TRIB
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 2303/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: Dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. Dott. Giulia Simoni Giudice Dott. Federica Ferretti Giudice nella causa promossa da:
, nata a [...], il 1° aprile 1991 e residente a [...] delle Mimose, n. 24 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
FR USAI. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, in Via Venezia n. 8, giusta procura in calce al presente atto PEC Email_1
Fax: 055.476476 Ricorrente Contro
nato in [...], il [...]; Controparte_1
Resistente contumace ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulle conclusioni così precisate: Per la ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“che Codesto Ecc.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, voglia modificare le condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalla Sig.ra e dal Sig. in data 14 marzo 2023, disponendo Parte_1 Controparte_1
l'affidamento esclusivo della figlia, alla madre;
che, sulla base delle circostanze Persona_1 descritte in narrativa e pregiudizievoli alla figlia minore, voglia adottare i provvedimenti ritenuti convenienti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 333 c.c. e, pertanto, voglia disporre che le periodiche visite del Sig. avvengano con l'intervento di personale qualificato. Con CP_1 ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014..” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in data 20 ottobre 2023 ha proposto ricorso ai sensi degli artt. Parte_1
337 quinquies. c.c. allegando:
- di avere vissuto insieme a nato in [...], il [...], Controparte_1 more uxorio, e di non avere contratto matrimonio;
- che nel corso della loro convivenza è nata il [...], a [...], la figlia
, residente con la madre a Calenzano, via delle Mimose, n 24; Persona_1
- che subito dopo la nascita della bambina, il aveva cominciato a CP_1 manifestare i primi comportamenti persecutori nei confronti della ricorrente,
1 mosso da una irragionevole gelosia, con atteggiamenti aggressivi, culminati in discussioni sempre più frequenti che avevano portato ad una rottura della relazione;
- di avere invitato il resistente ad aderire ad un procedimento di negoziazione assistita al fine di pervenire ad un accordo per disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento della bambina;
- che in data 14 marzo 2023 le parti avevano sottoscritto un accordo, stabilendo che la figlia minore sarebbe rimasta domiciliata presso la casa familiare in Calenzano, via delle Mimose n 24, unitamente alla madre, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori e così disciplinando i diritti di visita:
“ …durante la settimana, il padre terrà con sé la figlia un giorno ed un pomeriggio, con diritto di pernotto dal quarto anno di età della minore. Al compimento della suddetta età entrerà in vigore il seguente diritto di visita: il padre terrà con sé la figlia un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alla domenica oltre ad un pomeriggio nella settimana non di competenza;
- che le parti avevano altresì concordato un assegno di mantenimento a carico di
. nella misura di “ … € 150,00 (centocinquanta//00) mensili CP_1 CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dal primo anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione. oltre alla quota per le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno..”;
- che lavora presso la Sesto Fiorentino, sei giorni alla CP_1 Controparte_2 settimana, con orari notturni;
- che tale impegno lavorativo ha ingenerato cambiamenti di umore e carattere del resistente, peraltro affetto da ludopatia in forma grave, così che con sempre maggiore frequenza aveva posto in essere condotte di carattere persecutorio nei suoi confronti, appostandosi davanti ai luoghi frequentati dalla medesima e arrivando a minacciarla anche alla presenza della bambina;
- che, in riferimento alla condotta mantenuta, ricorrono le condizioni per ottenere la revisione delle disposizioni adottate, ai sensi dell'art 337 quinquies c.c., essendo contrario all'interesse dei minori il mantenimento dell'affidamento condiviso All'udienza di comparizione del davanti al giudice relatore, il resistente non è comparso e la ricorrente ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale. Si procedeva quindi ad istruttoria con l'esame dei testi ammessi e con acquisizione, ai sensi dell'art 213 cpc, delle informazioni in ordine agli atti del procedimento penale n 1815/2023 RGNR mod 21 a carico del CP_1
All'udienza del 19 febbraio 2025. la difesa della ricorrente precisava le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso e rinunziando espressamente ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica, così che, all'udienza del 14 maggio 2025, la causa e stata rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Ad avviso del Collegio sussistono gli estremi per accogliere integralmente la domanda della ricorrente, riconoscendo alla stessa l'affidamento esclusivo della minore, anche in riferimento all'interesse manifestato di assumere le decisioni di
2 maggiore interesse, con riferimento ai rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie. Nella presente fattispecie, trova applicazione la disciplina del Codice Civile, Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”. In linea generale, saldo punto di partenza e costituito dai principi espressi dalla S.C. in tema di affidamento dei figli. Come si e gia avuto modo di osservare, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli puo derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovra essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneita del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, (Cass., 6 marzo 2019, n 6535; Cass., 2.12.2010, n 24356). Invero, il criterio da prediligere nella scelta del regime di affidamento maggiormente idoneo nel caso in esame e costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (ex art. 337quater c.c.), da intendersi riferito alle loro fondamentali esigenze di cura, educazione, istruzione e benessere psico-fisico, e cio induce il giudicante a compiere un giudizio prognostico circa la capacita del singolo genitore di educare i figli, desumibile dall'analisi di elementi concreti quali la sua capacita relazionale ed affettiva e le modalita con cui il medesimo ha svolto in passato il suo ruolo, nonche mediante apprezzamento della personalita del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che e in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 28244/2019). Tale considerazione impone un giudizio prognostico circa la capacita del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalita con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacita di relazione affettiva, nonche mediante apprezzamento della personalita del genitore (Cass., 19.7.2016, n 14728), delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che e in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso il rispetto del principio della bi-genitorialita , che va comunque inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817). Tuttavia, l'applicazione del regime di affidamento condiviso puo risultare particolarmente pregiudizievole per l'interesse del minore nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai suoi doveri e, specificamente, al diritto di visita, essendo tale comportamento indicativo della inidoneita ad affrontare quelle maggiori responsabilita che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n. 977/2017).
3 Nel caso di specie, per quanto emerso dall'istruttoria, tale forma di affidamento nel tempo è risultata pregiudizievole per l'interesse della bambina, per gli episodi riferiti dalla ricorrente, tutti avvenuti in presenza della piccola che, suo malgrado, ha dovuto vivere ripercussioni e turbamenti emotivi in un periodo delicato della crescita in conseguenza dell'atteggiamento ingiustificato del padre. Questi, non ha avuto alcuna remora nel rivolgere offese e minacce alla Pt_1 in presenza della bambina, ed inoltre, nonostante l'accordo raggiunto con la predisposizione di un piano programmato di visite, non ha rispettato gli impegni assunti in modo da garantire una presenza costante e stabilità di frequentazioni, manifestando disinteresse corroborata dalla stessa mancata costituzione nel presente procedimento. Le deposizioni testimoniali di , madre della ricorrente, e di Testimone_1 hanno confermato il clima di gelosia e di atteggiamenti intrusivi e Testimone_2 persecutori posti in essere dal nei confronti della , sui luoghi di CP_1 Pt_1 lavoro. Il vero discrimen, tuttavia, deve essere qui individuato nel totale disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, che e un indice evidente da cui ritenere che, nella situazione attuale, l'affidamento condiviso non risulti conforme all'interesse della bambina, alla quale non potra essere garantita dalla figura paterna una stabile consuetudine di vita ne un'equilibrata rete di relazioni sociali ed affettive. Si tratta di comportamenti omissivi da cui si desume una difficolta di assumere le decisioni nell'interesse della piccola , in relazione alle quotidiane e frequenti esigenze di assumere fondamentali decisioni nel suo esclusivo interesse . In definitiva, dall'istruttoria svolta e emersa la pressoche totale assenza della figura paterna ed il mancato contributo, anche di carattere economico, del alla CP_1 gestione dei bisogni familiari, che giustifica - allo stato attuale dei fatti - l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, con collocamento prevalente della medesima presso di essa, con la quale ella gia convive.
Di norma, e poi opportuno precisare che, anche in ipotesi di affidamento esclusivo dei figli in favore di un genitore, e sempre fatto salvo il diritto/dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione ed educazione della prole, essendo nelle sue facolta quella di ricorrere al giudice qualora ritenga che le decisioni assunte siano pregiudizievoli per l'interesse della prole. La concreta situazione di l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, comporta tuttavia in relazione Per_1 all'interesse manifestato, di riservare alla medesima l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, particolarmente nei rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie. La determinazione di adottare quale forma di affidamento quella esclusiva e rafforzata alla madre, quindi, e in qualche modo imposta solo dalle concrete difficolta rappresentate di esercitare in modo concertato la responsabilita genitoriale, in ordine alle scelte piu importanti circa la salute, educazione, istruzione e residenza abituale, autorizzando espressamente anche il rilascio del passaporto e/o ogni altro documento anche valido per l'espatrio per entrambi i figli. D'altra
4 parte, non e escluso che nel tempo, il padre possa ancora essere coinvolto nelle scelte della figlia ed acquisire un ruolo maggiore rispetto a quello attualmente stabilito, ma cio solo qualora il suo atteggiamento muti significativamente. Le decisioni adottate dal Tribunale in ordine al diritto di visita ed alle modalità di frequentazione del padre, oltre che di carattere economico, si presentano confacenti al superiore interesse della bambina e al soddisfacimento dei propri bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori all'attualità e in costanza di convivenza. Conformemente alle richieste della istante, tutte le ulteriori statuizioni, quindi, in regime di affidamento esclusivo, potranno essere pertanto confermate, prevedendo che gli eventuali incontri avvengano in ambiente protetto presso i Servizi Sociali, delegando gli stessi, in caso di positivo andamento di tali incontri, a stabilire il momento per il ripristino delle condizioni sottoscritte in data 14 marzo 2023, facendo sempre salvi differenti accordi con la madre. Le spese del presente procedimento , infine, vanno poste a carico del convenuto contumace, così come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e bassa complessità ( esclusa fase decisionale in assenza di comparse conclusionali), aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014
P.Q.M.
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 e ss. c.p.c definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa,.; a) Dispone l'affidamento esclusivo, ex art. 337 quater c.c., della figlia alla madre presso Per_1 la quale continuera a vivere e che esercitera la potesta iale prendendo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacita , della inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
b) Dispone che le frequentazioni tra la minore ed il padre avvengano con modalita protetta, presso i Servizi Sociali compententi, delegando i medesimi a stabilire le modalita sino al ripristino delle modalita concordate tra i genitori, come specificato in motivazione;
c) Condanna l pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate Controparte_1
,80, oltre IVA, CAP e spese generali nella misura di legge .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.9.2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
.
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: Dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. Dott. Giulia Simoni Giudice Dott. Federica Ferretti Giudice nella causa promossa da:
, nata a [...], il 1° aprile 1991 e residente a [...] delle Mimose, n. 24 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
FR USAI. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, in Via Venezia n. 8, giusta procura in calce al presente atto PEC Email_1
Fax: 055.476476 Ricorrente Contro
nato in [...], il [...]; Controparte_1
Resistente contumace ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulle conclusioni così precisate: Per la ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“che Codesto Ecc.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, voglia modificare le condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalla Sig.ra e dal Sig. in data 14 marzo 2023, disponendo Parte_1 Controparte_1
l'affidamento esclusivo della figlia, alla madre;
che, sulla base delle circostanze Persona_1 descritte in narrativa e pregiudizievoli alla figlia minore, voglia adottare i provvedimenti ritenuti convenienti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 333 c.c. e, pertanto, voglia disporre che le periodiche visite del Sig. avvengano con l'intervento di personale qualificato. Con CP_1 ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di lite, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014..” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in data 20 ottobre 2023 ha proposto ricorso ai sensi degli artt. Parte_1
337 quinquies. c.c. allegando:
- di avere vissuto insieme a nato in [...], il [...], Controparte_1 more uxorio, e di non avere contratto matrimonio;
- che nel corso della loro convivenza è nata il [...], a [...], la figlia
, residente con la madre a Calenzano, via delle Mimose, n 24; Persona_1
- che subito dopo la nascita della bambina, il aveva cominciato a CP_1 manifestare i primi comportamenti persecutori nei confronti della ricorrente,
1 mosso da una irragionevole gelosia, con atteggiamenti aggressivi, culminati in discussioni sempre più frequenti che avevano portato ad una rottura della relazione;
- di avere invitato il resistente ad aderire ad un procedimento di negoziazione assistita al fine di pervenire ad un accordo per disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento della bambina;
- che in data 14 marzo 2023 le parti avevano sottoscritto un accordo, stabilendo che la figlia minore sarebbe rimasta domiciliata presso la casa familiare in Calenzano, via delle Mimose n 24, unitamente alla madre, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori e così disciplinando i diritti di visita:
“ …durante la settimana, il padre terrà con sé la figlia un giorno ed un pomeriggio, con diritto di pernotto dal quarto anno di età della minore. Al compimento della suddetta età entrerà in vigore il seguente diritto di visita: il padre terrà con sé la figlia un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alla domenica oltre ad un pomeriggio nella settimana non di competenza;
- che le parti avevano altresì concordato un assegno di mantenimento a carico di
. nella misura di “ … € 150,00 (centocinquanta//00) mensili CP_1 CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dal primo anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo di separazione. oltre alla quota per le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno..”;
- che lavora presso la Sesto Fiorentino, sei giorni alla CP_1 Controparte_2 settimana, con orari notturni;
- che tale impegno lavorativo ha ingenerato cambiamenti di umore e carattere del resistente, peraltro affetto da ludopatia in forma grave, così che con sempre maggiore frequenza aveva posto in essere condotte di carattere persecutorio nei suoi confronti, appostandosi davanti ai luoghi frequentati dalla medesima e arrivando a minacciarla anche alla presenza della bambina;
- che, in riferimento alla condotta mantenuta, ricorrono le condizioni per ottenere la revisione delle disposizioni adottate, ai sensi dell'art 337 quinquies c.c., essendo contrario all'interesse dei minori il mantenimento dell'affidamento condiviso All'udienza di comparizione del davanti al giudice relatore, il resistente non è comparso e la ricorrente ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale. Si procedeva quindi ad istruttoria con l'esame dei testi ammessi e con acquisizione, ai sensi dell'art 213 cpc, delle informazioni in ordine agli atti del procedimento penale n 1815/2023 RGNR mod 21 a carico del CP_1
All'udienza del 19 febbraio 2025. la difesa della ricorrente precisava le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso e rinunziando espressamente ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica, così che, all'udienza del 14 maggio 2025, la causa e stata rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Ad avviso del Collegio sussistono gli estremi per accogliere integralmente la domanda della ricorrente, riconoscendo alla stessa l'affidamento esclusivo della minore, anche in riferimento all'interesse manifestato di assumere le decisioni di
2 maggiore interesse, con riferimento ai rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie. Nella presente fattispecie, trova applicazione la disciplina del Codice Civile, Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”. In linea generale, saldo punto di partenza e costituito dai principi espressi dalla S.C. in tema di affidamento dei figli. Come si e gia avuto modo di osservare, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli puo derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovra essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneita del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, (Cass., 6 marzo 2019, n 6535; Cass., 2.12.2010, n 24356). Invero, il criterio da prediligere nella scelta del regime di affidamento maggiormente idoneo nel caso in esame e costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (ex art. 337quater c.c.), da intendersi riferito alle loro fondamentali esigenze di cura, educazione, istruzione e benessere psico-fisico, e cio induce il giudicante a compiere un giudizio prognostico circa la capacita del singolo genitore di educare i figli, desumibile dall'analisi di elementi concreti quali la sua capacita relazionale ed affettiva e le modalita con cui il medesimo ha svolto in passato il suo ruolo, nonche mediante apprezzamento della personalita del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che e in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 28244/2019). Tale considerazione impone un giudizio prognostico circa la capacita del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalita con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacita di relazione affettiva, nonche mediante apprezzamento della personalita del genitore (Cass., 19.7.2016, n 14728), delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che e in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso il rispetto del principio della bi-genitorialita , che va comunque inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817). Tuttavia, l'applicazione del regime di affidamento condiviso puo risultare particolarmente pregiudizievole per l'interesse del minore nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai suoi doveri e, specificamente, al diritto di visita, essendo tale comportamento indicativo della inidoneita ad affrontare quelle maggiori responsabilita che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n. 977/2017).
3 Nel caso di specie, per quanto emerso dall'istruttoria, tale forma di affidamento nel tempo è risultata pregiudizievole per l'interesse della bambina, per gli episodi riferiti dalla ricorrente, tutti avvenuti in presenza della piccola che, suo malgrado, ha dovuto vivere ripercussioni e turbamenti emotivi in un periodo delicato della crescita in conseguenza dell'atteggiamento ingiustificato del padre. Questi, non ha avuto alcuna remora nel rivolgere offese e minacce alla Pt_1 in presenza della bambina, ed inoltre, nonostante l'accordo raggiunto con la predisposizione di un piano programmato di visite, non ha rispettato gli impegni assunti in modo da garantire una presenza costante e stabilità di frequentazioni, manifestando disinteresse corroborata dalla stessa mancata costituzione nel presente procedimento. Le deposizioni testimoniali di , madre della ricorrente, e di Testimone_1 hanno confermato il clima di gelosia e di atteggiamenti intrusivi e Testimone_2 persecutori posti in essere dal nei confronti della , sui luoghi di CP_1 Pt_1 lavoro. Il vero discrimen, tuttavia, deve essere qui individuato nel totale disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, che e un indice evidente da cui ritenere che, nella situazione attuale, l'affidamento condiviso non risulti conforme all'interesse della bambina, alla quale non potra essere garantita dalla figura paterna una stabile consuetudine di vita ne un'equilibrata rete di relazioni sociali ed affettive. Si tratta di comportamenti omissivi da cui si desume una difficolta di assumere le decisioni nell'interesse della piccola , in relazione alle quotidiane e frequenti esigenze di assumere fondamentali decisioni nel suo esclusivo interesse . In definitiva, dall'istruttoria svolta e emersa la pressoche totale assenza della figura paterna ed il mancato contributo, anche di carattere economico, del alla CP_1 gestione dei bisogni familiari, che giustifica - allo stato attuale dei fatti - l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, con collocamento prevalente della medesima presso di essa, con la quale ella gia convive.
Di norma, e poi opportuno precisare che, anche in ipotesi di affidamento esclusivo dei figli in favore di un genitore, e sempre fatto salvo il diritto/dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione ed educazione della prole, essendo nelle sue facolta quella di ricorrere al giudice qualora ritenga che le decisioni assunte siano pregiudizievoli per l'interesse della prole. La concreta situazione di l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, comporta tuttavia in relazione Per_1 all'interesse manifestato, di riservare alla medesima l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse, particolarmente nei rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie. La determinazione di adottare quale forma di affidamento quella esclusiva e rafforzata alla madre, quindi, e in qualche modo imposta solo dalle concrete difficolta rappresentate di esercitare in modo concertato la responsabilita genitoriale, in ordine alle scelte piu importanti circa la salute, educazione, istruzione e residenza abituale, autorizzando espressamente anche il rilascio del passaporto e/o ogni altro documento anche valido per l'espatrio per entrambi i figli. D'altra
4 parte, non e escluso che nel tempo, il padre possa ancora essere coinvolto nelle scelte della figlia ed acquisire un ruolo maggiore rispetto a quello attualmente stabilito, ma cio solo qualora il suo atteggiamento muti significativamente. Le decisioni adottate dal Tribunale in ordine al diritto di visita ed alle modalità di frequentazione del padre, oltre che di carattere economico, si presentano confacenti al superiore interesse della bambina e al soddisfacimento dei propri bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori all'attualità e in costanza di convivenza. Conformemente alle richieste della istante, tutte le ulteriori statuizioni, quindi, in regime di affidamento esclusivo, potranno essere pertanto confermate, prevedendo che gli eventuali incontri avvengano in ambiente protetto presso i Servizi Sociali, delegando gli stessi, in caso di positivo andamento di tali incontri, a stabilire il momento per il ripristino delle condizioni sottoscritte in data 14 marzo 2023, facendo sempre salvi differenti accordi con la madre. Le spese del presente procedimento , infine, vanno poste a carico del convenuto contumace, così come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e bassa complessità ( esclusa fase decisionale in assenza di comparse conclusionali), aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014
P.Q.M.
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 737 e ss. c.p.c definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa,.; a) Dispone l'affidamento esclusivo, ex art. 337 quater c.c., della figlia alla madre presso Per_1 la quale continuera a vivere e che esercitera la potesta iale prendendo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacita , della inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
b) Dispone che le frequentazioni tra la minore ed il padre avvengano con modalita protetta, presso i Servizi Sociali compententi, delegando i medesimi a stabilire le modalita sino al ripristino delle modalita concordate tra i genitori, come specificato in motivazione;
c) Condanna l pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate Controparte_1
,80, oltre IVA, CAP e spese generali nella misura di legge .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.9.2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
.
5 6