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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1785 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Devid Ernesti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 novembre 2024 parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far data dal 12.12.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.06.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Lariano il 09.09.2000 con
, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di ZI Controparte_1 al n. 17, parte II, Serie A, anno 2000;
- che dalla loro unione è nata in [...] il [...]; Per_1
- che con la sentenza n. 1028/2019 del 9.07.2019 il Tribunale di Civitavecchia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ed ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, il diritto di visita paterno in forma protetta, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 500,00 mensili, oltre ad un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 250,00;
- che il resistente ha sempre omesso il pagamento delle somme disposte con la sentenza di separazione;
- che è allo stato pendente un procedimento penale per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.;
- che il MU risulta cancellato sino dal 2015 dall'ultima residenza nota di
ZI (RM) e non intrattiene alcun rapporto genitoriale ed affettivo con la figlia;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
In data 15.11.2023 è comparsa per l'audizione la sola ricorrente ed il
Presidente, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente;
il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha richiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e il Giudice ha riservato la decisione.
In data 13.12.2023 è stata pubblicata sentenza parziale di divorzio n. 16830 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stataa rinviata all'udienza del 22.11.2024 con trattazione cartolare.
2 Parte ricorrente ha depositato le note di udienza nei termini assegnati dal giudice delegato e le comparse conclusionali.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sul mantenimento della figlia Per_1
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia , maggiorenne non economicamente indipendente, di euro Per_1
500,00 mensili (ad oggi rivalutato ad euro 595,18 sulla base degli indici Istat dal gennaio 2015 all'attualità) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione e confermate all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in relazione all'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 500,00 euro mensili con decorrenza dalla sentenza di separazione al fine dell'aggiornamento Istat.
Il resistente, rimasto altresì contumace nel presente giudizio, ha dimostrato infatti un totale disinteresse materiale ed affettivo nei riguardi della figlia, alla quale provvede esclusivamente la madre.
Il disinteresse del padre per la figlia si è reso altresì palese anche dalla scelta di non costituirsi né comparire all'udienza di prima comparizione tenutasi il 15.11.24.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non
è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole.
Le spese straordinarie relative alla figlia, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
3 La ha richiesto di disporsi in proprio favore un assegno di divorzio di Pt_1 euro 400,00 euro mensili, deducendo trovarsi in difficoltà economiche.
Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri
e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
La ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di lavorare svolgendo attività di pulizie o stireria per conto di privati e percependo euro 200/300 mensili circa ed ha depositato dichiarazione sostitutiva di non aver percepito redditi per gli anni 2021 e 2022.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile in favore della nella Pt_1
4 misura di euro 400,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale come disposto con provvedimenti provvisori emessi in data 15.11.2023.
Infatti, la situazione economica della ricorrente ha avuto un peggioramento rispetto alla separazione in quanto la stessa non percepisce più assegno di invalidità di 270,00 euro mensili né indennità di disoccupazione di 500,00 euro che percepiva all'epoca della separazione, ma svolge lavori saltuari guadagnando cifre tra i 200,00
/ 300,00 euro mensili e viene sostenuta dai propri genitori che le versano l'affitto dell'abitazione, avendo il resistente venduto la casa coniugale ed incamerato i profitti della vendita, e si occupa in via esclusiva della figlia maggiorenne e non autosufficiente.
Dunque, il Tribunale reputa equo porre a carico del resistente un assegno divorzile in favore della confermando le condizioni emesse all'esito Pt_1 dell'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori tra minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1785/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, al mantenimento della figlia maggiorenne attraverso la Per_1 corresponsione della somma di euro 500,00, a far data dalla sentenza di
5 separazione, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base dalla sentenza di separazione;
2) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie
(mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti le figlie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
3) dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio Parte_1
2023, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
3.400,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 26 maggio 2026.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1785 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Devid Ernesti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 novembre 2024 parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far data dal 12.12.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.06.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Lariano il 09.09.2000 con
, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di ZI Controparte_1 al n. 17, parte II, Serie A, anno 2000;
- che dalla loro unione è nata in [...] il [...]; Per_1
- che con la sentenza n. 1028/2019 del 9.07.2019 il Tribunale di Civitavecchia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ed ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, il diritto di visita paterno in forma protetta, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 500,00 mensili, oltre ad un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 250,00;
- che il resistente ha sempre omesso il pagamento delle somme disposte con la sentenza di separazione;
- che è allo stato pendente un procedimento penale per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.;
- che il MU risulta cancellato sino dal 2015 dall'ultima residenza nota di
ZI (RM) e non intrattiene alcun rapporto genitoriale ed affettivo con la figlia;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
In data 15.11.2023 è comparsa per l'audizione la sola ricorrente ed il
Presidente, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente;
il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha richiesto l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e il Giudice ha riservato la decisione.
In data 13.12.2023 è stata pubblicata sentenza parziale di divorzio n. 16830 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stataa rinviata all'udienza del 22.11.2024 con trattazione cartolare.
2 Parte ricorrente ha depositato le note di udienza nei termini assegnati dal giudice delegato e le comparse conclusionali.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sul mantenimento della figlia Per_1
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia , maggiorenne non economicamente indipendente, di euro Per_1
500,00 mensili (ad oggi rivalutato ad euro 595,18 sulla base degli indici Istat dal gennaio 2015 all'attualità) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione e confermate all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in relazione all'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 500,00 euro mensili con decorrenza dalla sentenza di separazione al fine dell'aggiornamento Istat.
Il resistente, rimasto altresì contumace nel presente giudizio, ha dimostrato infatti un totale disinteresse materiale ed affettivo nei riguardi della figlia, alla quale provvede esclusivamente la madre.
Il disinteresse del padre per la figlia si è reso altresì palese anche dalla scelta di non costituirsi né comparire all'udienza di prima comparizione tenutasi il 15.11.24.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non
è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole.
Le spese straordinarie relative alla figlia, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
3 La ha richiesto di disporsi in proprio favore un assegno di divorzio di Pt_1 euro 400,00 euro mensili, deducendo trovarsi in difficoltà economiche.
Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri
e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
La ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di lavorare svolgendo attività di pulizie o stireria per conto di privati e percependo euro 200/300 mensili circa ed ha depositato dichiarazione sostitutiva di non aver percepito redditi per gli anni 2021 e 2022.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, debba essere accolta la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile in favore della nella Pt_1
4 misura di euro 400,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale come disposto con provvedimenti provvisori emessi in data 15.11.2023.
Infatti, la situazione economica della ricorrente ha avuto un peggioramento rispetto alla separazione in quanto la stessa non percepisce più assegno di invalidità di 270,00 euro mensili né indennità di disoccupazione di 500,00 euro che percepiva all'epoca della separazione, ma svolge lavori saltuari guadagnando cifre tra i 200,00
/ 300,00 euro mensili e viene sostenuta dai propri genitori che le versano l'affitto dell'abitazione, avendo il resistente venduto la casa coniugale ed incamerato i profitti della vendita, e si occupa in via esclusiva della figlia maggiorenne e non autosufficiente.
Dunque, il Tribunale reputa equo porre a carico del resistente un assegno divorzile in favore della confermando le condizioni emesse all'esito Pt_1 dell'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori tra minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1785/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, al mantenimento della figlia maggiorenne attraverso la Per_1 corresponsione della somma di euro 500,00, a far data dalla sentenza di
5 separazione, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base dalla sentenza di separazione;
2) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie
(mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti le figlie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
3) dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio Parte_1
2023, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
3.400,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 26 maggio 2026.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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