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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica
sezione V civile
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12744 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Cannizzo
ATTORI
E
, rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Enrico Leo
CONVENUTI
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.6.2024
MOTIVI della DECISIONE
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti nella qualità di associati di EN Club Palermo, gruppo cinofilo, affiliato all'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), hanno convenuto in giudizio detta associazione, nonché personalmente (il primo CP_2 Controparte_3 legale rappresentante dell'ente ed il secondo presidente del Collegio dei probiviri della medesima associazione) domandando la declaratoria di illegittimità/annullamento della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 19.8.2021, e l'accertamento dell'illegittimo comportamento dei convenuti consistito nella omessa convocazione di essi istanti per l'assemblea indicata, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento del danno patrimoniale e d'immagine cagionato.
A sostegno della domanda hanno dedotto di non aver mai ricevuto la convocazione per l'assemblea straordinaria del 19.8.2021 (prevista in prima convocazione per le ore 14.00 ed in seconda convocazione per le ore 15.15), in quanto le missive loro pervenute contenevano la sola e diversa convocazione per l'assemblea ordinaria che si sarebbe tenuta nella medesima giornata del 19.8.2021 alle ore 17.30 in prima convocazione alle ore 18.30 in seconda convocazione. La mancata convocazione aveva quindi compromesso irrimediabilmente il loro diritto di partecipazione all'assemblea, con conseguente invalidità della relativa delibera.
Con particolare riferimento alla sola posizione della ricorrente è altresì Parte_2
dedotta la lesività della delibera impugnata in quanto con la stessa l'assemblea straordinaria aveva convalidato la sanzione disciplinare dell'espulsione già comminata alla stessa dalla Commissione di disciplina di seconda istanza di ENCI con determinazione del 28.11.2017, avverso la quale l'attrice si è riservata l'esercizio della facoltà di impugnativa.
L'associazione , e si sono costituiti in CP_1 CP_2 Controparte_3
giudizio con una unica difesa, e, dopo aver ricostruito le vicende occorse in seno all'associazione e ai contrasti tra le parti (che avevano dato luogo ad altri contenziosi nonché al commissariamento dell'associazione), hanno contestato la fondatezza della domanda. Hanno infatti rilevato che l'assemblea straordinaria del 19.8.2021 era stata preceduta da valida convocazione e che comunque nessuna responsabilità risarcitoria era configurabile in capo a e sia perché gli stessi CP_2 Parte_5 avevano agito per conto dell'associazione, sia perché non era configurabile alcun pregiudizio subito dagli attori.
I convenuti hanno quindi domandato la condanna di parte attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c.
**
Gli attori, nella qualità di soci dell'associazione non riconosciuta , hanno CP_1 impugnato la delibera dell'assemblea dei soci del 19.8.2021 sull'unica censura di omessa convocazione. Hanno infatti sostenuto che le missive loro pervenute contenevano la sola e diversa convocazione per l'assemblea ordinaria che si sarebbe tenuta nella medesima giornata del 19.8.2021 alle ore 17.30 in prima convocazione alle ore 18.30 in seconda convocazione, ma non anche la convocazione dell'assemblea straordinaria per ore
15.15.
Risulta assorbente rispetto alla censura di omessa convocazione per l'assemblea straordinaria del 19.8.2021, il rilievo della mancanza di un reale contenuto decisorio della delibera impugnata.
Risulta infatti che la delibera in questione, pur contente un apparente provvedimento di ratifica, non ha alcuna concreta autonoma e diversa efficacia rispetto alla decisione adottata in data 28.11.2017 dall'organo di disciplina di seconda istanza dell'ENCI.
L'associazione convenuta, nella qualità di associata dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, è infatti soggetta (secondo il punto 6.1. del regolamento Enci depositato in giudizio) alle disposizioni contenute nello Statuto di detto ente nazionale.
Secondo quanto previsto nel regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'Enci, la decisione disciplinare adottata dalla Commissione di disciplina di II istanza, è immediatamente esecutiva e gli enti associati sono alla stessa vincolati (come peraltro evidenziato nella relativa delibera del 28.11.2017).
Alla delibera adottata il 19.8.2021 dall'assemblea straordinaria di non può CP_1
pertanto riconnettersi alcun autonomo contenuto precettivo rispetto alla decisione a suo tempo adottata (e oramai definitiva) dall'organo disciplinare dell'ente nazionale, essendo la stessa una mera ratifica di detto provvedimento.
Né l'assemblea dei soci del EN Club Palermo avrebbe potuto modificare la decisione adottata dalla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell'E.N.C.I. o interferire nella fase esecutiva della sanzione disciplinare.
La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell'E.N.C.I. operava, ai sensi delle disposizioni di cui alla Sezione IX del regolamento di attuazione dello statuto del medesimo ente, in funzione di giudice di appello avverso la delibera adottata (in primo grado) dal Collegio dei Probiviri del EN Club Palermo, e vanno quindi richiamati gli artt. 48 e 49 del predetto regolamento in base ai quali “Le decisioni della
Commissione di appello vengono depositate in conformità all'art. 43 del presente
Regolamento e, a cura della segreteria, comunicate in copia all'appellante, alla
Commissione di I° Istanza, al Consiglio Direttivo e all'associazione di appartenenza dell'incolpato a mezzo raccomandata a.r..; Esse sono definitive e la loro esecuzione è affidata al Consiglio Direttivo che deve provvedervi immediatamente”.
L'espulsione della dall'associazione già deliberata (in primo grado) dal Parte_2
Collegio dei Probiviri del EN Club Palermo disposta il 17.1.2016, divenuta definitiva con la decisione della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell'E.N.C.I. del 28.11.2017, non era quindi oggetto della deliberazione qui impugnata, trattandosi di mera ratifica, quale atto dovuto, da parte dell' quale CP_1
associato a ENCI.
Né vale a mutare i termini della questione il richiamo, svolto da parte attrice, all'art. 33 lett d) del Regolamento di attuazione dello statuto sociale ENCI.
Secondo quanto ivi previsto “la proposta di esclusione della Commissione di disciplina, divenuta definitiva, viene trasmessa al Consiglio direttivo che, in conformità all'art. 7 dello statuto, ne sottoporrà la deliberazione all'assemblea generale dei soci.”
A norma dell'art. 33.2 “Qualora l'Assemblea generale respingesse la proposta di esclusione avanzata dalla Commissione di Disciplina, il procedimento dovrà essere riesaminato da quest'ultima per l'applicazione di una diversa sanzione…”.
Nella specie non vi è prova che sia stata adottata alcuna decisione da parte dell'assemblea generale con la quale l'esclusione disposta sia stata posta nel nulla.
Peraltro dalla nota di inoltro a della delibera del Consiglio direttivo che ha CP_1 preso atto della decisione di rigetto dell'appello da parte della Commissione di II istanza, risulta che detta decisione, ex art. 49, è divenuta definitiva.
In ogni caso quindi l'assemblea dei soci dell'associazione , a fronte della CP_1
delibera adottata dal Consiglio Direttivo di ENCI, doveva, così come richiesto dallo stesso Consiglio direttivo, darvi corso, non essendo nel potere di detta assemblea (da tenere distinta dall'Assemblea generale di ENCI), adottare una diversa decisione.
Va quindi confermata la considerazione della mancata nella decisione adottata dall'assemblea dei soci di del 19.8.2021 di alcuna concreta funzione nel CP_1
procedimento di esecuzione della sanzione già irrogata.
Mancando un reale contenuto dispositivo nella delibera indicata, difetta un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, posto che dalla eventuale caducazione dell'atto impugnato (o dall'accertamento di nullità), non potrebbero gli stessi conseguire alcun utile effetto, permanendo gli effetti della decisione del Consiglio di disciplina già adottata e divenuta definitiva.
La domanda di parte attrice va quindi respinta. Deve pure essere rigettata la domanda di risarcimento del danno spiegata dagli attori nei confronti di e . CP_2 Controparte_3
Ed invero il comportamento illegittimo dedotto e rappresentato dall'omessa convocazione per la celebrazione dell'assemblea dei soci del 19.8.2021, non risulta già in astratto idoneo a determinare alcun concreto pregiudizio agli attori in ragione dell'accertata natura non dispositiva della decisione adottata.
Sotto altro profilo va evidenziato come l'omessa convocazione, laddove sussistente, è evento che trova la propria sanzione nella nullità della decisione eventualmente adottata,
e la tutela assicurata ai soci pretermessi non può che essere di natura “reale” e non anche risarcitoria.
Il pregiudizio che consegue a tale condotta è infatti rappresentato proprio dall'impossibilità di esprimere il voto da parte del socio pretermesso con la conseguenza che l'unica azione esperibile è quella (qui ritenuta improcedibile per carenza di interesse), volta ad accertare la nullità della delibera, con conseguente ottenimento, da parte del socio, della rimozione degli effetti dell'atto adottato in violazione del diritto di partecipazione.
Va quindi rigettata anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia (indeterminato di difficoltà bassa), applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. in €. 4.600,00 per la fase cautelare (ivi compreso il reclamo) e in €. 7.616,00 per la fase di merito, oltre iva cpa e rimborso forfettario.
Deve poi essere respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti.
Ed invero non può affermarsi che la domanda sia stata spiegata con dolo o colpa grave, tenuto del complessivo procedimento sanzionatorio come sopra delineato dalla disciplina pattizia, e della circostanza, non contestata, del rilascio delle tessere associative anche a fronte della disposta esclusione dall'associazione.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile la domanda avanzate da Parte_1 Parte_2
, , volta a dichiarare la nullità della
[...] Parte_3 Parte_4 delibera del 19.8.2021 dell'associazione EN;
CP_1
Rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1 [...]
, , ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
Condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a pagare ai convenuti le spese di lite che si liquidano in €. 4.600,00 per la fase
[...] cautelare (ivi compreso il reclamo) e in €. 7.616,00 per la fase di merito, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Palermo, 19.1.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica
sezione V civile
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12744 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Cannizzo
ATTORI
E
, rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Enrico Leo
CONVENUTI
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.6.2024
MOTIVI della DECISIONE
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti nella qualità di associati di EN Club Palermo, gruppo cinofilo, affiliato all'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), hanno convenuto in giudizio detta associazione, nonché personalmente (il primo CP_2 Controparte_3 legale rappresentante dell'ente ed il secondo presidente del Collegio dei probiviri della medesima associazione) domandando la declaratoria di illegittimità/annullamento della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 19.8.2021, e l'accertamento dell'illegittimo comportamento dei convenuti consistito nella omessa convocazione di essi istanti per l'assemblea indicata, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento del danno patrimoniale e d'immagine cagionato.
A sostegno della domanda hanno dedotto di non aver mai ricevuto la convocazione per l'assemblea straordinaria del 19.8.2021 (prevista in prima convocazione per le ore 14.00 ed in seconda convocazione per le ore 15.15), in quanto le missive loro pervenute contenevano la sola e diversa convocazione per l'assemblea ordinaria che si sarebbe tenuta nella medesima giornata del 19.8.2021 alle ore 17.30 in prima convocazione alle ore 18.30 in seconda convocazione. La mancata convocazione aveva quindi compromesso irrimediabilmente il loro diritto di partecipazione all'assemblea, con conseguente invalidità della relativa delibera.
Con particolare riferimento alla sola posizione della ricorrente è altresì Parte_2
dedotta la lesività della delibera impugnata in quanto con la stessa l'assemblea straordinaria aveva convalidato la sanzione disciplinare dell'espulsione già comminata alla stessa dalla Commissione di disciplina di seconda istanza di ENCI con determinazione del 28.11.2017, avverso la quale l'attrice si è riservata l'esercizio della facoltà di impugnativa.
L'associazione , e si sono costituiti in CP_1 CP_2 Controparte_3
giudizio con una unica difesa, e, dopo aver ricostruito le vicende occorse in seno all'associazione e ai contrasti tra le parti (che avevano dato luogo ad altri contenziosi nonché al commissariamento dell'associazione), hanno contestato la fondatezza della domanda. Hanno infatti rilevato che l'assemblea straordinaria del 19.8.2021 era stata preceduta da valida convocazione e che comunque nessuna responsabilità risarcitoria era configurabile in capo a e sia perché gli stessi CP_2 Parte_5 avevano agito per conto dell'associazione, sia perché non era configurabile alcun pregiudizio subito dagli attori.
I convenuti hanno quindi domandato la condanna di parte attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c.
**
Gli attori, nella qualità di soci dell'associazione non riconosciuta , hanno CP_1 impugnato la delibera dell'assemblea dei soci del 19.8.2021 sull'unica censura di omessa convocazione. Hanno infatti sostenuto che le missive loro pervenute contenevano la sola e diversa convocazione per l'assemblea ordinaria che si sarebbe tenuta nella medesima giornata del 19.8.2021 alle ore 17.30 in prima convocazione alle ore 18.30 in seconda convocazione, ma non anche la convocazione dell'assemblea straordinaria per ore
15.15.
Risulta assorbente rispetto alla censura di omessa convocazione per l'assemblea straordinaria del 19.8.2021, il rilievo della mancanza di un reale contenuto decisorio della delibera impugnata.
Risulta infatti che la delibera in questione, pur contente un apparente provvedimento di ratifica, non ha alcuna concreta autonoma e diversa efficacia rispetto alla decisione adottata in data 28.11.2017 dall'organo di disciplina di seconda istanza dell'ENCI.
L'associazione convenuta, nella qualità di associata dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, è infatti soggetta (secondo il punto 6.1. del regolamento Enci depositato in giudizio) alle disposizioni contenute nello Statuto di detto ente nazionale.
Secondo quanto previsto nel regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'Enci, la decisione disciplinare adottata dalla Commissione di disciplina di II istanza, è immediatamente esecutiva e gli enti associati sono alla stessa vincolati (come peraltro evidenziato nella relativa delibera del 28.11.2017).
Alla delibera adottata il 19.8.2021 dall'assemblea straordinaria di non può CP_1
pertanto riconnettersi alcun autonomo contenuto precettivo rispetto alla decisione a suo tempo adottata (e oramai definitiva) dall'organo disciplinare dell'ente nazionale, essendo la stessa una mera ratifica di detto provvedimento.
Né l'assemblea dei soci del EN Club Palermo avrebbe potuto modificare la decisione adottata dalla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell'E.N.C.I. o interferire nella fase esecutiva della sanzione disciplinare.
La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell'E.N.C.I. operava, ai sensi delle disposizioni di cui alla Sezione IX del regolamento di attuazione dello statuto del medesimo ente, in funzione di giudice di appello avverso la delibera adottata (in primo grado) dal Collegio dei Probiviri del EN Club Palermo, e vanno quindi richiamati gli artt. 48 e 49 del predetto regolamento in base ai quali “Le decisioni della
Commissione di appello vengono depositate in conformità all'art. 43 del presente
Regolamento e, a cura della segreteria, comunicate in copia all'appellante, alla
Commissione di I° Istanza, al Consiglio Direttivo e all'associazione di appartenenza dell'incolpato a mezzo raccomandata a.r..; Esse sono definitive e la loro esecuzione è affidata al Consiglio Direttivo che deve provvedervi immediatamente”.
L'espulsione della dall'associazione già deliberata (in primo grado) dal Parte_2
Collegio dei Probiviri del EN Club Palermo disposta il 17.1.2016, divenuta definitiva con la decisione della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell'E.N.C.I. del 28.11.2017, non era quindi oggetto della deliberazione qui impugnata, trattandosi di mera ratifica, quale atto dovuto, da parte dell' quale CP_1
associato a ENCI.
Né vale a mutare i termini della questione il richiamo, svolto da parte attrice, all'art. 33 lett d) del Regolamento di attuazione dello statuto sociale ENCI.
Secondo quanto ivi previsto “la proposta di esclusione della Commissione di disciplina, divenuta definitiva, viene trasmessa al Consiglio direttivo che, in conformità all'art. 7 dello statuto, ne sottoporrà la deliberazione all'assemblea generale dei soci.”
A norma dell'art. 33.2 “Qualora l'Assemblea generale respingesse la proposta di esclusione avanzata dalla Commissione di Disciplina, il procedimento dovrà essere riesaminato da quest'ultima per l'applicazione di una diversa sanzione…”.
Nella specie non vi è prova che sia stata adottata alcuna decisione da parte dell'assemblea generale con la quale l'esclusione disposta sia stata posta nel nulla.
Peraltro dalla nota di inoltro a della delibera del Consiglio direttivo che ha CP_1 preso atto della decisione di rigetto dell'appello da parte della Commissione di II istanza, risulta che detta decisione, ex art. 49, è divenuta definitiva.
In ogni caso quindi l'assemblea dei soci dell'associazione , a fronte della CP_1
delibera adottata dal Consiglio Direttivo di ENCI, doveva, così come richiesto dallo stesso Consiglio direttivo, darvi corso, non essendo nel potere di detta assemblea (da tenere distinta dall'Assemblea generale di ENCI), adottare una diversa decisione.
Va quindi confermata la considerazione della mancata nella decisione adottata dall'assemblea dei soci di del 19.8.2021 di alcuna concreta funzione nel CP_1
procedimento di esecuzione della sanzione già irrogata.
Mancando un reale contenuto dispositivo nella delibera indicata, difetta un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, posto che dalla eventuale caducazione dell'atto impugnato (o dall'accertamento di nullità), non potrebbero gli stessi conseguire alcun utile effetto, permanendo gli effetti della decisione del Consiglio di disciplina già adottata e divenuta definitiva.
La domanda di parte attrice va quindi respinta. Deve pure essere rigettata la domanda di risarcimento del danno spiegata dagli attori nei confronti di e . CP_2 Controparte_3
Ed invero il comportamento illegittimo dedotto e rappresentato dall'omessa convocazione per la celebrazione dell'assemblea dei soci del 19.8.2021, non risulta già in astratto idoneo a determinare alcun concreto pregiudizio agli attori in ragione dell'accertata natura non dispositiva della decisione adottata.
Sotto altro profilo va evidenziato come l'omessa convocazione, laddove sussistente, è evento che trova la propria sanzione nella nullità della decisione eventualmente adottata,
e la tutela assicurata ai soci pretermessi non può che essere di natura “reale” e non anche risarcitoria.
Il pregiudizio che consegue a tale condotta è infatti rappresentato proprio dall'impossibilità di esprimere il voto da parte del socio pretermesso con la conseguenza che l'unica azione esperibile è quella (qui ritenuta improcedibile per carenza di interesse), volta ad accertare la nullità della delibera, con conseguente ottenimento, da parte del socio, della rimozione degli effetti dell'atto adottato in violazione del diritto di partecipazione.
Va quindi rigettata anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia (indeterminato di difficoltà bassa), applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. in €. 4.600,00 per la fase cautelare (ivi compreso il reclamo) e in €. 7.616,00 per la fase di merito, oltre iva cpa e rimborso forfettario.
Deve poi essere respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti.
Ed invero non può affermarsi che la domanda sia stata spiegata con dolo o colpa grave, tenuto del complessivo procedimento sanzionatorio come sopra delineato dalla disciplina pattizia, e della circostanza, non contestata, del rilascio delle tessere associative anche a fronte della disposta esclusione dall'associazione.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile la domanda avanzate da Parte_1 Parte_2
, , volta a dichiarare la nullità della
[...] Parte_3 Parte_4 delibera del 19.8.2021 dell'associazione EN;
CP_1
Rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1 [...]
, , ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
Condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a pagare ai convenuti le spese di lite che si liquidano in €. 4.600,00 per la fase
[...] cautelare (ivi compreso il reclamo) e in €. 7.616,00 per la fase di merito, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Palermo, 19.1.2025
Il Giudice
Claudia Spiga