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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, ha pronunciato, ex art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3562/2023 promossa da: AVV. (c.f. – p. iva ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
(Avv. Maurizio Brando)
- RICORRENTE -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(Avv. Roberta Carone)
- CONVENUTO - avente ad oggetto: pagamento compensi prestazione professionale di avvocato trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: “Ritenere e dichiarare che il signor , nato in [...] il 22.1956, C.F. Controparte_1
, residente a [...], San Marco 4089/S, deve all'avv. la C.F._3 Parte_1 somma di €21.153,49. o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o di equità
2) Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento della somma di €21.153,49 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o di equità
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi.”;
per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi prescritta ogni richiesta formulata dall'avv. e/o prescritto ogni Parte_1 eventuale credito professionale dalla stessa vantato per la vertenza R.G. 8426/2012 e per la vertenza
R.G. 3205/2015 nei confronti del resistente e, conseguentemente, rigettarsi ogni richiesta formulata dalla ricorrente nei confronti di , per le causali di cui all'atto introduttivo, in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
NEL MERITO In via principale Rigettarsi ogni richiesta formulata dall'avv. nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, sia in relazione alla vertenza R.G. 8426/2012 che in relazione alla vertenza R.G. 3205/2015 e/o accertato e dichiarato che aveva i requisiti per Controparte_1 accedere al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato nelle due vertenze (R.G. 8426/2012 e R.G. 3205/2015) a decorrere dall'anno 2014 e che l'avv. non lo aveva informato Parte_1 della possibilità di accedere a detto beneficio e/o non aveva provveduto a redigere la relativa istanza,
pagina 1 di 7 dichiararsi inammissibile e/o non dovuta per tutte le motivazioni indicate, ogni richiesta formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente e/o contenersi ogni richiesta all'attività svolta dalla fine del 2013 fino al termine del rapporto professionale.
In via subordinata Ridursi e/o contenersi ogni avversa richiesta formulata dall'avv. nei confronti Parte_1 di nei limiti minimi ritenuti di giustizia. Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato che dall'anno 2014 aveva i requisiti per accedere al beneficio Controparte_1 del Patrocinio a Spese dello Stato e che l'avv. non lo aveva informato della Parte_1 possibilità di accedere a detto beneficio e/o non aveva provveduto a redigere la relativa istanza per le vertenze R.G. 8426/2012 e R.G. 3205/2015, condannarsi l'avv. a restituire ad Parte_1
la somma di € 21.560,00 (€ 4.200,00 ricevuti in contanti, € 3.500,00 fatt. 37 del Controparte_1 18.07.2016, € 3.080,00 fattura 25 del 05.06.2017, € 3.080,00 versati dalla € 7.700,00 CP_2 versati dalla ), oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo e/o la diversa anche CP_3 maggiore somma che dovesse risultare di giustizia in quanto non dovuta e/o ingiustamente e/o illegittimamente percepita dall'avv. . Parte_1
IN OGNI CASO Disporsi la condanna dell'avv. , a favore di , ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da quantificare nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
***
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. - 14 D. Lgs. 150/2011 datato 06.03.2023, l'avv. Parte_1
ha adito il Tribunale esponendo di aver prestato la propria attività professionale in favore di
[...]
nei procedimenti svoltisi dinnanzi al Tribunale di Venezia nei confronti della di lui Controparte_1 moglie ): - R.G.N. 8426/2012 avente ad oggetto divisione immobiliare conclusosi con CP_4 sentenza n. 2047/2019 del 12.11.2019; - R.G.N. 3205/2015 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, definito con sentenza depositata in data 30.07.2021.
Per il primo procedimento ha allegato la nota spese datata 21.03.2019 dalla quale emerge la debenza di onorari per € 10.552, 00, oltre accessori (e cosi' per complessivi € 15.396,63), dalla quale va detratto l'acconto percepito di € 3.500,00 per un saldo residuo di € 11.896,63.
Per il procedimento di scioglimento del matrimonio, ha quantificato le proprie competenze in €
9.723,25, per onorari, oltre accessori (e cosi per complessivi € 12.333,86), somma dalla quale va scomputato l'acconto versato di € 3.080,00, per un residuo di € 9.256,86.
Dedotto il mancato pagamento delle predette somme, ha quindi chiesto la condanna del resistente al pagamento del residuo, pari nel complesso ad € 21.153,49.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.09.2023 si è costituito in giudizio per Controparte_1 resistere eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei crediti vantati dall'odierna parte ricorrente ai sensi dell'art. 2956 c.c.; nel merito, lamentando l'inadempimento della prestazione professionale: - per non essere stato informato, per alcuno dei citati procedimenti, della possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonostante la sussistenza dei relativi requisiti per gli anni compresi tra il 2014 ed il 2020, con conseguente obbligo del difensore di restituire quanto percepito (€ 3.500,00 per la vertenza R.G. 8426/2012 ed € 3.080,00 per la vertenza R.G. 3025/2015), somme per le quali ha chiesto la restituzione in via riconvenzionale;
- per avere l' allora difensore coltivato “inutilmente” la citata procedura di divisione immobiliare;
- nonché la negligenza nell'esecuzione del mandato professionale da parte dell'avv. la quale avrebbe presentato un'istanza di conversione ex Parte_1
pagina 2 di 7 art. 495 c.p.c. “tardiva ed incompleta”, oltre ad un'istanza di “sospensione della vendita”
“inammissibile”.
Ha da atto, inoltre, della corresponsione in favore della predetta, a titolo di pagamento di onorari, di ulteriori somme a partire dal 2014, pari a € 4.200,00 (in contanti) ed € 10.780,00 da parte di due società terze, proprie debitrici, in forza di due cessioni di crediti, chiedendo anche di tali importi, in via riconvenzionale, la restituzione.
All'udienza del 21.09.2023 le parti hanno ulteriormente argomentato ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Rigettate le istanze di prova testimoniale e ritenuta la causa matura per decisione sulla base delle produzioni documentali agli atti, è stata fissata udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Il Giudice in data 19.12.2024 ha dunque riservato la decisione ex artt. 281 terdecies c.p.c. - 281 sexies comma 3 c.p.c. (sentenza da depositarsi nel termine di trenta giorni).
* * *
In via preliminare, va rilevato che il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali rese ad avvocati in processi civili, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28.02.2023, è disciplinato dal rito semplificato di cognizione (artt. 281 decies e ss. c.p.c.), giusto richiamo effettuato dall' art. 14 del D. Lgs. 150/2011.
Ai sensi di tale ultima norma, nella attuale formulazione, la competenza è attribuita all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera e la decisione è monocratica.
Il suddetto rito puo' trovare applicazione anche nel caso di domanda proposta in via riconvenzionale
(senza necessità di assoggettamento al rito ordinario) laddove – come nel caso di specie – la domanda sia fondata su prova documentale ovvero sia di pronta soluzione.
Tanto premesso, parte convenuta ha formulato eccezione di prescrizione del credito.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c. statuisce che il diritto dei professionisti al compenso si prescrive nel termine di tre anni che decorre, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., dalla decisione della lite ovvero
“per gli affari non terminati […] dall'ultima prestazione”.
Il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c. costituisce una prescrizione presuntiva, che trova la sua ratio nella presunzione di adempimento dell'obbligazione per quei rapporti giuridici per i quali, nei rapporti quotidiani tra i consociati, il pagamento avviene solitamente senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, per cui, in tali ipotesi, il legislatore presume che il pagamento sia stato effettuato entro i termini indicati dalla legge.
Si tratta di un istituto che si applica alle ipotesi espressamente previste dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., e, quindi, per quanto concerne il caso di specie anche alle prestazioni professionali prestate pagina 3 di 7 dall'avvocato, indipendentemente dalla determinazione del compenso sulla base del contratto o delle tariffe professionali.
Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei probatori sono, quanto alla posizione del debitore che si oppone alla richiesta di pagamento, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. 11195/2007;
Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998).
Pertanto, il decorso del triennio fa semplicemente presumere che il credito sia stato pagato, salva prova contraria.
Tale istituto, ai fini della sua operatività, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (cfr. Cass. n. 20047/2022).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che "L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tale condizione ricorre non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti" (Cass. civ., Sez. II, Ord., 08.02.2024, n. 3590).
Nel caso di specie, parte convenuta ha contestato sia la sussistenza del credito, sia la quantificazione operata dalla ricorrente, sicché la posizione difensiva assunta dal debitore è incompatibile con la logica della prescrizione presuntiva.
Invero, il sig. ha chiaramente riconosciuto l'esistenza del debito, in quanto ha lamentato la Pt_2 mancata informativa da parte della ricorrente in ordine alla possibilità di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato, oltre ad altre negligenze professionali da parte dell'allora difensore come esposto negli atti di causa e sopra riportato.
Egli non ha mai affermato di avere estinto il debito, ma si è opposto al versamento del corrispettivo (a saldo) per differenti ragioni - mancata informativa in merito all' ammissione patrocinio a spese dello
Stato, inadempienze professionali e condotte non conformi ai canoni deontologici – domandando la restituzione di quanto già corrisposto.
Nel merito si rileva quanto segue.
Come documentalmente provato l'attività professionale nei giudizi di divisione immobiliare (n. 8426/2012 R.G.) e di scioglimento del matrimonio (n. 3205/2015 R.G.) risulta effettivamente prestata, né risulta contestata dal convenuto, il quale lamenta la mancata informativa in ordine alla possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (art. 27, comma 4 del Codice deontologico forense) da parte dell'allora difensore.
Trattasi di circostanza non contestata dalla ricorrente, la quale nulla ha dedotto sul punto, né ha fornito prova (né offerto di provare) di aver informato il cliente in merito alla possibilità di accedere al suddetto beneficio.
Invero, in base alla documentazione agli atti, nessuna istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le vertenze R.G. 8426/2012 e R.G. 3205/2015 risulta essere stata presentata dall'avv. Pt_1
.
[...]
pagina 4 di 7 Nel mandato professionale prodotto dal resistente (doc. 13) non vi è alcuna menzione od informazione al cliente in ordine alla suddetta informativa. Di contro, è documentalmente provata l'ammissione del sig. al patrocinio a spese dello Stato Pt_2 relativamente al procedimento n. 3205/2015 R.G., con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 13.01.2020, a seguito del subentro del nuovo difensore nella difesa del convenuto in tale giudizio (doc. 14).
In base alla documentazione prodotta in giudizio (doc. 5 ss.) la sussistenza dei requisiti reddituali emerge per i seguenti periodi di imposta: - 2016 (P.F. 2017), ove risulta un reddito di € 10.347,00 (imponibile di € 9.786,00); - 2017 (P.F. 2018), per un reddito complessivo di € 8.504, 00 (imponibile € 8.312,00); - 2018 (P.F. 2019), con un reddito complessivo ed imponibile di poco superiore ai €
3.000,00; - 2019 (P.F. 2020), per un reddito inferiore ad € 2.000,00; - 2020 (P.F. 2021), per un reddito inferiore ad € 4.000,00. Il sig. non ha invece dimostrato il possesso dei requisiti per l'ammissione per i periodi di imposta Pt_2
2012 – 2013 (non avendo prodotto i relativi redditi), mentre per i periodi di imposta 2014 e 2015 (P.F.
2015 e 2016) emerge un reddito imponibile di oltre € 20.000,00, ben superiore al limite di legge per l'ammissione al beneficio. Non risulta fondata la doglianza di parte ricorrente formulata all'udienza del 21.09.2023 in base alla quale le eventuali domande di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sarebbero state rigettate a fronte dei redditi del convenuto a titolo di locazione, atteso che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal convenuto indicano anche i redditi percepiti a tale titolo.
Pertanto, la sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta per i periodi di imposta a partire dall'anno 2016, per cui la doglianza relativa all'inadempimento in ordine all'informativa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va circoscritta a tale arco temporale.
In ordine alle conseguenze della violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato, alcun compenso sarà dovuto per l'attività svolta, avendo dovuto il relativo compenso essere posto a carico dello Stato a seguito di istanza di ammissione presentata al competente C.O.A. e con effetto dalla relativa presentazione (in seguito alla delibera) (cfr. Trib. Verona, sez. III, sent. 31.01.2017, dep. 06.02.2017).
Pertanto, quanto al primo giudizio (R.G.N. 8426/2012 - divisione immobiliare) risulta dovuto il compenso per l'attività svolta dal 2012 al 2015. Trattasi delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria della controversia, mentre deve escludersi la fase decisionale svolta successivamente al suddetto anno
(2016).
Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 per la determinazione del compenso, si ritiene equo determinare il compenso per l'attività svolta in corrispondenza dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminabile (bassa complessità), vigenti ratione temporis, ovverosia: - € 810,00 per la fase di studio della controversia;
- € 574,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 1.204,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, così per 2.588,00, oltre spese generali 15%, I.v.a. e c.p.a., per complessivi € 3.776,21 (spese generali 15% per € 388,20; c.p.a. 4% per € 119,05; - I.v.a. 22% per € 680,96). Il suddetto valore (indeterminabile) viene individuato in carenza di specifica indicazione, non fornita dalle parti né evincibile dagli atti di causa, del valore della controversia (cfr. sentenza dd. 12.11.2019 prodotta sub doc. 21 di parte convenuta – pag. 7 ove non viene specificato quale fosse il “valore dell'immobile” come determinato all'esito della C.T.U. ivi esperita, tenuto come riferimento per la determinazione del valore della causa e delle spese di lite).
pagina 5 di 7 La quantificazione dei compensi in base ai valori minimi corrisponde a quanto statuito dal Tribunale con la suddetta sentenza conclusiva del procedimento, laddove ha espressamente liquidato i compensi in misura inferiore rispetto ai valori medi (“riviste verso i valori più bassi” – pag. 7 cit.), oltre al fatto che, pur non essendo contestata dal convenuto l'attività difensiva svolta dalla ricorrente, quest'ultima non ha prodotto copia degli atti difensivi (ad eccezione della comparsa conclusionale depositata del
2016, peraltro per un periodo temporale in cui sussistevano in capo al sig. i requisiti reddituali Pt_2 per l'ammissione al gratuito patrocinio). Inoltre, la quantificazione secondo i valori minimi tabellari appare equa anche in ragione dell'esito del giudizio, della non complessità della controversia e della parziale adesione alle domande di parte attrice in detto giudizio.
Pertanto, detratto l'acconto ricevuto pari ad € 3.500,00 (doc. 3 fascicolo ricorrente - parcella 37/2016), la somma residua dovuta in favore della ricorrente è pari ad € 276,21 (accessori di legge inclusi).
Quanto al secondo procedimento, iscritto al n. 3205/2015 R.G. ed avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, è dovuto il compenso per l'attività svolta nell'anno 2015 e, quindi, per le sole fasi di studio ed introduttiva della controversia, quantificate in base al D.M. 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminabile (bassa complessità - scaglione € 26.000,01-52.000,00), vigenti ratione temporis, in corrispondenza dei valori medi: - € 1.620,00 per la fase di studio della controversia;
- € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, così per € 2.767,00, oltre spese generali 15%, I.v.a. e c.p.a., per complessivi € 4.037,38 (spese generali 15% per € 415,05; c.p.a. 4% per € 127,28; I.v.a. 22% per € 728,05).
Considerato l'acconto versato dal convenuto pari ad € 3.080,00 (doc. 11 fascicolo ricorrente – parcella 25/2017) va, pertanto, riconosciuto in capo all'avv. la somma complessiva di € 957,38 Parte_1
(accessori di legge inclusi), a titolo di saldo per l'attività professionale svolta nel giudizio N.R.G.
3205/2015.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, va accolta, la domanda avanzata dalla ricorrente, nei limiti della somma complessiva di € 1.233,59, a titolo di saldo per l'attività professionale prestata in entrambi i giudizi (RGN 8426/2012 e 3205/2015 R.G.).
Indimostrata è rimasta l'allegazione di parte convenuta in merito alla riferibilità dei pagamenti di cui alle “ricevute” prodotte sub. allegato 17 (con causale “fondo spese” o “acconto”), alle vertenze per cui è causa, stante la pluralità di procedimenti patrocinati nel corso degli anni, in favore dell'allora cliente, da parte dell'avv. e risultando, al contrario, avvalorate le argomentazioni di quest'ultima Parte_1 in merito alla riferibilità dei suddetti pagamenti ad altri procedimenti.
Taluni dei pagamenti di cui ricevute prodotte, infatti, (ad es. pagamenti datati 03.05.2011 per € 300,00;
10.06.2011 per € 4.000,00 e 06.10.2011 per € 300,00) sono ben anteriori alla proposizione di entrambi i procedimenti oggetto del presente giudizio, per cui appare inverosimile che siano stati corrisposti per i procedimenti N. R.G. 8426/2012 (instaurato nel mese di novembre 2012) e 3205/2015. Inoltre, le due ricevute datate 23.10.2014 e 29.10.2014, entrambe di € 300,00, sono verosimilmente imputabili al procedimento di modifica delle condizioni di separazione personale, come ivi espressamente indicato e non specificamente contestato.
Parimenti, neppure per i versamenti di € 3.080,00 e di € 7.700,00 effettuati da società terze al giudizio
(rispettivamente e , per conto del sig. non contestati dall'odierna CP_2 CP_3 Pt_2 ricorrente, il convenuto ha fornito prova della specifica riferibilità ai procedimenti per cui è causa.
pagina 6 di 7 Non provate risultano le ulteriori lamentate inadempienze professionali dell'avv. né Parte_1 dirimenti, ai fini della presente decisione, sono i doc. 22-26, relativi ad ulteriore procedimento esecutivo immobiliare (R.G.N. 831/2013) sebbene relativo al medesimo immobile di cui al citato giudizio iscritto al R.G.N. 8426/2012, né i doc. 27 ss., riguardanti altre procedure giudiziali tra la ricorrente e il sig. peraltro alcune già definite, che appaiono (in carenza di idonea allegazione in CP_1 senso contrario) inconferenti con il caso in esame.
Peraltro, non risulta che in epoca anteriore al presente giudizio il sig. avesse avanzato lamentele Pt_2 in ordine a negligenze professionali della ricorrente. Al contrario, dalla sentenza con cui è stato definito il relativo procedimento (pag.
4-5 motivazione sentenza R.G. n. 8426/2012) emerge che entrambe le parti avessero dichiarato in udienza di avere interesse all'accertamento delle rispettive quote di comproprietà sull'immobile, al fine di regolare le spese già sostenute e le rate del mutuo, sicché appare infondata la doglianza secondo cui l'attività difensiva prestata in tale giudizio sia stata del tutto inutile.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria, in ragione del parziale accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo e, comunque, non sussistendo il dolo o la colpa grave in capo alla medesima.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della sostanziale reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essendo stata accolta l'eccezione di parte convenuta in ordine al mancato assolvimento della ricorrente in ordine agli obblighi informativi circa le condizioni per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, non essendo stato riconosciuto alcun compenso in favore della ricorrente per l'attività svolta a partire dal 2016 in poi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata,
- accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna il sig. Controparte_1 al pagamento in favore dell'avv. della somma complessiva di € 1.233,59, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo, a titolo di compensi professionali per l'attività prestata in favore del convenuto nei procedimenti civili n. 8426/2012 R.G. e n. 3205/2015 R.G.;
- rigetta le domande restitutorie svolte in via riconvenzionale dal convenuto;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Venezia, lì 30.12.2024.
Il Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Lorenzo Dall'Igna – CP_5
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, ha pronunciato, ex art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3562/2023 promossa da: AVV. (c.f. – p. iva ), Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
(Avv. Maurizio Brando)
- RICORRENTE -
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(Avv. Roberta Carone)
- CONVENUTO - avente ad oggetto: pagamento compensi prestazione professionale di avvocato trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: “Ritenere e dichiarare che il signor , nato in [...] il 22.1956, C.F. Controparte_1
, residente a [...], San Marco 4089/S, deve all'avv. la C.F._3 Parte_1 somma di €21.153,49. o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o di equità
2) Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento della somma di €21.153,49 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o di equità
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi.”;
per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi prescritta ogni richiesta formulata dall'avv. e/o prescritto ogni Parte_1 eventuale credito professionale dalla stessa vantato per la vertenza R.G. 8426/2012 e per la vertenza
R.G. 3205/2015 nei confronti del resistente e, conseguentemente, rigettarsi ogni richiesta formulata dalla ricorrente nei confronti di , per le causali di cui all'atto introduttivo, in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
NEL MERITO In via principale Rigettarsi ogni richiesta formulata dall'avv. nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, sia in relazione alla vertenza R.G. 8426/2012 che in relazione alla vertenza R.G. 3205/2015 e/o accertato e dichiarato che aveva i requisiti per Controparte_1 accedere al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato nelle due vertenze (R.G. 8426/2012 e R.G. 3205/2015) a decorrere dall'anno 2014 e che l'avv. non lo aveva informato Parte_1 della possibilità di accedere a detto beneficio e/o non aveva provveduto a redigere la relativa istanza,
pagina 1 di 7 dichiararsi inammissibile e/o non dovuta per tutte le motivazioni indicate, ogni richiesta formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente e/o contenersi ogni richiesta all'attività svolta dalla fine del 2013 fino al termine del rapporto professionale.
In via subordinata Ridursi e/o contenersi ogni avversa richiesta formulata dall'avv. nei confronti Parte_1 di nei limiti minimi ritenuti di giustizia. Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato che dall'anno 2014 aveva i requisiti per accedere al beneficio Controparte_1 del Patrocinio a Spese dello Stato e che l'avv. non lo aveva informato della Parte_1 possibilità di accedere a detto beneficio e/o non aveva provveduto a redigere la relativa istanza per le vertenze R.G. 8426/2012 e R.G. 3205/2015, condannarsi l'avv. a restituire ad Parte_1
la somma di € 21.560,00 (€ 4.200,00 ricevuti in contanti, € 3.500,00 fatt. 37 del Controparte_1 18.07.2016, € 3.080,00 fattura 25 del 05.06.2017, € 3.080,00 versati dalla € 7.700,00 CP_2 versati dalla ), oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo e/o la diversa anche CP_3 maggiore somma che dovesse risultare di giustizia in quanto non dovuta e/o ingiustamente e/o illegittimamente percepita dall'avv. . Parte_1
IN OGNI CASO Disporsi la condanna dell'avv. , a favore di , ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da quantificare nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
***
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. - 14 D. Lgs. 150/2011 datato 06.03.2023, l'avv. Parte_1
ha adito il Tribunale esponendo di aver prestato la propria attività professionale in favore di
[...]
nei procedimenti svoltisi dinnanzi al Tribunale di Venezia nei confronti della di lui Controparte_1 moglie ): - R.G.N. 8426/2012 avente ad oggetto divisione immobiliare conclusosi con CP_4 sentenza n. 2047/2019 del 12.11.2019; - R.G.N. 3205/2015 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, definito con sentenza depositata in data 30.07.2021.
Per il primo procedimento ha allegato la nota spese datata 21.03.2019 dalla quale emerge la debenza di onorari per € 10.552, 00, oltre accessori (e cosi' per complessivi € 15.396,63), dalla quale va detratto l'acconto percepito di € 3.500,00 per un saldo residuo di € 11.896,63.
Per il procedimento di scioglimento del matrimonio, ha quantificato le proprie competenze in €
9.723,25, per onorari, oltre accessori (e cosi per complessivi € 12.333,86), somma dalla quale va scomputato l'acconto versato di € 3.080,00, per un residuo di € 9.256,86.
Dedotto il mancato pagamento delle predette somme, ha quindi chiesto la condanna del resistente al pagamento del residuo, pari nel complesso ad € 21.153,49.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.09.2023 si è costituito in giudizio per Controparte_1 resistere eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei crediti vantati dall'odierna parte ricorrente ai sensi dell'art. 2956 c.c.; nel merito, lamentando l'inadempimento della prestazione professionale: - per non essere stato informato, per alcuno dei citati procedimenti, della possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonostante la sussistenza dei relativi requisiti per gli anni compresi tra il 2014 ed il 2020, con conseguente obbligo del difensore di restituire quanto percepito (€ 3.500,00 per la vertenza R.G. 8426/2012 ed € 3.080,00 per la vertenza R.G. 3025/2015), somme per le quali ha chiesto la restituzione in via riconvenzionale;
- per avere l' allora difensore coltivato “inutilmente” la citata procedura di divisione immobiliare;
- nonché la negligenza nell'esecuzione del mandato professionale da parte dell'avv. la quale avrebbe presentato un'istanza di conversione ex Parte_1
pagina 2 di 7 art. 495 c.p.c. “tardiva ed incompleta”, oltre ad un'istanza di “sospensione della vendita”
“inammissibile”.
Ha da atto, inoltre, della corresponsione in favore della predetta, a titolo di pagamento di onorari, di ulteriori somme a partire dal 2014, pari a € 4.200,00 (in contanti) ed € 10.780,00 da parte di due società terze, proprie debitrici, in forza di due cessioni di crediti, chiedendo anche di tali importi, in via riconvenzionale, la restituzione.
All'udienza del 21.09.2023 le parti hanno ulteriormente argomentato ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Rigettate le istanze di prova testimoniale e ritenuta la causa matura per decisione sulla base delle produzioni documentali agli atti, è stata fissata udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Il Giudice in data 19.12.2024 ha dunque riservato la decisione ex artt. 281 terdecies c.p.c. - 281 sexies comma 3 c.p.c. (sentenza da depositarsi nel termine di trenta giorni).
* * *
In via preliminare, va rilevato che il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni professionali rese ad avvocati in processi civili, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28.02.2023, è disciplinato dal rito semplificato di cognizione (artt. 281 decies e ss. c.p.c.), giusto richiamo effettuato dall' art. 14 del D. Lgs. 150/2011.
Ai sensi di tale ultima norma, nella attuale formulazione, la competenza è attribuita all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera e la decisione è monocratica.
Il suddetto rito puo' trovare applicazione anche nel caso di domanda proposta in via riconvenzionale
(senza necessità di assoggettamento al rito ordinario) laddove – come nel caso di specie – la domanda sia fondata su prova documentale ovvero sia di pronta soluzione.
Tanto premesso, parte convenuta ha formulato eccezione di prescrizione del credito.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c. statuisce che il diritto dei professionisti al compenso si prescrive nel termine di tre anni che decorre, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., dalla decisione della lite ovvero
“per gli affari non terminati […] dall'ultima prestazione”.
Il termine triennale di cui all'art. 2956 c.c. costituisce una prescrizione presuntiva, che trova la sua ratio nella presunzione di adempimento dell'obbligazione per quei rapporti giuridici per i quali, nei rapporti quotidiani tra i consociati, il pagamento avviene solitamente senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, per cui, in tali ipotesi, il legislatore presume che il pagamento sia stato effettuato entro i termini indicati dalla legge.
Si tratta di un istituto che si applica alle ipotesi espressamente previste dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., e, quindi, per quanto concerne il caso di specie anche alle prestazioni professionali prestate pagina 3 di 7 dall'avvocato, indipendentemente dalla determinazione del compenso sulla base del contratto o delle tariffe professionali.
Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei probatori sono, quanto alla posizione del debitore che si oppone alla richiesta di pagamento, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. 11195/2007;
Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998).
Pertanto, il decorso del triennio fa semplicemente presumere che il credito sia stato pagato, salva prova contraria.
Tale istituto, ai fini della sua operatività, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (cfr. Cass. n. 20047/2022).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che "L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tale condizione ricorre non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti" (Cass. civ., Sez. II, Ord., 08.02.2024, n. 3590).
Nel caso di specie, parte convenuta ha contestato sia la sussistenza del credito, sia la quantificazione operata dalla ricorrente, sicché la posizione difensiva assunta dal debitore è incompatibile con la logica della prescrizione presuntiva.
Invero, il sig. ha chiaramente riconosciuto l'esistenza del debito, in quanto ha lamentato la Pt_2 mancata informativa da parte della ricorrente in ordine alla possibilità di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato, oltre ad altre negligenze professionali da parte dell'allora difensore come esposto negli atti di causa e sopra riportato.
Egli non ha mai affermato di avere estinto il debito, ma si è opposto al versamento del corrispettivo (a saldo) per differenti ragioni - mancata informativa in merito all' ammissione patrocinio a spese dello
Stato, inadempienze professionali e condotte non conformi ai canoni deontologici – domandando la restituzione di quanto già corrisposto.
Nel merito si rileva quanto segue.
Come documentalmente provato l'attività professionale nei giudizi di divisione immobiliare (n. 8426/2012 R.G.) e di scioglimento del matrimonio (n. 3205/2015 R.G.) risulta effettivamente prestata, né risulta contestata dal convenuto, il quale lamenta la mancata informativa in ordine alla possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (art. 27, comma 4 del Codice deontologico forense) da parte dell'allora difensore.
Trattasi di circostanza non contestata dalla ricorrente, la quale nulla ha dedotto sul punto, né ha fornito prova (né offerto di provare) di aver informato il cliente in merito alla possibilità di accedere al suddetto beneficio.
Invero, in base alla documentazione agli atti, nessuna istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le vertenze R.G. 8426/2012 e R.G. 3205/2015 risulta essere stata presentata dall'avv. Pt_1
.
[...]
pagina 4 di 7 Nel mandato professionale prodotto dal resistente (doc. 13) non vi è alcuna menzione od informazione al cliente in ordine alla suddetta informativa. Di contro, è documentalmente provata l'ammissione del sig. al patrocinio a spese dello Stato Pt_2 relativamente al procedimento n. 3205/2015 R.G., con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 13.01.2020, a seguito del subentro del nuovo difensore nella difesa del convenuto in tale giudizio (doc. 14).
In base alla documentazione prodotta in giudizio (doc. 5 ss.) la sussistenza dei requisiti reddituali emerge per i seguenti periodi di imposta: - 2016 (P.F. 2017), ove risulta un reddito di € 10.347,00 (imponibile di € 9.786,00); - 2017 (P.F. 2018), per un reddito complessivo di € 8.504, 00 (imponibile € 8.312,00); - 2018 (P.F. 2019), con un reddito complessivo ed imponibile di poco superiore ai €
3.000,00; - 2019 (P.F. 2020), per un reddito inferiore ad € 2.000,00; - 2020 (P.F. 2021), per un reddito inferiore ad € 4.000,00. Il sig. non ha invece dimostrato il possesso dei requisiti per l'ammissione per i periodi di imposta Pt_2
2012 – 2013 (non avendo prodotto i relativi redditi), mentre per i periodi di imposta 2014 e 2015 (P.F.
2015 e 2016) emerge un reddito imponibile di oltre € 20.000,00, ben superiore al limite di legge per l'ammissione al beneficio. Non risulta fondata la doglianza di parte ricorrente formulata all'udienza del 21.09.2023 in base alla quale le eventuali domande di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sarebbero state rigettate a fronte dei redditi del convenuto a titolo di locazione, atteso che le dichiarazioni dei redditi prodotte dal convenuto indicano anche i redditi percepiti a tale titolo.
Pertanto, la sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta per i periodi di imposta a partire dall'anno 2016, per cui la doglianza relativa all'inadempimento in ordine all'informativa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va circoscritta a tale arco temporale.
In ordine alle conseguenze della violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato, alcun compenso sarà dovuto per l'attività svolta, avendo dovuto il relativo compenso essere posto a carico dello Stato a seguito di istanza di ammissione presentata al competente C.O.A. e con effetto dalla relativa presentazione (in seguito alla delibera) (cfr. Trib. Verona, sez. III, sent. 31.01.2017, dep. 06.02.2017).
Pertanto, quanto al primo giudizio (R.G.N. 8426/2012 - divisione immobiliare) risulta dovuto il compenso per l'attività svolta dal 2012 al 2015. Trattasi delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria della controversia, mentre deve escludersi la fase decisionale svolta successivamente al suddetto anno
(2016).
Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 per la determinazione del compenso, si ritiene equo determinare il compenso per l'attività svolta in corrispondenza dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminabile (bassa complessità), vigenti ratione temporis, ovverosia: - € 810,00 per la fase di studio della controversia;
- € 574,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 1.204,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, così per 2.588,00, oltre spese generali 15%, I.v.a. e c.p.a., per complessivi € 3.776,21 (spese generali 15% per € 388,20; c.p.a. 4% per € 119,05; - I.v.a. 22% per € 680,96). Il suddetto valore (indeterminabile) viene individuato in carenza di specifica indicazione, non fornita dalle parti né evincibile dagli atti di causa, del valore della controversia (cfr. sentenza dd. 12.11.2019 prodotta sub doc. 21 di parte convenuta – pag. 7 ove non viene specificato quale fosse il “valore dell'immobile” come determinato all'esito della C.T.U. ivi esperita, tenuto come riferimento per la determinazione del valore della causa e delle spese di lite).
pagina 5 di 7 La quantificazione dei compensi in base ai valori minimi corrisponde a quanto statuito dal Tribunale con la suddetta sentenza conclusiva del procedimento, laddove ha espressamente liquidato i compensi in misura inferiore rispetto ai valori medi (“riviste verso i valori più bassi” – pag. 7 cit.), oltre al fatto che, pur non essendo contestata dal convenuto l'attività difensiva svolta dalla ricorrente, quest'ultima non ha prodotto copia degli atti difensivi (ad eccezione della comparsa conclusionale depositata del
2016, peraltro per un periodo temporale in cui sussistevano in capo al sig. i requisiti reddituali Pt_2 per l'ammissione al gratuito patrocinio). Inoltre, la quantificazione secondo i valori minimi tabellari appare equa anche in ragione dell'esito del giudizio, della non complessità della controversia e della parziale adesione alle domande di parte attrice in detto giudizio.
Pertanto, detratto l'acconto ricevuto pari ad € 3.500,00 (doc. 3 fascicolo ricorrente - parcella 37/2016), la somma residua dovuta in favore della ricorrente è pari ad € 276,21 (accessori di legge inclusi).
Quanto al secondo procedimento, iscritto al n. 3205/2015 R.G. ed avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, è dovuto il compenso per l'attività svolta nell'anno 2015 e, quindi, per le sole fasi di studio ed introduttiva della controversia, quantificate in base al D.M. 55/2014 per i procedimenti di valore indeterminabile (bassa complessità - scaglione € 26.000,01-52.000,00), vigenti ratione temporis, in corrispondenza dei valori medi: - € 1.620,00 per la fase di studio della controversia;
- € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, così per € 2.767,00, oltre spese generali 15%, I.v.a. e c.p.a., per complessivi € 4.037,38 (spese generali 15% per € 415,05; c.p.a. 4% per € 127,28; I.v.a. 22% per € 728,05).
Considerato l'acconto versato dal convenuto pari ad € 3.080,00 (doc. 11 fascicolo ricorrente – parcella 25/2017) va, pertanto, riconosciuto in capo all'avv. la somma complessiva di € 957,38 Parte_1
(accessori di legge inclusi), a titolo di saldo per l'attività professionale svolta nel giudizio N.R.G.
3205/2015.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, va accolta, la domanda avanzata dalla ricorrente, nei limiti della somma complessiva di € 1.233,59, a titolo di saldo per l'attività professionale prestata in entrambi i giudizi (RGN 8426/2012 e 3205/2015 R.G.).
Indimostrata è rimasta l'allegazione di parte convenuta in merito alla riferibilità dei pagamenti di cui alle “ricevute” prodotte sub. allegato 17 (con causale “fondo spese” o “acconto”), alle vertenze per cui è causa, stante la pluralità di procedimenti patrocinati nel corso degli anni, in favore dell'allora cliente, da parte dell'avv. e risultando, al contrario, avvalorate le argomentazioni di quest'ultima Parte_1 in merito alla riferibilità dei suddetti pagamenti ad altri procedimenti.
Taluni dei pagamenti di cui ricevute prodotte, infatti, (ad es. pagamenti datati 03.05.2011 per € 300,00;
10.06.2011 per € 4.000,00 e 06.10.2011 per € 300,00) sono ben anteriori alla proposizione di entrambi i procedimenti oggetto del presente giudizio, per cui appare inverosimile che siano stati corrisposti per i procedimenti N. R.G. 8426/2012 (instaurato nel mese di novembre 2012) e 3205/2015. Inoltre, le due ricevute datate 23.10.2014 e 29.10.2014, entrambe di € 300,00, sono verosimilmente imputabili al procedimento di modifica delle condizioni di separazione personale, come ivi espressamente indicato e non specificamente contestato.
Parimenti, neppure per i versamenti di € 3.080,00 e di € 7.700,00 effettuati da società terze al giudizio
(rispettivamente e , per conto del sig. non contestati dall'odierna CP_2 CP_3 Pt_2 ricorrente, il convenuto ha fornito prova della specifica riferibilità ai procedimenti per cui è causa.
pagina 6 di 7 Non provate risultano le ulteriori lamentate inadempienze professionali dell'avv. né Parte_1 dirimenti, ai fini della presente decisione, sono i doc. 22-26, relativi ad ulteriore procedimento esecutivo immobiliare (R.G.N. 831/2013) sebbene relativo al medesimo immobile di cui al citato giudizio iscritto al R.G.N. 8426/2012, né i doc. 27 ss., riguardanti altre procedure giudiziali tra la ricorrente e il sig. peraltro alcune già definite, che appaiono (in carenza di idonea allegazione in CP_1 senso contrario) inconferenti con il caso in esame.
Peraltro, non risulta che in epoca anteriore al presente giudizio il sig. avesse avanzato lamentele Pt_2 in ordine a negligenze professionali della ricorrente. Al contrario, dalla sentenza con cui è stato definito il relativo procedimento (pag.
4-5 motivazione sentenza R.G. n. 8426/2012) emerge che entrambe le parti avessero dichiarato in udienza di avere interesse all'accertamento delle rispettive quote di comproprietà sull'immobile, al fine di regolare le spese già sostenute e le rate del mutuo, sicché appare infondata la doglianza secondo cui l'attività difensiva prestata in tale giudizio sia stata del tutto inutile.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria, in ragione del parziale accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo e, comunque, non sussistendo il dolo o la colpa grave in capo alla medesima.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della sostanziale reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essendo stata accolta l'eccezione di parte convenuta in ordine al mancato assolvimento della ricorrente in ordine agli obblighi informativi circa le condizioni per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, non essendo stato riconosciuto alcun compenso in favore della ricorrente per l'attività svolta a partire dal 2016 in poi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata,
- accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna il sig. Controparte_1 al pagamento in favore dell'avv. della somma complessiva di € 1.233,59, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo, a titolo di compensi professionali per l'attività prestata in favore del convenuto nei procedimenti civili n. 8426/2012 R.G. e n. 3205/2015 R.G.;
- rigetta le domande restitutorie svolte in via riconvenzionale dal convenuto;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Venezia, lì 30.12.2024.
Il Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Lorenzo Dall'Igna – CP_5
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