Articolo 13 della Legge 26 aprile 1974, n. 169
Articolo 12
Versione
2 giugno 1974
Art. 13.
In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennita' di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11.

Entrata in vigore il 2 giugno 1974