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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3974/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di EV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1475/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220006276574000 DOGANE-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 SR (CF P.IVA_2), nella persona del l.r.p.t. sig. Nominativo_1, difesa dal dott. Difensore_1, 1475/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EV (BN) con cui veniva rigettato il ricorso da lei proposto) avverso la cartella di pagamento n.
01220220006276574000 (ruolo n. 2022/378) avente ad oggetto: Avviso di pagamento n. 13594, notificato il 7/7/2017, per l'importo di euro 29.781,57, atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni n. 13592 per l'importo di euro 27.262,00 per l'anno 2013, Dogane- Recupero di spese di giustizia anni 2018/2019 per l'importo complessivo di euro 8.000,00.
Con il proposto ricorso l'appellante con principale e sostanziale motivo di ricorso, qui richiamato, aveva dedotto la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per l'inesistenza delle notifiche dei prodromici atti ivi richiamati contestandone, eccepiva, altresì, in via secondaria e subordinata l'illegittimità della cartella di pagamento per il difetto di sottoscrizione del ruolo in essa portata e la prescrizione della pretesa tributaria.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate Monopoli e Dogane di EV che aveva rilevato la definitività della pretesa tributaria portata dalla su cennata cartella di pagamento essendo i titoli in essa portati (avviso di pagamento e Atto di Contestazione) oggetto di pregiudiziale impugnazione decisa con diverse sentenze passate in giudicato emesse prima dalla Commissione Provinciale di Beneveto e poi dalla Commissione
Regionale della Campania in rigetto dei ricorsi già proposti dalla Ricorrente_1 SR avverso i due atti oggetto della su indicata cartella di pagamento (CTR Campania 380/23/2020, CTP EV n. 469/3/2018, CTR
Campania 7978/19/2019 e CTP EV 934/3/2018) e che le spese di giustizia ivi liquidate erano relative alle spese di giustizia derivati dalle suddette quattro sentenze.
Con la sentenza in epigrafe impugnata, in rigetto del ricorso, il Giudice rilevava la definitività della pretesa tributaria in virtù delle quattro sentenze su richiamate.
Impugna la su indicata sentenza di primo grado la Ricorrente_1 SR insistendo sulla illegittimità delle sentenze di primo grado non essendo gli atti in essa portati oggetto delle su indicate sentenze e non avendo dato prova l'Agenzia delle Entrate Dogane e Monopoli della notifica dei prodromici atti e contestando, altresì, il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Monopoli Dogane che, previa ricostruzione della vicenda storica che ha portato all'emissione dei su indicati atti portati dalla cartella di pagamento, ha ribadito la definitività della pretesa impositiva in virtù delle sentenze già depositate agli atti del procedimento.
L'atto di appello è stato discusso all'udienza del 23 gennaio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non può che essere, infatti, confermata la decisione del giudice di primo grado.
Dall'esame delle sentenze depositate agli atti dalla resistente Agenzia delle Dogane Monopoli deve essere rilevato che gli atti impugnati oggetto delle su indicate sentenze: CTR Campania 380/23/2020, CTP
EV n. 469/3/2018, CTR Campania 7978/19/2019 e CTP EV 934/3/2018 l'avviso di pagamento e l'atto irrogazione delle sanzioni risultano sostanzialmente coincidenti con la pretesa tributaria portata dalla su indicata cartella di pagamento, il tutto a prescindere dalla errata e parzialmente coincidente indicazione terminologica ivi utilizzata. Oggetto delle decisioni dell'autorità giudiziaria adita era, infatti, la pretesa tributaria scaturente dal mancato riconoscimento del credito di imposta in materia di accisa sul gasolio e dalla conseguente emissione dell'avviso di pagamento ed atto di irrogazione delle sanzioni su cui sono intervenute le quattro decisioni in rigetto dei ricorsi proposti dalla Ricorrente_1 SR.
Oggetto dei ricorsi proposti erano, quindi, gli avvisi di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni per l'anno 2013 emessi dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli scaturenti dalla suddetta pretesa tributaria e gli atti portati dalla cartella di pagamento da essi derivano così come le spese di giustizia liquidate nella suddetta cartella di pagamento sono relative alla condanna delle spese di giudizio proprio delle quattro su richiamate sentenze divenute definitive.
Risultano, pertanto, prive di pregio ed assolutamente infondate le doglianze espresse dall'appellante relative all'omessa notifica degli atti presupposti in effetti regolarmente ricevuti e già impugnati per cui non può che essere constatata la definitività della pretesa impositiva.
Son, altresì, da rigettare le altre eccezioni poste da parte appellante relative al difetto di motivazione in quanto la cartella di pagamento risulta motivata a guisa tale da permettere l'esercizio della difesa essendo formata sul modulo ministeriale già approvato con apposito DM ed al decorso del termine prescrizionale quinquennale in quanto l'impugnativa proposta innanzi al giudice tributario ha determinato l'applicabilità del termine prescrittivo decennale decorrente dal deposito delle sentenze.
Da tanto per quanto su esposto l'appello deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 3.000,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3974/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di EV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1475/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220006276574000 DOGANE-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 SR (CF P.IVA_2), nella persona del l.r.p.t. sig. Nominativo_1, difesa dal dott. Difensore_1, 1475/1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EV (BN) con cui veniva rigettato il ricorso da lei proposto) avverso la cartella di pagamento n.
01220220006276574000 (ruolo n. 2022/378) avente ad oggetto: Avviso di pagamento n. 13594, notificato il 7/7/2017, per l'importo di euro 29.781,57, atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni n. 13592 per l'importo di euro 27.262,00 per l'anno 2013, Dogane- Recupero di spese di giustizia anni 2018/2019 per l'importo complessivo di euro 8.000,00.
Con il proposto ricorso l'appellante con principale e sostanziale motivo di ricorso, qui richiamato, aveva dedotto la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per l'inesistenza delle notifiche dei prodromici atti ivi richiamati contestandone, eccepiva, altresì, in via secondaria e subordinata l'illegittimità della cartella di pagamento per il difetto di sottoscrizione del ruolo in essa portata e la prescrizione della pretesa tributaria.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate Monopoli e Dogane di EV che aveva rilevato la definitività della pretesa tributaria portata dalla su cennata cartella di pagamento essendo i titoli in essa portati (avviso di pagamento e Atto di Contestazione) oggetto di pregiudiziale impugnazione decisa con diverse sentenze passate in giudicato emesse prima dalla Commissione Provinciale di Beneveto e poi dalla Commissione
Regionale della Campania in rigetto dei ricorsi già proposti dalla Ricorrente_1 SR avverso i due atti oggetto della su indicata cartella di pagamento (CTR Campania 380/23/2020, CTP EV n. 469/3/2018, CTR
Campania 7978/19/2019 e CTP EV 934/3/2018) e che le spese di giustizia ivi liquidate erano relative alle spese di giustizia derivati dalle suddette quattro sentenze.
Con la sentenza in epigrafe impugnata, in rigetto del ricorso, il Giudice rilevava la definitività della pretesa tributaria in virtù delle quattro sentenze su richiamate.
Impugna la su indicata sentenza di primo grado la Ricorrente_1 SR insistendo sulla illegittimità delle sentenze di primo grado non essendo gli atti in essa portati oggetto delle su indicate sentenze e non avendo dato prova l'Agenzia delle Entrate Dogane e Monopoli della notifica dei prodromici atti e contestando, altresì, il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Monopoli Dogane che, previa ricostruzione della vicenda storica che ha portato all'emissione dei su indicati atti portati dalla cartella di pagamento, ha ribadito la definitività della pretesa impositiva in virtù delle sentenze già depositate agli atti del procedimento.
L'atto di appello è stato discusso all'udienza del 23 gennaio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non può che essere, infatti, confermata la decisione del giudice di primo grado.
Dall'esame delle sentenze depositate agli atti dalla resistente Agenzia delle Dogane Monopoli deve essere rilevato che gli atti impugnati oggetto delle su indicate sentenze: CTR Campania 380/23/2020, CTP
EV n. 469/3/2018, CTR Campania 7978/19/2019 e CTP EV 934/3/2018 l'avviso di pagamento e l'atto irrogazione delle sanzioni risultano sostanzialmente coincidenti con la pretesa tributaria portata dalla su indicata cartella di pagamento, il tutto a prescindere dalla errata e parzialmente coincidente indicazione terminologica ivi utilizzata. Oggetto delle decisioni dell'autorità giudiziaria adita era, infatti, la pretesa tributaria scaturente dal mancato riconoscimento del credito di imposta in materia di accisa sul gasolio e dalla conseguente emissione dell'avviso di pagamento ed atto di irrogazione delle sanzioni su cui sono intervenute le quattro decisioni in rigetto dei ricorsi proposti dalla Ricorrente_1 SR.
Oggetto dei ricorsi proposti erano, quindi, gli avvisi di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni per l'anno 2013 emessi dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli scaturenti dalla suddetta pretesa tributaria e gli atti portati dalla cartella di pagamento da essi derivano così come le spese di giustizia liquidate nella suddetta cartella di pagamento sono relative alla condanna delle spese di giudizio proprio delle quattro su richiamate sentenze divenute definitive.
Risultano, pertanto, prive di pregio ed assolutamente infondate le doglianze espresse dall'appellante relative all'omessa notifica degli atti presupposti in effetti regolarmente ricevuti e già impugnati per cui non può che essere constatata la definitività della pretesa impositiva.
Son, altresì, da rigettare le altre eccezioni poste da parte appellante relative al difetto di motivazione in quanto la cartella di pagamento risulta motivata a guisa tale da permettere l'esercizio della difesa essendo formata sul modulo ministeriale già approvato con apposito DM ed al decorso del termine prescrizionale quinquennale in quanto l'impugnativa proposta innanzi al giudice tributario ha determinato l'applicabilità del termine prescrittivo decennale decorrente dal deposito delle sentenze.
Da tanto per quanto su esposto l'appello deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 3.000,00.