Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 493/2025
RE BBLICA ITALIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente rel. dott.ssa Ombretta Salvetti
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 493/2025 promossa da:
' (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il Parte 1
18/08/1974, residente in A sti e
), nato a [...] il [...], residente in A sti
, (C.F. C.F. 2Parte 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BOSCA PAOLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte 2 contraevano matrimonio con rito Parte 1 civile in Asti, il 23/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 107 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nata la in data 23 marzo 2010 nasceva la figlia Persona 1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 20.02.2019 (R.G. 4415/2018).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte 1 in Asti, il 23/10/2004, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2004, e Parte 2 ノ
parte I, serie n. 107 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
la figlia minore manterrà la residenza con il padre in Asti Fraz. Mombarone 133;
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocamento paritario così regolamentato:
- a settimane alterne da giovedì a mercoledì con ciascun genitore
Nel corso della settimana di relativa spettanza entrambe i coniugi si impegnano a garantire contatti quotidiani con la figlia.
- per le festività principali si adotterà il principio dell'alternanza (per le festività natalizie – ad anni alterni con un genitore dal 23/12 al 29/12 e con l'altro genitore dal 30/12 al 6/1; per le festività pasquali ad anni alterni, in particolare con il genitore con cui ha passato il periodo dal 30/12 al 6/1; altre festività nazionali (religiose e civili), qualora non ricadenti nelle giornate di sabato e/o domenica, con un genitore le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 novembre;
con l'altro quelle del 1 maggio, 15 agosto e 8 dicembre;
- per quanto attiene le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di 20 giorni consecutivi, da trascorrere anche in località climatiche, marine, montane, e luoghi di villeggiatura, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. In ogni caso fatti salvi diversi accordi che si renderanno necessari sulla base degli impegni scolastici della figlia nonché degli impegni lavorativi dei genitori che per lavoro effettuano svariate trasferte in Italia ed all'estero.
In ragione del collocamento paritario i genitori provvederanno al mantenimento diretto ed alle spese ordinarie della figlia minore nei periodi di rispettiva permanenza;
Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra i due genitori e, nei casi in cui un genitore anticipi l'intera spesa straordinaria, l'altro genitore si impegna ed obbliga a corrispondere al genitore anticipatario il 50% di relativa spettanza entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione di opportuna documentazione di spesa. Per quanto attiene l'individuazione delle voci di spese straordinarie i ricorrenti richiamano, facendolo proprio, il Protocollo d'intesa magistrati/avvocati del Tribunale di Asti siglato nel luglio 2017 che dichiarano di aver letto ed espressamente accettato sottoscrivendone copia;
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.) verranno prese concordemente dai genitori, i quali potranno prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo, anche con l'iscrizione del minore, dei documenti validi per l'espatrio;
I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza protraentesi per più di 3 giorni;
Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla richiedono l'un l'altro avendo regolato fra loro ogni rapporto.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 02/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente