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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1456/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 867/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2360/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004269000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0017239748 RITENUTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0020378906 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0004553521 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0004553521 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0004553521 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0004553521 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0021525112 RITENUTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0021525112 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0010669664 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0010669664 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0010669664 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0010669664 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0017077566 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0026845705 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0002227671
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0003362153 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0003362153 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0003362153 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0003362153 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0007906722 RITENUTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0011675343 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0017893508 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0017893508 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0017893508 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno, Ricorrente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004269000, portante richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 95.588,83, in virtù, tra l'altro, delle seguenti cartelle: 1)- n. 100 2016 0017239748 000, Irpef 2013,
presuntivamente notificata il 7.10.2016 per €. 851,76; 2)- n. 100 2016 0020378906 000, Irap 2013,
presuntivamente notificata il 7.11.2016 per €. 255,22; 3)- n. 100 2017 0004553521 000, Irpef 2013,
presuntivamente notificata il 20.3.2017 per €. 14.036,15; 4)- n. 100 2017 0021525112 000, Irap 2014,
presuntivamente notificata il 23.1.2018 per €. 966,03; 5)- n. 100 2018 0010669664 000, Irpef 2014,
presuntivamente notificata il 12.2.2018 per €. 8.411,88; 6)- n. 100 2018 0017077566 000, Imposta
Registro 2015, presuntivamente notificata il 9.5.2018 per €. 609,90; 7)- n. 100 2018 0026845705 000,
Irap 2015, presuntivamente notificata il 12.12.2018 per €. 2.859,06; 8)- n. 100 2019 0002227671 000, n.
d., presuntivamente notificata il 25.1.2019 per €. n.d.; 9)- n. 100 20200003362153 000, Irpef 2016,
presuntivamente notificata il 25.2.2020 per €. 4.869,69; 10)- n. 100 20200007906722 000, Irpef 2016,
presuntivamente notificata il 22.9.2021 per €. 1.212,82; 11)- n. 100 2020 0011675343 000, IVA 2018,
presuntivamente notificata il 9.12.2021 per €. 1.871,48; 12)- n. 100 2020 0017893508 000, Irpef 2016,
presuntivamente notificata il 17.1.2022 per €. 2.303,67 per i seguenti motivi: 1) nullità dell'intimazione per via dell'omessa notifica degli atti presupposti e, ad ogni modo, intervenuta prescrizione delle pretese;
2) illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione, giusta la mancata allegazione degli atti presupposti;
3) illegittimità dell'intimazione per omessa notifica dell'avviso bonario.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione instava, sulla scorta della documentazione prodotta inerente al recapito delle suindicate cartelle, per il rigetto del ricorso.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con condanna del soccombente alle spese quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori, ritenendo correttamente eseguite le notifiche ed inconferente il richiamo alla lettera gg-quinquies) dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, poiché aggiunta dall'articolo 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione e, successivamente, abrogata dall'articolo 1, comma 545, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con conseguente infondatezza della eccezione riguardante la violazione della procedura esecutiva.
Ha interposto appello il contribuente reiterando, in buona sostanza, le precedenti eccezioni ed in particolare sostenendo, tra l'altro, che l'indirizzo PEC di recapito dell'atto opposto e delle cartelle risulta, al pari di quello del mittente, non presente nei pubblici elenchi degli indirizzi di posta elettronica.
Il OR è rimasto contumace.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato, non può essere accolto.
Con l'Ordinanza n 26682 del 14 ottobre la Cassazione ha sostenuto che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando, come nel caso di specie, è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
In ordine all'asserita non inclusione dell'indirizzo di destinazione va evidenziato che esistono, tra gli altri,
l'Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), ai sensi dell'art.
6-bis D.
Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.), ed il Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia.
Nessun rilevo assume, quindi, essendo la notifica avvenuta al contribuente inteso quale persona fisica, il fatto che l'indirizzo PEC del destinatario non fosse inclusa nei predetti registri.
Va del resto ricordato che per la S.C. (SS.UU sentenza n. 14916 del 2016) l'inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui “venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Lo stesso Consesso è costante nel ritenere che la natura sostanziale della cartella non esclude l'applicabilità degli istituti processuali, tra cui la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo;
la tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento, infatti, sana ex tunc i vizi formali della notifica (da ultimo Cass. ord. 4232/ 2025).
Va infine evidenziato che il giudice di primo grado ha correttamente affrontato le eccezioni inerenti alle cartelle rientranti nella propria competenza.
Nulla per le spese attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RU RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 867/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2360/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 11 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202200004269000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0017239748 RITENUTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2016 0020378906 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0004553521 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0004553521 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0004553521 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0004553521 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0021525112 RITENUTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2017 0021525112 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0010669664 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0010669664 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0010669664 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0010669664 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0017077566 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0026845705 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0002227671
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0003362153 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0003362153 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0003362153 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0003362153 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0007906722 RITENUTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0011675343 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0017893508 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0017893508 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0017893508 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno, Ricorrente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004269000, portante richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 95.588,83, in virtù, tra l'altro, delle seguenti cartelle: 1)- n. 100 2016 0017239748 000, Irpef 2013,
presuntivamente notificata il 7.10.2016 per €. 851,76; 2)- n. 100 2016 0020378906 000, Irap 2013,
presuntivamente notificata il 7.11.2016 per €. 255,22; 3)- n. 100 2017 0004553521 000, Irpef 2013,
presuntivamente notificata il 20.3.2017 per €. 14.036,15; 4)- n. 100 2017 0021525112 000, Irap 2014,
presuntivamente notificata il 23.1.2018 per €. 966,03; 5)- n. 100 2018 0010669664 000, Irpef 2014,
presuntivamente notificata il 12.2.2018 per €. 8.411,88; 6)- n. 100 2018 0017077566 000, Imposta
Registro 2015, presuntivamente notificata il 9.5.2018 per €. 609,90; 7)- n. 100 2018 0026845705 000,
Irap 2015, presuntivamente notificata il 12.12.2018 per €. 2.859,06; 8)- n. 100 2019 0002227671 000, n.
d., presuntivamente notificata il 25.1.2019 per €. n.d.; 9)- n. 100 20200003362153 000, Irpef 2016,
presuntivamente notificata il 25.2.2020 per €. 4.869,69; 10)- n. 100 20200007906722 000, Irpef 2016,
presuntivamente notificata il 22.9.2021 per €. 1.212,82; 11)- n. 100 2020 0011675343 000, IVA 2018,
presuntivamente notificata il 9.12.2021 per €. 1.871,48; 12)- n. 100 2020 0017893508 000, Irpef 2016,
presuntivamente notificata il 17.1.2022 per €. 2.303,67 per i seguenti motivi: 1) nullità dell'intimazione per via dell'omessa notifica degli atti presupposti e, ad ogni modo, intervenuta prescrizione delle pretese;
2) illegittimità dell'intimazione per carenza di motivazione, giusta la mancata allegazione degli atti presupposti;
3) illegittimità dell'intimazione per omessa notifica dell'avviso bonario.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione instava, sulla scorta della documentazione prodotta inerente al recapito delle suindicate cartelle, per il rigetto del ricorso.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con condanna del soccombente alle spese quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori, ritenendo correttamente eseguite le notifiche ed inconferente il richiamo alla lettera gg-quinquies) dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, poiché aggiunta dall'articolo 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 106, in sede di conversione e, successivamente, abrogata dall'articolo 1, comma 545, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con conseguente infondatezza della eccezione riguardante la violazione della procedura esecutiva.
Ha interposto appello il contribuente reiterando, in buona sostanza, le precedenti eccezioni ed in particolare sostenendo, tra l'altro, che l'indirizzo PEC di recapito dell'atto opposto e delle cartelle risulta, al pari di quello del mittente, non presente nei pubblici elenchi degli indirizzi di posta elettronica.
Il OR è rimasto contumace.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, in quanto infondato, non può essere accolto.
Con l'Ordinanza n 26682 del 14 ottobre la Cassazione ha sostenuto che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando, come nel caso di specie, è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
In ordine all'asserita non inclusione dell'indirizzo di destinazione va evidenziato che esistono, tra gli altri,
l'Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), ai sensi dell'art.
6-bis D.
Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.), ed il Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia.
Nessun rilevo assume, quindi, essendo la notifica avvenuta al contribuente inteso quale persona fisica, il fatto che l'indirizzo PEC del destinatario non fosse inclusa nei predetti registri.
Va del resto ricordato che per la S.C. (SS.UU sentenza n. 14916 del 2016) l'inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui “venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Lo stesso Consesso è costante nel ritenere che la natura sostanziale della cartella non esclude l'applicabilità degli istituti processuali, tra cui la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo;
la tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento, infatti, sana ex tunc i vizi formali della notifica (da ultimo Cass. ord. 4232/ 2025).
Va infine evidenziato che il giudice di primo grado ha correttamente affrontato le eccezioni inerenti alle cartelle rientranti nella propria competenza.
Nulla per le spese attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.