Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1456
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposti e prescrizione

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC sia valida anche se l'indirizzo non è presente nei pubblici registri, purché sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente riscossore. Inoltre, la proposizione del ricorso avverso la cartella sana ex tunc i vizi formali della notifica.

  • Rigettato
    Illegittimità per carenza di motivazione

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC sia valida anche se l'indirizzo non è presente nei pubblici registri, purché sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente riscossore. Inoltre, la proposizione del ricorso avverso la cartella sana ex tunc i vizi formali della notifica.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa notifica avviso bonario

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC sia valida anche se l'indirizzo non è presente nei pubblici registri, purché sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente riscossore. Inoltre, la proposizione del ricorso avverso la cartella sana ex tunc i vizi formali della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1456
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1456
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo