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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1048/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 23/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. ESTER FERRARI MORANDI
Appellante
E
CP_1
Avv. ALESSIA MANNO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.
1318/2022 pubblicata in data 10/11/2022.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli ha respinto il ricorso depositato da in data 6.2.2019, volto a sentir Parte_1 dichiarare l'infondatezza della pretesa dell' ai sensi dell'art. 13, CP_1 co. 2, L. n. 412/91, in ordine alla restituzione della somma di €
3.616,08, richiesta a titolo di indebito con due missive datate10.2.2016
e 21.11.2016, in ragione della revoca, per l'anno 2012, del trattamento di invalidità in godimento del ricorrente, dovuta al mancato invio del modello RED per i redditi dell'anno 2011.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello Parte_1 insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda.
2.2. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
2.3. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
3. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda rilevando che, in virtù al combinato disposto degli artt. 52, co. 1 e 2, L. n. 86/1989 e
13, comma 1, L. n. 412/1991 (che reca l'interpretazione del II comma dell'art. 52 cit.), l' può ricalcolare la pensione e non può recuperare CP_1 le somme indebitamente corrisposte sulla base di un errore imputabile all'Ente, salvo che l'indebito sia dipeso da solo del pensionato, ovvero da omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione.
3.1. Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in materia, il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, il ricorrente non aveva comunicato i propri redditi ad alcuna pubblica amministrazione, impedendo in tal modo all' di acquisire il dato CP_1 reddituale per mezzo delle dichiarazioni fiscali, contrariamente a
2 quanto sostenuto dal ricorrente, escludendo perciò la sussistenza di un affidamento idoneo ad escludere l'irripetibilità del debito.
4. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che “i fatti incidenti sulla misura della pensione erano assolutamente conoscibili dall'ente competente” e che non aveva alcun obbligo di comunicazione, in quanto il reddito era rimasto invaiato rispetto all'anno precedente.
5. Con il secondo motivo l' eccepisce la violazione dell'art. 13, Pt_1 co. 2, l. n. 412/1992 per tardività della richiesta di indebito per l'anno
2012, pervenuta il 10.2.2016.
6. Il punto centrale della controversia riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo da parte del beneficiario della prestazione di comunicare annualmente la propria situazione reddituale. Sostiene sostanzialmente l' che, non avendo il ricorrente presentato il CP_1 modulo RED e non avendo comunicato i redditi all'Agenzia delle entrate, l' non era nelle condizioni di poter conoscere i redditi CP_2 personali e familiari dell'assistito e pertanto ha legittimamente proceduto alla ripetizione id quanto erogato per il 2012, in mancanza di comunicazione dei redditi del 2011, in base a quanto disposto dall'art. 13 comma 6, lett. c) d.l. n. 78/2010.
7. L'appellante, di contro, sostiene che non era tenuto ad alcuna comunicazione, non essendo mutata, rispetto all'anno precedente, la situazione reddituale conosciuta dall' in quanto presente nel CP_1 casellario centrale dei pensionati.
8. L'appello è fondato. L'art. 13 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 prevede che “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
3 non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
9. In materia si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, con sentenza n. 17411/2025 (richiamando propri precedenti), stabilendo che l'obbligo di informazione sui redditi riguarda le sole ipotesi in cui i redditi vadano ad incidere sul diritto della prestazione o sulla misura della stessa. Precisa in particolare la pronuncia che “La norma è chiara nel riferirsi alla sola ipotesi in cui vi siano redditi che rilevano ai fini del diritto alla prestazione: laddove non ci sia situazione finanziaria incidente, viene meno la ratio di una disposizione che prescrive una comunicazione al fine di consentire, all' , di verificare la CP_2 permanenza del diritto a fruire di prestazioni che al reddito sono collegate”.
Il ricorrente ha sempre dedotto che la propria situazione reddituale e conosciuta dall' non era mutata e di non aver redditi da dichiarare CP_1 che non fossero conosciuti dall' Non risulta agli atti che vi fossero CP_1 redditi incidenti sulla prestazione e l'assunto è rimasto privo di ogni
4 contestazione, laddove l' non eccepisce l'intervenuta modifica CP_2 della situazione patrimoniale – né ha sollecitato accertamenti in tal senso - ma fonda il provvedimento di revoca della prestazione sulla sola circostanza dell'omessa comunicazione.
In tal caso, tuttavia, non può onerarsi l'assistito di alcun obbligo.
Come precisala la sent. cit. “l'obbligo di rendere all' informazioni CP_1 relative alle condizioni economiche sussiste ormai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione dei redditi o in relazione a quei redditi la cui produzione non sia già nota all' , sempre però che CP_2 tali redditi vi siano, non potendosi dare rilievo alla mancata comunicazione, ex se, del fatto negativo della inesistenza dei medesimi”.
Ulteriore argomentazione è tratta “dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia», di tal ché già da ciò «si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”. CP_1
10. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto non essendo fondata la richiesta di restituzione formulata dall' CP_1
11. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
5 - dichiara l'insussistenza dell'indebito assistenziale di cui al provvedimento dell' del 10.2.2016; CP_1
- condanna l' al rimborso delle spese del doppio grado che liquida CP_1 in complessivi € 1.720,00, quanto al primo grado e in complessivi €
1.458,00, quanto al grado d'appello, oltre oneri accessori di legge, da distrarsi.
Roma, 23/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1048/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 23/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. ESTER FERRARI MORANDI
Appellante
E
CP_1
Avv. ALESSIA MANNO
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.
1318/2022 pubblicata in data 10/11/2022.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli ha respinto il ricorso depositato da in data 6.2.2019, volto a sentir Parte_1 dichiarare l'infondatezza della pretesa dell' ai sensi dell'art. 13, CP_1 co. 2, L. n. 412/91, in ordine alla restituzione della somma di €
3.616,08, richiesta a titolo di indebito con due missive datate10.2.2016
e 21.11.2016, in ragione della revoca, per l'anno 2012, del trattamento di invalidità in godimento del ricorrente, dovuta al mancato invio del modello RED per i redditi dell'anno 2011.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello Parte_1 insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda.
2.2. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
2.3. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
3. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda rilevando che, in virtù al combinato disposto degli artt. 52, co. 1 e 2, L. n. 86/1989 e
13, comma 1, L. n. 412/1991 (che reca l'interpretazione del II comma dell'art. 52 cit.), l' può ricalcolare la pensione e non può recuperare CP_1 le somme indebitamente corrisposte sulla base di un errore imputabile all'Ente, salvo che l'indebito sia dipeso da solo del pensionato, ovvero da omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione.
3.1. Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in materia, il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, il ricorrente non aveva comunicato i propri redditi ad alcuna pubblica amministrazione, impedendo in tal modo all' di acquisire il dato CP_1 reddituale per mezzo delle dichiarazioni fiscali, contrariamente a
2 quanto sostenuto dal ricorrente, escludendo perciò la sussistenza di un affidamento idoneo ad escludere l'irripetibilità del debito.
4. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che “i fatti incidenti sulla misura della pensione erano assolutamente conoscibili dall'ente competente” e che non aveva alcun obbligo di comunicazione, in quanto il reddito era rimasto invaiato rispetto all'anno precedente.
5. Con il secondo motivo l' eccepisce la violazione dell'art. 13, Pt_1 co. 2, l. n. 412/1992 per tardività della richiesta di indebito per l'anno
2012, pervenuta il 10.2.2016.
6. Il punto centrale della controversia riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo da parte del beneficiario della prestazione di comunicare annualmente la propria situazione reddituale. Sostiene sostanzialmente l' che, non avendo il ricorrente presentato il CP_1 modulo RED e non avendo comunicato i redditi all'Agenzia delle entrate, l' non era nelle condizioni di poter conoscere i redditi CP_2 personali e familiari dell'assistito e pertanto ha legittimamente proceduto alla ripetizione id quanto erogato per il 2012, in mancanza di comunicazione dei redditi del 2011, in base a quanto disposto dall'art. 13 comma 6, lett. c) d.l. n. 78/2010.
7. L'appellante, di contro, sostiene che non era tenuto ad alcuna comunicazione, non essendo mutata, rispetto all'anno precedente, la situazione reddituale conosciuta dall' in quanto presente nel CP_1 casellario centrale dei pensionati.
8. L'appello è fondato. L'art. 13 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 prevede che “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
3 non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
9. In materia si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, con sentenza n. 17411/2025 (richiamando propri precedenti), stabilendo che l'obbligo di informazione sui redditi riguarda le sole ipotesi in cui i redditi vadano ad incidere sul diritto della prestazione o sulla misura della stessa. Precisa in particolare la pronuncia che “La norma è chiara nel riferirsi alla sola ipotesi in cui vi siano redditi che rilevano ai fini del diritto alla prestazione: laddove non ci sia situazione finanziaria incidente, viene meno la ratio di una disposizione che prescrive una comunicazione al fine di consentire, all' , di verificare la CP_2 permanenza del diritto a fruire di prestazioni che al reddito sono collegate”.
Il ricorrente ha sempre dedotto che la propria situazione reddituale e conosciuta dall' non era mutata e di non aver redditi da dichiarare CP_1 che non fossero conosciuti dall' Non risulta agli atti che vi fossero CP_1 redditi incidenti sulla prestazione e l'assunto è rimasto privo di ogni
4 contestazione, laddove l' non eccepisce l'intervenuta modifica CP_2 della situazione patrimoniale – né ha sollecitato accertamenti in tal senso - ma fonda il provvedimento di revoca della prestazione sulla sola circostanza dell'omessa comunicazione.
In tal caso, tuttavia, non può onerarsi l'assistito di alcun obbligo.
Come precisala la sent. cit. “l'obbligo di rendere all' informazioni CP_1 relative alle condizioni economiche sussiste ormai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione dei redditi o in relazione a quei redditi la cui produzione non sia già nota all' , sempre però che CP_2 tali redditi vi siano, non potendosi dare rilievo alla mancata comunicazione, ex se, del fatto negativo della inesistenza dei medesimi”.
Ulteriore argomentazione è tratta “dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia», di tal ché già da ciò «si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica”. CP_1
10. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto non essendo fondata la richiesta di restituzione formulata dall' CP_1
11. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
5 - dichiara l'insussistenza dell'indebito assistenziale di cui al provvedimento dell' del 10.2.2016; CP_1
- condanna l' al rimborso delle spese del doppio grado che liquida CP_1 in complessivi € 1.720,00, quanto al primo grado e in complessivi €
1.458,00, quanto al grado d'appello, oltre oneri accessori di legge, da distrarsi.
Roma, 23/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
6