Art. 13.
In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennita' di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11.
In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennita' di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11.