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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 748/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 11,14 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. AT RAFFAELE Parte_1 Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1 Il giudice invita alla discussione. L'avv. Amato discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. Il dott. Burgello discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 17,01, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti RAFFAELE AT Parte_1 C.F._1
e IO AT, elettivamente domiciliata in Firenze, alla via Maragliano n. 122, presso e nello studio dell'Avv. RAFFAELE AT Parte ricorrente Contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 28 febbraio 2025, citava in giudizio il Parte_1
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2 CP_1 convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di
€ 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità richiesta, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio, richiamava la sentenza n. 29961/2023 Controparte_2 della Suprema Corte e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente per gli anni scolastici 20290/2021,
2021/2022 e 2022/2023 poiché la stessa aveva prestato servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria. La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Con riguardo alle supplenze brevi e saltuarie questo Tribunale aveva ritenuto – in applicazione dei principi stabiliti dalla Cassazione- che la comparabilità sussistesse qualora le supplenze si fossero susseguite senza soluzione di continuità sulla stessa cattedra e presso lo stesso istituto sino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni o, comunque, per un periodo pari a 180 giorni, equiparate ad anno scolastico dall'art. 11 comma 14 d.lgs. 124/1999, in modo tale da rendere configurabile il criterio (didattica annua) individuato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
29961/2023.
Successivamente è intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-
268/2024, che ha ritenuto non ragionevole la limitazione del diritto unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma:
- che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto
59);
-che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60);
-che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71);
- che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71),
- che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73);
-che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La Sentenza prosegue affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ……osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Alla luce dei principi sopra riportati, pertanto, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, oltre che per l'annualità 2023/2024, nella quale la docente ha lavorato sulla base di un contratto fino al termine delle attività didattiche, anche per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, annualità nelle quali la docente ha prestato servizio sulla base di più contratti di supplenza breve, non essendovi ragioni oggettive (diverse dalla mera durata dei contratti non rilevante per le ragioni sopra esposte) che escludano la comparabilità..
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_2 dell'importo nominale di € 500,00 per ogni annualità richiesta;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
650,00 per compensi, oltre al rimborso del C.U. pari ad € 49,00 ed oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Raffaele Amato ed Antonio Amato, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 748/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 11,14 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. AT RAFFAELE Parte_1 Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1 Il giudice invita alla discussione. L'avv. Amato discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. Il dott. Burgello discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 17,01, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti RAFFAELE AT Parte_1 C.F._1
e IO AT, elettivamente domiciliata in Firenze, alla via Maragliano n. 122, presso e nello studio dell'Avv. RAFFAELE AT Parte ricorrente Contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 28 febbraio 2025, citava in giudizio il Parte_1
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2 CP_1 convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di
€ 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità richiesta, quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio, richiamava la sentenza n. 29961/2023 Controparte_2 della Suprema Corte e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente per gli anni scolastici 20290/2021,
2021/2022 e 2022/2023 poiché la stessa aveva prestato servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria. La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Con riguardo alle supplenze brevi e saltuarie questo Tribunale aveva ritenuto – in applicazione dei principi stabiliti dalla Cassazione- che la comparabilità sussistesse qualora le supplenze si fossero susseguite senza soluzione di continuità sulla stessa cattedra e presso lo stesso istituto sino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni o, comunque, per un periodo pari a 180 giorni, equiparate ad anno scolastico dall'art. 11 comma 14 d.lgs. 124/1999, in modo tale da rendere configurabile il criterio (didattica annua) individuato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
29961/2023.
Successivamente è intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-
268/2024, che ha ritenuto non ragionevole la limitazione del diritto unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma:
- che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto
59);
-che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60);
-che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71);
- che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71),
- che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73);
-che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La Sentenza prosegue affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ……osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Alla luce dei principi sopra riportati, pertanto, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, oltre che per l'annualità 2023/2024, nella quale la docente ha lavorato sulla base di un contratto fino al termine delle attività didattiche, anche per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, annualità nelle quali la docente ha prestato servizio sulla base di più contratti di supplenza breve, non essendovi ragioni oggettive (diverse dalla mera durata dei contratti non rilevante per le ragioni sopra esposte) che escludano la comparabilità..
Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_2 dell'importo nominale di € 500,00 per ogni annualità richiesta;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
650,00 per compensi, oltre al rimborso del C.U. pari ad € 49,00 ed oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Raffaele Amato ed Antonio Amato, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.