Articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 ottobre 1989
Art. 5. 1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento e' pervenuto e il relativo oggetto.
2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalita' tali da assicurarne la riservatezza.
3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni e' redatto verbale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989