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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38613/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Francesco Frettoni Giudice
Silvia Albano Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 38613/2024 promossa da nato in [...] il [...], (c.f. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cunfida, n. 16 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MARIA VISENTIN (c.f. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24/09/2024 l'odierno ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 08/05/2024 e notificato il 30/08/2024, con cui la Questura di Roma aveva rigettato la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data 26/01/2023.
Esponeva che il diniego della Questura doveva ritenersi infondato, in quanto a sostegno della domanda aveva documentato il suo inserimento socio-lavorativo; dal
2020 lavorava con regolari contratti e in data 20/06/2024, dalla relazione con la compagna, sig.ra era nata la figlia;
inoltre, in data 21/05/2024 la Persona_1 coppia aveva perfezionato la pratica relativa alla richiesta di iscrizione nella popolazione residente del Comune di Roma.
Alla luce di tali elementi il ricorrente chiedeva dunque di accertare e dichiarare il suo diritto a soggiornare sul territorio nazionale ai sensi dell'art.32 co.3 d.lvo 25/08.
A fondamento della domanda è stata prodotta la seguente documentazione: istanza di emersione da lavoro irregolare del 13/08/2020; denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, decorrente dal 28/09/2020; comunicazione di contratto a tempo indeterminato decorrente dal 20/10/2022 presso Pt_2 l'esercizio commerciale e relative buste paga da dicembre 2022 Controparte_2 a marzo 2023; comunicazione di contratto a tempo indeterminato Pt_2 decorrente dal 16/11/2023 presso esercizio commerciale di generi alimentari e relativa busta paga di marzo 2024; lettera di assunzione della società Parte_3 con contratto di somministrazione presso esercizio commerciale dal 12/08/2024 al
09/09/2024 e successiva proroga fino al 30/09/2024; buste paga da giugno a dicembre 2024; lettera di assunzione della società con contratto di Parte_3 somministrazione presso esercizio commerciale dal 16/01/2025 al 30/06/2025; permesso di soggiorno della compagna;
atto di dichiarazione di nascita della figlia della coppia e permesso di soggiorno della stessa;
iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8
CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_5
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_2 Per_6 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_7 SC c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_8 Per_9 Per_10 commerciali ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_4 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente, arrivato in Italia nel 2017 (v. nota della Questura di
Roma), risulta avere avviato sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa. La documentazione prodotta in giudizio attesta infatti come lo stesso dal 2020 ha avuto impieghi regolari e tuttora lavora con regolare contratto come commesso presso un esercizio commerciale. Inoltre, in Italia lo stesso ha radicato la sua vita familiare, coltivando la relazione con la compagna sua connazionale, dalla quale ha recentemente avuto Persona_1 una figlia, nata a [...] il [...].
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, si ritiene dunque che un rimpatrio in
Bangladesh, paese dal quale manca da quasi dieci anni, sarebbe indubbiamente lesivo del suo diritto alla vita privata e familiare;
al contrario, il rilascio di un permesso di soggiorno gli consentirebbe di consolidare la propria posizione e quella del suo nucleo familiare sul territorio nazionale, dove è stabilito dal 2017, proseguendo il positivo percorso di integrazione socio-lavorativa già avviato.
In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], Parte_1 al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Francesco Frettoni Giudice
Silvia Albano Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 38613/2024 promossa da nato in [...] il [...], (c.f. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cunfida, n. 16 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MARIA VISENTIN (c.f. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24/09/2024 l'odierno ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 08/05/2024 e notificato il 30/08/2024, con cui la Questura di Roma aveva rigettato la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data 26/01/2023.
Esponeva che il diniego della Questura doveva ritenersi infondato, in quanto a sostegno della domanda aveva documentato il suo inserimento socio-lavorativo; dal
2020 lavorava con regolari contratti e in data 20/06/2024, dalla relazione con la compagna, sig.ra era nata la figlia;
inoltre, in data 21/05/2024 la Persona_1 coppia aveva perfezionato la pratica relativa alla richiesta di iscrizione nella popolazione residente del Comune di Roma.
Alla luce di tali elementi il ricorrente chiedeva dunque di accertare e dichiarare il suo diritto a soggiornare sul territorio nazionale ai sensi dell'art.32 co.3 d.lvo 25/08.
A fondamento della domanda è stata prodotta la seguente documentazione: istanza di emersione da lavoro irregolare del 13/08/2020; denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, decorrente dal 28/09/2020; comunicazione di contratto a tempo indeterminato decorrente dal 20/10/2022 presso Pt_2 l'esercizio commerciale e relative buste paga da dicembre 2022 Controparte_2 a marzo 2023; comunicazione di contratto a tempo indeterminato Pt_2 decorrente dal 16/11/2023 presso esercizio commerciale di generi alimentari e relativa busta paga di marzo 2024; lettera di assunzione della società Parte_3 con contratto di somministrazione presso esercizio commerciale dal 12/08/2024 al
09/09/2024 e successiva proroga fino al 30/09/2024; buste paga da giugno a dicembre 2024; lettera di assunzione della società con contratto di Parte_3 somministrazione presso esercizio commerciale dal 16/01/2025 al 30/06/2025; permesso di soggiorno della compagna;
atto di dichiarazione di nascita della figlia della coppia e permesso di soggiorno della stessa;
iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8
CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_2
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_3 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_5
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_2 Per_6 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_7 SC c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_8 Per_9 Per_10 commerciali ( e AT Oy c. Finlandia GC). Parte_4 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente, arrivato in Italia nel 2017 (v. nota della Questura di
Roma), risulta avere avviato sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa. La documentazione prodotta in giudizio attesta infatti come lo stesso dal 2020 ha avuto impieghi regolari e tuttora lavora con regolare contratto come commesso presso un esercizio commerciale. Inoltre, in Italia lo stesso ha radicato la sua vita familiare, coltivando la relazione con la compagna sua connazionale, dalla quale ha recentemente avuto Persona_1 una figlia, nata a [...] il [...].
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, si ritiene dunque che un rimpatrio in
Bangladesh, paese dal quale manca da quasi dieci anni, sarebbe indubbiamente lesivo del suo diritto alla vita privata e familiare;
al contrario, il rilascio di un permesso di soggiorno gli consentirebbe di consolidare la propria posizione e quella del suo nucleo familiare sul territorio nazionale, dove è stabilito dal 2017, proseguendo il positivo percorso di integrazione socio-lavorativa già avviato.
In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], Parte_1 al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli