380736944 che aveva sostituito la precedente n. 219455446. Orbene - esclusa l'operatività della seconda polizza, n. 380736944, perché stipulata solo nel gennaio 2018 e, quindi, successivamente ai fatti oggetto di causa - sul primo profilo dell'eccezione di inoperatività è sufficiente evidenziare che i lavori in realtà non erano affatto conclusi il giorno 14.12.2017, quando era eseguita solo la prova di funzionalità dell'impianto, come del resto risulta chiaramente dal certificato di ultimazione lavori emesso in epoca successiva, il 22.12.2017 (vedi doc. depositato con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc). Quanto al secondo profilo, va preliminarmente richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr per tutte Cass. n. 15518/18) secondo cui “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (da ultimo vedi anche Cass. n. 31251/23). La costituendosi si limitava a riportare il contenuto Controparte_9 dell tra allegazione e tanto meno prova. Solo in questo giudizio, per la prima volta, ha dedotto che “Si precisa che nel procedimento per ATP avente RG. N. 1391/2018, acquisito agli atti, è depositato, nel fascicolo di parte della società Parte_3 compagnia assicuratrice del Parte_4 scheda della polizza Globale Fabbricati n° 2016/80/2239068”. Ma di tale nuova allegazione nulla è dato sapere e tanto meno del fascicolo di parte e del documento in essa indicato, di cui inoltre nulla è argomentato nella sentenza impugnata. Pertanto, in difetto di prova del fatto impeditivo, la va Controparte_2 dichiarata tenuta a manlevare la società da ogni avversa Controparte_1 pretesa nei limiti del massimale.
D) Delle spese di lite poste a carico del . CP
Con il terzo motivo di censura, la si è doluta dei criteri di liquidazione Pt_1 delle spese legali poste a cari e quantificate in euro CP
3.873,80, applicando il valore medio dello scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, senza la fase istruttoria. La ha contestato: Pt_1
lione di valore utilizzato, posto che la domanda aveva per oggetto la condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 35.541,59,
10 comunque liquidato in euro 33.492,06, con conseguente applicazione dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00;
- l'esclusione della liquidazione della fase istruttoria nonostante fossero state depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. Entrambi i profili di doglianza sono fondati. Sia tenendo conto della somma attribuita alla parte vincitrice con la sentenza impugnata sia di quella originariamente domandata, lo scaglione di valore della causa ai fini della liquidazione delle spese legale, è quello indicato dalla
, compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 e non quello Pt_1 utilizzato dal tribunale. Inoltre, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 8561/23),
“In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. Pertanto, l'entità delle spese di lite poste a carico del va liquidata CP in euro 7.616,00, come da valori medi – richiamati anche nella sentenza impugnata - dello scaglione applicabile.
D) Delle spese di lite poste a carico della . Pt_1
La sentenza va altresì riformata nella parte in c orti con la società
e la poneva le spese di lite a carico della , dato che, CP_1 CP_2 Pt_1
l'acco del primo motivo di gravame, la è risultata Pt_1 vittoriosa anche nei confronti della società . Ed inoltre, dato l'accoglimento CP_1 della domanda di garanzia, la va rata tenuta a rifondere le spese CP_2 di lite in favore della impresa.
E) Delle spese di ATP. Infine, la ha domandato la liquidazione delle spese di lite del Pt_1 procedimento di ATP e di quelle pagate al c.t.u. del procedimento di istruzione preventiva, dal momento che il tribunale si limitava a porle “definitivamente a carico del convenuto”. CP
La nel suo atto di citazione domandava espressamente, oltre alle Pt_1 spe e del giudizio, anche quelle del procedimento di istruzione preventiva (“In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento ex artt. 696 - 696 bis c.p.c.”). Il tribunale - il quale all'esito del procedimento per ATP con decreto in data 18.11.2018 aveva liquidato in favore del c.t.u. ed a carico della un Pt_1 compenso di euro 1.807,68 oltre accessori - si limitava a porre “le spese dell'ATP definitivamente a carico del convenuto”, senza alcuna CP altra specificazione e senza liquidare le spese di lite della relativa procedura. Ciò posto va, pertanto, accolto anche l'ultimo motivo di appello e il
, in solido con la società , in quanto entrambi CP CP_1
11 soccombenti, vanno altresì condannati a pagare in favore della gli Pt_1 oneri di c.t.u. anticipati dalla stessa, pari ad euro 1.807,68 (come da fattura in atti) e le spese di lite del relativo procedimento pari ad euro 3.056,00, liquidate secondo lo scaglione di valore della causa (fino ad euro 52.000,00).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità nella fase di appello e della semplicità della fase istruttoria, dello scaglione di valore della causa e, nei rapporti tra la e Pt_1 gli appellati, con aumento ex art. 4 comma 2 per la presenza di più
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 modifica della sentenza n. 848/22 del Tribunale di Sassari, che conferma per il resto, dichiara la responsabilità concorrente della società
[...] nella causazione dei danni di cui è causa e, per l'effetto, la CP_1
, in solido con il , a pagare in Controparte_5 favore della , per il titolo di cui è causa, la somma di euro Pt_1
34.423,60, oltre interessi e rivalutazione;
2) dichiara tenuta la a manlevare la società Controparte_2 CP_1 da ogni avversa pretesa, nei limiti del massimale di polizza;
[...]
3) danna il e la società a Controparte_5 Controparte_1 rifondere in favore della le spese di lite del primo grado di Pt_1 giudizio che liquida in co euro 7.616,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonché le spese di lite del procedimento di ATP che liquida in complessivi euro 3.056,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge ed euro 1.807,68 per oneri di c.t.u.;
4) condanna il e la società a Controparte_5 Controparte_1 rifondere in favore della le spese di lite del presente giudizio Pt_1 che liquida in complessivi 93,00, già aumentati ex art. 4 comma 2, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
5) condanna la a rifondere in favore della società Controparte_2 [...] le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in CP_1 complessivi euro 12.612,00, di cui euro 7.616,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 22/1/2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
12