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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/09/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5572/2023 R.G.L.
promosse da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA TOMMASINO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi
n. 42, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROPOLO LUCA e dall'avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, elettivamente domiciliata in Torino,
via Mercantini n. 5, presso lo studio professionale dei difensori
CONVENUTA
OGGETTO: mansioni e livello contrattuale – differenze retributive – domanda riconvenzionale di restituzione somme
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/7/2023, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato come dipendente per la Sirio Sicurezza Industriale scpa, inizialmente a tempo pieno e determinato, dal luglio del 2014, e poi a tempo pieno ed indeterminato, dal novembre del 2017; sino all'1/2/2023, quando il rapporto di lavoro si è concluso per risoluzione consensuale, stipulata con la (nel frattempo divenuta datrice di lavoro); Controparte_1
- di avere svolto mansioni di vigilanza, ed in particolare di sorvegliante, presso lo stabilimento
CP_
– di Torino;
Controparte_3 CP_4
- di essere stato inquadrato al livello contrattuale della Prima Area professionale del CCSL
aziendale, avendo svolto mansioni di addetto alla sorveglianza;
- di avere svolto, dal febbraio del 2018, mansioni corrispondenti ad un livello contrattuale superiore (Seconda Area professionale del CCSL;
sino a tutto il 2018, 4° livello del CCSL),
senza però riconoscimento di tale qualifica e dei conseguenti diritti economici;
in particolare,
da tale periodo, e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, l'esponente avrebbe svolto mansioni non più di semplice addetto alla vigilanza, ma mansioni tipiche di vigilante, svolgendo mansioni più articolate e complesse rispetto al periodo precedente, con maggiore autonomia ed iniziativa, interagendo con le altre funzioni aziendali;
mansioni quindi sussumibili nel superiore livello contrattuale indicato;
- di essere stato l'unico vigilante, nella compagine aziendale, a non essere stato inquadrato nella
Seconda Area professionale del CCSL;
a colleghi dell'esponente, assegnatari di identiche mansioni, è stato invece riconosciuto tale livello contrattuale.
Lo ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento della spettanza del livello Pt_1
2 contrattuale indicato, nonché la condanna di al pagamento di complessivi Controparte_1
euro 13.923,65, a titolo di differenze retributive.
Si è costituita in giudizio la
contro
-deducendo ed eccependo: Controparte_1
- l'infondatezza delle domande del ricorrente;
questi avrebbe infatti svolto mansioni pienamente riconducibili alla descrizione contrattuale del livello riconosciutogli, essendo invece il livello reclamato (quello della 2a Area Professionale) corrispondente a quello dei capi-turno; lo Pt_1
non avrebbe infatti svolto attività complesse ad elevato contenuto tecnico e di coordinamento;
- che il rapporto di lavoro è cessato il 1° febbraio del 2023 per risoluzione consensuale, ma su richiesta dello ricorrente, il quale ha anche percepito incentivo all'esodo, pari ad euro 9.000,00,
in corrispondenza della cessazione;
lo ha anche sottoscritto una transazione generale in Pt_1
corrispondenza della risoluzione consensuale, mediante la quale ha rinunciato a tutti i diritti derivanti dal rapporto contrattuale, percependo, quale corrispettivo, euro 1.000,00; il ricorrente ha poi impugnato la transazione, ai sensi dell'art. 2113 c.c., , in via stragiudiziale, con atto del maggio 2023, instaurando poi il presente giudizio;
consegue però all'impugnazione dell'accordo che lo deve restituire i complessivi euro 10.000,00 percepiti a fine rapporto. Pt_1
La ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la Controparte_1
condanna del ricorrente alla restituzione degli euro 10.000,00 sopra indicati.
Parte ricorrente, nel termine assegnatogli, ha depositato memoria di replica, nella quale ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale o quantomeno il suo accoglimento nella misura di euro 1.000,00. Per lo , infatti, l'impugnazione dell'accordo transattivo stipulato Pt_1
contestualmente all'accordo risolutivo del rapporto è stata legittimamente effettuata, visto il disposto dell'art. 2113 c.c., ed in particolare per essere lo stesso intervenuto in sede non protetta
(ed in contesto nel quale la sua volontà è stata coartata, essendo iniziato, nel gennaio del 2023,
procedimento disciplinare nei suoi confronti); ma comunque i due accordi, ovvero la transazione abdicativa e la risoluzione del rapporto di lavoro, sono distinti, e l'impugnazione
3 dell'uno non travolge l'altro; pertanto, gli importi percepiti, e segnatamente l'incentivo all'esodo, non devono essere restituiti.
In corso di causa è stata infruttuosamente tentata la conciliazione della lite;
non sono stati sentiti testimoni.
2. Preliminare alla trattazione del merito delle domande del ricorrente è l'esame della descrizione del livello effettivamente riconosciuto al ricorrente e di quello da lui reclamato,
secondo quanto risulta dai diversi Contratti Collettivi aziendali (CCSL) succedutisi negli anni.
Quanto alla Prima Area Professionale (il livello riconosciuto in corso di rapporto), il CCSL
2015-2018 (ma nei medesimi termini anche i Contratti aziendali per i periodi 2019-2022 e 2023-
2026) si esprime nei seguenti termini:
“[appartengono a tale area] i lavoratori anche qualificati che, con specifica diretta supervisione
da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente
esecutivi - anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia
elettrica, meccanica e/o informatica - che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di
lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o
da specifica preparazione inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo,
all'attrezzamento, alla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliarie a
complemento organizzativo nonché alle attività esecutive di natura amministrativa”; così
individuandosi, tra le diverse figure ricomprese, quella dell'addetto alla sorveglianza/antincendio (doc. 5B e 5C ricorrente).
Mentre per la Seconda Area professionale (livello reclamato) i diversi Contratti Collettivi
aziendali si esprimono nei seguenti termini:
“[appartengono a tale area i] lavoratori specializzati che - oltre a possedere tutte le
caratteristiche indicate nella prima area professionale - nell'ambito degli incarichi e compiti
specifici assegnati, svolgono, con maggiore autonomia operativa e con applicazione di
4 cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo
professionale, attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo,
di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, anche interagendo con le altre
funzioni aziendali.”; individuandosi quindi tra le diverse figure professionali quella dell'incaricato alla sorveglianza/antincendio (doc. 5B e 5C ricorrente).
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 2103 c.c. prevede:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore,
lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[…]
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in merito allo svolgimento di mansioni corrispondenti a livello contrattuale superiore a quello di assunzione che:
- “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un
lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto
delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi
previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai
5 fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni,
ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento
decisorio” (Cass. ord. n. 30580/2019; si veda anche Cass. n. 8589/2015: “Il procedimento
logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato
si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo
di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
contrattuale individuati nella seconda […]”; nonché Cass. ord. 21224/2024, secondo la quale
“Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. è necessario che l'assegnazione
a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del
lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo
raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato […]”).
Le allegazioni dello e le sue corrispondenti offerte di prova non permettono di affermare, Pt_1
già mediante una semplice lettura del ricorso, la spettanza del riconoscimento dell'appartenenza alla Seconda Area Professionale.
Anzitutto, il ricorrente ha allegato specificamente di avere svolto, dal febbraio del 2018, le seguenti attività (pag. 3 e 4 del ricorso):
- servizio di vigilanza e ronda all'interno delle officine di produzione, per controllare il rispetto delle normative sulla sicurezza e di comportamento da parte del personale interno ed esterno;
- attività di prevenzione e controllo, prevenendo furti, sabotaggi, diffusione di informazioni riservate dell'azienda, quando necessario con l'approvazione del responsabile operativo e senza l'autorizzazione e/o la conoscenza da parte del capo turno, effettuando anche appostamenti e controlli mirati pre-autorizzati negli armadietti, nelle scrivanie e nelle vetture dei dipendenti in loro presenza;
- controllo dei cantieri dei fornitori esterni, per verificare il rispetto della normativa di sicurezza,
6 dell'utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti, delle attrezzature e dei materiali utilizzati,
riportando eventuali anomalie al capo squadra;
- effettuare ronde interne e perimetrali diurne e notturne in solitaria, per verificare la presenza di persone non autorizzate, guasti, perdite d'acqua, malfunzionamenti ed incendi, in modo da fare intervenire prontamente chi di dovere limitando il più possibile eventuali perdite di produzioni;
- monitorare eventuali malumori delle maestranze, ed informare tempestivamente i responsabili in caso di annunci e/o comunicati di sciopero;
- presidiare le assemblee sindacali e riportare quanto emerso dalle assemblee, il numero di partecipanti, i nominativi degli oratori, e le sigle sindacali presenti;
- controllare il rispetto della segnaletica stradale interna il rispetto della velocità, segnalando gli eventuali contravventori;
- essere pronto ad intervenire in caso d'infortunio o malore, a contattare il personale della sala medica, ed a scortare l'ambulanza del 118 sul luogo dell'evento in caso d'emergenza;
- effettuare i rilievi di eventuali incidenti anche stradali all'interno dello stabilimento,
raccogliendo tutte le dichiarazioni, effettuando tutte le fotografie necessarie con telefono personale, redigendo denuncia di responsabilità civile e verbale di segnalazione;
- presidiare locali mensa durante la pausa mensa delle maestranze in caso di assenza del personale mensa;
- presidiare e controllare il magazzino ausiliario stilando rapporto del materiale prelevato,
dai dipendenti in caso di necessità di prelievo durante l'orario di chiusura del magazzino;
- effettuare assistenza e controllo durante le rottamazioni, per verificare l'effettiva distruzione dei materiali o dei beni, il corretto smaltimento per tipologia di rifiuto, redigendo verbale di controllo segnalazione, documentazione fotografica, copia del FIR;
- controllare l'idoneità dei mezzi in transito all'interno dello stabilimento (usura pneumatici,
7 corretto collegamento cavi freno e cavi luci dai trattori ai rimorchi, abilitazione alla guida dei mezzi speciali degli autisti con controllo delle abilitazioni);
- controllare che il personale, non utilizzassi i dispositivi video per vedere filmati durante l'orario di lavoro, o che dormisse;
- controllare il permesso di tutti i mezzi alla sosta ed alla circolazione all'interno dello stabilimento e nelle specifiche aree loro concesse;
- dare i cambi in qualsiasi postazione ai colleghi che avessero avuto necessità e durante i cambi della pausa mensa, dovendo essere pronto, idoneo e capace di lavorare in qualunque momento in qualsiasi postazione.
Trattasi evidentemente di attività meramente operative relative al servizio di vigilanza, e non di attività che denotino capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale,
di attività complesse o ad elevato contenuto tecnico (o tecnologico, o anche amministrativo), di attività di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, come richiesto dalla declaratoria contrattuale sopra citata.
Il ricorrente ha poi allegato (pag. 4 del ricorso) di essere stato insignito, sempre da febbraio
2018, di mansioni “decisamente più articolate e complesse rispetto a quelle precedenti,
svolgendo le attività assegnate con maggiore autonomia ed iniziativa, interagendo anche con
le altre funzioni aziendali, come ad esempio gli uffici del personale, quello logistico e di servizi
generali”, senza che però abbia in alcun modo allegato il contenuto di tali più elevate mansioni,
che sarebbero state genericamente caratterizzate da maggiore autonomia ed iniziativa (non si comprende in quali specifici termini di fatto), da maggiore complessità (anche in questo caso non si comprendono gli estremi fattuali dai quali emergerebbe tale carattere, non potendo di certo ritenere complesse le attività sopra elencate), e con interazione con altre funzioni aziendali. Deve precisarsi, in relazione a tale ultimo aspetto, che se la declaratoria contrattuale del livello reclamato richiede, effettivamente, tale “interazione”, non allude ad un qualsiasi
8 contatto con “le altre funzioni aziendali”. Tale elemento va infatti coordinato (in ragione dell'”anche” che precede l'interazione nella descrizione contrattuale) con le funzioni di coordinamento (di altro personale) e/o le funzioni ausiliarie al complemento organizzativo;
in buona sostanza, le interazioni con le altre funzioni che rilevano, per il riconoscimento del livello reclamato, sono quelle che possono avvenire in relazione all'esercizio di attività
gerarchicamente sovraordinate (quali quelle di capo turno e/o servizio, o comunque di coordinatore di addetti alla sicurezza), le quali possono essere chiamate a riportare a tali altre figure aziendali, o che debbano appunto coordinare la propria attività con quella delle altre funzioni. Ma parte ricorrente non solo non ha allegato di avere svolto attività sovraordinate a quelle di altri addetti (ha solo genericamente riferito di un'asserita maggiore autonomia rispetto al passato), ma neppure ha illustrato in quali elementi fattuali si concretizzassero le
“interazioni” in discorso. La genericità delle allegazioni in esame è tale da non consentire la formazione di prova in merito alle stesse.
Da ultimo, lo ha allegato di avere redatto relazioni “scritte e complesse” (pag. 5 del Pt_1
ricorso, in principio), che costituirebbero ulteriore elemento atto a provare la spettanza del livello contrattuale oggetto di domanda;
ha prodotto le copie di alcune di queste (doc. 16).
Deve però osservarsi che la lettura di dette relazioni rivela la natura assai semplice e schematica delle stesse, che di certo non possono dirsi “complesse”, in quanto consistenti, oltre che di una pagina o al massimo di due, in meri riporti di fatti (fatti anch'essi non complessi) rilevati dal ricorrente nel corso dei suoi servizi di vigilanza, e che le stesse sono state indirizzate non a responsabili di altre funzioni aziendali, ma al responsabile operativo dell'azienda, e contestualmente al responsabile di squadra (i quali evidentemente erano i superiori gerarchici dello , che esercitavano loro i poteri di coordinamento degli addetti). Pt_1
Da ultimo, il ricorrente lamenta come a colleghi che svolgevano mansioni pari alle sue sia stato riconosciuto il livello qui reclamato.
9 Si deve osservare che per la Corte di Cassazione:
- “Non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito
dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i
lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il
principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione
intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non
anche nei rapporti inter-privati; sicché, la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni)
che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro
riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con
diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni” (Cass. n. 16015/2007);
- “Non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito
di rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i
lavoratori svolgenti le medesime mansioni, atteso che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il
principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione
intersoggettiva a che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non
anche nei rapporti interprivati;
la mera attribuzione di un trattamento retributivo superiore a
parità di mansioni, pertanto, non potrebbe giammai fondare il diritto di altri lavoratori al
medesimo, superiore compenso, ma, in assenza di qualsivoglia apprezzabile motivazione del
trattamento differenziale, potrebbe essere sintomatica di un comportamento discriminatorio del
datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati e
fondare il diritto di questi ultimi (non già al medesimo trattamento, bensì) al risarcimento del
danno, sempre che risulti provata non solo la mera disparità di trattamento (fatto di per sè
legittimo), ma anche l'illegittimità del comportamento datoriale, attraverso la prova
dell'intento discriminatorio, riscontrabile anche nella violazione concreta dei criteri di
correttezza e buona fede, nonché nella mancanza di qualsivoglia motivazione del trattamento
10 privilegiato, dovendo peraltro rilevarsi l'insufficienza del mero canone della ragionevolezza,
che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto del principio posto dall'art. 3 Cost.
da parte del legislatore, ma non può essere applicato con la stessa efficacia nei regolamenti
privati di interesse che siano frutto di autonomia contrattuale” (Cass. n. 9643/2004);
- “Nel vigente ordinamento non è previsto in favore dei lavoratori privati o dipendenti da enti
pubblici economici un principio di parità di trattamento, in materia di attribuzione di
qualifiche, nascente dalla comparazione soggettiva delle posizioni lavorative da essi assunte
in seno all'organizzazione aziendale. Ne consegue che non può essere considerato, di per sé
atto discriminatorio vietato l'attribuzione da parte del datore di lavoro di una qualifica
superiore (con relativo trattamento economico) a un dipendente, rispetto alla mancata
attribuzione di tale qualifica, con relativo trattamento economico, ad altro dipendente che
svolge identiche mansioni. Pertanto, ove il lavoratore ne faccia richiesta e qualora non si versi
in ipotesi di atti discriminatori nascenti dalla violazione in particolare dell'art. 3 cost. e dell'art.
15 st. lav., il giudice deve riconoscere la qualifica superiore con relativo trattamento economico
soltanto se ritiene che si siano realizzate le condizioni a tal fine richieste dal contratto
individuale o dal contratto collettivo di lavoro, sempre che non siano stati invocati e non siano
stati dal giudice ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 stesso st. lav. (art. 2103 c.c.)”
(Cass. n. 10738/1996).
Pertanto, quand'anche la società convenuta avesse deciso di riconoscere ad alcuni dipendenti un livello contrattuale e retributivo superiore a quello del ricorrente, pur a parità di mansioni svolte, tanto non rileverebbe, salvo che il comportamento non integri una discriminazione (non dedotta, però) o che sia provata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2103
c.c. (sussistenza che non vi è, come detto).
In conclusione, non vi sono elementi apprezzabili che possano condurre al riconoscimento e del livello contrattuale reclamato e al riconoscimento delle differenze retributive.
11 Il ricorso deve essere rigettato.
3. Si può passare all'esame della domanda riconvenzionale.
Sono elementi pacifici in causa e comunque documentati:
- la stipula tra le parti in causa, in data 20/1/2023, di accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con effetto dall'1/2/2023, con reciproca dispensa dall'obbligo del preavviso
(doc. 2 convenuta); a fronte di tale risoluzione, la ha riconosciuto allo Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 9.000,00 a titolo di incentivazione all'esodo;
- la stipula, nel medesimo giorno e contesto, di accordo transattivo, con rinuncia, da parte del lavoratore, a qualsivoglia pretesa derivante dal rapporto di lavoro appena risolto consensualmente, a fronte della corresponsione di euro 1.000,00 lordi (doc. 3 convenuta);
- i due accordi non sono stati stipulati in una sede “protetta” (artt. 410, 411, 412 e 412 ter e quater cpc), e comunque sono stati stipulati senza che al ricorrente sia stata fornita assistenza sindacale;
- lo ha impugnato stragiudizialmente la transazione, in data 1/5/2023 (doc. 5 convenuta), Pt_1
e poi è seguita anche impugnativa inviata alla società da parte dei suoi legali, in data 12/6/2023
(doc. 12 ricorrente); trattandosi di transazione abdicativa non stipulata in sede protetta, lo si ribadisce, ed essendo intervenuta impugnazione entro il termine di sei mesi dalla stipula (ma in ogni caso la parte convenuta non ha eccepito la decadenza dal potere di impugnare), la stessa è
da ritenersi caducata.
Ora, secondo la tesi di parte convenuta anche l'accordo mediante il quale sono stati corrisposti euro 9.000,00 in favore dello dovrebbe ritenersi caducato. Pt_1
Deve però osservarsi, a tal proposito, che:
- l'accordo relativo alla corresponsione dell'incentivo all'esodo è conseguente e strettamente collegato (oltre che racchiuso nella medesima scheda negoziale) all'accordo di risoluzione del rapporto;
pacifica è l'interdipendenza dell'incentivo dalla cessazione volontaria del contratto di
12 lavoro;
tanto si può desumere anche dal testo dei due accordi;
- la transazione abdicativa, secondo quanto risulta dalla stipula contestuale all'accordo risolutivo, risulta invece consequenziale alla cessazione del rapporto di lavoro, ma non geneticamente né funzionalmente connessa ad essa;
al più si può parlare di connessione occasionale (la parte datrice, in ragione della risoluzione concordata, ha inteso preservarsi da iniziative giudiziali / rivendicazioni economiche successive, mediante corresponsione di importo a tacitazione globale di esse); non può rilevarsi relazione di dipendenza tra i due negozi,
ed in particolare tra l'incentivazione all'esodo (oggetto del titolo della domanda restitutoria di parte convenuta) e la transazione abdicativa;
anche a volere ragionare diversamente, secondo quanto sopra considerato la connessione tra i negozi sarebbe unilaterale (la transazione essendo dipendente dalla risoluzione volontaria e dal riconoscimento dell'incentivo all'esodo) e non bilaterale (collegamento reciproco dei diversi negozi per il raggiungimento di uno scopo comune);
- non può quindi applicarsi, a rigore, la regola del simul stabunt simul cadent, in ragione dell'invalidità della transazione;
- ha comunque precisato la Corte di Cassazione (Cass. n. 6265/2014, Cass. n. 22105/2009, Cass.
n. 4780/2003) che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro (anche se raggiunte in conciliazione stipulata in sede sindacale), non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cc, e pertanto rimangono irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ai sensi della norma codicistica citata;
- ha meglio precisato, per i fini che ci occupano, Cass. n. 18285/2009, che “nell'ipotesi in cui
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o le dimissioni (riferibili ad un diritto
disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ.) siano poste
in essere nell'ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri
diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall'autonomia collettiva,
13 il precetto posto dall'art. 2113 cit. trova applicazione in relazione all'intero contenuto dell'atto
(che è quindi soggetto a impugnazione), sempre che la clausola relativa alle dimissioni non sia
autonoma ma strettamente interdipendente con le altre e che i diritti inderogabili transatti siano
noti e specificati, non potendosi desumere da una formula generica contenuta in una clausola
di stile”; nel caso di specie, si è però dato atto del fatto che non vi è dipendenza o interdipendenza giuridicamente rilevante tra i due negozi (inseriti peraltro anche in due contesti letterali differenti, autonomi e separati), rimanendo pertanto ferme e valide le pattuizioni in ordine alla risoluzione del rapporto;
e con esse le pattuizioni in ordine all'incentivo all'esodo,
questo sì strettamente connesso con e dipendente dalla manifestazione di volontà in ordine alla cessazione di efficacia del contratto di lavoro.
Ne consegue che risulta caducato il solo accordo transattivo contenente le rinunce dello Pt_1
e che questi deve, conseguentemente, restituire il solo corrispettivo di tale negozio, ovvero euro
1.000,00.
La domanda riconvenzionale deve essere pertanto accolta in tali limiti.
4. In punto spese di lite, deve osservarsi che non vi sono motivi per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. In particolare, il ricorrente risulta soccombente in ordine alle sue domande (valore euro 14.343,65) ed in ordine alla domanda riconvenzionale, pur se nei limiti evidenziati (euro 1.000,00). Le spese processuali devono essere pertanto quantificate in complessivi euro 3.500,00, oltre ad accessori di legge, in ragione dell'assenza della fase istruttoria e della relativa semplicità del contenzioso.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
14 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla restituzione a di euro 1.000,00, oltre a Parte_1 Controparte_1
rivalutazione ed interessi di legge;
- rigetta per il resto la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
spese liquidate in euro 3.500,00 oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo
[...]
unificato se versato.
Torino, 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5572/2023 R.G.L.
promosse da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA TOMMASINO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi
n. 42, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROPOLO LUCA e dall'avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, elettivamente domiciliata in Torino,
via Mercantini n. 5, presso lo studio professionale dei difensori
CONVENUTA
OGGETTO: mansioni e livello contrattuale – differenze retributive – domanda riconvenzionale di restituzione somme
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/7/2023, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato come dipendente per la Sirio Sicurezza Industriale scpa, inizialmente a tempo pieno e determinato, dal luglio del 2014, e poi a tempo pieno ed indeterminato, dal novembre del 2017; sino all'1/2/2023, quando il rapporto di lavoro si è concluso per risoluzione consensuale, stipulata con la (nel frattempo divenuta datrice di lavoro); Controparte_1
- di avere svolto mansioni di vigilanza, ed in particolare di sorvegliante, presso lo stabilimento
CP_
– di Torino;
Controparte_3 CP_4
- di essere stato inquadrato al livello contrattuale della Prima Area professionale del CCSL
aziendale, avendo svolto mansioni di addetto alla sorveglianza;
- di avere svolto, dal febbraio del 2018, mansioni corrispondenti ad un livello contrattuale superiore (Seconda Area professionale del CCSL;
sino a tutto il 2018, 4° livello del CCSL),
senza però riconoscimento di tale qualifica e dei conseguenti diritti economici;
in particolare,
da tale periodo, e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, l'esponente avrebbe svolto mansioni non più di semplice addetto alla vigilanza, ma mansioni tipiche di vigilante, svolgendo mansioni più articolate e complesse rispetto al periodo precedente, con maggiore autonomia ed iniziativa, interagendo con le altre funzioni aziendali;
mansioni quindi sussumibili nel superiore livello contrattuale indicato;
- di essere stato l'unico vigilante, nella compagine aziendale, a non essere stato inquadrato nella
Seconda Area professionale del CCSL;
a colleghi dell'esponente, assegnatari di identiche mansioni, è stato invece riconosciuto tale livello contrattuale.
Lo ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento della spettanza del livello Pt_1
2 contrattuale indicato, nonché la condanna di al pagamento di complessivi Controparte_1
euro 13.923,65, a titolo di differenze retributive.
Si è costituita in giudizio la
contro
-deducendo ed eccependo: Controparte_1
- l'infondatezza delle domande del ricorrente;
questi avrebbe infatti svolto mansioni pienamente riconducibili alla descrizione contrattuale del livello riconosciutogli, essendo invece il livello reclamato (quello della 2a Area Professionale) corrispondente a quello dei capi-turno; lo Pt_1
non avrebbe infatti svolto attività complesse ad elevato contenuto tecnico e di coordinamento;
- che il rapporto di lavoro è cessato il 1° febbraio del 2023 per risoluzione consensuale, ma su richiesta dello ricorrente, il quale ha anche percepito incentivo all'esodo, pari ad euro 9.000,00,
in corrispondenza della cessazione;
lo ha anche sottoscritto una transazione generale in Pt_1
corrispondenza della risoluzione consensuale, mediante la quale ha rinunciato a tutti i diritti derivanti dal rapporto contrattuale, percependo, quale corrispettivo, euro 1.000,00; il ricorrente ha poi impugnato la transazione, ai sensi dell'art. 2113 c.c., , in via stragiudiziale, con atto del maggio 2023, instaurando poi il presente giudizio;
consegue però all'impugnazione dell'accordo che lo deve restituire i complessivi euro 10.000,00 percepiti a fine rapporto. Pt_1
La ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la Controparte_1
condanna del ricorrente alla restituzione degli euro 10.000,00 sopra indicati.
Parte ricorrente, nel termine assegnatogli, ha depositato memoria di replica, nella quale ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale o quantomeno il suo accoglimento nella misura di euro 1.000,00. Per lo , infatti, l'impugnazione dell'accordo transattivo stipulato Pt_1
contestualmente all'accordo risolutivo del rapporto è stata legittimamente effettuata, visto il disposto dell'art. 2113 c.c., ed in particolare per essere lo stesso intervenuto in sede non protetta
(ed in contesto nel quale la sua volontà è stata coartata, essendo iniziato, nel gennaio del 2023,
procedimento disciplinare nei suoi confronti); ma comunque i due accordi, ovvero la transazione abdicativa e la risoluzione del rapporto di lavoro, sono distinti, e l'impugnazione
3 dell'uno non travolge l'altro; pertanto, gli importi percepiti, e segnatamente l'incentivo all'esodo, non devono essere restituiti.
In corso di causa è stata infruttuosamente tentata la conciliazione della lite;
non sono stati sentiti testimoni.
2. Preliminare alla trattazione del merito delle domande del ricorrente è l'esame della descrizione del livello effettivamente riconosciuto al ricorrente e di quello da lui reclamato,
secondo quanto risulta dai diversi Contratti Collettivi aziendali (CCSL) succedutisi negli anni.
Quanto alla Prima Area Professionale (il livello riconosciuto in corso di rapporto), il CCSL
2015-2018 (ma nei medesimi termini anche i Contratti aziendali per i periodi 2019-2022 e 2023-
2026) si esprime nei seguenti termini:
“[appartengono a tale area] i lavoratori anche qualificati che, con specifica diretta supervisione
da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente
esecutivi - anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia
elettrica, meccanica e/o informatica - che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di
lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o
da specifica preparazione inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo,
all'attrezzamento, alla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliarie a
complemento organizzativo nonché alle attività esecutive di natura amministrativa”; così
individuandosi, tra le diverse figure ricomprese, quella dell'addetto alla sorveglianza/antincendio (doc. 5B e 5C ricorrente).
Mentre per la Seconda Area professionale (livello reclamato) i diversi Contratti Collettivi
aziendali si esprimono nei seguenti termini:
“[appartengono a tale area i] lavoratori specializzati che - oltre a possedere tutte le
caratteristiche indicate nella prima area professionale - nell'ambito degli incarichi e compiti
specifici assegnati, svolgono, con maggiore autonomia operativa e con applicazione di
4 cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo
professionale, attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo,
di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, anche interagendo con le altre
funzioni aziendali.”; individuandosi quindi tra le diverse figure professionali quella dell'incaricato alla sorveglianza/antincendio (doc. 5B e 5C ricorrente).
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 2103 c.c. prevede:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore,
lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[…]
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in merito allo svolgimento di mansioni corrispondenti a livello contrattuale superiore a quello di assunzione che:
- “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un
lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto
delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi
previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai
5 fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni,
ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento
decisorio” (Cass. ord. n. 30580/2019; si veda anche Cass. n. 8589/2015: “Il procedimento
logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato
si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo
di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
contrattuale individuati nella seconda […]”; nonché Cass. ord. 21224/2024, secondo la quale
“Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. è necessario che l'assegnazione
a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del
lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo
raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato […]”).
Le allegazioni dello e le sue corrispondenti offerte di prova non permettono di affermare, Pt_1
già mediante una semplice lettura del ricorso, la spettanza del riconoscimento dell'appartenenza alla Seconda Area Professionale.
Anzitutto, il ricorrente ha allegato specificamente di avere svolto, dal febbraio del 2018, le seguenti attività (pag. 3 e 4 del ricorso):
- servizio di vigilanza e ronda all'interno delle officine di produzione, per controllare il rispetto delle normative sulla sicurezza e di comportamento da parte del personale interno ed esterno;
- attività di prevenzione e controllo, prevenendo furti, sabotaggi, diffusione di informazioni riservate dell'azienda, quando necessario con l'approvazione del responsabile operativo e senza l'autorizzazione e/o la conoscenza da parte del capo turno, effettuando anche appostamenti e controlli mirati pre-autorizzati negli armadietti, nelle scrivanie e nelle vetture dei dipendenti in loro presenza;
- controllo dei cantieri dei fornitori esterni, per verificare il rispetto della normativa di sicurezza,
6 dell'utilizzo dei DPI da parte dei dipendenti, delle attrezzature e dei materiali utilizzati,
riportando eventuali anomalie al capo squadra;
- effettuare ronde interne e perimetrali diurne e notturne in solitaria, per verificare la presenza di persone non autorizzate, guasti, perdite d'acqua, malfunzionamenti ed incendi, in modo da fare intervenire prontamente chi di dovere limitando il più possibile eventuali perdite di produzioni;
- monitorare eventuali malumori delle maestranze, ed informare tempestivamente i responsabili in caso di annunci e/o comunicati di sciopero;
- presidiare le assemblee sindacali e riportare quanto emerso dalle assemblee, il numero di partecipanti, i nominativi degli oratori, e le sigle sindacali presenti;
- controllare il rispetto della segnaletica stradale interna il rispetto della velocità, segnalando gli eventuali contravventori;
- essere pronto ad intervenire in caso d'infortunio o malore, a contattare il personale della sala medica, ed a scortare l'ambulanza del 118 sul luogo dell'evento in caso d'emergenza;
- effettuare i rilievi di eventuali incidenti anche stradali all'interno dello stabilimento,
raccogliendo tutte le dichiarazioni, effettuando tutte le fotografie necessarie con telefono personale, redigendo denuncia di responsabilità civile e verbale di segnalazione;
- presidiare locali mensa durante la pausa mensa delle maestranze in caso di assenza del personale mensa;
- presidiare e controllare il magazzino ausiliario stilando rapporto del materiale prelevato,
dai dipendenti in caso di necessità di prelievo durante l'orario di chiusura del magazzino;
- effettuare assistenza e controllo durante le rottamazioni, per verificare l'effettiva distruzione dei materiali o dei beni, il corretto smaltimento per tipologia di rifiuto, redigendo verbale di controllo segnalazione, documentazione fotografica, copia del FIR;
- controllare l'idoneità dei mezzi in transito all'interno dello stabilimento (usura pneumatici,
7 corretto collegamento cavi freno e cavi luci dai trattori ai rimorchi, abilitazione alla guida dei mezzi speciali degli autisti con controllo delle abilitazioni);
- controllare che il personale, non utilizzassi i dispositivi video per vedere filmati durante l'orario di lavoro, o che dormisse;
- controllare il permesso di tutti i mezzi alla sosta ed alla circolazione all'interno dello stabilimento e nelle specifiche aree loro concesse;
- dare i cambi in qualsiasi postazione ai colleghi che avessero avuto necessità e durante i cambi della pausa mensa, dovendo essere pronto, idoneo e capace di lavorare in qualunque momento in qualsiasi postazione.
Trattasi evidentemente di attività meramente operative relative al servizio di vigilanza, e non di attività che denotino capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale,
di attività complesse o ad elevato contenuto tecnico (o tecnologico, o anche amministrativo), di attività di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, come richiesto dalla declaratoria contrattuale sopra citata.
Il ricorrente ha poi allegato (pag. 4 del ricorso) di essere stato insignito, sempre da febbraio
2018, di mansioni “decisamente più articolate e complesse rispetto a quelle precedenti,
svolgendo le attività assegnate con maggiore autonomia ed iniziativa, interagendo anche con
le altre funzioni aziendali, come ad esempio gli uffici del personale, quello logistico e di servizi
generali”, senza che però abbia in alcun modo allegato il contenuto di tali più elevate mansioni,
che sarebbero state genericamente caratterizzate da maggiore autonomia ed iniziativa (non si comprende in quali specifici termini di fatto), da maggiore complessità (anche in questo caso non si comprendono gli estremi fattuali dai quali emergerebbe tale carattere, non potendo di certo ritenere complesse le attività sopra elencate), e con interazione con altre funzioni aziendali. Deve precisarsi, in relazione a tale ultimo aspetto, che se la declaratoria contrattuale del livello reclamato richiede, effettivamente, tale “interazione”, non allude ad un qualsiasi
8 contatto con “le altre funzioni aziendali”. Tale elemento va infatti coordinato (in ragione dell'”anche” che precede l'interazione nella descrizione contrattuale) con le funzioni di coordinamento (di altro personale) e/o le funzioni ausiliarie al complemento organizzativo;
in buona sostanza, le interazioni con le altre funzioni che rilevano, per il riconoscimento del livello reclamato, sono quelle che possono avvenire in relazione all'esercizio di attività
gerarchicamente sovraordinate (quali quelle di capo turno e/o servizio, o comunque di coordinatore di addetti alla sicurezza), le quali possono essere chiamate a riportare a tali altre figure aziendali, o che debbano appunto coordinare la propria attività con quella delle altre funzioni. Ma parte ricorrente non solo non ha allegato di avere svolto attività sovraordinate a quelle di altri addetti (ha solo genericamente riferito di un'asserita maggiore autonomia rispetto al passato), ma neppure ha illustrato in quali elementi fattuali si concretizzassero le
“interazioni” in discorso. La genericità delle allegazioni in esame è tale da non consentire la formazione di prova in merito alle stesse.
Da ultimo, lo ha allegato di avere redatto relazioni “scritte e complesse” (pag. 5 del Pt_1
ricorso, in principio), che costituirebbero ulteriore elemento atto a provare la spettanza del livello contrattuale oggetto di domanda;
ha prodotto le copie di alcune di queste (doc. 16).
Deve però osservarsi che la lettura di dette relazioni rivela la natura assai semplice e schematica delle stesse, che di certo non possono dirsi “complesse”, in quanto consistenti, oltre che di una pagina o al massimo di due, in meri riporti di fatti (fatti anch'essi non complessi) rilevati dal ricorrente nel corso dei suoi servizi di vigilanza, e che le stesse sono state indirizzate non a responsabili di altre funzioni aziendali, ma al responsabile operativo dell'azienda, e contestualmente al responsabile di squadra (i quali evidentemente erano i superiori gerarchici dello , che esercitavano loro i poteri di coordinamento degli addetti). Pt_1
Da ultimo, il ricorrente lamenta come a colleghi che svolgevano mansioni pari alle sue sia stato riconosciuto il livello qui reclamato.
9 Si deve osservare che per la Corte di Cassazione:
- “Non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito
dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i
lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il
principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione
intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non
anche nei rapporti inter-privati; sicché, la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni)
che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro
riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con
diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni” (Cass. n. 16015/2007);
- “Non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito
di rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i
lavoratori svolgenti le medesime mansioni, atteso che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il
principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione
intersoggettiva a che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non
anche nei rapporti interprivati;
la mera attribuzione di un trattamento retributivo superiore a
parità di mansioni, pertanto, non potrebbe giammai fondare il diritto di altri lavoratori al
medesimo, superiore compenso, ma, in assenza di qualsivoglia apprezzabile motivazione del
trattamento differenziale, potrebbe essere sintomatica di un comportamento discriminatorio del
datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati e
fondare il diritto di questi ultimi (non già al medesimo trattamento, bensì) al risarcimento del
danno, sempre che risulti provata non solo la mera disparità di trattamento (fatto di per sè
legittimo), ma anche l'illegittimità del comportamento datoriale, attraverso la prova
dell'intento discriminatorio, riscontrabile anche nella violazione concreta dei criteri di
correttezza e buona fede, nonché nella mancanza di qualsivoglia motivazione del trattamento
10 privilegiato, dovendo peraltro rilevarsi l'insufficienza del mero canone della ragionevolezza,
che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto del principio posto dall'art. 3 Cost.
da parte del legislatore, ma non può essere applicato con la stessa efficacia nei regolamenti
privati di interesse che siano frutto di autonomia contrattuale” (Cass. n. 9643/2004);
- “Nel vigente ordinamento non è previsto in favore dei lavoratori privati o dipendenti da enti
pubblici economici un principio di parità di trattamento, in materia di attribuzione di
qualifiche, nascente dalla comparazione soggettiva delle posizioni lavorative da essi assunte
in seno all'organizzazione aziendale. Ne consegue che non può essere considerato, di per sé
atto discriminatorio vietato l'attribuzione da parte del datore di lavoro di una qualifica
superiore (con relativo trattamento economico) a un dipendente, rispetto alla mancata
attribuzione di tale qualifica, con relativo trattamento economico, ad altro dipendente che
svolge identiche mansioni. Pertanto, ove il lavoratore ne faccia richiesta e qualora non si versi
in ipotesi di atti discriminatori nascenti dalla violazione in particolare dell'art. 3 cost. e dell'art.
15 st. lav., il giudice deve riconoscere la qualifica superiore con relativo trattamento economico
soltanto se ritiene che si siano realizzate le condizioni a tal fine richieste dal contratto
individuale o dal contratto collettivo di lavoro, sempre che non siano stati invocati e non siano
stati dal giudice ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 stesso st. lav. (art. 2103 c.c.)”
(Cass. n. 10738/1996).
Pertanto, quand'anche la società convenuta avesse deciso di riconoscere ad alcuni dipendenti un livello contrattuale e retributivo superiore a quello del ricorrente, pur a parità di mansioni svolte, tanto non rileverebbe, salvo che il comportamento non integri una discriminazione (non dedotta, però) o che sia provata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2103
c.c. (sussistenza che non vi è, come detto).
In conclusione, non vi sono elementi apprezzabili che possano condurre al riconoscimento e del livello contrattuale reclamato e al riconoscimento delle differenze retributive.
11 Il ricorso deve essere rigettato.
3. Si può passare all'esame della domanda riconvenzionale.
Sono elementi pacifici in causa e comunque documentati:
- la stipula tra le parti in causa, in data 20/1/2023, di accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con effetto dall'1/2/2023, con reciproca dispensa dall'obbligo del preavviso
(doc. 2 convenuta); a fronte di tale risoluzione, la ha riconosciuto allo Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 9.000,00 a titolo di incentivazione all'esodo;
- la stipula, nel medesimo giorno e contesto, di accordo transattivo, con rinuncia, da parte del lavoratore, a qualsivoglia pretesa derivante dal rapporto di lavoro appena risolto consensualmente, a fronte della corresponsione di euro 1.000,00 lordi (doc. 3 convenuta);
- i due accordi non sono stati stipulati in una sede “protetta” (artt. 410, 411, 412 e 412 ter e quater cpc), e comunque sono stati stipulati senza che al ricorrente sia stata fornita assistenza sindacale;
- lo ha impugnato stragiudizialmente la transazione, in data 1/5/2023 (doc. 5 convenuta), Pt_1
e poi è seguita anche impugnativa inviata alla società da parte dei suoi legali, in data 12/6/2023
(doc. 12 ricorrente); trattandosi di transazione abdicativa non stipulata in sede protetta, lo si ribadisce, ed essendo intervenuta impugnazione entro il termine di sei mesi dalla stipula (ma in ogni caso la parte convenuta non ha eccepito la decadenza dal potere di impugnare), la stessa è
da ritenersi caducata.
Ora, secondo la tesi di parte convenuta anche l'accordo mediante il quale sono stati corrisposti euro 9.000,00 in favore dello dovrebbe ritenersi caducato. Pt_1
Deve però osservarsi, a tal proposito, che:
- l'accordo relativo alla corresponsione dell'incentivo all'esodo è conseguente e strettamente collegato (oltre che racchiuso nella medesima scheda negoziale) all'accordo di risoluzione del rapporto;
pacifica è l'interdipendenza dell'incentivo dalla cessazione volontaria del contratto di
12 lavoro;
tanto si può desumere anche dal testo dei due accordi;
- la transazione abdicativa, secondo quanto risulta dalla stipula contestuale all'accordo risolutivo, risulta invece consequenziale alla cessazione del rapporto di lavoro, ma non geneticamente né funzionalmente connessa ad essa;
al più si può parlare di connessione occasionale (la parte datrice, in ragione della risoluzione concordata, ha inteso preservarsi da iniziative giudiziali / rivendicazioni economiche successive, mediante corresponsione di importo a tacitazione globale di esse); non può rilevarsi relazione di dipendenza tra i due negozi,
ed in particolare tra l'incentivazione all'esodo (oggetto del titolo della domanda restitutoria di parte convenuta) e la transazione abdicativa;
anche a volere ragionare diversamente, secondo quanto sopra considerato la connessione tra i negozi sarebbe unilaterale (la transazione essendo dipendente dalla risoluzione volontaria e dal riconoscimento dell'incentivo all'esodo) e non bilaterale (collegamento reciproco dei diversi negozi per il raggiungimento di uno scopo comune);
- non può quindi applicarsi, a rigore, la regola del simul stabunt simul cadent, in ragione dell'invalidità della transazione;
- ha comunque precisato la Corte di Cassazione (Cass. n. 6265/2014, Cass. n. 22105/2009, Cass.
n. 4780/2003) che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro (anche se raggiunte in conciliazione stipulata in sede sindacale), non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cc, e pertanto rimangono irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ai sensi della norma codicistica citata;
- ha meglio precisato, per i fini che ci occupano, Cass. n. 18285/2009, che “nell'ipotesi in cui
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o le dimissioni (riferibili ad un diritto
disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ.) siano poste
in essere nell'ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri
diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall'autonomia collettiva,
13 il precetto posto dall'art. 2113 cit. trova applicazione in relazione all'intero contenuto dell'atto
(che è quindi soggetto a impugnazione), sempre che la clausola relativa alle dimissioni non sia
autonoma ma strettamente interdipendente con le altre e che i diritti inderogabili transatti siano
noti e specificati, non potendosi desumere da una formula generica contenuta in una clausola
di stile”; nel caso di specie, si è però dato atto del fatto che non vi è dipendenza o interdipendenza giuridicamente rilevante tra i due negozi (inseriti peraltro anche in due contesti letterali differenti, autonomi e separati), rimanendo pertanto ferme e valide le pattuizioni in ordine alla risoluzione del rapporto;
e con esse le pattuizioni in ordine all'incentivo all'esodo,
questo sì strettamente connesso con e dipendente dalla manifestazione di volontà in ordine alla cessazione di efficacia del contratto di lavoro.
Ne consegue che risulta caducato il solo accordo transattivo contenente le rinunce dello Pt_1
e che questi deve, conseguentemente, restituire il solo corrispettivo di tale negozio, ovvero euro
1.000,00.
La domanda riconvenzionale deve essere pertanto accolta in tali limiti.
4. In punto spese di lite, deve osservarsi che non vi sono motivi per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. In particolare, il ricorrente risulta soccombente in ordine alle sue domande (valore euro 14.343,65) ed in ordine alla domanda riconvenzionale, pur se nei limiti evidenziati (euro 1.000,00). Le spese processuali devono essere pertanto quantificate in complessivi euro 3.500,00, oltre ad accessori di legge, in ragione dell'assenza della fase istruttoria e della relativa semplicità del contenzioso.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
14 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla restituzione a di euro 1.000,00, oltre a Parte_1 Controparte_1
rivalutazione ed interessi di legge;
- rigetta per il resto la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
spese liquidate in euro 3.500,00 oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo
[...]
unificato se versato.
Torino, 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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