Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 5. 1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento e' pervenuto e il relativo oggetto.
2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalita' tali da assicurarne la riservatezza.
3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni e' redatto verbale.
2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalita' tali da assicurarne la riservatezza.
3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni e' redatto verbale.
Commentario • 1
- 1. Denuncia anonima: inutilizzabilità processuale e utilizzo investigativoGiovanni Chiarini · https://www.studiocataldi.it/ · 25 giugno 2019 · 0.9026341
Inutilizzabilità processuale della denuncia anonima Utilizzo investigativo della denuncia anonima I contrasti giurisprudenziali Inutilizzabilità processuale della denuncia anonima Senza entrare nello specifico della disciplina relativa alla conservazione ed alla distruzione di queste denunce anonime (come previsto dall'art. 240 c.p.p., dall'art. 108 delle norme di attuazione e dall'art. 5 D.M. 30 settembre 1989 n. 334), ci interessa qui evidenziare che cosa abbia voluto intendere il legislatore con la locuzione "non può essere fatto alcun uso", regola, questa, che effettivamente "risponde ad un elementare principio di civiltà giuridica"[1]. Sul punto, attenta dottrina ha osservato che …
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